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Il controllo delle sopravvenienze nell’era della crisi

2022, Liber amicorum per Giuseppe Vettori. A cura di G. Passagnoli, F. Addis, G. Capaldo, A. Rizzi, S. Orlando. Comitato editoriale: Francesco Fantechi, Daniele Imbruglia, Mario Mauro, Edoardo Messineo, Federico Pistelli, Tommaso Polvani, Martina Rodovero

Key takeaways

  • Da ultimo, l'idea della crisi come 'normalità', cioè come lo stato normale della società umana , sulla scia del pensiero di Heidegger, secondo cui è dallo straordinario che riconosciamo il significato di 'ordinario'.
  • Non è la battaglia tra la vita e la morte del medico, o l'idea di contagio sociale del sociologo, che pure caratterizza questa epoca, né la transizione o il mutamento in meglio o in peggio della società dell'economista, e nemmeno la crisi come stato normale della società: la crisi è la situazione che si oppone all'ordine, che non può essere tollerata, perché il criterio della regolarità è il sottofondo concettuale del diritto, che deve contenere in sé i rimedi per ridurre la eccezionalità a regolarità 18 .
  • È questo il sistema disegnato dal legislatore del 1942, attento ai fenomeni economici e alle ripercussioni dei medesimi sulla regolarità, ma anche attento alla tradizione italiana, troppo spesso dimenticata, della clausola rebus sic stantibus Se, dunque, il rischio ha rappresentato, nel disegno del legislatore del 1942, lo stato normale della società, nel senso indicato, è evidente che l'attenzione del giurista deve essere ora rivolta alla mancanza di controllo delle conseguenze indotta da nuovi o vecchi convitati che abitano la nostra vita.
  • Sarebbe così consentito alla parte che ne subisce gli effetti di stabilire quale rimedio utilizzare in concreto; ovvero si potrebbe anche lasciare al giudice il potere di convertire una domanda nell'altra, ove la richiesta (risoluzione o revisione), fondata sull'eccessiva onerosità, non appaia il rimedio più coerente, tenendo conto della natura del contratto, delle condizioni dei contraenti, della durata dell'evento etc… È chiaro che solo un intervento legislativo potrà prevedere tutto ciò, estendendo la previsione di un rimedio riparatorio non più limitato alla sola area del pericolo, ma esteso pure a quella del rischio, con la conseguente necessità, logica e giuridica, di rimeditare il concetto di alea normale 32 .
  • Tanto è vero che oggi non è più in uso la parola crisi per designare la situazione verificatasi dopo quell'accadimento , nella consapevolezza che l'allora crisi abbia portato all'affermazione di un nuovo ordine, dove la crisi di allora, intesa come incertezza del futuro, è oggi il sottofondo della nuova realtà, che spinge molti a definire proprio quel sottofondo come lo stato normale, che impone un ripensamento su molti aspetti della società.