2023, RIFD
La forza euristica della legge causale è nella costanza. Funzione intellettiva di coesistenza tra termini; com-presi, e posti in nesso di concettuale dipendenza. Superando la pura singolarità dell’accidente, irrelato e perciò casuale e inspiegabile, la categoria eziologica si svela alla radice del conoscere. Attraverso l’a priori del nesso, essa ordina in forma sillogistica fenomeni significati norme. Dovremmo per questa via separare causalità fenomenologica e causalità logica. Quella applicata nella temporalità; questa, senza temporalità. L’essenza che le unisce parrebbe darsi nella superiore sintesi della necessità, come funzione di esistenza. Gli elementi sono presi e com-presi nella unità dell’intelletto, entro cui finiscono risolti e spiegati . Non è l’interpretazione a collocarsi entro la categoria del dover essere; ma è la norma (giuridica) a svelarsi un modo dell’essere. Il giuridico esibisce essenza linguistica . La proposizione normativa (Rechtssatz kelseniana) è risolta in combinazione di fattispecie; ossia di significati. Allo stesso tempo oggetto e mezzo di conoscenza. Oggetto, quale significato da dimostrare; mezzo, quale schema con cui predicare la giuridicità di fatti e di cose. Fino a rovesciare il concetto del normativo: che si svela luogo, non già del dovere ma del sapere. Il diritto non prescrive ma descrive. Il normativo è sistema di senso che si offre allo scrutinio cognitivo del giurista-giudice, stretto entro il vincolo metodologico del conoscere