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Il disgorgement è lo strumento giuridico rimediale tipico di reazione alle ipotesi di arricchimento derivante da fatto illecito che conferisce alla vittima dell'illecito l'opportunità di ottenere un risarcimento basato, non già sulla perdita subita, ma sui profitti realizzati dalla controparte in virtù del compimento dell'atto contra legem Esso presenta, quindi, una duplice finalità:
DIRITTO: insieme di comandi rivolti ai consociati per dare ordine alla loro convivenza e organizzare le loro attività. Atto costitutivo e statuto Le associazioni si costituiscono con un accordo tra un gruppo di persone, che saranno i primi associati. Per costituire un'associazione non riconosciuta non sono necessarie formalità particolari. É sufficiente l'accordo, comunque manifestato, sugli elementi essenziali per l'esistenza dell'associazione. Se l'associazione aspira ad ottenere il riconoscimento, l'atto costitutivo dovrà essere redatto in forma pubblica (artt. 14, 2699 c.c.) e dovrà indicare anche la denominazione, il patrimonio e la sede. Gli organi dell'associazione L'assemblea degli associati delibera in base al principio maggioritario. Le deliberazioni dell'assemblea possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria. Il controllo giudiziario è necessario a tutela dei singoli associati, dell'ente stesso e di interessi generali. Esso, però, non deve ledere l'autonomia dell'associazione, e perciò non può portarsi sull'opportunità delle scelte operate dall'assemblea, ma solo sulla loro conformità alla legge, all'atto costitutivo e allo statuto. (art. 23 c.c.); si dice che il controllo è di legalità, non di merito. L'assemblea degli associati nomina gi amministratori. Federazioni di associazioni e associazioni parallele Le grandi associazioni presentano problemi organizzativi che vanno risolti attraverso il decentramento. Una soluzione è quella di costituire numerose associazioni minori, di carattere settoriale o locale, e riunirle in una federazione: quest'ultima non è altro che un'associazione, i cui membri sono altre associazioni anziché persone fisiche. Altra struttura possibile è quella delle associazioni parallele: gli iscritti partecipano tanto alle sezioni locali o settoriali, quanto all'associazione di vertice, con due rapporti paralleli e inscindibili. Ammissione e recesso degli associati Le associazioni, nella loro struttura tipica, sono aperte all'adesione di nuovi membri. Gli statuti determina i requisiti necessari per l'ammissione. Il rifiuto dell'ammissione non può venire sindacato dall'autorità giudiziaria, perché ciò contrasterebbe con la libertà di associazione. L'associato può sempre recedere dall'associazione,se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato (art. 24 c.c.). L'impegno di partecipare all'associazione per tutta la vita è nullo, per la tutela della libertà del singolo. Anche quando l'impegno di restare nell'associazione sia valido, sarà sempre possibile recedere anticipatamente e con effetto immediato per giusta causa.
DIRITTO: insieme di comandi rivolti ai consociati per dare ordine alla loro convivenza e organizzare le loro attività.
Diritto → mezzo di regolazione sociale che stabilisce quale interesse sia meritevole di tutela e debba quindi prevalere e quale,invece,debba soccombere Il diritto è un insieme di norme → chi le pone? Nella nostra società il consenso sociale Accanto alle norme del diritto troviamo: -regole della morale (ciò che è bene/ciò che è male) -regole del costume sociale (ciò che è corretto/ciò che non è corretto) -regole della religione A volte queste regole coincidono con il contenuto del diritto (ex. Uccidere è contro norme di diritto,regole della morale etc) e altre volte,invece,non c'è identità → per distinguere le
Diritto: sistema di regole per la soluzione dei conflitti fra gli uomini Caratteristiche: 1. VALIDITA' necessità della presenza di una autorità superiore con funzioni di creare le regole e di farle applicare; 2. EFFETTIVITA' il diritto vige perché accettato, la sua legittimazione è il consenso; 3. COGENZA (coercività) presenza di un sistema organizzato per imporre l'osservanza delle regole (sanzione).
