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2014, Danno e responsabilità
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Il contributo esamina la complessa fattispecie relativa all’illegittima trasmissione di un’opera cinematografica da parte di più emittenti televisive poi condannate solidalmente al risarcimento del danno dalla Suprema Corte, mettendo poi la decisione a confronto con i vari orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi sull’art. 2055 c.c. Emerge così, accanto ad ricostruzione propriamente eziologica, quella realmente applicata dalla pronuncia e che fa leva sull’identità dell’interesse della vittima leso dai convenuti, la quale viene passata al vaglio delle più recenti elaborazioni in tema di ripartizione di responsabilità.
Jus, 2024
The essay addresses the issue of custodian or child services liability for damages to children in foster care and to their parents. Since there are no specific rules, the problem must be dealt with the general ones, but taking into consideration that such a question arises into the family law context. The author proposes to look at contractual liability rather than tort law on the grounds that parties involved in the foster care are linked by a specific legal relation. Children and their parents, in other words, have a legitimate expectation that custodians, child services, and to some extent judicial authority too, will be able to prevent them from suffering harm. Into the private law frame of reference this is a duty of protection, and its breach is precisely governed by the contractual liability rules. However, due to the fact that child services, judicial authority, and custodians are linked in carrying out their duties, the options about the allocation between these parties of liability for damages to children and their parents are also explored. Finally, the writing turns to the question of possible parents’ contributory negligence due to a breach of their educational responsibility under article 1227 of the Civil Code.
Banca Borsa Titoli Di Credito Rivista Di Dottrina E Giurisprudenza, 2014
Il Foro Italiano, 2024
Nota a Cass. civ., sez. II, 20 mar. 2024, n. 7447 Contratto in genere, atto e negozio giuridico — Interpretazione — Clausola atipica — Giudizio di meritevolezza del giudice — Fattispecie (Cod. civ., art. 1322)
Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo, 2017
The essay proposes a reinterpretation of civil liability, in the light of the principle of reasonableness, with particular reference to the choice of the best remedy capable of ensuring full and effective protection of rights and legal interests.
Aut Aut, 2015
L'articolo esamina il rapporto tra cittadinanza e paradigma dell'indebitamento alla luce dei flussi precarizzanti che la recente crisi finanziaria ha mobilitato in Europa. Ciò consente di tracciare il contesto genealogico in cui inserire una discussione su alcune fondamentali torsioni del discorso neoliberalista degli ultimi anni ed esaminare, per questa via, alcune pratiche di auto-organizzazione articolate attorno all’esperienza del comune.
A. D'Angelo - V. Roppo (a cura di), Annuario del Contratto 2017, Giappichelli Editore, 2018
Responsabilità civile e previdenza, 2019
La delimitazione del danno risarcibile sul piano della causalità giuridica deve avvenire, in qualunque forma di responsabilità civile, con riguardo al concreto bene della vita che rappresentava il punto di riferimento dell’interesse leso, e i criteri dell’« interesse positivo » e dell’« interesse negativo » non vanno applicati con acritico automatismo. Il comma 2 dell’art. 2056 c.c., poi, non impone di vagliare con rigore un lucro cessante da fatto illecito, bensì consente il ricorso all’equità giudiziale, in considerazione di possibili difficoltà probatorie e di altre circostanze, per accertare l’an del lucro cessante (mentre l’art. 1226 c.c., applicabile nella responsabilità da inadempimento come in quella da fatto illecito, sovviene nella liquidazione del quantum di ogni voce di pregiudizio). The delimitation of compensable damages according to causal link rules must take place, in any form of civil liability, with regard to the concrete good of life that represented the reference point of the injured interest, and the criteria of “expectation interest” and “reliance interest” shall not be applied with uncritical automatism. Then, paragraph 2 of Article 2056 c.c. does not require to assess rigorously a loss of profit related to a tort, but allows to assess the existence of a loss of profit, in consideration of possible difficulties in providing evidence in court and of other circumstances, on equitable basis (whereas Article 1226 c.c., applicable in case of non-per formance liability so as in case of tortious liability, is useful in the settlement of any claim).
