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2019, Nuovo diritto civile
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El propósito de la obra es generalista y pretende abarcar un campo amplio de conocimientos y puntos de vista sobre los principios generales del derecho. Por eso, junto a una mayoría de romanistas, intervienen también catedráticos de filosofía del derecho, de derecho tributario, de derecho comparado, de derecho civil, de derecho internacional y ex magistrados del Tribunal General de la Unión Europea. Esta multitud de autorías polícromas, unida a la extensión casi inagotable de la propia problemática de los principios generales del derecho, ha exigido una distribución de materias provista de la tensión estructural presente en obras de esta naturaleza. Así, un buen número de los artículos aquí recogidos tratan de forma monográfica sobre principios jurídicos concretos-reunidos por orden alfabético en la parte tercera del libro-, pero incluso en ese grupo aparentemente más compacto se abordan las investigaciones con criterios y perspectivas tan diversas y distantes entre sí como lo pueden ser, por un lado, el método historiográfico del «higher criticism» sobre las fuentes primarias del derecho romano o, por otro, el examen epistémico-a forma de escalpelo-de la jurisprudencia actual. Con todo, el coordinador ha estado atento a la pretensión de componer un discurso general no tanto sistemático como lógico en la presentación de los asuntos tratados por los autores.
Il contributo riflette sui «Princìpi generali» del Codice da una prospettiva teorico-generale. La prima parte esamina alcuni princìpi sanciti agli artt. 1-4 del Codice, indagandone la sintassi e la sistematica. La seconda tocca questioni classiche relative all'applicazione e argomentazione basata sui princìpi: cominciando da quelle più tecnico-redazionali, relative a enunciazioni e formulazioni testuali, proseguendo con le funzioni svolte in seno al ragionamento giuridico, fino a giungere alla chiave di volta, ossia i riflessi rispetto all'ideale dello Stato di diritto. L'analisi si sofferma anzitutto sui nessi esistenti tra i princìpi della legge delega e quelli esplicitati nel Codice, ricordando la dimensione implicita dei princìpi e la rilevanza degli studi di legisprudence per chiarire la cogenza dei princìpi legislativi rispetto alla motivazione legislativa. L'analisi si concentra poi sulla estensione generale dei princìpi sanciti ex artt. 1-11 del Codice e sulla portata del «Rinvio esterno» ex art. 12. Viene dunque esaminato il principio del risultato e le gerarchie assiologiche rispetto agli altri princìpi (in primis, legalità, trasparenza e concorrenza, nonché buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità, oltre a quelli dell'interesse della comunità e degli obiettivi dell'Unione europea). Si evidenzia la razionalità strumentale soggiacente alla Codificazione. Si chiarisce inoltre che il principio del risultato (cfr. art. 1, co. 4) è defettibile (defeasible), vale a dire suscettibile di eccezioni aperte che implicano PA PERSONA E AMMINISTRAZIONE Ricerche Giuridiche sull'Amministrazione e l'Economia che non vi può essere Stato di diritto senza pretesa di correttezza/giustizia nei suoi due volti: giustizia generalità-eguaglianza ed equità.
Jus Brixiae et alibi. Scritti scelti offerti ad Alberto Sciumè, a cura di A.A. Cassi e E. Fusar Poli, 2022
Si deve riflettere in maniera scientifica:
Una parte notevole del dibattito teorico-giuridico degli ultimi quarant'anni ha riguardato, in un modo o nell'altro, il ruolo dei principi giuridici. Certo, il concetto di "principio di diritto" non è una novità assoluta nel pensiero giuridico: che il diritto possa contenere principi (e specialmente "principi generali"), e che il giurista possa fare ricorso a principi in determinate circostanze, sono affermazioni pacifiche nella cultura giuridica moderna, e recepite in molte codificazioni dell'Ottocento e del Novecento 1 . Tuttavia l'utilizzazione di questo tipo di norme nell'argomentazione giuridica era per lungo tempo rimasta alquanto marginale 2 , a tutto vantaggio di altre tecniche di argomentazione giuridica ritenute maggiormente in grado di assicurare al lavoro del giurista, e del giudice in particolare, un'aura di meccanicità formalistica, di mera esecuzione tecnica del precetto del legislatore -e solo di quello -a tutto vantaggio della separazione dei poteri e della certezza del diritto.
