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2020
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Il concetto (e la relativa applicazione) di trasparenza applicato nel mondo bancario e finanziario negli anni ha subito profonde modifiche: l'obbligo di valutazione del merito creditizio è sancito dall'art. 124-bis del TUB, che prevede l'obbligo di valutazione da parte del mutuante della solvibilità del mutuatario della somma destinata. Sull'impianto normativo italiano, si innesta la sentenza della Corte di giustizia promulgata il 14/12/2014, sigla C-449/13, e che si rifà alla dir. 2008/48/CE (recepita nel già citato 124 bis del TUB) trattando gli obblighi precontrattuali la cui violazione determina una "responsabilità" lato sensu, della banca (o di altro soggetto finanziatore)1. La vicenda riguarda la CA Consumer Finance SA avverso i coniugi Bonato e la sig.ra Bakkaus: la società aveva erogato due prestiti ai coniugi e alla sig.ra Bakkaus, salvo poi citarli in giudizio quando i debitori non avevano onorato il pagamento delle rate. Il tribunal d'Orléans, il primo foro chiamato a dirimere la vicenda, decide di rivolgersi alla Corte di Giustizia Europea in quanto necessitava di alcuni chiarimenti in merito alla direttiva 2008/48. Il primo quesito riguardava l'esistenza (o meno) in capo al creditore di fornire prova del soddisfacimento degli obblighi precontrattuali (tra cui quello di corretta informazione al cliente): per la Corte di Giustizia Europea sul finanziatore grava sia l'onere della prova di avere fornito le informazioni richieste (in Italia ciò è contenuto nell'art. 124 TUB), sia l'onere di provare di avere svolto correttamente l'attività afferente la verifica del merito creditizio (art. 124 bis TUB). In aggiunta a quanto detto, la Corte di Giustizia Europea rileva che il finanziatore «deve essere consapevole della necessità di raccogliere e conservare prove dell'esecuzione degli obblighi di informazione e di spiegazione ad esso incombenti» 2. E' da rilevare che per il nostro ordinamento (art. 2697), l'onere della prova ricade su colui che è "maggiormente vicino" ad fatto da provare3, in linea con quanto affermato dalla Corte di Giustizia per la quale il consumatore/debitore non ha i mezzi per dimostrare le eventuali mancanze del creditore in tema di corretta informazione e di valutazione del merito creditizio4. 1 FRANCISETTI BROLIN M., afferma che «l'art. 124-bis delTUB identifichi al più una regola di responsabilità, sub specie di culpa in contrahendo per un contratto che è (e resta) valido; ciò senza che si possa avvallare la diversa idea (per ilvero carica di suggestioni tuttora da dibattere) che, almeno in certi casi, si debba invece propendere per la nullità del rapporto di credito». FRANCISETTI BROLIN M., Ancora sul c.d. "merito creditizio" nel credito al consumo. Chiose a margine di una recente decisione comunitaria, in Contratto e impresa, 2015, I, p. 358. 2 Cfr. punto 28 della motivazione 3 Per approfondire si consiglia CIATTI, Responsabilità medica e decisione sul fatto incerto, p. 192 e CALVO L'equità nel diritto privato: individualità, p. 157 ss 4 Si veda il punto 27 della motivazione della sentenza.