Persona e Mercato, 2019
SOMMARIO: 1. Introduzione.-2. Le figure sintomatiche nella dottrina e nella giurisprudenza.-3. Le figure sintomatiche nella legge.-4. Figure sintomatiche e fattispecie.-5. Conclusione. ABSTRACT_ ITA_Nel presente scritto, sulla base di una analisi della dottrina, della giurisprudenza e del-la legge, l'a. sostiene essere riscontrabile nel diritto privato un modello di ragionamento che pro-cede dal disegno di "figure sintomatiche" di violazione di doveri, e si interroga sul nesso che può instaurarsi nello studio del diritto privato tra questo modello e quello della fattispecie. ABSTRACT_ EN_In the present essay, on the basis of an analysis of legal literature, case law and statutes, the author argues that a reasoning model is widespread in private law, consisting in the design of "symp-tomatic figures" of breach of duties, and elaborates about the differences between this reasoning model and that consisting in the design of juridical facts to which certain legal effects are attached (fattispecie).
Dipl.jur. Alisa Rank, Il commercio dei dati personali -I rapporti (obbligatori) nell'ambito dei mercati secondari Discussant Prof. Martin Schmidt-Kessel, Ordinario di diritto civile, diritto del consumo e diritto comparato nell'Università di Bayreuth Dott. Jacopo Paoloni, Il c.d. contratto di coesione (art. 37-bis, commi 3 e 7-bis T.u.b.) Discussant Prof.ssa Ilaria Garaci, Associato di diritto privato nell'Università Europea di Roma Dott. Ilaria Speziale, Pratiche commerciali scorrette, soft law e Corporate Social Responsibility Discussant Prof. Enrico Al Mureden, Ordinario di diritto privato nell'Università di Bologna Dott. Diego Tilola, Profili comparatistici e transfrontalieri della pianificazione successoria nell'impresa Discussant Prof. Marco Torsello, Ordinario di diritto privato comparato nell'Università di Verona Ore 12:15 -Pausa pranzo
• Martedì inizio ore 14, no pausa, alle 15.30 • Esame orale • Testo: indicato in guida • Programma: nella guida c'è una " possibilità " di fare piccoli gruppi di studenti per fare autonomamente una ricerca di approfondimento su un argomento concordato con prof, rispetto alla disciplina giuridica del paese la cui lingua si sta studiando. L'elaborato è materia d'esame e contribuisce valutazione; in più si da la possibilità di preparare l'esame su appunti della lezione (= sconto sul libro; no libro ma solo appunti) • Contenuto libro di testo: " Diritto societario comparato " ; si tratta di un confronto tra alcuni ordinamenti giuridici (Italia, Germania, UK, USA, Giappone, Francia) su impianto disciplina diritto societario nei suoi aspetti fondamentali. Nel libro, la comparazione viene effettuata con un taglio particolare, che è molto poco nozionistico, ma tanto funzionale (NO semplice spiegazione/confronto). L'aspetto interessante è che ha poche nozioni, guardando la disciplina capendo cosa servono le norme/regole/interessi da tutelare, perché in un certo paese è prevista una certa disciplina diversa da altri ecc. Non ci sarà analisi di disciplina istituti/ disciplina diritto societario nei diversi paesi, ma individuazione dei problemi fondamentali del diritto societario (problemi che tutti i paesi si trovano ad affrontare) e risposte/soluzioni. Servono competenze di base.
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO, 2021
The book is a complete exposition of italian private law
PARTE TERZA GLI ESCLUSI MARIA GIULIA BERNARDINI Soggetti forti vs. soggetti deboli? Sulla persistente (in)attualità di una fortunata distinzione concettuale .
