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2022, Diritti regionali
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A vent’anni dall’entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione, il contributo si sofferma sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di “protezione civile”, che da competenza concorrente si è progressivamente spostata sempre più verso il centro, specialmente nel periodo della pandemia. In questa materia dai confini sempre più sfumati e incerti, oggi le Regioni esercitano oramai delle potestà soltanto formalmente legislative, ma sostanzialmente amministrative.
G. Razzano, Il Codice di protezione civile e il suo decreto correttivo, fra emergenze e rientro nell'ordinario, in Consulta online, 1/2020, March 17, paper del Liber amicorum per Pasquale Costanzo, 2020
The paper examines the new Civil Protection Code, introduced by the legislative decree 1/2018, analyzing, from a constitutional point of view, the main changes and focusing mainly on orders, directives, commissioners and on the problem of the transition from extraordinary to ordinary administration. Particular attention is therefore paid to the issue of responsibility for the adoption of the these measures and for the special administration itself, also in reference to the emergency concerning the novel Coronavirus disease (COVID-19) Lo scritto esamina il nuovo Codice di protezione civile, introdotto con il d.lg. 1/2018, analizzandone, nell’ottica costituzionale, le principali novità e soffermandosi soprattutto sulle ordinanze, sulle direttive, sui commissari e sul problema del passaggio dall’amministrazione straordinaria a quella ordinaria. Particolare attenzione viene dunque dedicata al tema della responsabilità per l’adozione dei provvedimenti e per la stessa gestione speciale, anche in riferimento all’emergenza del Covid-19.
Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli Enti pubblici, n. 1-2-3, 2020
L’attuale epidemia da COVID-19 rappresenta un fondamentale banco di prova per il nuovo "Codice della protezione civile", che dovrà "dimostrare" di essere in grado di governare tale situazione emergenziale. Nel presente contributo si esamina - alla luce dell’evoluzione normativa che ha interessato la materia della protezione civile - l’inquadramento del D.lgs. 1/2018 all’interno del riparto competenziale fissato in Costituzione. L’analisi si concentra, inoltre, da un lato sulle numerose interconnessioni tra fonti statali e quelle locali e dall’altro sulle relazioni tra gli atti concretamente adottati nell'emergenza e l’architettura normativa dettata dal D.lgs. 1/2018.
Protezione e Difesa Civile, 2009
Viaggio nel mondo della difesa e della protezione civile, due settori chiave nei paesi moderni. Come funzionano nel nostro Paese e nel mondo? Quali modelli organizzativi sono adottati?Quali scenari potranno interessare l'Italia in un futuro non troppo lontano? Com'è struttura la protezione civile in Italia, quali caratteristiche e differenze con la difesa civile?
I terremoti italiani del secondo dopoguerra e la Protezione civile Storia e Futuro, n. 22, marzo 2010, www.storiaefuturo.com 2 Introduzione La fragilità del territorio italiano è un argomento che torna periodicamente d'attualità quando si verificano eventi calamitosi più o meno importanti, dovuti alla sua conformazione geomorfologica e in parte anche all'"umana imprevidenza" (basti pensare alle numerose frane e ad alcune catastrofi recenti, come il crollo della diga del Vajont nel 1963). Tra queste periodiche calamità un peso specifico particolare lo hanno ricoperto i terremoti; una larghissima parte del territorio nazionale, infatti, è a rischio sismico elevato; circa 23 milioni di italiani abitano in luoghi considerati a forte rischio sismico e ben 4610 comuni su 8112, cioè il 56,8%, sono in zona sismica (Pizzi 2006, 7; Del Vecchio, Pitrelli 2009, 50). In seguito alla revisione della sismicità del territorio nazionale, avviata grazie al Progetto finalizzato geodinamica varato dall'Istituto nazionale di geofisica (Ingv) dopo il sisma in Campania e Basilicata del 1980, i comuni collocati nella prima fascia di rischio sono passati da 1379 a 2802 -il 34% del totale -(Padoin 1988). Basti pensare che tutti i 409 comuni della regione Calabria sono ad alto rischio sismico 1 . Continuando nei dettagli del rapporto tra la