Le recenti modifiche al terzo libro del codice di procedura civile (seconda parte) a cura di
Amministrativ@mente - Rivista di ateneo dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, 2011
Rivista elettronica di diritto e pratica delle amministrazioni pubbliche www.amministrativamente.it 1 Numero 5/6-Maggio/Giugno 2011 Nota a sentenza del 15 luglio 2010 della Corte di giustizia europea (causa C-271/08) di MARCO MARIA CARLO COVIELLO SOMMARIO: Premessa 1. Il quadro di riferimento; 2. L'oggetto della decisione; 3. Il contesto normativo; 4. Il percorso argomentativo della Corte; 5. I precedenti della sentenza C-271/2008 e le prospettive della contrattazione collettiva nell'ambito dei regimi previdenziali nazionali; 6. Il ruolo delle parti sociali e la sentenza C-74/2009; 7. Prospettive applicative; 8. Conclusioni. Rivista elettronica di diritto e pratica delle amministrazioni pubbliche www.amministrativamente.it 2 Numero 5/6-Maggio/Giugno 2011 ovvero una diversa commistione tra gli elementi delle stesse, creando cosi un'interrelazione più adatta alla complessità dei fenomeni da regolare e alle plurali finalità da conseguire, tanto da potersi quasi identificare, nell'ambito di una struttura comunitaria basata sul modello della sussidiarietà, un sistema di fonti in cui per determinate materie la capacità di deroga dello strumento contrattuale nei riguardi di alcune libertà fondamentali sembra attribuire un ruolo prioritario alla contrattazione collettiva. Corollario di tale nuovo o, quantomeno, diverso rapporto tra fonti è anche l'attribuzione ai soggetti "legittimati alla contrattazione" collettiva di funzioni fino a oggi attribuite a organi pubblici. Questa ulteriore attribuzione di funzioni incontra, però, gli stessi limiti e le stesse possibili distorsioni connesse, per esempio, a un'attribuzione di competenza pubblica, con la conseguenza che l'intervento delle parti sociali risulta prioritariamente prefigurato secondo una dimensione necessariamente nazionale, coincidente il più possibile con una disciplina a efficacia generalizzata e totalizzante che impedisca tentazioni localistiche. In tale prospettiva, la funzione della contrattazione collettiva nazionale appare esaltata, diventando lo strumento attraverso cui garantire un processo di osmosi che garantisca l'omogeneizzazione dei livelli di tutela e delle prestazioni per i lavoratori. 1. Il quadro di riferimento. La Corte di giustizia con la sentenza C-271/2008 prosegue nella progressiva individuazione e delimitazione degli effettivi poteri riconosciuti agli stati nazionali in materia previdenziale 1. Nell'ambito di tali attribuzioni lo stesso rinvio 2 da parte degli stati nazionali all'autonomia contrattuale non appare neutrale, né sembra illimitato 3 l'ambito 1 Come noto le disposizioni UE sul coordinamento in materia di sicurezza sociale non costituiscono un sistema unico europeo. Tale armonizzazione non è possibile da un punto di vista politico, giacché di sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri sono il risultato di tradizioni di lunga data, ben radicate nella cultura e nelle preferenze nazionali. F. MARCHETTI E I. CHERUBINI, La previdenza complementare e le libertà fondamentali del Trattato sull'Unione Europea, in www.archivioceradi.luiss.it, sottolineano come "il regolamento di coordinamento dettato in materia di previdenza sociale dei cittadini europei nonostante elimini gli ostacoli di ordine previdenziale alla libera circolazione dei lavoratori non elimina la differenza tra i diversi sistemi pensionistici. In assenza di un sistema europeo di sicurezza sociale e nella necessità che i lavoratori che circolano in Europa non perdano i diritti previdenziali acquisiti con il lavoro, le norme di coordinamento e armonizzazione si sono rilevate l'unico strumento in grado di realizzare la libertà fondamentale di circolazione nel lavoratore nel territorio UE". Si veda il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, cosi come modificato dai Regolamenti 988 e 987 del 16 settembre 2009. Rivista elettronica di diritto e pratica delle amministrazioni pubbliche www.amministrativamente.it 3 Numero 5/6-Maggio/Giugno 2011 oggettivo di competenza attribuito alla contrattazione collettiva in materia previdenziale. Punto di partenza è il riconoscimento della competenza esclusiva degli Stati nazionali nella scelta dei sistemi previdenziali da adottare 4. Sia nella sentenza CISAL 5 , causa C-218/2000, del 22 febbraio 2002, che nella sentenza Kattern 6 , causa C-250/07, del 5 marzo 2009 la Corte di giustizia riafferma 2 Per quanto riguarda le disposizioni sulla previdenza complementare, si osserva come l'impostazione del legislatore comunitario non sia cambiata, e come i regimi di previdenza complementare di fonte contrattuale collettiva continuino a essere esclusi dai sistemi di coordinamento disciplinati dai regolamenti comunitari. V. in proposito, M. CICCÙ e A. COSTA, Salvaguardia dei diritti previdenziali all'interno dell'Europa, in Diritto e pratica del lavoro, 2010. 