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ORLANDI L'universale della causalità

2023, RIFD

Abstract

La forza euristica della legge causale è nella costanza. Funzione intellettiva di coesistenza tra termini; com-presi, e posti in nesso di concettuale dipendenza. Superando la pura singolarità dell’accidente, irrelato e perciò casuale e inspiegabile, la categoria eziologica si svela alla radice del conoscere. Attraverso l’a priori del nesso, essa ordina in forma sillogistica fenomeni significati norme. Dovremmo per questa via separare causalità fenomenologica e causalità logica. Quella applicata nella temporalità; questa, senza temporalità. L’essenza che le unisce parrebbe darsi nella superiore sintesi della necessità, come funzione di esistenza. Gli elementi sono presi e com-presi nella unità dell’intelletto, entro cui finiscono risolti e spiegati . Non è l’interpretazione a collocarsi entro la categoria del dover essere; ma è la norma (giuridica) a svelarsi un modo dell’essere. Il giuridico esibisce essenza linguistica . La proposizione normativa (Rechtssatz kelseniana) è risolta in combinazione di fattispecie; ossia di significati. Allo stesso tempo oggetto e mezzo di conoscenza. Oggetto, quale significato da dimostrare; mezzo, quale schema con cui predicare la giuridicità di fatti e di cose. Fino a rovesciare il concetto del normativo: che si svela luogo, non già del dovere ma del sapere. Il diritto non prescrive ma descrive. Il normativo è sistema di senso che si offre allo scrutinio cognitivo del giurista-giudice, stretto entro il vincolo metodologico del conoscere

Key takeaways

  • «Poiché pure concependo i precetti di diritto quali giudizî ipotetici, si riconosce che il vincolo tra i fatti e la conseguenza giuridica è posto esclusivamente dalla volontà del legislatore, e che nella relazione fra quei termini non v'è logica necessità né causalità naturale, ma soltanto una caratteristica forma di necessità fondata tutta dall'uomo […], è erronea la concezione suesposta e non se ne può trarre la conseguenza che la norma, come sintesi logica di concetti in tanto valga in quanto sia esatto il suo motivo» 18 .
  • D'amico richiama dalla sua (tra gli altri) proprio la dura critica di Falzea È dato fissare una diade, sulla quale Falzea si ferma e ritorna più volte, in una storia letteraria distesa per larga parte del secolo scorso: la nozione di fattispecie causale, che staglia il problema della rilevanza quale categoria autonoma; la nozione di fattispecie effettuale, che implica una nuova dogmatica dell'effetto.
  • talvolta i sistemi giuridici ricollegano a identiche fattispecie effetti diversi ed opposti (il che è inconciliabile con la costanza della causalità naturale); c.
  • Se questo è vero, non riesce agevole d'intendere la differenza tra causalità materiale e giuridica, ossia la pretesa irriducibilità tra schema causale applicato a fenomeni naturali e schema causale applicato a fattispecie del diritto.
  • È vero quello che notava al principio lo Zitelmann: essere la causalità giuridica rappresentabile, non già come retta senza inizio né fine, ma come segmento; i cui effetti sono previsti con riguardo alla giuridica utilità.