Federalismo fiscale, n. 1, 2011
Il regime finanziario particolarmente «privilegiato» di cui godono le autonomie speciali nel nostro ordinamento -per quanto storicamente giustificato -è oggi più che mai da ripensare, soprattutto alla luce del fatto che la riforma costituzionale del 2001 ha accompagnato il mantenimento della «specialità» regionale con una rinnovata «ordinarietà» delle Regioni comuni (nuovo Titolo V), offrendo per di più a ciascuna di queste la possibilità di «differenziarsi» per competenze e funzioni rispetto alla generalità delle altre (art. 116, co. 3). L'analisi della giurisprudenza costituzionale consente, da un lato, di misurare la reale distanza degli ordinamenti regionali speciali rispetto al regime finanziario comune e, dall'altro, di trarre un'indicazione di massima sull'applicabilità anche alle autonomie speciali -come «limite di sistema -dell'equilibrio fra i valori di responsabilità e solidarietà fissato in materia finanziaria dall'art. 119 per il complesso delle Regioni ordinarie. Analogamente, anche la legge delega n. 42 del 2009, sebbene lambisca appena e in modo marginale gli ordinamenti speciali, è in realtà destinata a proiettare su «tutti» gli enti territoriali della Repubblica la vis innovativa dei propri princìpi fondamentali. Infine, l'indagine comparata sui principali modelli europei di federalismo fiscale permette di rileggere la problematica del regime finanziario delle autonomie speciali italiane in un più generale contesto, nel quale isolare alcuni tratti più ricorrenti e comuni nel grado di combinazione di responsabilità e solidarietà. Parole chiave:__ Autonomia finanziaria -Regioni speciali -Differenziazione -Federalismo fiscale -Responsabilita` -Solidarieta1 . Premessa: la radice semantica dimenticata del binomio «federalismo fiscale» Per l'opinione comune, quella dell'uomo della strada mediamente informato, l'espressione «federalismo fiscale» rinvia immedia-* Relazione al convegno su Federalismo fiscale: una sfida comparata? -Herauforderung Fiskalföderalismus, svoltosi presso l'EURAC di Bolzano il 17-18 febbraio 2011. 3 Cfr. il noto saggio di C. SCHMITT, Die Tyrannei der Werte, in Säkularisation und Utopie. Ebracher Studien. Ernst Forsthoff zum 65. Geburtstag, Kohlhammer Verlag, Stuttgart-Berlin, 1967, trad. it., Adelphi, Milano, 2008, in polemica verso la filosofia dei valori di M. Scheler e soprattutto di N. Hartmann, del quale ultimo v. in particolare 60 FEDERALISMO FISCALE -1/2011 -SAGGI Ethik, De Gruyter, Berlin, 1949 3 , trad. it., Guida, Napoli, 1970, spec. 28-38. È possibile, non di meno, cogliere una netta distinzione fra le posizioni dei due autori: mentre per Hartmann la «vocazione» alla tirannia di ogni valore che si affermi come assoluto è tale solamente in senso psicologico, dipendendo cioè dalla «sensibilità umana» di chi lo recepisce, per Schmitt -più pessimisticamente -lo è anche in senso ontologico, ovvero a causa dell'intrinseca «struttura del pensare per valori». Per la dottrina italiana sull'argomento, ci piace qui ricordare per tutti la feconda elaborazione teorica di R. DE STEFANO, Assiologia. Schema di una teoria generale del valore e dei valori, Laruffa, Reggio Calabria, 1982, ora pure in ID., Scritti sul diritto e sulla scienza giuridica, Giuffrè, Milano, 1990, 347 ss. 4 Per la terminologia usata nel testo, v. R. BIFULCO, Le relazioni intergovernative finanziarie negli Stati composti tra Costituzione, politiche costituzionali e politiche di maggioranza, in V. ATRIPALDI, R. BIFULCO (cur.), Federalismi fiscali e Costituzione, Giappichelli, Torino, 2001, 1 ss. 61 C. PANZERA -AUTONOMIE SPECIALI E FEDERALISMO FISCALE esperienza giuridica positiva (sul piano della dogmatica: sein). Ad esempio, un tema molto discusso riguarda proprio il regime di generale e apparente irresponsabilità per gli atti funzionali dei Capi di Stato nelle Costituzioni di molti Paesi occidentali, pur laddove sia chiaramente rintracciabile un potere di decisione discrezionale e autonomo: con riguardo al nostro ordinamento, cfr. da ultimo e per tutti A. SPADARO, I diversi tipi di responsabilità del Capo dello Stato nell'attuale forma di governo italiana, in A. RUGGERI (cur.), Evoluzione del sistema politico-istituzionale e ruolo del Presidente della Repubblica, Giappichelli, Torino, 2011, 219 ss. 6 Sulla specificità della vicenda americana, v. C.H. MCILWAIN, The American Revolution: A Constitutional Interpretation, MacMillan, New York, 1923, trad. it., il Mulino, Bologna, 1965, spec. 117 ss.; sugli esordi del problema costituzionale dell'autonomia fiscale, nella letteratura nostrana, cfr. invece e per tutti L. ANTONINI, Dovere tributario, interessi fiscale e diritti costituzionali, Giuffrè, Milano, 1996, 11 ss., spec. 34-40. 7 Del resto, quanto più è forte il senso di appartenenza comune tanto più si è, o quanto meno si dovrebbe essere, solidali. 8 Non a caso, parte della triade ideale del costituzionalismo rivoluzionario francese: liberté, égalité, fraternité. Per una riflessione giusfilosofica sull'idea di fraternità v.
Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2022
Il requisito della meritevolezza degli interessi è stato di recente riproposto dal legislatore quale filtro per l’ammissibilità dei vincoli di destinazione di cui al nuovo art. 2645-ter c.c.: in questa sede la meritevolezza non può che coincidere con il perseguimento di interessi superindividuali, dal momento che legittima vere e proprie operazioni di conformazione negoziale della proprietà privata. Prima di questa novella, il requisito della meritevolezza era contemplato dal solo art. 1322, comma secondo, c.c., ai fini del vaglio di ammissibilità dei contratti atipici. In questa sede è stato tradizionalmente interpretato come mera “non illiceità”. Il presente contributo si propone di riprendere il tradizionale dibattito dottrinale e giurisprudenziale su oggetto e contenuto del vaglio di meritevolezza per aggiornarlo in considerazione dei recenti sviluppi normativi: in particolare, si vuole tentare una ricostruzione sistematica unitaria della clausola della meritevolezza alla luce del principio ecologico, proponendo una reductio ad unum capace di tenere insieme le pur differenti declinazioni che tale clausola assume nella conformazione della proprietà (art. 2645-ter c.c.) e nel vaglio di ammissibilità dei contratti atipici (1322, secondo comma, c.c).
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Giappichelli, 2024
a cura di Antonio Didone e Francesco De Santis, 2020
Obbligazioni e Contratti, 2009
Sociologia ed esistenza. In dialogo con Franco Crespi, 2024
Rassegna di diritto civile, 2019
Labour & Law Issues, 2019
Credere Oggi, 2018
ESI-Edizioni Scientifiche Italiane, 2021
Enciclopedia del diritto - Annali, 2014
Giornale di bordo, 5: Il "fra" dell'interdisciplinarità al limite – Polimnia Digital Editions, 2024