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diritto e legislazione 4 4 S

Abstract

L indicazione di origine degli alimenti continua ad essere campo di battaglia tra le autorità italiane e quelle europee. E' noto che nel corso degli anni l'Italia ha diverse volte notificato ex dir. 98/34/CE alla Commissione (peraltro anticipandone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in modo non conforme alle disposizioni comunitarie) diverse leggi in cui veniva imposta l'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti, che pedissequamente sono state "bocciate" dalle autorità comunitarie. La principale di queste è la L. 4/2011 ai sensi della quale "per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti ali-mentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti". Di fatto tale normativa era rimasta lettera morta dal momento che la sua operatività era stata ancorata a decreti interministeriali di attuazione mai emanati, proprio a causa delle censure poste dall'Unione europea oltre che dalle associazioni di alcuni settori produttivi. Ebbene il 14 gennaio 2014 è stata approvata dalla Camera la mozione 1-00311 che impegna il Governo, tra l'altro, a: -adottare, compatibilmente con la normativa europea, i decreti ministeriali di attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, al fine di rendere immediatamente applicabile la normativa sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari; -a sollecitare la Commissione europea affinché, nel quadro di quanto stabilito nel regolamento (UE) n. 1169/2011, l'Unione europea si doti di norme efficaci, rigorose, chiare e trasparenti in materia di origine dei prodotti, prevedendo l'ob-bligatorietà dell'indicazione dell'origine dei prodotti anche per quei settori attualmente non contemplati dalla regolamentazione vigente; -ad intraprendere, anche nelle competenti sedi europee, tutte le occorrenti iniziative volte a rafforzare la tutela della denominazione made in Italy nel campo delle produzioni agroalimentari, dando particolare priorità all'attivazione di misure dirette a contrastare l'utilizzo della stessa denominazione in maniera falsa o ingannevole relativamente alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti agroalimentari di origine italiana; -a fornire alle competenti autorità di controllo indicazioni operative finalizzate a fare applicare la definizione precisa dell'effettiva origine degli alimenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del made in Italy. Per inciso si ricorda che l'ultima parte dell'art. 49 bis di tale legge prevede che "Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella prepa-'