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Pubblicato in: «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 37, 2008, pp. 19-64
Veritas (Porto Alegre), 1996
São inúmeras as interpretações que os modernos dão à obra de Ockham. No presente artigo, o autor afirma que Ockham é o primeiro pensador a conceber a explicação filosófica não mais como uma série de explicações concatenadas, a partir de princípios aceitos, mas como uma estratégia racional, que permite aos filósofos evitar uma série de problemas linguísticos e conceituais.
MATERIALI PER UNA STORIA DELLA CULTURA GIURIDICA, 2009
Diritti soggettivi Lineamenti di un'analisi teorica GIORGIO PINO Mi ripropongo di offrire un contributo all'analisi teorica del concetto di diritto soggettivo, e in particolare a) della struttura (§ § 1-1.2.3), b), della giustificazione (§ 2), e c) del fondamento normativo dei diritti soggettivi (§ 3). Più precisamente, mi occuperò di diritti soggettivi riconosciuti dal diritto positivo, di diritti giuridici (d'ora in avanti questa precisazione sarà omessa): un diritto è riconosciuto dal diritto positivo se esiste almeno una norma giuridica che riconosce quel diritto 1. 1. La struttura dei diritti soggettivi 1.1. Lo schema di Hohfeld Per l'analisi della struttura dei diritti soggettivi utilizzerò come punto di partenza la griglia concettuale elaborata, quasi un secolo fa, dal giurista americano Wesley Newcomb Hohfeld 2. 1 Non affronterò qui il problema delle condizioni alle quali si può affermare che una norma giuridica esiste; per alcune considerazioni su questo punto, cfr. G.
Ius, potestas e ratio in Guglielmo di Ockham, 2019
Guglielmo di Ockham, dopo essersi occupato in Inghilterra di tematiche teologiche e filosofiche, si trovò coinvolto nella “disputa sulla povertà”, che opponeva l’Ordine francescano a papa Giovanni XXII. Questo evento lo porterà ad abbandonare la carriera accademica e a dedicarsi alla redazione di un imponente corpus di opere giuridiche e politiche. In uno di questi lavori si trova anche anche una definizione di ius come potestas, che da alcuni autori è stata vista come uno snodo cruciale nella storia della nozione di diritto soggettivo, anticipando i tratti individualistici della concezione moderna. In questo volume Leonardo Marchettoni sostiene che la modernità della definizione ockhamiana non va sopravvalutata, sottolineando piuttosto il legame con l’elaborazione giurisprudenziale precedente. Ne emerge un’immagine del Venerabilis Inceptor particolarmente attenta al ruolo giocato dai diversi contesti in cui il maestro francescano si trovò a operare.
Alpha Omega, XVIII n.1, 2015
La conformità della volontà umana con la Volontà divina da una prospettiva morale ed spirituale, è stato uno dei temi trattati, principalmente nel Vangelo di San Matteo 2 , e poi, anche da tanti scrittori cristiani e pensatori del Medioevo 3 , in ambito omiletico, o in opere apologetiche, o in commenti ai libri della Bibbia, e anche dentro di opere strettamente di indole teologico, come il Libro delle Sentenze di Pietro Lombardo. Il tema viene trattato in modo molto libero, già come argomento spirituale o morale, dove non si trova una separazione di questi ambiti, benché ci sia chiarezza nella sua distinzione. Questa diventa una enorme ricchezza per quel periodo. Ma nel XIVo. secolo sorge un tappa di speciale discontinuità e addirittura di frattura dove, non solo i temi morali classici sono trattati in modo differente, se non che la stessa struttura della teologia adotta The article focuses on the voluntaristic doctrine of William of Ockham and his school. His philosophical and theological premises provoke consequences that change the whole view of the great moral issues. The theme of obligation arises as a core principle, changing the perspective of freedom, human acts, virtues and passions, thus transforming mo- rality. More specifically, this produces a profound upheaval in the conformity of the human will to the Will of God, in which the fundamental aspects of this conformity are obligation, norm and obedience (always understood in the Ockhamian sense). With the doctrine of Wil- liam of Ockham we are already far from the great harmonious and balanced synthesis of St. Thomas Aquinas.
Sommario: 1. Premessa. -2. Diritti soggettivi e diritto positivo. -2.1. Il posto dei diritti soggettivi nel discorso giuridico. -3. La struttura dei diritti soggettivi. -3.1. Posizioni giuridiche soggettive: lo schema di Hohfeld. -3.1.1. Rapporti tra posizioni hohfeldiane. -3.1.2. Posizioni soggettive atomiche e molecolari. -3.2. Il contenuto dei diritti. -4. La giustificazione dei diritti soggettivi. -4.1. Diritti, interessi e posizioni hohfeldiane. -5. Norme attributive di diritti soggettivi. -Riferimenti bibliografici. * Capitolo di Giorgio Pino. 1 J. Waldron, Introduction, pp. 4-5; M. Barberis, Manuale di filosofia del diritto, p. 93; R. Guastini, La sintassi del diritto, p. 90. 2 La cui natura sarà meglio esplorata infra, § § 3.2 e 4.
