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2008
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282 pages
1 file
e alla promessa, che ogni bambino porta in sé, di un mondo migliore « Les mondes qui se sont levés dans l'héroïsme se couchent dans la fatigue, pour que viennent à leur tour des héroïsmes nouveaux et des souffrances nouvelles, qui feront lever d'autres mondes »
Trattato di diritto civile, V, Il contratto , 2017
The paper deals with contract and market
Responsabilità precontrattuale, 2018
The essay deals with the liability for damages resulting by unfair conduct in the formation of the contract. The elaboration of this category was conditioned by the texts of the Digest, from which R. von Jhering obtained the rule according to which the party, who had negligently entered into an invalid contract, had to compensate the other of the damage suffered for having innocently confided in his validity. Precisely because of its origin, however, this rule could not justify compensation for damages that occurred before the conclusion of the contract or regardless of it. These limits were overcome by German and Italian doctrine through the elaboration of the pre-contractual obligation of good faith, that led to the current formulation of the art. 1337 c.c. On the basis of this rule in fact, the negotiation is a source of obligations, and the reliance arising from it constitutes the criterion for determining ex ante the behavior that, according to an ethical evaluation based on the social conscience, each party must observe in order to avoid the specific risks of damage that could occur precisely because of it. Therefore, liability is not based on fault as a subjective requirement of the conduct, but it arises from the objective violation of an obligation of good faith, which precedes both the incorrect behavior and the damage. Ultimately, by placing itself in a pre-existing relationship between two parties, it must be assimilated to non-fulfillment and falls within the scope of art. 1218 c.c.
Europa E Diritto Privato, 2014
2019
Il tema della responsabilita patrimoniale risulta tra quelli un tempo maggiormente dibattuti in letteratura, tanto da indurre ad affermare che “tutto, di essa, e in discussione presso gli scrittori”. Una veloce analisi consegnerebbe probabilmente l’impressione di una successiva disattenzione da parte della dottrina. Le stesse disposizioni di legge sulla responsabilita, a partire dall’art. 2740 cod. civ., resistono alle modifiche che coinvolgono le altre parti del codice civile. Il contenuto delle disposizioni attuali potrebbe addirittura sembrare lo stesso delle omologhe disposizioni nel codice civile previgente e in quelli degli altri ordinamenti continentali. L’impressione finisce per essere rapidamente quella di regole non tanto poste dal legislatore, quanto imposte da una ragione universale, percio sottratte ai mutamenti che riguardano tutte le altre parti del sistema. Proprio la centralita che l’istituto della responsabilita patrimoniale assume all’interno del sistema induce a ...
2020
Sommario: 1. Definizione del campo di indagine. – 2. Il modello astratto. – 2.1. Il licenziamento per responsabilità dirigenziale. – 2.2. La responsabilità dirigenziale per omessa vigilanza sul rendimento della struttura. – 3. L’esperienza concreta. – 3.1. Contrattazione collettiva, responsabilità dirigenziale e continuità tra incarichi. – 3.2. (Segue) La posizione della dottrina. – 3.3. (Segue) Continuità tra incarichi e separazione tra politica e amministrazione. – 3.4. Il problema della valutazione: quale spazio per la contrattazione collettiva? – 4. Responsabilità dirigenziale e contrattazione collettiva.
Enciclopedia del Diritto. I tematici. I. Il Contratto, 2021
La malafede precontrattuale parrebbe svelarsi una fattispecie di danno ingiusto. Prima del danno, nulla. SOMMARIO. 1. Il problema. Sez. I. Teorie deontiche 2. Culpa in contrahendo e affidamento. — 3. Segue: von Jhering e il danno corporale. — 4. Teoria della norma primaria. Atipicità della buona fede. — 5. Teoria della norma secondaria. Tipicità della buona fede. — 6. Teoria dell’obbligo di protezione. — 7. Segue: teoria delle situazioni indirette. — 8. Teoria dell’obbligazione senza prestazione. La responsabilità relazionale. — 9. Segue: riduzione inversa? Obbligazione forte e obbligazione debole. Sez. II. Teoria ontica. 10. Dal prescrittivo al descrittivo. — 11. Segue: tecniche di posizione della fattispecie. — 12. Segue: posizione semantica e posizione ermeneutica. — 13. Ermeneutica dell’obbligo precontrattuale. — 14. Segue: obbligo e torto. — 15. Ingiustizia del danno precontrattuale. — 16. Danno positivo e danno negativo. Sez. III. Lineamenti dello statuto. 17. Nozione di statuto. Statuto semplice e statuto complesso. — 18. Onere della prova. Art. 1218-2697 c.c. — 19. Segue: impossibilità e causa imputabile. Art. 1218-1256 c.c. — 20. Danno risarcibile e prevedibilità. Art. 1223-1225-2056 c.c. — 21. Segue: danno positivo precontrattuale? — 22. La prescrizione. Art. 2646-2647 c.c.
