La problematica sulla fides e sulla bona fides può essere rivisitata alla luce dell'affermazione che si trova nei manuali istituzionali dei giuristi del 2° secolo e che è ripresa da Giustiniano con valenza paradigmatica all'inizio delle Institutiones a conclusione dell'esposizione su cosa siano il diritto e la giustizia, quando osserva che che tutto il diritto è sorto per le persone, senza le quali l'intero diritto sarebbe ben poca cosa 1. Mi sembra che si debba approfondire il significato pieno di quell'affermazione e soprattutto verificare cosa abbia significato il fatto di ritenere il diritto un'attività rivolta a riconoscere la priorità delle persone ed a salvaguardarne la dignità. Appare opportuno esaminare anche in quest'ottica le soluzioni adottate di fronte ai singoli casi dell'esperienza e verificare come e con quali tecniche la priorità della persona è stata perseguita. L'indagine deve rivolgersi all'intero arco dell'esperienza romana, perché l'enunciato di Giustiniano appare il risultato di un cammino delineato già tra il I ed il II secolo del Principato. Prova ne è la posizione di Gaio 2 , là dove il giurista antoniniano, invertendo il precedente ordine delle materie, nel suo commentario dette la priorità alle persone, con una decisione che dovette rappresentare una presa di posizione chiara e decisiva per affermare la priorità della persona su tutto il diritto 3. La quale per Ermogeniano è un punto fermo (del sapere giuridico) 4 , esplicitato dal giurista tardo classico in forma che, sia per la natura dell'opera in cui si trovava sia per le caratteristiche della produzione del giurista, appare un compendio di ciò che il giurista doveva desumere dalle opere dei suoi predecessori ed in particolare, mi pare, dei giuristi severiani 5. Si deve dedurre che i giuristi del Principato, con certezza nel secondo secolo d.C., avessero maturato la convinzione che la finalizzazione del diritto all'uomo era profondamente radicata nel diritto del loro tempo. Di conseguenza appare opportuno e, anzi, starei per dire doveroso verificare cosa essa comportava. Occorre, cioè, chiedersi se si trattava di mere petizioni di principio senza conseguenze o siamo di fronte ad un principio avuto presente nelle decisioni dei giuristi e, quindi, nella disciplina dei casi concreti. Per dare risposta a questo fondamentale interrogativo, credo che occorra sottoporre ad un'attenta 'rilettura' le fonti e verificare se e dove la finalizzazione alla 'persona' abbia effettivamente dettato soluzioni attente alle esigenze dell'uomo, piú che alla mera ed astratta razionalità. 1 Inst Iust. I. 2. 12: Ac prius de personis videamus. Nam parum est ius nosse, si personae, quarum causa statum est, ignorentur. 2 Gaio era stato forse il primo giurista a proporre la priorità delle persone nelle sistematiche del diritto: Gai I. 8: Omne autem ius quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones. Et prius videamus de personis.