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2019, L’ALTRO DIRITTO RIVISTA Carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni
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The paper discusses the legal aspects of the Italian criminal law governing assisted suicide from a European perspective, starting with an analysis of the relevant European Court of Human Rights’ case law. As a matter of facts, the European Court of Human Rights has developed a quite cautious case law, affirming and reiterating that no right to die, whether at the hands of a third person or with the assistance of a public authority, can be derived from Article 2 of the Convention. At the same time, this same Court has introduced the principles of personal autonomy and human dignity, which seem to be the most dynamic perspectives for future developments of the case law on this subject. The Italian case shows to which extent the judicial power is actively engaging in a redefinition of the rights connected to end of life issues, covering for the idleness of the policy makers.
2020
L'emergenza sanitaria che ha colpito gran parte della popolazione mondiale ha stravolto la razionalità, i procedimenti e le garanzie che presiedono al funzionamento delle democrazie moderne, introducendo una serie di provvedimenti, restrizioni e aggiustamenti che hanno inciso gravemente tanto sullo "stato di diritto" quanto sul godimento delle libertà fondamentali da parte degli individui. Se in alcuni casi tali trasformazioni sono concepite per durare sino al debellamento del Covid-19, in altri, esse si apprestano a lasciare il segno in maniera permanente, inaugurando una nuova era di attuazione delle libertà e dei diritti che trae ispirazione dalla logica emergenziale. In questo contesto, L'altro diritto Rivista ha aperto una call per raccogliere riflessioni di carattere teorico e/o derivanti da ricerca empirica, preferibilmente di carattere interdisciplinare, che si propongano come fine ultimo di contribuire alla comprensione delle dinamiche giuridiche, etiche e sociali che stanno ridisegnando le nostre forme di vivere a causa dell'emergenza sanitaria. I contributi dovranno essere redatti in conformità alle norme editoriali della Rivista e inviati al seguente indirizzo di posta elettronica [email protected]. Si accettano contributi in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, spagnolo, portoghese, francese. I contributi possono essere scritti in forma di saggio (35.000-60.000 battute) o nota (fino a 30.000 battute). I saggi saranno sottoposti al consueto processo di referaggio, mentre le note saranno pubblicate, a seguito di una valutazione discrezionale da parte della Direzione, nella nuova rubrica O tempora o mores, che inizia con questo numero, con il proposito di continuare a ospitare brevi interventi sulle vicende contemporanee anche nel futuro. Al fine di favorire l'immediata diffusione dei contributi selezionati, il numero della rivista sarà pubblicato in progress in modalità anteprima di stampa.
Fabio CIARAMELLI L'allargamento dell'analisi marxista dall'economia alla critica delle relazioni di potere esistenti, RELAZIONE AL CONVEGNO DI CATANIA, NOVEMBRE 2023
History of constitutional reforms in Italy (1948-2015)
Da un punto di vista formale, il reato è un fatto vietato dalla legge penale la cui commissione comporta l'applicazione di una sanzione penale. Tale definizione è di tipo formale in quanto non fa riferimento alla natura dei fatti assunti ad oggetto della disciplina penale, ma, semplicemente, al modo con il quale l'ordinamento reagisce alla loro realizzazione. Poiché le pene principali nel codice vigente solo elencate tassativamente (ergastolo, reclusione e multa per i delitti, arresto e ammenda per le contravvenzioni), in una prospettiva formale non è difficile distinguere i reati dagli illeciti appartenenti ad altri settori dell'ordinamento: sarà infatti individuabile come reato il fatto lecito cui la legge reagisce con una delle pene tipiche sopra menzionate. Da un punto di vista sostanziale, muovendoci su un terreno giusnaturalistico, il reato è ciò che turba gravemente l'ordine etico, ciò che urta contro la moralità media di un popolo in un determinato momento storico, ciò che rende impossibile o pone in grave pericolo l'esistenza o la conservazione della società. Se invece ci troviamo in ambito di diritto positivo, potremmo considerare reato, da un punto di vista sostanziale, il comportamento umano che, a giudizio del legislatore, contrasta con i fini dello Stato ed esige come sanzione una pena criminale. O meglio, in una concezione più moderna, il reato potrebbe essere definito come l'illecito che offende i beni i quali, alla luce dei valori costituzionali, devono essere considerati di maggiore importanza e pertanto meritevoli di essere protetti sul terreno del diritto penale. Tuttavia, questa nozione non ha fatto breccia nella dottrina penalistica, la quale, in maggioranza, ha riconosciuto al legislatore una maggiore libertà: egli deve si ispirarsi alla Costituzione, ma resta libero di scegliere quali interessi costituzionali tutelare, quali non tutelare, e quali interessi privi di rilievo costituzionale tutelare comunque a livello penale.
