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CAPITOLO 1 IL DIRITTO SOMMARIO: 1. Il diritto nell'esperienza umana -2. La funzione del diritto: interessi e conflitti -3. Diritto e fattori sociali: storicità e relatività del diritto -4. Le norme del diritto: regole, sanzioni, apparati -5. Diritto oggettivo e diritto soggettivo; l'ordinamento giuridico -6. Generalità e astrattezza delle norme giuridiche: la «fattispecie» -7. Norme speciali, eccezionali, singolari -8. 11 diritto e lo Stato -9. L'effettività del diritto: autorità e consenso-10. Diritto e giustizia; diritto positivo e diritto naturale -11. Diritto e fatto -12. Le norme non giuridiche.
Századvég Edition, 2021
Come già dimostrato nelle pertinenti analisi dei precedenti capitoli, l'autonomia dell'ordine dogmatico del diritto privato può essere interrotta in diversi gradi dalla penetrazione dei diritti fondamentali, e così esso può funzionare solo insieme ad un sistema generale di considerazioni costituzionali. La giurisprudenza costituzionale di alcuni paesi ha mantenuto il punto che i diritti fondamentali, secondo la loro origine storica, possono funzionare solo per la protezione delle parti private contro lo Stato, e che i rapporti tra esse devono essere lasciati alla dogmatica tradizionale ed alla regolamentazione del diritto privato. Tuttavia molti paesi sono andati oltre, e i diritti fondamentali sono penetrati anche nelle norme di diritto privato che regolano i rapporti tra privati. I giudici costituzionali tedeschi sono stati pionieri in questo campo ed hanno influenzato i colleghi di altri paesi. Hanno sviluppato una distinzione tra l'influenza diretta e indiretta dei diritti fondamentali e rifiutato la prima, che avrebbe influenzato troppo il diritto privato, e di conseguenza hanno deciso a favore di quella indiretta. Ciò significa che la priorità delle norme di diritto privato rimane, ed i diritti fondamentali pertinenti devono essere inclusi nella loro interpretazione. Tuttavia, i ragionamenti utilizzati sono andati oltre. In un caso, si è dichiarato che i diritti fondamentali sono valori culturali che devono essere trasmessi in tutto il sistema giuridico; in un altro, si è dichiarato che il dovere dello Stato di proteggerli è giustificato per favorire l’inserimento dei diritti fondamentali. In questo modo, i tribunali ordinari devono sempre valutare correttamente se l'area di protezione dei diritti fondamentali rilevanti non è danneggiata dalle norme di diritto semplice e se il conflitto tra esse può essere giudicato proporzionato alla protezione dei diritti fondamentali. A causa di tali spostamenti, l'influenza solo indiretta dei diritti fondamentali è diventata sempre più illusoria e di fatto vi è stato portato un effetto diretto.
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Il diritto costituisce il mezzo più evoluto di organizzazione sociale, si può ancora oggi affermare che ubi societas ibi ius. Esso non si limita ad indicare ciò che è buono e giusto, ma garantisce il rispetto delle regole evitando che ciascuno si faccia giustizia da sé. Il diritto si identifica pertanto con l'insieme di regole di condotta -l'ordinamento giuridico -fra i quali assume particolare rilievo quello statuale, in quanto con esso lo Stato interviene allo scopo di costringere gli individui a rispettare i precetti normativi. L'esperienza dimostra che lo sviluppo economico di una società richiede norme sempre più numerose onde evitare che esso si realizzi a scapito di alcune persone. Il diritto statuale è dunque uno strumento per mettere ordine alla convivenza degli uomini. Gli ordinamenti statuali democratici si prefiggono di garantire l'ordine per consentire a ciascun individuo l'esercizio della massima libertà senza che ciò diventi pregiudizio dell'altrui libertà (artt. 1-2-3 cost.). All'interno della comunità statuale sono ipotizzabili altre comunità sociale c.d. intermedie che si prefiggono scopi più limitati e i cui ordinamenti sono espressione delle stesse comunità. Contro la comunità statuale, abbiamo comunità sociali che perseguono finalità incompatibili con quelle dello Stato , o realizzabili attraverso metodi vietati (società segrete); accanto alla comunità statuale abbiamo invece, comunità sociali che si prefiggono finalità diverse da conseguire autonomamente dalla sovranità dello Stato (la Chiesa).
