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LA NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIA NON È PIÙ OBBLIGATORIA? NOTA ALL'

2020, LA NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIA NON E' PIU' OBBLIGATORIA?

Avv. Marco Calabrese, seminario dell'associazione "Risolvere" 22 maggio 2020 PREMESSA Questo breve scritto, prendendo le mosse dall'ordinanza in epigrafe, intende fissare ad uso dei partecipanti al seminario odierno offerto da Risolvere-Associazione Italiana Professionisti Collaborativi e della Mediazione-i vari punti della Giurisprudenza Costituzionale, della Corte di Lussemburgo e della Corte di Strasburgo che hanno condotto il giudice veronese alla disapplicazione della norma statale che disciplina il ricorso alla negoziazione assistita come obbligatorio nei casi indicati dall'art. 3, 1° comma, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modif. i l. 10 novembre 2014, n. 162: nelle ipotesi in cui il tentativo costituirebbe, secondo il nostro legislatore, una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Opina diversamente il Tribunale di Verona. § I L'ordinanza La Curia veronese, partendo "dalla recente sentenza n.457 del 14 giugno 2017 la Corte di Giustizia Ue che, ribadendo i principii già affermati dalla sentenza del 18 marzo 2010, in tema di tentativo di conciliazione obbligatoria per le liti in materia di telecomunicazioni, ha elencato le condizioni in base alle quali qualsiasi tipo di Adr obbligatoria può ritenersi compatibile con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo la Corte tale giudizio di compatibilità può essere espresso qualora la procedura soddisfi congiuntamente tutte le seguenti condizioni: 1) non conduca ad una decisione vincolante per le parti; 2) non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale; 3) sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione; 4) non generi costi, ovvero generi costi non ingenti (evidenziazione dello scrivente), per le parti" ha ritenuto illegittima la applicazione della condizione di procedibilità per contrasto con l'art 47 della Carta dei Diritti Fondamentali della UE così, tra l'altro, motivando: "Non è dubitabile poi che l'esborso al quale le parti sono tenute nei confronti dei rispettivi legali sia consistente se si considerano, in difetto della evidenza di un accordo sul punto, gli importi dei valori medi di liquidazione fissati dal d.m. 37/2018. E' appena il caso di precisare poi che tale valutazione va effettuata ex ante, ossia con riguardo all'ipotesi in cui il procedimento di negoziazione si svolga effettivamente,