Per svolgere le sue funzioni, un ente pubblico deve contare su una disponibilità finanziaria che può derivare dal proprio patrimonio o da mezzi forniti dai soggetti con cui l'ente si relaziona. Nella normalità dei casi il patrimonio dell'ente non è capiente
Estratto CASSAZIONE 5 febbraio 2015, n. 2143 -MACIOCE Pres. -GHINOY Est. -MATERA P.M. -B.A. (avv. Morcavallo, Roggia) c. Azienda ospedaliera Maggiore della Carità di Novara (avv. F. Zanetta, V. Zanetta). Cassa con rinvio A. Torino 28 gennaio 2014. Processo -Appello -Ricorso ex art. 434 c.p.c. -Deduzioni dell'appellante -Necessità di una determinata forma -Esclusione -Ambito del gravame circoscritto in modo chiaro ed esauriente -Necessità.
Tale materia disciplina i fatti che costituiscono reato e le relative sanzioni (a differenza del diritto civile che regola i diritti dei cittadini e i rapporti fra i privati e dal diritto amministrativo che regola il funzionamento delle amministrazioni pubbliche e i rapporti fra queste ultime e i cittadini). La funzione del diritto penale è la tutela degli interessi umani (concezione utilitaristica). Il reato è punito con sanzioni consistenti pene e misure di sicurezza, caratterizzato dalla specifica tipizzazione di ciascun illecito, e l'accertamento della sua commissione e l'inflizione della sanzione sono affidati ai giudici penali imparziali,es indipendenti da ogni altro potere dello Stato (giudicano secondo regole processuali penali rispettose delle garanzie degli imputati).
CAPITOLO I Caratteristiche e funzioni del diritto penale 1. PREMESSA Diritto penale: parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti di reato. Reato: sotto il punto di vista giuridico formale è definito come ogni fatto umano alla cui realizzazione la legge riconnette sanzioni penali. Sanzione penale: lo sono la pena e la misura di sicurezza. Entrambe tendono a difendere la società dal delitto e a risocializzare il delinquente. Leggi penali: riconnettono sanzioni penali alla commissione di determinati fatti. Reato, pena e misura di sicurezza costituiscono i tre pilastri su cui poggia l"edificio del moderno diritto penale. Il reato ruota intorno a tre principi cardine (secondo la concezione liberal-democratica): cogitationis poena nemo patitur: non vi può essere reato se la volontà criminosa non si materializza in un comportamento esterno; principio di necessaria offensività o lesività: posto che il diritto penale trova legittimazione solo nella tutela dei beni socialmente rilevanti, ai fini della sussistenza di reato, occorre che vi sia lesione di tali beni giuridici; principio di colpevolezza: un fatto materiale lesivo di beni giuridici può essere attribuito all"autore solo se gli si possa muovere un rimprovero per averlo commesso. La necessità di ricorrere al diritto penale come strumento di tutela, è data dal fatto che i mezzi di tutela predisposti dagli altri settori dell"ordinamento spesso non sono sufficienti a prevenire la commissione di eventi socialmente dannosiè necessario impedirli in vista di una pacifica convivenza. La pena detentiva risulta, in alcuni casi, inevitabile al fine di scoraggiare le azioni dannose provocate da coloro che, con la sola condanna al risarcimento pecuniario, non le avvertirebbero. Attitudine preventiva del diritto penale: la minaccia della sanzione penale, tende a distogliere la generalità dei consociati dal commettere reati (prevenzione generale). In un secondo momento la concreta inflizione della pena cerca di non fare commettere più un determinato reato, a chi l"ha commesso (prevenzione speciale). Per quanto riguarda la pena detentiva essa funge da arma a doppio taglio, tutela dei beni giuridici attuata mediante la lesione degli stessi. Tale pena deve essere utilizzata nel modo più ponderato possibile e quindi circoscritto alla difesa dei beni fondamentali della vita in comune.
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Diritto&Questioni pubbliche, 2017
Argomentazione e lessico nella tradizione giuridica, 2021
Collana “Piccole conferenze”, n. 21, diretta da Aljis Vignudelli, Mucchi editore, Modena , 2023
Corriere Giuridico, 2020