Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
2022
…
7 pages
2 files
Diritto, Religioni, Culture: la Costituzione riconosce l’importanza del fenomeno religioso e dei suoi interpreti istituzionali in un generale quadro di libertà e pluralismo. Le fedi religiose hanno un ruolo nello sviluppo dei sistemi giuridici contribuendo alla formazione di una scala di valori e di uno statuto ontologico dell’essere umano. Per tale motivo, il dettato costituzionale assume maggiore valore in una società multireligiosa. Il Volume, oltre agli aspetti istituzionali, affronta e risolve molteplici questioni tra cui il rapporto tra enti ecclesiastici, societa` commerciali e “Terzo Settore”, gli edifici di culto, la finanza islamica, la c.d. “eco-fede”, il rapporto tra moda e religione, l’hate speech, le app religiose, la liberta` religiosa alimentare, le d.a.t. e la tutela penale del sentimento religioso. Ampio spazio è dedicato al rapporto tra famiglia e fattore religioso, con riferimento alla trascrizione dei matrimoni, alla efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullita` matrimoniale, ai matrimoni degli stranieri, all’esercizio della liberta` religiosa nella famiglia. Anche in questo caso, sono state affrontate varie questioni, tra cui i protocolli religiosi nella separazione e nel divorzio attraverso negoziazione assistita, il rapporto tra poligamia e successione, il divorzio islamico, la kafalah, il matrimonio same sex, l’adozione interculturale, nonche´ il rapporto tra successioni a causa di morte e convinzioni religiose. L’ampio spazio riservato a soluzioni pratiche, documenti e giurisprudenza rende il Volume uno strumento prezioso non solo per gli studenti ma anche per tutti gli operatori del diritto.
Il diritto ecclesiastico è un ramo del diritto costituito da norme che danno specifica rilevanza AL e disciplinano IL fatto religioso individuale e associato. Del diritto ecclesiastico fanno parte quindi il fattore religioso, le credenze, le convinzioni religiose o filosofiche, i profili istituzionali. A seguito del processo di secolarizzazione dello Stato liberale e dell'affermazione del carattere laico della Repubblica il diritto ecclesiastico si pone come fonte di tutela della libertà religiosa e di convinzione dando particolare rilievo all'aspetto collettivo della manifestazione religiosa come aspetto primario dell'identità personale e della nazione. Diversi sono i modelli attraverso cui gli ordinamenti statuali danno rilievo al fattore religioso: Stato CONFESSIONISTA: presceglie una religione come propria e informa il proprio ordinamento ai principi e alle norme della sua religione (Statuto Albertino) Stato LAICO: sancisce un principio di distinzione tra la sfera temporale e quella spirituale riconoscendo e garantendo comunque il pluralismo religioso Stato UNIONISTA: è governato da autorità che detengono sia il potere religioso che quello statuale (monarchie del nord Europa) Stato SEPARATISTA: separa il fondamento e l'esercizio dei poteri di governo da quello delle chiese (USA-SPAGNA). LE FONTI Col tempo sono divenute molto numerose: Fonti UNILATERALI: di diritto interno in senso stretto, prodotte esclusivamente dal legislatore nazionale Fonti CONCORDATE: con le confessioni religiose poi ratificate. Disciplinano i rapporti tra Stato e confessioni ma non sono di esclusiva produzione degli organi legislativi statali in quanto richiedono la partecipazione delle confessioni. Questo sistema è caratterizzato dall'autolimitazione dei poteri sovrani della Repubblica nascente dall'obbligo costituzionale di regolare i rapporti con le confessioni in base al cd principio di BILATERALITA' PATTIZIA. Detto principio tende ad assicurare uguali garanzie di libertà e il riconoscimento delle esigenze delle confessioni nel rispetto della neutralità dello Stato. La riforma del Titolo V ha riservato esclusivamente allo Stato la materia. Di diritto COMUNITARIO: di diritto primario (trattati istitutivi) e secondario (atti delle istituzioni -vincolanti e non -) che disciplinano il fattore religioso individuale e collettivo -Trattato su UE, diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali degli stati membri; riconosce la libertà di coscienza, di pensiero e di religione, sancisce il divieto di discriminazione . Il Trattato di Lisbona rende la carta di Nizza giuridicamente vincolante. Di diritto INTERNAZIONALE: convenzionale,multilaterale,bilaterale (fonte in crescita) -CEDU rango sub-costituzionale, l'Italia adegua le sue norme al Trattato, queste vengono quindi attratte nella sfera di competenza della Corte Costituzionale. Accordi di II livello: introdotti dall'Accordo del 1984 per disciplinare le "ulteriori materie che richiederanno la collaborazione tra Stato e CEI". Si riteneva che la norma potesse ampliare in modo potenzialmente illimitato le materie regolabili con accordi, in realtà le intese con la CEI hanno natura accessoria di integrazione e specificazione.
Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati, 2022
Tutti i contributi del Volume «Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati» sono stati oggetto di revisione, secondo i criteri della peer review, da un collegio di docenti composto dai Professori: Gianfranco Macrì (
2013
Dans cet expose, notre dessein est, de demontrer que les principes fondamentaux et surtout la liberte et l'egalite viennent d'une culture religieuse judeo-chretiennne qui les associe a une loi naturelle immuable et eternelle representant la volonte ou la raison divine. En revanche la Declaration universelle de 1948 est depourvue des tonalites religieuses. On discerne la l'effet du rationalisme kantien qui consacre la raison individuelle comme source legislatrice des droits fondamentaux et qui a influe sur le caractere de la constitution francaise de 1958.
2016
Culture, diritto, diritti approfondisce la questione, complessa e controversa, del rapporto tra diritti fondamentali e diversità culturale. Il volume muove da una ridefinizione antiessenzialista dei concetti di identità e di cultura, per poi mettere in evidenza tanto il carattere transculturale e interculturale delle pratiche dei diritti quanto l’attenzione per la diversità culturale che caratterizza il diritto (nazionale e) internazionale dei diritti fondamentali. A partire da queste premesse si articola l’analisi delle possibili forme di riconoscimento giuridico delle differenze culturali nei processi di interpretazione, produzione e applicazione giudiziale del diritto negli stati costituzionali. Nella convinzione che il diritto alla diversità culturale possa, e debba, essere protetto non tanto in deroga agli altri diritti fondamentali quanto, piuttosto, in piena attuazione della loro intrinseca vocazione pluralista e inclusiva.
Delta Online, 2023
Siamo abituati a considerare il famoso detto: "La Cultura Rende Liberi", come una verità assoluta. Purtroppo non è così. E non lo è per due motivi, uno dovuto ad un errore intrinseco al detto stesso, ed uno dettato dall'incedere dei tempi. Cominciamo dal primo errore, che è fondamentale: "La cultura rende liberi." è una massima attribuita a Seneca, dalle Lettere a Lucilio. Bene, potrete leggere tutte le lettere a noi pervenute, ma non troverete questa massima da nessuna parte. Si tratta di un concetto di terzi estrapolato dal contenuto dell'opera. Ma chi lo ha fatto, o era in cattiva fede, o ha dato dimostrazione di grande ignoranza. Quanto espresso, infatti, è quasi all'opposto delle affermazioni di Seneca. Dice, infatti, Seneca: "Per un uomo di sicura preparazione è disdicevole raccogliere qua e là fiorellini e sostenersi su notissime e pochissime massime e basarsi sulla memoria: si appoggi ormai su se stesso. Esprima questi concetti, non li tenga a memoria; è disdicevole infatti per un vecchio o per uno che guarda da vicino la vecchiaia essere ben informato in base a una raccolta. "Questo l'hadetto Zenone": tu che cosa dici? "Questo Cleante": tu che cosa dici? Fino a quando ti muoverai sotto un altro? Prendi il comando e di' ciò che possa essere tramandato al ricordo, tira fuori qualcosa anche di tuo." [Certi profectus viro captare flosculos turpe est et fulcire se notissimis ac paucissimis vocibus et memoriā stare: sibi iam innitatur. Dicat ista, non teneat; turpe est enim seni aut prospicienti senectutem ex commentario sapere. "Hoc Zenon dixit": tu quid? "Hoc Cleanthes": tu quid? Quousque sub alio move‹be›ris? Impera et dic quod memoriae tradatur, aliquid et de tuo profer.] (Lettera XXIII) La cultura, per Seneca, non è libertà, ma uno strumento e, come tale, capace di portare alla libertà, ma anche alla schiavitù. Come ciò avvenga lo spiegheremo oltre. Per adesso soffermiamoci sul dare una motivazione a quanto affermato.