Consente di realizzare una successione in quanto un nuovo cred succede al vecchio.Mediante un contratto l'originario creditore,CEDENTE,cede i suoi diritti reali ad un nuovo creditore,CESSIONARIO.Per la valdità del contratto serve il CONSENSO di entrambi i cred,ma di regola non serve il consenso del debitore,CEDUTO,secondo il principio di libera cedibilità.Esistono delle eccezioni in cui è rischiesto il consenso del deb in partcolare se si tratta di CREDITI a carattere STRETTAMENTE PERSONALE,nei casi previsti dalla legge,e nel DIVIETO PATTIZIO DI CESSIONE se deb e cred si sono accordati sull'incedibilità del credito.Se,contro il divieto,il credito viene ugualmnte ceduto dal cred si distinguono due situazioni:se il cessionario è a conoscenza del patto di incidibilità,la cessione non ha effetto,se il cessionario ignora di buona fede l'estistenza del patto diventa titolare sul credito e la cessione ha efficacia,in questo caso il deb può chiedere al cedente il risarcimento del danno ma è comunque tenuto ad adempiere l'obbligazione verso il cessionario. La cessione del credito può avvenire a TITOLO GRATUITO se il creditore da e non vende il credito a terzi,a TITOLO ONEROSO se il cred vende il prorpio credito a terzi e SOLVENDI CAUSA nel caso in cui la cessione viene affettuata per estinguere un debito.Questa tipologia di cessione del credito integra gli istituti di prestazione in luogo dell'adempiemnto e cessione del credito;a seconda del momento in cui viene estinta l'obbligazione si può avere la CESSIONE PRO SOLVENDO, nel caso in cui il rapporto obbligatorio tra ceduto e cessionario si estingue quando il cessionario riceve il pagamento dal cedente, e la CESSIONE PRO SOLUTO ove il rapporto obbligatorio termina nel momento in cui viene ceduto il credito.Se le parti non dispongono diversamente la cessione è sempre pro solvendo.Per comincare al deb il cambiamento di creditore occorre una NOTIFICAZIONE e in seguito un'ACCETTAZIONE da parte del deb stesso del cambiamento altrimenti quest'ultimo non avrà effetto.Se il deb non viene messo a conoscenza della cessione e paga il creditore liberato,questo pagamento è valido solo se il deb è in uno stato di buona fede soggettiva.Può succedere che il creditore decide di cedere il credito a piu persone generando un CONFLITTO FRA PIU AVENTI CAUSA DA UN SOLO DANTE CAUSA e in questa situazione prevale chi notifica per primo al deb la cessione o chi per primo riceve l'accettazione del deb oppure, nel caso particolare ,se si tratta di beni mobili ,prevale chi per primo acquista il possesso ,se si tratta di beni immobili ,prevale chi per primo trascrive gli atti relativi .Per la cessione del credito sono previste due garanzie,LA GARANZIA DI ESISTENZA,il cedente deve garantire al cessionario l'esistenza del credito,e la GARANZIA DI SOLVENZA,il cedente garantisce il pagamento del ceduto verso il cessionario e questa garanzia opera soltanto se le parti l'hanno prevista;se il credito non esiste o è nullo ,l'obbligazione rimane comunque valida ma il cessionario nona acquista nulla e può chiedere il risarcimento dei danni ;se il ceduto non paga,pagherà il cedente DELEGAZIONE art1268 E' una modificazione dei soggetti nel lato passivo. Il debitore originario,DELEGANTE,incarica un terzo,DELEGATO,di pagare o di obbligarsi nei confronti del creditore,DELEGATARIO.Il rapporto originale tra delegatario e delegante è detto RAPPORTO DI VALUTA,il rapporto tra delegante e delegato è detto RAPPORTO DI PROVVISTA.L'atto di delega è un CONTRATTO DI MANDATO per cui serve sempre il consenso del delegato e con il quale nasce un obligo del delegato nei confronti del delegatario.Questo atto è negoziale ma assume diversi istituti,se ha EFFETTO NOVATIVO occorrerà il consenso di tutte le parti che prendono parte all'obbligazione,se ha EFFETTO SUCCESSORIO LIBERATORIO serve il consenso del creditore e il delegato si obbliga solo tramite contratto con il creditore,se ha EFFETTO SUCCESSORIO CUMULATIVO,non serve il consenso del creditore e il delegato si obbliga tramite un atto unilaterale.Dal punto di vista del creditore,quando approva l'inserimento di un terzo soggetto(delegato) nel rapporto obbligatorio,deve chiedere l'adempimento dell'obbligazione prima al delegato e solo se il delegato non paga,il delegatario po' rivolgersi al delegante.Il creditore è libero di scegliere se rifiutare o accettare la delegazione e nel primo caso la delegazione sarà cumulativa,nel secondo caso il creditore ha tre alternative:-o stipula un nuovo contratto con il delagato estinguendo il vecchio rapp obbligatorio e costituendono uno nuovo mediante consenso di tutti e ottenendo una delegazione novativa;o,mantenendo lo stesso rapporto obbligatorio,stipula un contratto con il delegato,liberando il delegante e la delegazione sarà privativa;-oppure può decidere di non liberare il delegante ma deve comunque rispettare un beneficio d ordine a suo favore e la delegaz sarà cumulativa. La delegazione è PROMITTENDI se il delegante incarica il delegato di obbligarsiverso il creditore(delegatario),è SOLVENDI se il deb originario incarica il delegato di pagare il delegatario senza lcun contratto o atto unilaterale tra delegato e delegatario e con la sola prestazione del delegato. Il pegno è un diritto di garanzia che si costituisce con un contratto di pegno su cose mobili,universalità di cose mobili,su crediti,o su diritti aventi come oggetto beni mobili.La costituzione del pegno avviene quando si concretizza la consegna della cosa o del documento che ne conferisce la disponibilità.La cosa può essere tenuta sia dal debitore sia dal creditore,ma l'importante è che il debitore non ne possa disporre senza l'autorizzazione del creditore il quale a sua volta può solo custodirla a meno che non si tratti di una somma di denaro o di cose fungibili.