2013
Diritto Internazionale = Diritto della comunità degli stati.
Rivista del diritto commerciale, 2004
Accademia, 2023
Il problema delle Istituzioni di diritto privato al tempo del "particolarismo manualistico" Armando Plaia Questa iniziativa, per la quale occorre ringraziare Carmelita Camardi, si svolge a distanza di quaranta anni dal convegno romano su L'insegnamento del diritto privato organizzato da Natalino Irti, con contributi di autorevolissimi civilisti, molti dei quali autori dei più noti manuali dell'epoca 1 ; e a circa venti anni dall'altrettanto importante convegno messinese in onore di Angelo Falzea su Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia 2. Alcune delle questioni che oggi siamo chiamati a discutere sul tema della didattica del diritto privato e, più in particolare, della manualistica istituzionale sono molto note e ciclicamente ricorrenti; rispetto a esse, nel recente passato, non sono mancati preziosi spunti e sollecitazioni, che in questa occasione potranno essere ripresi. Altre tematiche sono invece del tutto inedite, in quanto strettamente correlate alla fisionomia e alla veste editoriale delle proposte didattiche sorte nell'ultimo ventennio. Appartengono certamente al novero delle questioni del primo tipo quelle relative al metodo e al rapporto tra diritto e realtà sociale. È infatti osservazione diffusa e largamente condivisa, tanto da poter apparire oggi banale, che un manuale di diritto privato debba favorire l'acquisizione di un metodo, agevolando una didattica che sia anche ricerca, anzi «il momento principale della ricerca» 3 , che consista, come ci ricorda Nicolò Lipari, nel «rendere altri partecipi dello sforzo della ricerca, dell'entusiasmo di tragitti inesplorati, della curiosità di panorami sconosciuti» 4 ; altrettanto ricorrente è il monito, rivolto al giurista impegnato nella stesura di un manuale, a prediligere la comprensione del rapporto tra diritto e realtà sociale, possibile solo in chiave storica, e, dunque, a non trascurare il radicamento del diritto nella storia 5 .
Profili storico sistematici e di diritto positivo dei contratti pubblici
Derecho Privado Y Constitucion, 1993
SUMARIO: I. La pronuncia n. 38/1977 della Corte Constitucionale e la potestá legislativa delle regioni in materia di diritto privado. II. La motivazione della pronuncia: Le argomentazioni della Corte. III. Gli orientamenti della Corte constitucionale in tema di.potestá legislativa regionale dei rapporti privati. IV. La questione del rinoscimento delle persone giuridiche. "Riconoscimento" e «accertamento" dei requisti per l'acquisizione del crédito. V. La questione della propietá agraria: (i) Enfiteusi, (ii) I contratti agrari. IV. II problema della dottrina. VIL II discrimen tra potesá legislativa statuale e potestá legislativa regionale nei rapporti privati. I. LA PRONUNCIA N. 38/1977 DELLA CORTE COSTITUZIONALE E LA POTESTÁ LEGISLATIVA DELLE REGIONI IN MATERIA DI DIRITTO PRIVATO Con pronuncia n. 38 del 1977 la Corte costituzionale si é nuovamente espressa sul problema della ammissibilitá di una normatitiva di fonte regionale in tema di rapporti priva
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Scritti in memoria di Giuliano Marini, 2010
Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista. Atti del I Convegno SISDiC, 2006
Rivista internazionale di filosofia del diritto, 2020
P.A. Persona e Amministrazione, 2018
rassegna diritto civile, 2009
Dialog Campus Publisher
PA Persona e Amministrazione , 2023
La giurisdizione di necessità nel diritto internazionale privato, 2016
Associazione dei Dottorati di diritto Privato - Studi e Lezioni, 2022