3 V. nota al sesto considerando del Reg. 883/2004, dove si prevede che "lo stretto legame fra la legislazione sulla sicurezza sociale e le disposizioni contrattuali che integrano o sostituiscono tale legislazione e che sono state oggetto di una decisione da parte delle autorità pubbliche che le ha rese vincolanti o che ne ha esteso l'ambito di applicazione può richiedere una protezione analoga, per quanto concerne la loro applicazione, a quell'offerta ai sensi del presente regolamento";. 4 Libro verde, del 7 luglio 2010, intitolato «Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa» COM(2010) 365, dove si legge"è compito degli Stati membri erogare le prestazioni previdenziali: questo Libro verde non mette in discussione le prerogative degli Stati né il ruolo delle parti sociali e non suggerisce che esista un modello "ideale" di sistema pensionistico, adatto a ogni situazione. I principi della solidarietà tra generazioni e della solidarietà nazionale sono fondamentali. I sistemi pensionistici nazionali sono affiancati a livello dell'UE da un quadro di attività che vanno dal coordinamento delle politiche alla regolamentazione. Alcuni temi comuni richiedono un coordinamento degli interventi: è il caso del funzionamento del mercato interno, degli obblighi imposti dal patto di stabilità e di crescita, o della coerenza delle riforme delle pensioni con la strategia "Europa 2020". Per i cittadini e per la coesione sociale sono essenziali sistemi pensionistici solidi e adeguati, che permettano alle persone di mantenere in misura ragionevole, una volta cessata l'attività lavorativa, il loro tenore di vita. Gli effetti della spesa previdenziale sulle finanze pubbliche di uno Stato membro possono avere serie ripercussioni in altri. Il coordinamento a livello dell'UE in materia di pensioni si è dimostrato utile e necessario per realizzare progressi negli Stati membri. I fondi pensione fanno parte integrante dei mercati finanziari e possono, secondo le loro caratteristiche, favorire o ostacolare la libera circolazione della manodopera o del capitale».
La sentenza di cassazione riguarda ..
Amministrativ Mente, 2009
Il presente contributo, muovendo dal rilievo ampiamente condiviso che il sistema di tutela dei diritti umani in ambito europeo fa perno sulla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia, si concentra sull'esame di alcuni aspetti di contesto, sovente lasciati sullo sfondo, ma che appaiono invece essenziali per la stessa comprensione del fenomeno. Si tratta, precisamente, delle modalità di nomina dei giudici, dello stile delle sentenze, dell'esistenza di una regola del precedente e dei modi del suo operare. L'analisi svolge poi alcune considerazioni sul tema dei rapporti tra le due Corti, soprattutto alla luce della adesione dell'Unione alla Convenzione europea a seguito dell'entrata in vigore del cd. Trattato di Lisbona, che riconosce lo stesso valore giuridico dei trattati alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata a Nizza nel 2000 (art. 6 TUE). Alla luce del contesto così ricostruito, vengono svolti rilievi critici sulle modalità attraverso cui i giudici italiani si rapportano alla giurisprudenza convenzionale e comunitaria.
rivista.eurojus.it, 2019
Partendo dall’evoluzione nell’Unione europea del quadro giuridico dedicato alla protezione dei diritti umani, questo saggio si concentra sull’influenza della Dichiarazione universale sui diritti dell’uomo sugli organi giudiziari dell’Unione europea. La ricerca si basa sulle conclusioni degli avvocati generali e sulla recente giurisprudenza della Corte di giustizia, principalmente nel campo della lotta al terrorismo, della politica sociale e del diritto antidiscriminatorio, e mira a verificare le nuove tendenze interpretative e l’influenza che questo cambiamento potrebbe portare nell’approccio della comunità internazionale verso la Dichiarazione universale.