DIRITTO Capitolo I: Concetti fondamentali Il diritto è quell'insieme di norme, ovvero enunciati linguistici in forma prescrittiva, la cui osservanza è garantita da un apparato di stabili istituzioni in capo alle quali si concentra l'uso legittimo della forza fisica. Non tutti gli aggregati di norme costituiscono diritto: ad esempio la morale, la religione, il costume. La peculiare tipologia di conflitti che il diritto è chiamato a regolare è di tipo appropriativo, ovvero generati dalla scarsa disponibilità di beni materiali. Le fonti del diritto Vi sono alcune norme, le fonti del diritto, che stabiliscono i modi attraverso i quali è possibile dare vita a nuove norme. Queste norme costituiscono le fonti del diritto: secondo l'art 1 prel sono fonti del diritto le leggi, le norme corporative, i regolamenti, gli usi. Le fonti del diritto si dividono in:-fonti di cognizione: agevolano la conoscibilità della norma;-fonti di produzione → procedimenti tipizzati che determinano il nascere delle norme. Le fonti del diritto sono disposte gerarchicamente, ovvero le norme possiedono una diversa forza normativa a seconda della fonte del diritto a cui appartengono:-in caso di antinomia, ossia di norme che in merito allo stesso fatto statuiscono in modo diametralmente opposto, la norma di rango superiore prevarrà sulla norma di rango inferiore e la norma di rango inferiore non potrà mai abrogare (togliere efficacia) ad una norma di rango superiore;-in caso di due norme dello stesso rango, la norma posteriore prevale su quella anteriore, la norma speciale prevale sulla norma generale. La Costituzione L'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica (1948) ha determinato un totale stravolgimento nel sistema delle fonti:-dal punto di vista sostanziale ha un contenuto molto più ampio di quello delle classiche costituzioni ottocentesche, le quali si limitavano sostanzialmente a disciplinare i rapporti tra i poteri dello Stato e ad individuare diritti dei cittadini. Le costituzioni del '900 contengono invece anche una tavola di valori che vincola tutti i soggetti presenti nell'ordinamento giuridico, estendendo il loro raggio di azione anche nell'ambito dei rapporti tra privati;-sotto il profilo formale si caratterizza per la sua rigidità, che implica il ricorso a due tecniche di preservazione della Costituzione: un procedimento più complesso (aggravato) per le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali (art. 138 Cost.), sebbene non possa essere oggetto di revisione costituzionale la forma repubblicana dello Stato (art. 138 Cost.); inoltre la Corte costituzionale è l'organo che controlla se le varie norme giuridiche siano conformi alla Costituzione stessa: se così non fosse la norma verrà dichiarata incostituzionale e cancellata dal sistema giuridico. Le altre fonti del diritto Oltre alla Costituzione, le altre fonti del diritto sono:-Leggi costituzionali che hanno forza normativa pari a quella delle norme costituzionali originarie;-Leggi regionali: vi sono alcune materie la cui competenza legislativa appartiene comunque allo Stato, mentre altre per cui la legislazione regionale ha competenza legislativa sulla base sempre di una serie di principi fondamentali dello Stato;-Norme comunitarie: il giudice italiano, in caso di contrasto tra una norma comunitaria ed una interna, dovrà procedere alla disapplicazione dell'interna;-Leggi ordinarie: con la Costituzione del '48 perdono molta importanza rispetto a quella che avevano nell'Ottocento, ma rimangono comunque fonti del diritto;
Tra i filoni di ricerca che negli ultimi anni hanno più intensamente occupato gli studiosi, sta senza dubbio l'attenta ricostruzio-ne delle fasi di riscoperta collezionistica e filologica dell'arte antica, attuatasi nel Medioevo e, CON ancor maggiore evidenza, nel Rinascimento. Se Roma e Firenze, come d'altro canto Venezia, furono i palcoscenici del risveglio d'interesse per la rinascenza che attirò, nel seco-lo scorso e in quello precedente, le curiosità degli studiosi del Warburg & Courtauld InstitutE, come della Scuola di Vienna, tutto il territorio europeo, e ancor più peninsulare, furono soggetto passivo di attenzioni non sempre propriamente encomiabili che indussero allo spoglio delle vestigia