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Pass costituzionale (a cura di G. Preterossi), 2021
Il saggio è una descrizione della condizione costituzionale attuale della magistratura italiana. L’idea che la muove è che 1. la dimensione ideologica, intesa come il “complesso di credenze, opinioni, rappresentazioni, valori che orientano un determinato gruppo sociale” è ineliminabile nell’esercizio della funzione giurisdizionale; 2. per un buon lasso di tempo dopo l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana la magistratura ha conosciuto questa dimensione; 3. che, a partire grosso modo dagli Novanta in poi del ‘900, essa si sia rarefatta al punto da costituire un problema.
L’Unificazione nazionale, a cura di G. Sabbatucci e V. Vidotto, Roma, Istituto dell’Enciclopedia fondata da Giovanni Treccani, 2011
Al momento dell'unificazione l'assetto della magistratura del Regno sabaudo era palesemente riconducibile al modello francese, così come scaturito dall'esperienza napoleonica e poi ripreso e adattato, sia pure in modo contraddittorio, durante la Restaurazione. Prevaleva, in effetti, sino a rappresentare il tratto caratterizzante del modello, una forte struttura gerarchica, con pieno controllo della vita professionale del magistrato in mano al ministro della Giustizia e ai vertici delle Corti di cassazione e di appello. Una serie di norme («editti» e «patenti»), susseguitesi dal 1814 fino alla svolta determinata nel 1848 dall'emanazione dello Statuto albertino, avevano disegnato un sistema giudiziario intermedio tra le forme francesi e quelle delle antiche costituzioni piemontesi, in cui, però nessuna indipendenza era riconosciuta ai magistrati, reclutati ancora principalmente tra la nobiltà (specie i rami cadetti) e l'alta borghesia.
Un primo tentativo di analisi sul ruolo storico di Magistratura Democratica
Diritto comparato ed europeo Comparazione Il diritto costituzionale comparato studia le costituzione, anche con riferimento a ordinamenti dove non c'è o non c'era la disciplina accademica; a ordinamenti che non hanno costituzioni formalizzate, pur aderendo ai valori del costituzionalismo; a ordinamenti che hanno le costituzioni ma diverse nei contenuti delle ideologie liberali o liberal-democratici; a ordinamenti che non hanno né costituzione, né condivisione dei principi del costituzionalismo, attraverso il metodo comparato. Il diritto costituzionale comparato studia le dottrine politiche e spesso il contesto socio-economico. Quindi dopo aver analizzato gli oggetti dell'analisi, fa dei confronti, con tutte le premesse, le conseguenze, le implicazioni, i problemi e le scelte valutative che ciò comporta. Perché si compara? Si compara per implementare un fenomeno in termini quantizzativi di casi. Serve a capire; a legiferare meglio; interpretare meglio le norme. Comparando un maggior numero di casi si diventa più bravi ad osservare anche al primo soggetto. Ciò che caratterizza la macro-comparazione è l'esigenza di raggruppare ordinamenti/sistemi omologhi in classi contraddistinte proprio dalle differenze. La micro-comparazione ha per oggetto singoli istituti, atti, procedimenti, funzioni, enti, diritti, poteri, doveri, ecc., che operano in due o più ordinamenti diversi. Lo studio comparato ha dato luce alla teoria dei formanti, che indica i diversi insiemi di regole e proposizioni che contribuiscono a generare l'ordine giuridico del gruppo. Negli ordinamenti contemporanei, i formanti principali sono la legge, in senso largo; la dottrina; la giurisprudenza. Il metodo comparativo usa in modo strumentale scienze diverse da quella giuridica, infatti intersecano la filosofia, la linguistica, la storia, la storia delle dottrine politiche, la scienza politica, la sociologia, statistica, l'economia, geografia, psicologia ed ecc. L'utilità delle classificazioni risiede nel loro potenziale analitico, poiché accrescono la comprensione di fenomeni complessi, semplificando i dati del mondo reale mediante schemi concettuali, così da proporre ipotesi. Le categorie devono essere reciprocamente esclusive, cioè procedere alla classificazione in modo che nessun elemento rientri simultaneamente in più categorie. Le categorie devono essere inoltre congiuntamente esaustive e occorre