Il diritto processuale civile italiano e comparato, 2024
L'art. 380 bis c.p.c. dopo il decreto correttivo Il saggio esamina il procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380 bis c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia e modificato dal decreto correttivo. Analizza presupposti, contenuto ed effetti della proposta, con l'alternativa estinzione-decisione del ricorso. Critica l'applicazione automatica delle sanzioni a carico del ricorrente soccombente. The essay examines the procedure for the accelerated definition of appeals to Court of Cassation, provided by art. 380 bis c.p.c., introduced by the Cartabia reform and modified by the corrective decree. Analayzes conditions, content ad effects of the proposal, with the alternative extinction-decision of the appeal. Criticizes the automatic application of sanctions against the loser claimant. SOMMARIO: 1. I presupposti.-2. L'istanza prosecutoria e la nuova procura speciale.-3. Le sanzioni a carico del ricorrente soccombente.-4. Osservazioni conclusive. 1 "1. Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti. 2. Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore (munito di una nuova procura speciale), può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'art. 391. 3. Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi
RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE, 2019
Diritto e processo nell'art. 2929-bis c.c. SOMMARIO: 1. Natura dell'azione. -2. Impedimento della decadenza ed interruzione della prescrizione. -3. Rapporti tra l'azione revocatoria e l'esecuzione speciale. -4. L'intervento dei creditori.
L’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che deve ritenersi soddisfatta la condizione della doppia incriminabilità in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, allorché gli elementi di fatto costitutivi del reato, quali risultano dalla sentenza pronunciata dall’autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero di per sé perseguibili penalmente anche nello Stato di esecuzione, qualora si fossero verificati nel territorio di quest’ultimo.
Cooperazione giudiziaria penale a cura di Antonella Marandola, 2018
Commento di PASQUALE BRONZO D.lg. 11.2.2015, n. 9. -Attuazione della Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo (G.U., 23.2.2015, n. 44). BIBLIOGRAFIA AMALFITANO, L'azione dell'Unione europea per la tutela delle vittime di reato, DUE 2011, 670; BARGIS, La cooperazione giudiziaria penale nell'unione europea tra mutuo riconoscimento e armonizzazione: analisi e prospettive, R IT DPP 2012, 914; BRONZO, Misure cautelari penali e reati familiari, in Trattato di diritto penale, diretto da MOCCIA, X. Delitti contro la famiglia, a cura di PREZIOSI, Napoli-Roma, 2011, 737; BRONZO, La tutela cautelare 'europea' della vittima di reato, DPP 2015, 1084; BRONZO, Europa e vittime di reato: l'ordine di protezione europeo, AP 2017, 5; BRONZO, Le "nuove" misure prescrittive, in BRONZO-LA REGINA-SPAGNOLO, Il pluralismo delle misure cautelari personali. Tra tipicità e adeguatezza, Milano, 2017, 90; CAGOSSI, L'ordine di protezione europeo fa il suo ingresso nell'ordinamento italiano, DPC on line 23.3.2015; CAMALDO, L'ordine di protezione europeo e la tutela delle vittime di reato oltre i confini nazionali, in Processo penale e regole europee: atti, diritti, soggetti e decisioni, a cura di RUGGIERI, Torino, 2017, 69; CASIRAGHI, Il procedimento di emissione dell'ordine di protezione, in L'ordine di protezione europeo. La tutela delle vittime di reato come motore della cooperazione giudiziaria, a cura di CERESA GASTALDO-BELLUTA, Torino, 2016, 69; CERESA GASTALDO-BELLUTA, Introduzione, in L'ordine di protezione europeo. La tutela delle vittime di reato come motore della cooperazione giudiziaria, a cura di CERESA GASTALDO-BELLUTA, Torino, 