antiche. Profondi conoscitori del passato, come Krautheimer, hanno a più riprese indagato quelle che furono le realtà dei luoghi di mag-gior spicco per la memoria dell'antico alle soglie del Rinascimento, fornendo COSÌ le basi per gli studi archivistici e 'antiquari' attuali che, con diversa sistematicità metodologica, affrontano la documentazione che in Italia è ricca al pari della presenza fisi-ca delle opere. Oggetto di attenzioni furono dunque le grandi raccolte che in parte sussistono ancor oggi nei principali musei italiani, a partire dalle raccolte vaticane, sino a quelle secolari dell'Urbe, non meno dei saloni delle dimore patrizie e delle gallerie della capitale, ma anche le imponenti collezioni fiorentine e veneziane appunto, al pari delle meno fortunate e disperse, come quelle di ascendenza gonzaghesca. Tutte le istituzioni museali composte in tempi storici, come quelle napoletane, in cui sono confluiti i marmi e le 'reliquie' farne-siane, non meno dei ritrovamenti ercolanensi e pompeiani che dettarono legge al gusto neoclassico durante il governo borbonico, sono oggi oggetto di approfonditi esami che puntano a ricostruire le vicende dei 'pezzi' che le compongono, così da fornire un qua-dro d'insieme il più possibile esauriente, in cui ricollocare le vicende proprie anche dell'arte italiana ed europea nelle fasi di riap-propriazione di quel linguaggio 'naturalistico' che trasse di fatto stimolo, a più riprese, proprio dalla consapevolezza dei risultati dell'antichità, sia in senso tecnico sia morfologico. Un fondo importante di materiali antichi, come quello raccolto, in modo certo non del tutto casuale, da un antiquario come Ste-fano Bardini, negli anni seguenti all'Unità d'Italia e prima che le leggi di tutela allo scadere del primo decennio del Ventesimo seco-lo non tamponassero in parte l'emorragia di capolavori verso l'estero, non merita certo il totale oblio in cui ancora versa nel con-testo di questi studi. Con lo scopo primario di rendere disponibili agli studi 'pezzi' di indiscutibile interesse e qualità, non frequentabili da parte degli studiosi da almeno un secolo, chi scrive ha concepito questa esposizione che trova ad Aosta il suo luogo ideale di presentazione. La città, una delle più significative della penisola, per le sue notevoli testimonianze romane, fu depredata sicuramente a più ripre-se durante il Medioevo e il Rinascimento, con furore certo sistematico, per l'evidente scomparsa di quasi tutto il patrimonio sta-tuario e di membrature architettoniche monumentali. Quasi un risarcimento culturale dunque, temporaneo, ma di lungo periodo, per la ricchezza delle opere che si propongono in que-sta circostanza, risulta la presentazione di una cospicua parte dei fondi 'antichi' della raccolta di palazzo Mozzi Bardini, che si carat-terizzano a evidenza per la loro ascendenza antiquaria, vale a dire per la loro provenienza da collezioni storiche. Non con scavi clandestini, ma con espunzioni da contesti collezionistici esistenti, fu formato l''Antiquarium' bardiniano, come mostrano gli adattamenti e le integrazioni che le vestigia romane qui proposte presentano. L'accessibilità scientifica a questo 'fondo' sarà base per gli studiosi per ulteriori approfondimenti, malgrado l'attenzione dedicata a questa prima presentazione organica. Al contempo, s'intende però offrire con questa esposizione, a un vasto pubblico, L'occasione di confrontarsi con un patrimonio col-lettivo complesso, di cui è giusto godere con spontaneistica pienezza e soddisfazione, sia estetica sia evocativa, al di là dei contenuti eruditi che ci può tramandare. Premessa Parmi les filons de recherche qui, dans les dernières années, ont le plus intensément occupé les spécialistes, il y a sans nul doute la reconstruction attentive des phases de redécouverte du collectionnisme et de la philologie de l'art ancien, qui s'est développée au cours du Moyen Âge et s'est manifestée de manière plus évidente pendant la Renaissance. Si Rome et Florence, comme d'ailleurs Venise, ont été le théâtre du réveil de l'intérêt pour la Renaissance qui suscita, au siècle dernier et à celui précédent, la curiosité des spécialistes du Warburg & Courtauld Institut tout comme ceux de l'école de Vienne, tout