trovare elementi pertinenti. L'indagine comparativa può essere condotta a diversi livelli: a) Una prima distinzione riguarda l'oggetto. b) Dal punto di vista temporale, le ricerche possono essere sincroniche (quando si mettono a confronto ordinamenti vicini nel tempo) o diacroniche (diritti lontani nel tempo, ma nell'ambito del medesimo ordinamento). c) Dal punto di vista della dimensione e delle finalità degli ordinamenti. La macro-comparazione ordina tutti gli ordinamenti/sistemi in classi contraddistinte dalle somiglianze, e dalle differenze, per dividere: per i privatisti, al centro si colloca il concetto di famiglia giuridica; per i costituzionalisti, quello di forma di stato. Le ricerche non macro-comparative possono poi essere oggetto di ulteriori sub-classificazioni: a) Possono svolgersi su ordinamenti sovrani distinti, ma anche su ordinamenti non sovrani, come gli Stati membri. b) Una ricerca micro può prendere in esame ordinamenti dello stesso livello, oppure di livello diverso. Ad esempio possono costituire oggetto di indagine i diritti individuali così come codificati nelle costituzioni di alcuni Stati sovrani; oppure si può comparare il diritto di associazione nell'ordinamento dell'Unione Europea e in quello degli Stati membri. Famiglie giuridiche o tradizioni giuridiche Grazie alla post-modernità e alla globalizzazione è cambiato il modo di fare diritto e questa apertura del mondo ha avuto delle conseguenze. Fino al 900, le tradizioni giuridiche non erano considerate dai giuristi, poiché avevano la common law e la civil law. Tuttavia questa visione cambia. Si tenta di prestare attenzione al sistema giuridico in senso ampio nel quale la costituzione è posta. Per famiglia giuridica si intende una " classe " omogenea entro cui raggruppare per finalità euristiche ordinamenti giuridici che presentano tratti comuni. Le classificazioni delle famiglie giuridiche sono distinte a seconda del tipo di parametro utilizzato: a) le classificazioni che assumono un parametro come assoluto e esclusivo, quindi in classi rigide; b) le classificazioni che introducono il parametro della relatività, ma che conservano come attributo del parametro stesso il carattere della esclusività; c) quelle che contemplano i criteri della prevalenza e della non esclusività, quindi si scelgono i tratti più significativi e se ne verifica la loro posizione. Adhémar Esmein nel 900 classificò
una rilettura di alcuni giochi tradizionali di area jonica
Revista de Investigações Constitucionais, 2015
Condirettore della Rivista "Diritto pubblico comparato ed europeo" e della Rivista "Percorsi costituzionali".
pubblicato in P. Cerami – M. Serio (cur.), Scritti di comparazione e storia giuridica, vol. II, Torino, 2013 (pp. 105-121). Testo della relazione presentata all’Université Paris Ouest Nanterre La Défense in occasione del Cours Communs de Doctorat: “Droit et Pluralisme”
2008
Nel XIII secolo entra in crisi l'istituzione dell'Impero: il potere politico di cui esso e depositario si frantuma in poteri limitati e particolari. In questo lavoro voglio mettere a confronto due percorsi di potere locale: da una parte la signoria della famiglia della Torre a Milano, una delle prime in Italia, punto di arrivo della lotta contro l'Impero per le liberta comunali; dall'altra i giudicati della Sardegna, istituzione derivante dalla disso- luzione dell'Impero Bizantino nell'isola. Di tutti e due esamino le modalita dell’acquisizione del potere, il contesto in cui hanno operato, il rapporto tra citta e contado, la funzione del "popolo" nell'attribuzione del potere, la necessita di una legittimazione da parte dell'autorita imperiale. / ENGLISH: In the 13th century the Empire as political institution was in a state of crisis. The Holy Roman German Empire and the Byzantine Empire were reshaped by extensive fragmentation into regional...
Rivista di diritto processuale, 2012
No estudo, publicado em 2012, procede-se a uma breve análise dos mecanismos de uniformização da jurisprudência tal como conformados pelo Direito português. Não obstante a entrada em vigor de um novo (?) Código de Processo Civil em 2013, nenhuma das linhas expostas sofreu erosão atendendo ao facto de as regras sobre as quais foram estruturadas se terem mantido.