Materiali per una storia della cultura giuridica, XLIV-2, 2014
Hohfeld's system of fundamental jural relations remains a paradigm of analytical jurisprudence and the best example of a «static» conception of rights. The object of this paper is to bring to light three problems of this system that have been neglected in the literature. They concern: a) the rules for deriving a Hohfeldian element starting from other Hohfeldian elements; b) the structure of Hohfeldian elements grounding the norms of competence; c) the infinite regress caused by the derivation rules of correlation and opposition. Through the description of the current state of the art of the Hohfeldian analysis, and the discussion of the above-mentioned problems, I will also try to focus the attention on the need of integrating the «static» paradigm of Hohfeld's framework with a «dynamic» conception of rights.
3.t1t .PAXOtI4I.2 5.lOO bttprl/wwwg lapplchelli.it ISBNIEAN 978-88-348-1 936-4 L'o.uposWo iw: Compugncftirino Stampa: Stampare sriibrino Foticopie per uso panonale del tattuce pnsono estoro effatuate nei limiti dal 15% dl ciascun volunWfa. atcdo dl perlc'dlco dietro pagamento atta SL4E del compenso prfllModall'a rt. tJ, nmin 4 della kw 22 aprile 1941. a. ci» ovvero dsllacccinlo stipulato cm SIAL ME, SNS e CMA. CONFARFIGIANAFO, C4SL CLLiI. CONFCOMMERCIO. CONFESER CE!¼fl il IS dlcemhre 2000. I iiprnduzionl ed usi differente da quello personale pcsramo avvenise. per un nuuwrc' di peqsne non qi palute 4 15% dcl presente vobme. solo a aquit» dl epeclllca autcatzazlune rllaicclatada MDRO. ia delle Erbe. a. 2,20121 MIlano, telefur 0240.95 06, e-insIli .,kL.SiaLh
Collana Studi di Diritto Pubblico, 2021
Il conflitto tra poteri dello Stato rappresenta, ancora oggi, un punto nevralgico della giustizia costituzionale, un istituto attraverso cui i giudici della Corte, rispondendo ad esigenze concrete, sono chiamati a risolvere delicate questioni, non più esclusivamente istituzionali. Anche le pronunce più recenti riaprono dispute che si credevano ormai sopite (o, addirittura, teoriche), proponendo al costituzionalista (ma non solo) nuove sfide. Tra queste, si inserisce il controverso rapporto tra il conflitto ed il suo fine: alla tutela degli equilibri istituzionali, il check and balance, matrice storica dell’istituto, si è aggiunta la salvaguardia dei diritti fondamentali, obiettivo e aspirazione di ogni sistema processua- le moderno. L’opera passa così in rassegna alcuni profili controversi del giudizio per conflitto di attribuzione, indagando se, e in quale misura, possa ravvisarsi una strumentalità tra questo e la tutela dei diritti. Muovendosi su differenti piani di indagine e mettendo sul “banco di prova” varie teorie, l’Autore sonda quale spazio occupa simile visione nelle pronunce costituzionali e nelle riflessioni della dottrina.
V. 11, n. 03, 2018
Questa è la traduzione di un articolo di Giovanni Pugliese pubblicato nel 1953, in studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento. Si tratta di uno studio controverso che contraddice le conclusioni di Michel Villey sullo diritto soggettivo nella giurisprudenza romana. Questa discussione alimenta finora la filosofia del diritto, sebbene, in Brasile, la opinione dello francese sia più conosciuta di loro legittime obiezione. Pertanto, questo lavoro intende riaccendere la disputa nella accademia di lingua portoghese, cui patrimonio intellettuale ancora rende reputazione in tutto il mondo. Cercando le fonti storiche, il diritto positivo, la giurisprudenza romana e le opinioni degli storici sullo retaggio storico, Pugliese confuta fortemente il argomento di Villey di che i Romani abbiano mai avuto l’idea del diritto soggetivo. Insomma, questo articolo smentisce tutti gli argomenti contrari e dimostra la ricchezza della giurisprudenza romana nel corso dei secoli. Questa traduzione inoltre è un contributo alle future ricerche nella scienza giuridica in Brasile, che ancora ha bisogno di ricuperare sua gran dimensione umanistica.
Veritas (Porto Alegre)
A Física, desde Aristóteles, perguntou se sobre a noção de tempo. Guilherme de Ockham, ao tratar do assunto, critica a concepção desenvolvida por seus predecessores, fundamentada em uma leitura ontológica, enquanto ele opta por uma leitura baseada na empiria, o que o leva a considerar o tempo como um ente de razão. Com isso, abre caminho para submeter as categorias da temporalidade à análise lingüística
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Università degli Studi Roma Tre - Tesi Magistrale in Storia della Fil. Medievale - Relatore Prof. Benedetto Ippolito / Correlatore Prof. Mauro Dorato, 2019
Teoria e Critica della Regolazione Sociale, 2020
Annales Canonici, 2021
Ragion pratica, 2005
Università degli Studi Roma Tre - Tesi in Storia della Fil. Medievale - M/FIL-08 - Relatore Prof. Benedetto Ippolito, 2014
Forum. Supplement to Acta Philosophica, 2019
Veritas (Porto Alegre)
Archivio storico italiano, 1998
La Nuova Giuridica