le territoire européen, et davantage encore la péninsule italienne, ont fait passivement l'objet d'intérêts pas toujours louables, qui ont conduit au dépouillement des vestiges anciens. De grands connaisseurs du passé tels que Krautheimer ont, à plusieurs reprises, étudié ces lieux de grand renom qui ont conservé la mémoire des choses antiques au seuil de la Renaissance, fournissant ainsi les bases aux études d'archives et d' " antiquités " actuelles qui analysent la documentation avec une systématicité méthodologique différente, documentation qui, en Italie, est aussi abondante que les ouvrages physiquement présents sur le territoire. Les grandes collections, qui subsistent en partie encore aujourd'hui dans les principaux musées italiens, ont donc fait l'objet d'attentions, depuis les collections du Vatican jusqu'à celles séculaires de Rome, ainsi que celles des salons des demeures patriciennes et des galeries de la capitale, mais aussi les imposantes collections florentines et vénitiennes précisément, au même titre que les collections moins avantagées et dispersées comme celles provenant de la Maison Gonzague. Tous les musées, qui ont été créés au cours de l'histoire comme ceux napolitains dans lesquels ont convergé des marbres et les " reliques " farnésiennes, ainsi que les découvertes faites à Herculanum et Pompéi qui imposèrent la loi du goût néoclassique sous le règne des Bourbons, font aujourd'hui l'objet d'études approfondies visant à reconstruire les événements liés aux " pièces " qu'ils contiennent, de sorte à fournir un tableau d'ensemble le plus possible exhaustif permettant de resituer les événements propres aussi à l'art italien et européen dans les phases de réappropriation de ce langage " naturaliste " qui, à plusieurs reprises, tira de fait sa stimulation, précisément de la connaissance des résultats de l'Antiquité, tant en clé technique que morphologique. Un fonds important de matériels antiques comme celui récolté, certes, pas tout à fait de manière casuelle, par un antiquaire du nom de Stefano Bardini au cours des années qui ont suivi l'unité de l'Italie et avant que les lois de protection promulguées à la fin de la première décennie du XX e siècle ne viennent mettre en partie un frein à l'hémorragie de chefs-d'oeuvre expédiés à l'étranger, ne mérite sûrement pas d'être totalement exclus de ces études comme c'est encore le cas. L'auteur de cette relation a conçu cette exposition, qui trouve à Aoste son emplacement idéal pour être présentée au public, avec pour but principal de rendre disponibles des " pièces " d'intérêt et de qualité indiscutables, laissées de côté par les spécialistes depuis au moins un siècle, afin qu'elles puissent être étudiées. La ville, une des plus significatives de la péninsule italienne de par la présence physique de témoignages considérables d'époque romaine, a certes été furieusement plusieurs fois pillée de manière systématique durant le Moyen Âge et la Renaissance, si l'on en juge la disparition évidente de presque tout le patrimoine statuaire et des membrures architecturales monumentales. La présentation d'une partie conséquente des fonds " antiques " de la collection du Palais Mozzi Bardini s'avère donc être presque une sorte d'indemnisation culturelle, temporaire soit, mais de longue période, à cause de la richesse des oeuvres proposées en la circonstance qui, bien qu'issues du commerce d'antiquités, mettent en évidence leur provenance originelle de collections historiques. " L'Antiquarium " de Bardini a été formé non pas à partir de fouilles clandestines, mais avec des prélèvements effectués dans des collections existantes, comme le montrent les adaptations et les intégrations que les vestiges romains ici exposés présentent. L'accessibilité scientifique à ce " fonds " servira de base aux spécialistes pour d'ultérieurs approfondissements, malgré l'attention dédiée à cette première présentation méthodique. Cette exposition entend, en même temps, offrir à un vaste public l'occasion de se mesurer à un patrimoine collectif complexe dont il est juste qu'il puisse en jouir spontanément avec plénitude et satisfaction, aussi bien sur le plan esthétique qu'évocateur, au-delà des contenus érudits qu'elle peut nous transmettre.
