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2012, Studi e saggi
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At least until the beginning of the 1990s, when the paradigm of recognition seemed to supplant the paradigm of redistributive justice theories, all the biggest contemporary political theories attempted to single out injustice in some form of inequality and tried in various ways to make individuals equal within a particular space for interpersonal comparison: whether this be the space of fundamental freedoms, income, wealth, conditions for self-respect, well-being, chances of well-being or capabilities. The objective of this work is to rebuild the main notions of equality and justice which have emerged from the contemporary philosophical-political debate and, at the same time, account for the critical theories that they have inspired, from the theories in which the language of difference adds to or surpasses the language of equality, to the paradigms located radically beyond all those regulatory positions which more or less explicitly arise from the liberal tradition, such as the par...
Questione giustizia, 2017
Il principio di uguaglianza non si è affermato in modo pacifico nella storia perché esso si afferma facilmente solo rispetto a chi è ritenuto simile a sé e non viene applicato automaticamente a chi è percepito come diverso. Il modello di uguaglianza che è stato alla base del discorso costituzionale condotto in occidente negli ultimi due secoli ha avuto una funzione inclusiva e di integrazione ma al tempo stesso ha preteso imperiosamente un adattamento ai modelli culturali dominanti. Ma l’immagine di una comunità omogenea è il frutto di una illusione o se si vuole essere più precisi di una ideologia. Dietro il velo della nostalgia per una società omogenea si trova molto spesso il tema dell’equa ripartizione delle risorse e della povertà e quello del riconoscimento dei diritti. Anche l’argomento dei diritti umani da difendere nel confronto con i Paesi non appartenenti all’Occidente non è al di sopra di ogni sospetto. In particolare quello di voler con essi perpetuare la missione civilizzatrice propria del colonialismo. La regola dell’uguaglianza implica il rispetto della pluralità dei valori che rendono ricca la vita in una società. La Costituzione italiana è esplicita in proposito perché è la Costituzione di una società che vuole essere pluralista. E la prima condizione per procedere in questa direzione è non umiliare l’altro. Nelle pieghe della cultura altrui troviamo anche qualcosa di nostro è la nostra umanità.
Nel lungo cammino di affermazione dei diritti, nati sulla base del principio normativo di eguaglianza fra tutti gli esseri umani, sarebbe più facile se si potessero mettere tra parentesi le differenze; tuttavia, non si può ignorare che i diritti sono conferiti alle differenze come tali o all'essere umano in quanto specificato da una qualche proprietà significativa che non appartiene a tutti.
Zeszyty Naukowe KUL
La proclamazione di diritti senza contestuale strumenti che ne assicurino l’effettività è fonte di crisi de diritto e della Giustizia. Occorre proporre un nuovo ‘modello’, per il quale il diritto ed il processo romano appaiono fonte di suggestioni e di spunti innovativi applicabili anche all’oggi. In particolare è inammissibile l’enfatizzazione dei ‘Trattati’ sino al punto di minacciare l’uomo e l’ambiente. Il diritto romano indica la via per impedire l’assoggettamento agli interessi economico- finanziari di pochi.
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 2015
La civiltà ha poco da temere dagli uomini colti e da chi si dedica al lavoro intellettuale. In costoro, per quanto riguarda il comportamento civile, la sostituzione dei motivi religiosi con motivi diversi, laici, può avvenire senza strepito; questi individui sono inoltre in gran parte portatori di civiltà. Le cose prendono un'altra piega quando si tratta di persone incolte, di uomini oppressi, che hanno tutti i motivi di essere nemici della civiltà. Tutto va bene finché non si accorgono che non si crede più in Dio. Ma prima o poi dovranno pur accorgersene, anche se questo mio scritto non sarà pubblicato. Costoro sono pronti ad accettare i risultati del pensiero scientifico senza che si sia in essi prodotto il mutamento che il pensiero scientifico induce nell'uomo. Non sussiste allora il pericolo che l'avversione di queste masse per la civiltà converga sul punto debole che esse individuano nella loro tirannia? Se non è lecito ammazzare il nostro prossimo solo perché il buon Dio lo ha vietato e ci punirà severamente in questa o nell'altra vita, e se scopriamo peraltro che il buon Dio non esiste e non abbiamo da temere alcun castigo, non v'è dubbio che a questo punto ammazzeremo il nostro prossimo senza esitare e soltanto una forza terrena potrà trattenerci. Dunque, o bisogna tenere rigidamente a freno queste masse pericolose, impedire con attenzione estrema che esse accedano a qualsiasi occasione di risveglio intellettuale, oppure bisogna operare una revisione radicale del nesso civiltà-religione (Freud, 1927, 469). Credo che sia difficile sottovalutare il campo di indagine, ancor più attuale in un'epoca di barbara recrudescenza di integralismi religiosi,
MicroMega online (Rileggiamoli insieme), 2017