2016, VII; DAMATO, Un intervento diretto a garantire la libertà da ogni coercizione, G DIR 2015, n. 13, 47; GIALUZ, Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, in AA.VV., Lo scudo e la spada, Torino, 2012, 80; JIMÉNEZ BECERRIL-ROMERO LOPEZ, The European protection order, Eucrim 2011, n. 2, 77; JOVINO, Il procedimento cautelare, in "Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano, a cura di KALB, Torino, 2012, 417; LONATI, Le vicende modificative dell'ordine di protezione europeo, in L'ordine di protezione europeo. La tutela delle vittime di reato come motore della cooperazione giudiziaria, a cura di CERESA GASTALDO-BELLUTA, Torino, 2016, 107; LUDOVICI, L'ordine di protezione europeo, in Il nuovo volto della giustizia penale, a cura di BACCARI-MANCUSO-LA REGINA, Padova, 2015, 124; MARAN-DOLA, "Verso un nuovo statuto cautelare europeo?", GC 2011, 216; MARCOLINI, La circolazione delle pronunce cautelari non detentive, in Processo penale e regole europee: atti, diritti, soggetti e decisioni, a cura di RUGGIERI, Torino 2017, 69; MIOLI, Le misure "europee" di protezione delle vittime di reato in materia penale e civile, Eurojus.it 27.2.2015; PISAPIA, La protezione europea garantita alle vittime della violenza domestica, CP 2014, 1872; POLLICINO-BASSINI, Trattamento dei dati personali e ordine di protezione europeo: alla ricerca di un difficile equilibrio, in L'ordine di protezione europeo. La tutela delle vittime di reato come motore della cooperazione giudiziaria, a cura di CERESA GASTALDO-BELLUTA, Torino, 2016, 121; PROCACCINO, La vittima tra protezione dei diritti fondamentali, esigenze securitarie e deflazionismo pragmatico, in Il nuovo volto della giustizia penale, a cura di BACCARI-LA REGINA-MANCUSO, Milano, 2015, 319; RECCHIONE, Il riconoscimento dell'ordine di protezione europeo, in L'ordine di protezione europeo. La tutela delle vittime di reato come motore della cooperazione giudiziaria, a cura di CERESA GASTALDO-BELLUTA, Torino, 2016, 85; RUGGIERI, Ordine di protezione europeo e legislazione italiana di attuazione: un'analisi e qualche perplessità, PPG 2005, n. 5, 99; SAMMARCO, La tutela della vittima del reato, in "Spazio europeo di giustizia" e procedimento penale italiano, a cura di KALB, Torino, 2012, 413; SAVY, Il trattamento delle vittime dei reati nella nuova disciplina dell'Unione europea, DUE 2013, 613; SIMIONATO, Deposizione della vittima e tutela penale, Padova, 2014, 99; SPAGNOLO, L'assetto codicistico tra gradualità e adeguatezza, in BRONZO-LA REGINA-SPAGNOLO, Il pluralismo delle misure cautelari personali. Tra tipicità e adeguatezza, Milano, 2017, 17; TROGLIA, L'ordine di protezione europeo dalla direttiva alla recente legislazione italiana di recepimento: alcune riflessioni, CP 2015, 2455; VAN DER AA-OUWERKERK, The European Protection Order: No time to waste or a waste of time?, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2011, n. 19, 267; ZACCHÈ, Le cautele tra prerogative dell'imputato e tutele della vittima, R IT DPP 2015, 676. SOMMARIO 1. Generalità. -2. Un sistema integrato: il regolamento UE n. 606/2013 e le misure civili e amministrative. -3. Rapporti col mutuo riconoscimento delle misure alternative alla detenzione cautelare.
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Quaderni del Foro napoletano, 2017
Cassazione Penale, 2018
Il Diritto processuale civile italiano e comparato, 2024
Rivista di diritto internazionale, 2010
Rivista di diritto internazionale, 2012
Sistema Penale, 2020
Codice dell'Unione europea operativo. TUE e TFUE commentati articolo per articolo, 2012
F. Santangeli (a cura di) DISPOSIZIONI GENERALI • RIFORMA DEL PROCESSO DI COGNIZIONE • LE NUOVE IMPUGNAZIONI VOLUME PRIMO, 2023
Quaderni Radicali n. 108, 2012
Un matrimonio che s'ha da fare (e che non si farà), 2014