RELIGIONI, 2020
Prefazione Attualissimo in tutto il suo contesto, a motivo della materia trattata, il volume di Abele Castoldi «La futura sorte delle religioni» non vuole ovviamente scivolare nella malsana ed inutile critica di quel moto istintivo dell'anima che, più o meno, è comune a tutti i mortali. E la prova più evidente di quanto sia vera questa asserzione ognuno la può, nel suo intimo, costatare. Ci viene di pensare, in proposito, a quando, alcuni anni fa, un uomo per la prima volta pose piede sul suolo lunare. Quella notte (per noi, in Italia, fu di notte) nessuno dormì e ognuno certamente pregò il suo Dio perché proteggesse quell'uomo. Ecco, in occasioni come queste, per un'inspiegabile coincidenza, inconsciamente tutti preghiamo il medesimo Iddio. Questo della unicità dell'Iddio creatore dell'Universo ed Essere riconosciuto da tutti gli uomini, è uno dei tre temi che l' Autore si propone di spiegare. Non stiamo qui a dire quale è il primo o il secondo o il terzo, tanto i tre concetti sono amalgamati e nell'insieme fusi. Ma alla fine della lettura ben chiaro è nella mente di chi legge che è tempo di aprire gli occhi davanti ai falsi imbonitori di religione. La religione è soprattutto sentimento, non può essere materia di commercio, è moto dello spirito di amore e di rispetto verso quel qualcuno, che è uno e uno solo per tutti gli esseri dell'Universo, è coscienza di ben operare non per la paura di una punizione ma per un desiderio libero, per niente coercitivo. Ed è per onorare e rispettare questo Essere Superiori che l'uomo, attraverso la scienza, tenta di scoprire le leggi eterne e immutabili che regolano tutto il Creato. Egli non può ne deve modificarne nessuna in quanto queste leggi ubbidiscono a quell'equilibrio cosmico, anch'esso voluto da Dio che governa l'Universo e lo fa esistere. Capitolo I : Un libro fantastico C'è un libro del quale esiste soltanto l'originale. Di esso nessuno conosce il numero delle pagine che, a quanto pare, deve essere smisurato. La materia trattata dal libro in parola è... LO STUDIO DELL'UNIVERSO. La sua lettura, che per gli abitanti del Globo-Terracqueo pare possa essere fatta soltanto dall'uomo, non può avvenire saltuariamente. Esso può essere letto, come infatti lo fu, soltanto progressivamente e, finora almeno, anche molto lentamente. L'uomo, per la parte che riguarda la materia di cui l'Universo è composto, è giunto per ora, con la lettura del libro, da una parte fino alla scissione ed alla fissione dell'atomo; dall'altra, fino allo studio di... UNA PICCOLA PARTE DEL FIRMAMENTO, arrivando così a costatare e concludere che l'Universo, in tutto il suo insieme, è... UNA COSTRUZIONE di complessità infinita e di precisione assoluta tanto nelle sue parti più macroscopiche: le Galassie, quanto in quelle infinitesimali: i componenti dell'atomo. Che tutto in esso è regolato da leggi precise, assolute, inderogabili, inviolabili, coordinate e vincolate fra loro, perché così predisposto e voluto da CHI lo ha costruito o creato.