nostra penisola e i terremoti, basti pensare che in Italia in un anno si contano oltre un milione di terremoti piccolissimi e tra questi almeno un centinaio di rilevante magnitudo, cioè in media uno ogni tre-quattro giorni (Stella 2009, 1). Nel corso del 2009, il terremoto che ha colpito la provincia dell'Aquila ha riportato all'attenzione dell'opinione pubblica italiana ed internazionale la vulnerabilità delle strutture abitative e delle comunità di fronte alle calamità naturali. Alcuni casi particolarmente dolorosi, come il crollo della casa dello studente a L'Aquila o il danneggiamento dell'ospedale San Salvatore, da poco 1 Classificazione sismica dei comuni italiani, indicati nell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/03. Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione "terremoti" sul sito dell'Ingv (www.ingv.it). I terremoti italiani del secondo dopoguerra e la Protezione civile Storia e Futuro, n. 22, marzo 2010, www.storiaefuturo.com 3 aperto al pubblico, così come la distruzione di quasi tutti i palazzi pubblici più importanti (comune, prefettura, rettorato, facoltà universitarie e scuole) hanno provocato sconcerto e rabbia tra i sopravvissuti abruzzesi ed in tutta la comunità nazionale. Il fatto che il sisma si sia verificato in piena notte ha scongiurato, probabilmente, altre morti, proprio nei luoghi pubblici, che in teoria dovrebbero essere i più sicuri. Non è la prima volta che questo accade; purtroppo, anche in altri eventi sismici non è stata garantita l'incolumità dei cittadini; basti ricordare la morte di 27 bambini ed un'insegnante nel crollo della scuola elementare di San Giuliano di Puglia, il 31 ottobre 2002. Qual è il ruolo della cultura scientifica, e della storia per quel che ci compete, nel descrivere gli eventi del passato, renderli oggetto di ricerca ed analisi e trasformarli in utile monito per situazioni future? Compito naturale dello storico è individuare, nella logica del lungo periodo, quali sono gli elementi che possono suggerire il cambiamento intervenuto in una comunità dopo una catastrofe o, al contrario, la continuità; per questo motivo diventa importante prendere in esame "il lento e lungo dopo che si ricrea" (Guidoboni 1900, 210). Come chiarito da John Dickie e John Foot, nell'introduzione a Disastro! (2002), studiare una società dopo un disastro non vuol dire opporre il caos del dopo all'ordine del prima poiché un territorio è sempre risultato di equilibri complessi. Tra lo spettro delle infinite possibilità, studiare quali sono le reali scelte adottate è il compito della storia. In sostanza, il terreno di indagine della storia è il lungo periodo, sia essa storia sociale, economica, politica o culturale. Tra gli storici che in Italia hanno dedicato più attenzione al tema dei terremoti va ricordato Augusto Placanica (1985). Placanica, parlando del terremoto calabrese del 1783, intese raccontare attraverso gli occhi dei protagonisti (intellettuali, uomini di cultura, ecclesiastici, scienziati, definiti genericamente "filosofi") come ci si poneva di fronte all'evento. La motivazione di questa scelta sta nel fatto che questa impostazione poteva più facilmente aiutare a rispondere alla
2020
Il presente contributo prende in esame il preminente ruolo che l’Esecutivo ha assegnato alla contrattazione collettiva nella definizione delle piu adeguate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus Sars-CoV- 2 negli ambienti di lavoro. In particolare, oggetto di analisi e il Protocollo Condiviso del 24 aprile 2020, tanto per quel che concerne la sua portata normativa ed efficacia soggettiva, quanto in relazione alle speciali linee guida nello stesso delineate. The present essay analyses the prominent role that the Government has assigned to the collective bargaining, with the aim to define Common regulatory Protocol for measures to combat and contain the spread of the Sars-CoV- 2 virus in the workplace. In particular, the topic of the analysis is the Common regulatory Protocol (24th April 2020) regarding both, the regulatory scope and subjective efficacy, as well as in relation to special guidelines which are described in.
Calamità - emergenza - crisi - protezione civile
Cosa si intende per comunicazione d'emergenza? Come si caratterizza? Quali elementi la differenziano dalla comunicazione in tempo di pace? Cos'è il rischio?
