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Diritto all'oblio

2019, corriere giuridico

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In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito-ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost.-ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (nella specie, un omicidio avvenuto ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva, reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Cfr. tra le più recenti sul tema Cass. 20 marzo 2018, n. 6919; Cass. 26 giugno 2013, n. 16111; Cass. pen. 22 giugno 2017 (3 agosto 2017), n. 38747. Per quanto riguarda il quadro europeo si v. Corte UE 13 maggio 2014, n. C-131/12 Google Spain La Corte (omissis). Ragioni della decisione (omissis) I motivi di ricorso. 1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell'art. 2 Cost. Dopo aver richiamato alcuni specifici passaggi della sen-tenza impugnata, il ricorrente osserva che essa avrebbe erroneamente finito per considerare il diritto di cronaca sempre prevalente sui diritti individuali previsti dall'art. 2 Cost., tra i quali il diritto all'oblio. Precisa il ricorrente di non aver mai affermato che le notizie pubblicate fossero di contenuto ingiurioso o diffamatorio ovvero prive di fon-damento. Il punto centrale risiederebbe, invece, nella necessità di stabilire se sia legittimo pubblicare, o meglio ripubblicare, dopo ventisette anni, la notizia di un tragico avvenimento con modalità tali da rendere facile e sicura l'individuazione dell'omicida. Il che, ad avviso del ricor-rente, è realmente avvenuto, con conseguente sua espo-sizione ad una rinnovata notorietà che gli aveva portato gravi danni. 2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell'art. 3 Cost. La doglianza si rivolge nei confronti della motivazione della sentenza impugnata là dove essa afferma che la pubblicazione di una notizia risalente nel tempo può fondarsi sulla necessità di un'informazione volta a con-correre con l'evoluzione sociale. Una simile interpreta-zione dell'art. 21 Cost., secondo il ricorrente, è in contrasto col principio costituzionale di uguaglianza. Il ricorrente ricorda di aver commesso il delitto ma di avere anche scontato la pena e di essersi reinserito nel contesto sociale, mentre la pubblicazione dell'articolo avrebbe compromesso tale reinserimento andando a colpire la sua dignità personale; e la sentenza impugnata avrebbe leso anche l'art. 27 Cost., perché la ripubblicazione nel 2009 di un articolo risalente al 1982 costituirebbe "una pena disumana per qualsiasi persona, per quanto colpevole di un grave delitto". 3. Col terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fonda-mentali dell'Unione europea sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000. Ricorda il ricorrente che l'art. 7 cit. impone che venga rispettato, per ciascun individuo, il diritto alla propria vita privata e familiare, mentre l'art. 8 cit. garantisce il diritto alla protezione dei dati che riguardano ciascun individuo. Ad avviso del ricorrente, considerare lecito, o addirittura doveroso, il mantenimento in vita del ricordo di un fatto tanto doloroso avvenuto molti anni prima violerebbe entrambe le norme sovranazionali ora richiamate. L'ordinanza interlocutoria. 4. L'ordinanza interlocutoria chiarisce, innanzitutto, che l'esame dei motivi di ricorso impone di affrontare il pro-blema del bilanciamento tra il diritto di cronaca, posto al servizio dell'interesse pubblico all'informazione, e il diritto all'oblio, finalizzato alla tutela della riservatezza della persona; ed aggiunge che, in considerazione della specifica concreta vicenda, non viene in esame il problema del diritto all'oblio connesso con la realizzazione di archivi di notizie digitalizzati e fruibili direttamente on line. Tanto premesso, l'ordinanza rammenta che il diritto di cronaca, per pacifica e risalente acquisizione della giuri-sprudenza sia civile che penale, è un diritto pubblico soggettivo fondato sulla previsione dell'art. 21 Cost., che sancisce il principio della libera manifestazione del Diritto civile Giurisprudenza il Corriere giuridico 10/2019 1189