Sommario: 1. La legge 219 del 2012: l'attuazione di un principio costituzionale. -2. L'impatto del progresso scientifico sul diritto di famiglia. -3. Dal favor veritatis al pluralismo delle verità. -4. L'emersione del rapporto affettivo. -5. Verità biologica e responsabilità del genitore: il problema del riconoscimento di compiacenza. -6. La nozione di genitorialità. -7. Il diritto alla genitorialità e alle relazioni familiari: dalla potestà alla responsabilità. -8. La "cogenitorialità" nelle famiglie ricomposte. -9. Le questioni aperte: a) il terzo genitore. -10. b) La richiesta di genitorialità della coppia omosessuale.
Forum di Quaderni Costituzionali
L'impressione di uno squilibrio tra poteri è più l'effetto della debolezza delle istituzioni che regolano la politica che non delle norme specifiche sulla magistratura
Rivista di diritto processuale, 2012
Sommario: 1. Nascita e scomparsa delle decisioni giudiziarie vincolanti (façanhas e assentos) in Portogallo fra il XII e il XIX secolo. – 2. La reintroduzione dell’istituto degli assentos e il loro inserimento fra le fonti del diritto. – 3. La declaratoria di incostituzionalità degli assentos. – 4. Le successive riforme processuali in materia di strumenti per l’uniformazione della giurisprudenza: la riforma del 1995/1996. – 5. Segue: La rivista ampliata. – 6. La riforma del 2007. – 7. Segue: Il recurso para uniformização de jurisprudência. – 8. Segue: I poteri di impugnazione del pubblico ministero. – 9. Segue: Le modifiche introdotte alla rivista ampliata. – 10. Segue: La rivista exceptional. – 11. L’efficacia delle decisioni di uniformazione della giurisprudenza. – 12. Meccanismi di uniformazione della giurisprudenza e principio del contraddittorio. – 13. Conclusioni.
Da tempo la comparazione non è l’occupazione esclusiva dei cultori del diritto comparato: vi ricorrono oramai tutti i cultori del diritto positivo. Ai giuscomparatisti spetta allora lo studio dei fondamenti della disciplina e dunque la riflessione sugli oggetti, gli scopi e il metodo della comparazione. Questo si deve però realizzare in dialogo con i cultori del diritto positivo, le cui ricerche costituiscono un punto di riferimento fondamentale, indispensabile a verificare e sviluppare i fondamenti della disciplina. Il volume discute le possibilità e l’agenda di una simile collaborazione e a tal fine raccoglie il punto di vista di cultori del diritto positivo particolarmente sensibili all’utilizzo della comparazione.
LIUC PAPER, 2010
Questo articolo presenta il risultato di un esperimento didattico tenuto al corso di diritto privato comparato nel 2009/2010 all'Università LIUC. L'esperimento consisteva nel far scegliere agli studenti una sentenza, fargli riconoscere la regola applicata e fargliela confrontare in modo comparato. Lo scopo era dimostrare che le soluzioni giuridiche non sono indiscutibili, e che può accadere che regole diverse portino alla stessa soluzione, o regole identiche a soluzioni differenti. Il lavoro è preceduto da una introduzione sul pluralismo giuridico e il multilinguismo.
Digesto delle discipline privatistiche , 2014
Il contributo di Harold Berman alla comparazione giuridica è stato fondamentale, soprattutto per l'identificazione di ciò che caratterizza il diritto occidentale nel confronto con le altre famiglie di sistemi. Il tutto viene valutato criticamente in quanto fondamento di una geopolitica del diritto di matrice etnocentrica.
Da tempo il diritto ci appare come un fenomeno sconfinato, sul quale siamo naturalmente portati a riflettere a partire da un raffronto tra esperienze giuridiche. Il diritto comparato si è da sempre interessato a questo fenomeno, tradizionalmente per sostenere le ragioni della convergenza, e per farlo con un piglio evoluzionista. Nel tempo le cose sono cambiate. Per un verso ha preso corpo la volontà di preservare le identità delle esperienze giuridiche, per un altro si è avvertita la necessità di superare l’approccio evoluzionista e di adottarne in sua vece uno diffusionista. Il risultato è un rimescolamento delle sensibilità con cui ci si accosta al raffronto tra esperienze giuridiche, del resto in linea con una fase storica per molti aspetti caratterizzata da giudizi critici sulla globalizzazione. Gli autori di questo volume si sono confrontati su questi aspetti in chiave critica e mettendo in luce differenti sensibilità nei diversi campi del sapere giuridico: dal diritto privato al diritto al diritto pubblico, passando per il diritto del lavoro.
Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2011
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