Con l'espressione "diritto internazionale privato" ci si riferisce in senso lato all'insieme delle norme che ciascuno Stato si dà per disciplinare situazioni e rapporti che, in ogni settore del proprio ordinamento, non sono totalmente interni all'ordinamento medesimo, nel senso che presentano qualche carattere di estraneità all'ordinamento statale in questione ovvero presentano connotati di internazionalità o transnazionalità. Le norme di d.i.pr. fanno dunque parte dell'ordinamento giuridico del singolo Stato e attengono ai vari rami del diritto, tra cui naturalmente il diritto privato; così si parla di diritto internazionale privato con riferimento ai profili sia processuali che sostanziali dei rapporti privatistici, ed è a questi ultimi che l'espressione si riferisce nella sua accezione più propria a ristretta. Il problema centrale della materia è la coesistenza di distinti e diversi sistemi normativi che aspirano o tacitamente si candidano a regolare ciascuno a modo suo un medesimo rapporto o situazione giuridica.
12 Entrata in vigore della legge Per l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi si richiede oltre all'approvazione da parte delle due Camere: a) la promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione (Art.73 Cost.); b) la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (Art.73.3 Cost.); c) il decorso di un periodo di tempo, detto vacatio legis, che va dalla pubblicazione all'entrata in vigore della legge, e che di regola è di 15 gg. Con la pubblicazione la legge si reputa conosciuta e diventa obbligatoria per tutti, anche per chi, in realtà, non ne abbia conoscenza. Vale, infatti, il principio per cui ignorantia iuris non excusat, cosicchè nessuno può invocare a propria scusa, per evitare una sanzione, di aver ignorato l'esistenza di una disposizione di legge. La Corte costituzionale ha tuttavia stabilito che l'ignoranza della legge è scusabile quando l'errore di un soggetto in ordine all'esistenza o al significato di una legge penale sia stato inevitabile.
Supporto concreto e costante informazione, sono due degli elementi che sin dalla sua origine A.N.I.V.P. ha ritenuto fondamentali per creare il giusto rapporto associativo e per poter contribuire realmente alla crescita e professionalizzazione degli operatori della vigilanza privata. Con questo spirito e con queste finalità abbiamo ritenuto di costruire il presente libretto che racchiude i principali riferimenti normativi per il settore. La presente pubblicazione è una seconda edizione con tutti gli aggiornamenti intervenuti sino al 2015.
Il riordino augusteo del processo privato romano, 2020
Il presente lavoro si incentra sul riordinamento del processo privato ad opera di Augusto attraverso la lex Iulia iudiciorum privatorum emanata nel 17 a.C. In sede ricostruttiva ho ripercorso cronologicamente le tappe del processo romano partendo dagli albori del diritto al fine di contestualizzare la lex Iulia e comprenderne l'impatto che la stessa ebbe nel mondo forense. A tal fine di fondamentale importanza è stata l'analisi della lex Aebutia. Essa cassò quell'esasperato formalismo del processo privato (Gaio, Inst., IV, 30). La ritualità era rigorosa: pena la nullità occorreva pronunciare le parole previste, quelle e non altre, e, nelle più antiche legis actiones, anche compiere gesti stabiliti. E l'innovazione della legge consistè, appunto nell'abrogare tale rigidità consentendo alle parti di ricorrervi facoltativamente. Esse esprimevano davanti al magistrato le loro pretese e difese che erano rimesse al iudex privatus. Si trattava di una forma consistente nel preparare, di 1
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