Responsabilità civile e previdenza, 2018
Il concorso tra responsabilità da fatto illecito e responsabilità da inadempimento, che hanno come ratio comune la predisposizione di un’adeguata tutela per il titolare di un interesse meritevole di protezione, può trovare giustificazione nel loro rapporto di genus a species. Tuttavia, l’istituto rimedia a persistenti differenze di disciplina, sicché è opportuno proseguire l’opera volta ad armonizzare i due regimi di responsabilità civile. Both the liability in tort and the liability arising out of a non-fulfillment aim to provide a proper protection for the holder of a worthy interest according to the legal system, so that they can be enforced jointly by taking into account that the first is a genus in comparison to the second. However, the combining of legal actions remedy persistent differences in rules, so it is appropriate to continue in harmonising the two civil liability regimes.
2011
Culpa in contrahendo e responsabilità precontrattuale nei contratti pubblici I. La Culpa in Contrahendo i L'Invenzione della Culpa in Contrahendo Con il titolo di Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen [1] viene pubblicato nel 1861[2] all'interno degli Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römisches und deutschen Privatrechts l'articolo-saggio con cui Rudolf von Jhering[3] espone magistralmente al mondo accademico e giuridico la sua teoria. Teoria con la quale vede la luce quell'istituto, che nell'esperienza giuridica italiana prende il nome, ed in seguito la forma, della responsabilità precontrattuale. Già la scelta del titolo da parte dell'illustre Giurista ha in sé un rigore metodologico tipico della migliore dottrina di lingua tedesca, per il fatto di rappresentare un modo tipicamente proprio di quella visione del diritto e del rigore di cui è intrisa [4]. La scelta di von Jhering dopo aver tecnicamente inquadrato e nominato l'istituto, di cui è l'acclarato inventore [5], sfrutta il titolo stesso per porre un quesito quasi retorico in apertura del suo saggio, ovvero: "Se non sia la parte che ha procurato all'altra parte un danno, perché per propria colpa in errore a dover rispondere per il risarcimento di tale danno."[6]. Con la citata ouverture il dotto Giurista intraprende il cammino che lo porta a raffrontarsi con altri autori della dottrina di lingua tedesca dell'epoca [7] in un percorso critico che vede in particolare un confronto con von Savigny, von Wächter, Richelmann e Thöl. È poi lo stesso von Jhering a svelarci[8] come durante il lungo periodo del suo studio, avesse preso inizialmente in considerazione il punto di vista dell'actio legis Aquiliae avendone in seguito scoperto l'insostenibilità. È poi lo stesso Autore ad aggiungere come l'appena citato punto di vista dell'actio legis Aquiliae si presterebbe ad un più semplice rinvenimento teorico da parte di un autore più facilmente accontentabile [9]. Nel voler vedere l'azione, non come un'irregolarità giuridica, prendendo il punto di vista analitico che teorizza la non esistenza del contratto, lasciandola di conseguenza isolata ed inspiegata, vedrebbe di fronte a sé la sola possibile soluzione del rifarsi all'actio de dolo o all'actio legis Aquiliae. Una prospettiva questa che per von Jhering ha un punto insormontabile per ciascuna delle due actiones, ovvero del dolus nella prima e la eigenthümliche Art[10] del danno nella seconda. Sarà poi Medicus, un secolo e un quarto più tardi, a dare una alternativa spiegazione alla eigenthümliche Art qualificandola come mancanza di Sachverletzung [11]. Ora, due dei punti del costrutto teorico di von Jhering appaiono particolarmente cruciali: ossia in primis la delimitazione dell'ambito della culpa, in secundis la natura di questa stessa culpa. Culpa che l'Autore definisce culpa in contrahendo, e con giusta nota d'orgoglio ricorda come in tutto il Corpus Juris non compaia mai tale termine. Il precetto della diligentia, vale tanto per i rapporti contrattuali divenuti tali in seguito al momento del loro perfezionarsi, quanto per quelli in divenire, da qui ne consegue che la lesione di tali rapporti fa sorgere nell'uno come nell'altro caso l'azione da contratto per il risarcimento del danno. Così la culpa in contrahendo non è altro che la culpa contrattuale in una particolare direzione. A tale affermazione l'illustre Giurista di lingua tedesca aggiunge come la forma processuale con la quale si debba far valere la pretesa da colpa in contrahendo sia l'azione da contratto. Sulla base di quanto illustrato della teoria jheringhiana, la questione della natura stessa della culpa in contrahendo prosegue, dopo aver scartato l'inizialmente apparente possibilità della soluzione extracontrattuale, venendo altrimenti a doversi lasciar cadere ogni possibilità di un'azione, con il tentativo di costruirne una prendendo come punto di vista quello dell'obbligazione contrattuale e ciò nonostante la nullità del contratto, cosa che vede in ogni caso come fatto l'esterno affidamento verso il contratto stesso. Già solo il collegamento tra culpa e rapporto contrattuale è un collegamento interno al rapporto stesso, la culpa della quale qui si parla altro non è, che quella dello stesso tipo che noi conosciamo solo nei rapporti contrattuali [12]. Nel diritto romano, proprio von Jhering ci ricorda come vi fosse un criterio certo per la natura della colpa e questo è costituito dal fatto del passaggio delle
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(Roma, 3-5 maggio 2010) Consiglio Superiore della Magistratura - Nona Commissione - Tirocinio e Formazione Professionale, 2010
Danno e responsabilità, 2005
Diritto e Processo-Formazione, 3, 2012, p. 26, 2012
Rivista delle società, 2023
Premio Ricerca «Città di Firenze», 2014
Studi in onore di Ugo Majello, 2005
Temi e problemi di diritto comparato, 2024