IV Rapporto Biennale sul Volontariato
Il contributo esamina i sistemi di intervento in emergenza della protezione civile nell'Unione Europea. Nello specifico i governi dell’Unione europea hanno concordato formalmente per la prima volta di coordinare le strategie di protezione civile in una riunione ministeriale tenutasi a Roma nel 1985. Tutte le iniziative di protezione civile a livello comunitario hanno avuto come comune denominatore il principio di sussidiarietà attraverso il quale la Comunità interviene per supportare e favorire il perseguimento di obiettivi comuni che i singoli stati autonomamente avrebbero maggiori difficoltà a realizzare. Inoltre la Commissione ha sempre perseguito l’obiettivodi sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti a livello nazionale, regionale e locale.In questo contributo verranno esposti le tappe principali a partire dal 1985 che hannoportato all’attuale funzionamento del sistema di Protezione civile nell’ambitodell’Unione Europea. Il contributo fu realizzato in occasione del IV Rapporto Biennale sul Volontariato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. https://www.forumterzosettore.it/multimedia/allegati/Rapporto_Biennale_Volontariato_vol_1.pdf
2021
Obbligo vaccinale e tutela della salute pubblica nello Stato d'emergenza iusinitinere.it/obbligo-vaccinale-e-tutela-della-salute-pubblica-nello-stato-demergenza-34521 Obbligo vaccinale e tutela della salute pubblica nello Stato d'emergenza È costituzionale l'obbligo vaccinale durante lo stato d'emergenza? Ius in itinere propone un nuovo ciclo di approfondimento sullo stato d'emergenza. Questo primo articolo si propone di indagare sullo stato d'emergenza e la salute pubblica, il quale sarà seguito, per completezza, da un articolo sullo stato d'emergenza e l'economia. La salute pubblica e l'economia, sono, difatti, le due facce dell'emergenza in continuo bilanciamento. La salute pubblica è stata posta quale presupposto giustificativo della dichiarazione dello Stato d'emergenza, potrebbe giustificare anche l'imposizione di un obbligo vaccinale? Introduzione 1) Lo Stato di diritto e la compatibilità costituzionale dell'obbligo vaccinale nella recente giurisprudenza costituzionale 2) Stato d'emergenza e vaccino: diritto di autodeterminazione terapeutica/ salute individuale vs salute pubblica 3) "Dovere di solidarietà": è costituzionale un obbligo per categorie o una patente di immunità? Lo stato di diritto è messo continuamente a dura prova durante il periodo dello "stato d'emergenza". Se è vero, che il diritto muta forma, diventa diritto d'emergenza, è anche vero che l'obbligo vaccinale è un obbligo che è stato già vagliato dalla Corte costituzionale e dichiarato compatibile a determinate condizioni. Quali le condizioni? Soprattutto, qual è la forma preferibile, quella dell'obbligo o della raccomandazione? Quale sarà la forma più idonea nel caso del vaccino anti-SARS-CoV-2/ Covid-19?[1] Ed infine, sarà possibile prevedere un obbligo vaccinale solo per determinate categorie? La questione della compatibilità costituzionale delle vaccinazioni obbligatorie è stata discussa già in un'importante sentenza della Corte costituzionale[2], la n. 5 del 2018. La sentenza de quo ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Veneto nei confronti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale" che ha esteso[3] il numero dei vaccini obbligatori per i minori di 16 anni, prevedendo, in caso di mancato adempimento, sanzioni amministrative pecuniarie ed il divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia. Le quattro questioni sollevate (tutte dichiarate inammissibili) riguardavano: 1) la mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza previsti dal decreto; 2) il bilanciamento non equilibrato tra il diritto alla salute (individuale e collettiva) ed il diritto all' autodeterminazione individuale; 3) la grave ingerenza dello stato nelle competenze
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Fondazione di Comunità Milano, 2022
Cammino Diritto (ISSN 2532-9871) 3, 2019
2016
Rivista Il Mulino, 2021
Studi storici per il centenario dell'Associazione Nazionale Alpini, a cura di Nicola Labanca, vol. II, Milano, Unicopli, pp. 7-119, 2018
Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, 2017
Nuove Autonomie, 2023
Forum di Quaderni Costituzionali, 2020