PRESIDENTE comunica che la Sottocommissione giuridica del Ministero della Costituente ha compiuto i suoi lavori, ed è in distribuzione, in bozze, un primo volume contenente relazioni interessanti. Entro il mese sarà comunicato interamente il materiale di questa Commissione. Invece la Commissione per il lavoro e quella economica sono un po' in ritardo. La Commissione economica crede di non poter finire di stampare il suo materiale se non fra due mesi; ma nel frattempo trasmetterà i dattiloscritti. Al più presto sarà mandato a ciascun membro della Commissione una copia del Bollettino del Ministero della Costituente contenente materiale interessante. Saranno poi distribuite ai membri della Commissione copie della raccolta delle Costituzioni curate dal Salemi, che, se non è perfetta, in poco spazio contiene materiale utile per le discussioni. Il Ministero della Costituente, che funziona ora come ufficio-stralcio, ha a sua disposizione esperti funzionari i quali avevano chiesto di essere assunti dalla Commissione come Giunta consultiva. Questo non è possibile per le tradizioni dei lavori delle Commissioni parlamentari, ma questa Commissione potrà valersi di quegli esperti nei modi che parranno opportuni. Richiama quanto fu detto nella prima riunione circa una distribuzione della Commissione in Sottocommissioni e l'assegnazione dei singoli commissari alle Sottocommisioni. È un problema che potrà risolversi dopo un preliminare scambio generale di idee. Comunque, come semplice indicazione, osserva che, a suo avviso, la Commissione si dovrebbe dividere in tre Sottocommissioni, salvo a decidere se per il tema delle autonomie locali debba costituirsi una quarta Sottocommissione, ovvero questo tema debba essere assegnato ad una delle tre Sottocommissioni. La prima Sottocommissione potrebbe esser divisa in due Sezioni, di cui la prima esaminerebbe le disposizioni generali e la seconda i diritti e doveri dei cittadini. La seconda Commissione, cui sarebbe riservato l'esame della struttura dello Stato, potrebbe essere divisa in quattro Sezioni: 1a) Parlamento; 2a) Capo dello Stato; 3a) Governo e Capo del Governo; 4a) Garenzie, Alta Corte, ecc. La terza Sottocommissione potrebbe essere divisa in due Sezioni: la) Direttive di organizzazione economica; 2a) Direttive di organizzazione sociale del lavoro. Dopo la discussione generale e la distribuzione delle materie fra le varie Sottocommissioni e Sezioni, si dovrebbe procedere alla assegnazione dei membri della Commissione alle Sottocommissioni. Ciascuno potrebbe far conoscere all'Ufficio di Presidenza le sue preferenze che, nei limiti del possibile, verranno accolte. Aggiunge che l'onorevole Calamandrei ha suggerito che ognuno possa, chiedendolo al Presidente, partecipare ai lavori di una Sottocommissione diversa da quella cui è assegnato, per quei temi per cui crede sia utile il suo intervento. Si avrebbero così un Ufficio di Presidenza di sette membri ed inoltre otto relatori per le varie sottosezioni. Quando vi siano due tesi in contrasto potrebbero essere nominati non uno ma due relatori. L'Ufficio di Presidenza, intregrato dai relatori e da qualche altro componente delle Sottocommissioni che venisse indicato, costituirebbe il Comitato di coordinamento. Spera che in qualche giorno, certamente prima della fine del mese, si possa esaurire il primo scambio di idee e procedere alle costituzioni delle Sottocommissioni. Fa infine presente che la Commissione dovrà concretare le sue proposte per il 20 ottobre. In via generale desidera dare qualche suggerimento e fare qualche raccomandazione. Si deve esaminare se la Costituzione dovrà avere un preambolo. Alcuni argomenti che non si prestano ad essere formulati come norme giuridiche, potrebbero trovarvi posto. Il testo della Costituzione dovrebbe essere piano, semplice, comprensibile anche dalla gente del popolo. Altra questione da esaminare sarà quella della lunghezza della Costituzione. Le Costituzioni moderne non possono essere così brevi, come, nel passato, anzi sono lunghe. Così la Costituzione di Weimar ha 180 articoli; quella austriaca ne ha 150 che sono però divisi in paragrafi lunghissimi. Quella russa ha pure essa 150 articoli; ma questi sono scarni e sintetici. Una raccomandazione è che si faccia una Costituzione, per quanto possibile, italiana. Si dovranno tener presenti le Costituzioni emanate nelle varie Nazioni, specialmente dell'interguerra; ma non copiarle meccanicamente. Se, ad esempio, la Costituzione, nel primo articolo ripetesse la formula della Costituzione di Roma del 1849 e cioè: « Il popolo romano è una Repubblica democratica. Ogni potere emana dal popolo», essa si riallaccerebbe ad un precedente italiano, confermato poi dalle altre nazioni. ZUCCARINI ritiene che non sia opportuno nominare le tre Sottocommissioni che debbano iniziare e svolgere il loro lavoro, prima che si sia presa una decisione circa la struttura dello Stato. Si dovrebbe, a suo avviso, nominare subito la Sottocommissione incaricata appunto di affrontare il problema della struttura generale dello Stato, e questa dovrebbe subito funzionare. Le altre Sottocommissioni verranno in un secondo tempo, ed anzi quella cui competeranno le questioni sociali dovrebbe essere l'ultima a costituirsi. Crede pure che nella costituzione delle varie Sottocommissioni non si possa partire dal criterio di una netta ripartizione dei vari membri, perché trova giusta l'osservazione dell'onorevole Calamandrei secondo cui ai lavori delle varie Sottocommissioni possano partecipare tutti coloro che vi si sentono preparati, e può darsi che chi partecipa alla prima Sottocommissione possa partecipare in maniera utilissima anche alla seconda. Crede poi che nel preambolo si dovrà stabilire quale è lo Stato che si intende costituire. Aggiunge che non è il caso di fermarsi sui vecchi statuti: si deve, certo, tener conto di quello che in essi esiste, ma soprattutto di quello che avrebbe dovuto esserci e non c'è stato. Osserva che taluni pensano ad uno Stato con funzioni molto complesse, come quello che abbiamo avuto, mentre v'è un'altra concezione dello Stato, perfettamente opposta, che vuole cioè uno Stato semplice, in cui le funzioni del centro siano poche, affinché possano essere bene esercitate, e i compiti del potere centrale limitati. Qui si innesta il problema delle autonomie. A seconda che la Commissione si orienti in un senso o nell'altro, essa farà una piuttosto che un'altra Costituzione. Non sa se, allo stato delle cose, la Commissione riuscirà a fare un solo progetto per l'organizzazione dello Stato e non esclude l'ipotesi che invece di un progetto solo, debbano uscirne due, elaborati da due diverse Sottocommissioni. Comunque, i lavori delle Sottocommissioni che dovranno studiare i problemi particolari non possono prescindere da questa discussione generale sulla impostazione di tutti i problemi; in mancanza di che le altre Sottocommissioni lavorerebbero senza alcun risultato, come è avvenuto alla Commissione costituita dal Ministero per la Costituente, la quale, prescindendo dalla forma dello Stato, ha messo in discussione una infinità di questioni particolari, dalle quali sarà difficile trarre lumi. Crede, anzi, che questa Commissione debba fare un lavoro completamente nuovo e prescindere da quello, poiché è un grave errore mettersi su posizioni prestabilite. È d'accordo completamente col Presidente nel senso che la Costituzione debba essere molto semplice, di pochissimi articoli. Direbbe quasi che si debbono fare due Costituzioni, in questo senso: una Costituzione destinata a resistere in permanenza attraverso il tempo deve avere una formulazione breve; una per le applicazioni, cioè per i particolari, giacché bisognerà preparare delle disposizioni modificabili e perfezionabili nel tempo, secondo i suggerimenti della esperienza, senza che abbiano cioè la stessa caratteristica di stabilità. PRESIDENTE osserva che la proposta dell'onorevole Zuccarini, secondo cui prima di addivenire alla divisione del lavoro fra le Sottocommissioni, occorre avere, in linea di massima, già stabilito alcuni criteri sulla struttura In ultima analisi, l'articolo si connette al principio base posto in testa alla Costituzione, secondo il quale la Costituzione stessa ha per fine il completo sviluppo della personalità umana. TOGLIATTI, Relatore, premesso che egli era del parere che si dovesse porre al principio della Costituzione la definizione: « Lo Stato italiano è una Repubblica di lavoratori », dichiara che, se a prima vista era rimasto soddisfatto della formulazione dell'onorevole La Pira, in seguito ad una analisi più attenta è sorta nel suo animo qualche perplessità, nel senso che gli sembra di trovarsi di fronte non ad una affermazione politica di volontà del legislatore, ma quasi ad una constatazione di fatto. In sostanza, il lavoro, come tale, in qualsiasi società, anche capitalistica, è il fondamento di tutta la struttura sociale, in quanto è il creatore dei beni economici e su di esso si fonda tutta la vita economica. In particolare, anche la dizione: « partecipazione adeguata » gli fa nascere dei dubbi. Forse l'onorevole La Pira voleva intendere che il lavoro ha una posizione preminente; ma, non avendo osato manifestare, in una formula legislativa, fino all'ultimo il suo pensiero, ha adottato il termine: « adeguata ». Questo termine invece può essere inteso in senso di minorità, parità o prevalenza, a seconda di come si intenda la funzione del lavoro. Propone, pertanto, in sostituzione della formula dell'onorevole La Pira, il seguente articolo: « Il lavoro e la sua partecipazione prevalente o decisiva negli organismi economici, sociali e politici è il fondamento della democrazia italiana ». DOSSETTI, avendo concorso alla formulazione della proposta presentata dall'onorevole La Pira, precisa che con l'espressione: « Il lavoro è il fondamento di tutta la struttura sociale », s'intende esprimere non semplicemente una constatazione di fatto, ma un dato costitutivo...
Nel corso di questa ricerca diverse persone mi sono state vicine, sostenendomi in vario modo. Rosanna Cioffi e Renata de Lorenzo, innanzitutto, che hanno letto e seguito le varie fasi della stesura incoraggiandomi alla pubblicazione con consigli, critiche e suggerimenti. Devo molto anche ai preziosi pareri di Arturo Fittipaldi e alla disponibilità di Gaia Salvatori che mi ha ascoltata con pazienza e con affetto, sorreggendomi con la sua competenza. Un grazie di cuore va anche a Carlo Rescigno e a Giovanni Luciano. Questo libro è dedicato a Massimo e a Ferdinando, sperando vogliano perdonarmi il tempo sottratogli. Si ringrazia la Regione Campania per il contributo concesso Indice Premessa VII Dal "re proprio" all'Unità: leggi e provvedimenti per il patrimonio storico artistico napoletano dal 1755 al 1860 1 La soppressione dell'asse ecclesiastico a Napoli: strategie di tutela degli edifici sacri riutilizzati per l'industria e il commercio 63 «Per la storia, le arti e le industrie»: metodi e obiettivi della ricerca di Gaetano Filangieri nella Napoli di fine '800 81 Un protagonista del servizio di tutela napoletano: Bartolomeo Capasso 119 Indice dei nomi 151 Bibliografia di riferimento 157 Premessa I saggi contenuti in questo libro coprono, sia pur per episodi, centocinquant'anni di storia della conservazione dei monumenti a Napoli, seguono l'avvicendarsi dei provvedimenti legislativi e delle istituzioni preposte alla tutela dei monumenti e accennano al dibattito culturale e politico sotteso all'emissione delle leggi verificando alcuni esiti dei provvedimenti e l'attività di taluni protagonisti. Dalle prammatiche caroline (1755) a Bartolomeo Capasso (morto nel 1900), il racconto si sofferma sulle peculiarità e, laddove esiste, sulla precocità delle opzioni e delle riflessioni napoletane. A partire dai primi provvedimenti borbonici -presi "per aumentar la fama" del re e, solo in parte, "per pubblica utilità" -si assiste ad un progressivo affinarsi della coscienza storica e delle capacità tecnico-scientifiche degli addetti alla conservazione che consente, via via, di stabilire inedite modalità, forme e mezzi d'esercizio della tutela. Le leggi, le istituzioni, le scelte dei protagonisti sono elementi di un sistema che si aggiorna costantemente sotto la spinta di precisi obiettivi -sempre meno squisitamente politici e sempre più culturali -e riesce ad offrire, all'indomani dell'Unità, utili spunti per ampliare e approfondire il dibattito sulla tutela artistica in Italia. Parte di ciò che è scritto è noto da tempo. Sulla legislazione borbonica, ad esempio, esiste una discreta bibliografia. Già presenti nella primissima letteratura sui codici d'antichità e di belle arti, le prammatiche caroline, così come alcune disposizioni dei suoi successori, sono state recentemente oggetto di ricerche che ne hanno arricchito la conoscenza con inedite fonti documentarie; offerto apprezzabili approfondimenti di specifici problemi e sottolineato alcune peculiarità. Anche sulle questioni postunitarie c'è, da tempo, una discreta attenzione. Manca completamente, invece, una lettura d'insieme degli ordinamenti che sappia riconnettere la ricca esperienza preunitaria ai
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giornale di diritto amministrativo, 2009
Sui mobili confini del diritto Tra pluralità delle fonti ufficiali e moltiplicarsi di formanti normativi “di fatto” Scritti in onore di Massimo Paradiso, 2022
Procedimento, processo e giustizia procedurale nell'esercizio dell'autonomia privata, 2024
Labour & Law Issues, 2024
Obbligazioni, obbligazioni alternative ed il legato oggettivamente complesso, 2023
« Quaderni fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno », 2023
Argomentazione e lessico nella tradizione giuridica, 2021
Responsabilità Civile e Previdenza, 2013