Quando lo Stato perde il diritto di punire e i cittadini acquisiscono il diritto di ribellarsi di Elena Giorza JEAN MESLIER, Il testamento. Le ultime volontà di un prete ateo, comunista e rivoluzionario del '700, Guaraldi Editore, Rimini 1972. PAUL-HENRY THIRY D'HOLBACH, Sistema della natura, UTET, Torino 1978. «Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame» 1 . F. DE ANDRÉ «Beh, ecco, se mi posso permettere, spesso il termine utopia è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia a lavorarci. E allora può diventare qualcosa di infinitamente più grande» 2 . A. OLIVETTI L'Articolo 3 della Costituzione italiana afferma: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Il canto XX del "Paradiso" - Giustizia e predestinazione, 2014
La situazione che tutto il mondo sta vivendo di questi tempi è surreale da molti punti di vista. In primis, e forse ce ne si rende conto molto di più quando si esce di casa per fare la spesa piuttosto che standosene rinchiusi nel proprio guscio sicuro, sembra di essere i nuovi protagonisti di uno di quei film distopici che abbiamo sempre creduto essere così lontani dalla realtà e che invece hanno preso forma reale. In secondo luogo, le nostre vite si sono fermate, anche se preferisco dire rallentate, le abitudini sono cambiate, e tutto si svolge intorno al focolare domestico di ognuno. È come se si fosse tirato il freno a mano alla quotidiana frenesia che contraddistingue la nostra società contemporanea e verso la quale ognuno di noi prova un odi et amo a fasi alterne. Il Covid19 però ci mette davanti a una dura realtà: i consumi mutano, il lavoro si trasforma, il quotidiano è completamente stravolto ma le diseguaglianze restano. La diseguaglianza rappresenta infatti una delle poche variabili indipendenti il cui valore non dipende dalla variabile Covid19. Le quarantene assumono forma diversa in relazione alle diverse risorse di cui ognuno dispone: chi sta nella villa al mare con dieci stanze, chi in cinque persone in un appartamento di 70 metri quadri e chi invece sta per strada perché una casa non ce l'ha. Partiamo da loro, partiamo dagli ultimi. È di questi giorni la vergognosa notizia che le Forze dell'ordine in diversi comuni italiani, in ottemperanza ai vari decreti varati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel mese di marzo, abbiano multato e denunciato molte persone senza fissa dimora perché trovate per strada in questo momento in cui per strada si può transitare esclusivamente per esigenze lavorative, motivi di salute e di necessità 1 . È qui che si nota a pieno il carattere cieco e infimo del diritto penale. Il diritto penale è stupido e non è in grado di per sé di ragionare. Nel senso di Umberto Eco, il cui Belbo de Il pendolo di Foucault (1988, pp. 40-41) distingueva tra cretini, imbecilli, stupidi e matti, e lo stupido era colui che «non sbaglia nel comportamento», ma «nel ragionamento». «È quello che dice che tutti i cani sono animali domestici e tutti i cani abbaiano, ma anche i gatti sono animali domestici e quindi abbaiano»; siccome tutti devono stare a casa, anche i senzatetto dovrebbero stare a casa, come il gatto che si vorrebbe che abbaiasse. La norma penale sebbene determini una fattispecie tipica raramente include in sé un livello di specificità tale da escludere i casi in cui la sua applicazione sarebbe irragionevole, come il caso appena esposto e cioè quello degli homeless ai tempi dei decreti italiani in tema di 1 Si rimanda alla lettera inviata da Fio.PSD (Federazione Italiana Organismi per le Persone senza Fissa Dimora) al Ministro degli Interni e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali: https://www.fiopsd.org/basta-multe-e-denunce-allepersone-senza-dimora/?fbclid=IwAR2nW-T1SIvoW0H-hPz07f_ixCVta8L236OtqAKuTzSQEaeD1P_asBTdYz8. Coronavirus. Il diritto penale e la giustizia sociale raramente vanno d'accordo. Una buona quota di responsabilità risiede in capo a quegli attori (e cioè gli operatori delle forze dell'ordine siano essi vigili, poliziotti o appartenenti alla Guardia di Finanza) che attivano il processo di criminalizzazione secondario, applicando la norma penale, come in questo caso (riprendendo Eco, sbagliando quindi anche nel comportamento), o in altri casi decidendo di non applicarla, portando poi a quella selettività penale che ritroviamo sia in ambito di controllo poliziale, sia all'interno delle Procure e dei Tribunali. Torniamo al punto di cui sopra per fare un'ulteriore riflessione: il Covid19 non solo non elimina le diseguaglianze ma sembra a tutti gli effetti produrne un'amplificazione. Se si prende ad esempio il caso delle proteste all'interno degli istituti penitenziari italiani (proteste nel corso delle quali sono deceduti 13 detenuti sulle cui morti lo Stato dovrà far chiarezza) si può notare come la risposta istituzionale sia arrivata con estremo ritardo e in ogni caso non sia in alcun modo sufficiente ad arginare l'emergenza. Il Presidente della Repubblica Mattarella scrive una lettera 2 di risposta ai detenuti del nord-est in cui afferma: «Ho ben presente la difficile situazione delle nostre carceri, sovraffollate e non sempre adeguate a garantire appieno i livelli di dignità umana e mi adopero per sollecitare il massimo impegno al fine di migliorare la condizione di tutti i detenuti e del personale della Polizia penitenziaria che lavora con impegno e sacrificio». Ma il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede si preoccupa di rassicurare: «Nessun indulto mascherato nelle carceri» 3 , insomma il giustizialismo non cede e non arretra di un passo nonostante alla condizione endemica di sovraffollamento delle nostre carceri si sia aggiunta una pandemia globale i cui rischi iniziano ad essere ormai noti a tutti.