Servizi culturali e inclusione sociale: il ruolo delle biblioteche Antonella Agnoli Musei, accessibilità e welfare culturale Antonio Lampis L'art. 9 della Costituzione settant'anni dopo: tre immagini Lorenzo Casini La partecipazione culturale in Italia: dati per le politiche Annalisa Cicerchia INDICe 3 5 7 13 18 22 25 30
Dereito: revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, 2020
Riassunto Nel presente articolo l’autore pone l’accento sullo stretto legame che intercorre tra il diritto e la cultura. Il mondo del diritto allo stesso tempo trova spunti di riflessione nella tradizione e diventa manifestazione della cultura. In materia di diritto ambientale questa connessione trova il proprio apice nei diritti bioculturali e nei diritti delle entità naturali non umane. Nei nuovi sistemi di protezione ambientale poggiati sulle solide basi della cultura, l’autore indaga anche il nuovo ruolo dell’essere umano. Lo scopo del presente lavoro consiste nel dimostrare come, partendo dalla cultura, si possa giungere all’innovazione giuridica. L’esempio offerto dai nuovi sistemi di protezione ambientale, che si pongono come soluzioni alle problematiche ambientali, muove la riflessione dell’autore nell’intero lavoro ed egli giunge alla conclusione che l’ordinamento giuridico possa trovare soluzioni utili per risolvere i problemi del presente traendo ispirazione dal sapere antico e dalla cultura dei popoli che compongono i Paesi. Abstract In this article, the author emphasizes the close link between law and culture. The world of law at the same time finds food for thought in tradition and becomes a manifestation of culture. In the field of environmental law, that connection finds its apex in the biocultural rights and in the rights of non-human natural entities. In the new environmental protection systems based on the solid foundations of culture, the author also investigates the new role of the human being. The purpose of this work is to demonstrate how, starting from culture, legal innovation can be achieved. The example offered by the new environmental protection systems, which act as solutions to environmental problems, moves the author’s reflection throughout the work and he comes to the conclusion that the legal system can find useful solutions to solve the problems of the present, drawing inspiration from ancient knowledge and from the culture of the peoples that make up the Countries. Resumen En este artículo, el autor enfatiza el estrecho vínculo entre el derecho y la cultura. Al mismo tiempo, el mundo del derecho encuentra alimento para el pensamiento en la tradición y se convierte en una manifestación de la cultura. Con respecto al derecho ambiental, esta conexión encuentra su ápice en los derechos bioculturales y en los derechos de las entidades naturales no humanas. En los nuevos sistemas de protección ambiental basados en los sólidos cimientos de la cultura, el autor también investiga el nuevo papel del ser humano. El propósito de este trabajo es demostrar cómo, a partir de la cultura, se puede lograr la innovación legal. El ejemplo ofrecido por los nuevos sistemas de protección ambiental, que actúan como soluciones a los problemas ambientales, mueve la reflexión del autor a lo largo del trabajo y él llega a la conclusión de que el sistema legal puede encontrar soluciones útiles para resolver los problemas del presente, inspirándose en el conocimiento antiguo y en la cultura de los pueblos que componen los Países.
Aracne, 2018
La trasversalità del cosiddetto diritto al cibo offre l’occasione per una trattazione diffusa del diritto alimentare rispetto alla dicotomia diritto privato diritto pubblico e rispetto al triangolo della giustizia civile, amministrativa e penale; interessando per fonti e competenze, in particolare, il diritto internazionale e dell’Unione Europea, per contenuti il diritto agrario, commerciale, dell’economia e del lavoro, il tributario e il diritto delle religioni.
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.
Studia Patavina, 2015
MILITARISMO E PACIFISMO NELLA SINISTRA ITALIANA. DALLA GRANDE GUERRA ALLA RESSITENZA, 2006
Storia, antropologia e scienze del linguaggio, 2016
Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM