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SELETTIVITÀ E PARADIGMI DELLA TEORIA DEL REATO

1997, Rivista italiana di diritto e procedura penale

Fonte: Riv. it. dir. e proc. pen., fasc.2, 1997, pag. 338 Autori: Massimo Donini Sommario: 1. La "selettività" politica di una teoria del reato fondata sui "principi" e la parabola del metodo dal tecnicismo all'approccio costituzionalistico.-2. Le due "generalità" (forse le due anime) della teoria del reato, una deduttiva e una induttiva, fra storia e comparazione.-3. Il diritto penale come ius singulare, sull'esempio delle categorie della tipicità, dell'illecito e della colpevolezza. L'eccezione dell'antigiuridicità: categoria del dialogo.-4. L'impatto "critico" di un approccio induttivo (dal diritto vivente) nella verifica delle teorie generali fondate sui principi. Principi dimostrativi e principi argomentativi, comunque "aperti" a un'attuazione politica pluralistica.-5. La crisi della "neutralità" dell'interprete e l'attenzione non ideologica al molteplice giuridico dei "fatti" e degli "autori".-5.1. L'esempio del principio di offensività.-5.2. L'esempio del principio di colpevolezza.-6. Una risposta "teleologica" alle tendenze disaggreganti dei "sottosistemi" e di un "diritto punitivo generale" penalmente aspecifico: non solo i delitti, ma anche le contravvenzioni nel quadro della politica criminale e della teoria del reato. 1. Quando ci si appresta ad approfondire il modo di "pensare" le categorie generali del reato oggi, il taglio con il quale quelle categorie sono di fatto ricostruite ed elaborate dalla maggior parte degli studiosi, ma anche ormai dalla Corte costituzionale italiana, non si può non cogliere un dato peculiare dell'attualità: non interessa più individuare nozioni "dialogiche" fra l'ordinamento penale e quello extrapenale, nozioni così "generali" da poter essere lessicalmente e funzionalmente adatte, o quanto meno comprensibili, allo studioso o al pratico del diritto civile, commerciale, internazionale, ecc. Il diritto penale, oggi, chiede selettività. Le "sue" categorie vogliono rispondere a interrogativi "specifici" dell'istituzione punitiva, evidenziare le caratteristiche differenziali dei delitti e delle pene rispetto agli altri illeciti e alle sanzioni extrapenali, rispondere alla penalità come "problema" politico, culturale, istituzionale: ciò che essa ha cominciato a divenire solo dopo l'Illuminismo e la Rivoluzione francese. Pagina 1 di 62