SENECIO <http://www.senecio.it>, 2023
Una riflessione su Giustizia e Pace partendo da Esiodo e arrivando ai giorni nostri, memoria presentata a Padova, Liceo Barbarigo, nell'ottavo Convegno della rivista on lineEx Senecio
Relazione tenuta al Congresso Internazionale "Uguaglianze difficili e mondi della disabilità - Difficult equality issues and the worlds of disability - Égalites dfficiles et le monde du handicap" svoltosi in UCSC di Milano, 19-21 ottobre 2015. Disponibile negli atti del Convegno (edizioni Velar, Bergamo 2016). Aggettivare l'uguaglianza con artificiale può sorprendere. Questa espressione, tuttavia, vuole dare parola ad un particolare aspetto dell'uguaglianza nella diversità di condizioni dell'esistenza umana e la sua esposizione ad un potente fraintendimento. Il riferimento all'artificialità ha infatti una duplice valenza che cercherò, seppur brevemente, di illustrare. Per farlo voglio iniziare raccontando un episodio tra i tanti che costellano la mia professione come docente universitario. Qualche anno fa, pochi giorni prima di un appello d'esame, mi arrivò una comunicazione dall'ufficio integrazione studenti con disabilità con l'indicazione che si sarebbe presentata una studentessa del primo anno con un problema abbastanza marcato di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e in cui mi suggerivano le strategie migliori per permetterle di svolgere la prova orale d'esame. Le seguii, ma nonostante questo, al termine del colloquio ritenni che non ci fosse la sufficiente preparazione e che dovesse ripeterlo. Nel dirle che avrebbe dovuto ripresentarsi, riaffermai che ero convinta che avrebbe potuto fare un ottimo esame se avessimo trovato il metodo di studio adeguato e che ero a sua disposizione per cercare la strategia migliore per comprendere la materia. Venne nel mio ufficio e lavorammo quasi per un pomeriggio intero sciogliendo i nodi teorici che non aveva capito. In quell'occasione mi resi conto che ciò che stava facendo la differenza era il tempo: le stavo lasciando uno spazio agiato per le domande che evidentemente proprio per il suo problema di DSA in aula non aveva avuto il tempo di formulare ed esprimere, mentre gli altri studenti intervenivano abitualmente. Con l'ausilio di uno strumento che le permetteva di prendere nota e contemporaneamente registrare associando la voce al punto esatto degli appunti, riaffrontò lo studio.
2021
Lo studio fa parte di un progetto pi\uf9 ampio il cui scopo \ue8 quello di analizzare, nella prospettiva del diritto comparato, i principi di eguaglianza e di non discriminazione. In particolare, viene esaminato come tali principi si siano affermati nell\u2019ordinamento giuridico dell\u2019Unione europea. Ci si sofferma poi sul riconoscimento di tali principi, sia nelle fonti di diritto primario (i trattati istitutivi) sia in quelle di diritto secondario (regolamenti e direttive), nonch\ue9 attraverso la lettura e l\u2019interpretazione evolutiva che di essi ha dato la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Viene inoltre evidenziato come da un approccio sociale e prevalentemente giuslavoristico, tali principi abbiano assunto nel tempo un ruolo e una portata sempre pi\uf9 ampia, finendo per estendersi, quale parametro di legittimit\ue0, all\u2019attivit\ue0 svolta dall\u2019Unione in tutti i settori di competenza dell\u2019Unione ed assurgere a diritti fondamentali, che trovano og...
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2012
G. De Minico – M.F. De Tullio, Unità, Uguaglianza e Genere, in F. Abbondante - G. De Minico (coord.) - M.F. De Tullio - L. Grimaldi, Tribuna nazionale "L’unità nazionale alla prova della pandemia", in Italiadecide.it , 2020
Cahiers d’études italiennes, 2008
Parità di trattamento e principio di non discriminazione, 2022
Scienza Politica Per Una Storia Delle Dottrine, 2014