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DIRITTO PRIVATO riassunto completo (1)

Abstract

DIRITTO Capitolo I: Concetti fondamentali Il diritto è quell'insieme di norme, ovvero enunciati linguistici in forma prescrittiva, la cui osservanza è garantita da un apparato di stabili istituzioni in capo alle quali si concentra l'uso legittimo della forza fisica. Non tutti gli aggregati di norme costituiscono diritto: ad esempio la morale, la religione, il costume. La peculiare tipologia di conflitti che il diritto è chiamato a regolare è di tipo appropriativo, ovvero generati dalla scarsa disponibilità di beni materiali. Le fonti del diritto Vi sono alcune norme, le fonti del diritto, che stabiliscono i modi attraverso i quali è possibile dare vita a nuove norme. Queste norme costituiscono le fonti del diritto: secondo l'art 1 prel sono fonti del diritto le leggi, le norme corporative, i regolamenti, gli usi. Le fonti del diritto si dividono in:-fonti di cognizione: agevolano la conoscibilità della norma;-fonti di produzione → procedimenti tipizzati che determinano il nascere delle norme. Le fonti del diritto sono disposte gerarchicamente, ovvero le norme possiedono una diversa forza normativa a seconda della fonte del diritto a cui appartengono:-in caso di antinomia, ossia di norme che in merito allo stesso fatto statuiscono in modo diametralmente opposto, la norma di rango superiore prevarrà sulla norma di rango inferiore e la norma di rango inferiore non potrà mai abrogare (togliere efficacia) ad una norma di rango superiore;-in caso di due norme dello stesso rango, la norma posteriore prevale su quella anteriore, la norma speciale prevale sulla norma generale. La Costituzione L'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica (1948) ha determinato un totale stravolgimento nel sistema delle fonti:-dal punto di vista sostanziale ha un contenuto molto più ampio di quello delle classiche costituzioni ottocentesche, le quali si limitavano sostanzialmente a disciplinare i rapporti tra i poteri dello Stato e ad individuare diritti dei cittadini. Le costituzioni del '900 contengono invece anche una tavola di valori che vincola tutti i soggetti presenti nell'ordinamento giuridico, estendendo il loro raggio di azione anche nell'ambito dei rapporti tra privati;-sotto il profilo formale si caratterizza per la sua rigidità, che implica il ricorso a due tecniche di preservazione della Costituzione: un procedimento più complesso (aggravato) per le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali (art. 138 Cost.), sebbene non possa essere oggetto di revisione costituzionale la forma repubblicana dello Stato (art. 138 Cost.); inoltre la Corte costituzionale è l'organo che controlla se le varie norme giuridiche siano conformi alla Costituzione stessa: se così non fosse la norma verrà dichiarata incostituzionale e cancellata dal sistema giuridico. Le altre fonti del diritto Oltre alla Costituzione, le altre fonti del diritto sono:-Leggi costituzionali che hanno forza normativa pari a quella delle norme costituzionali originarie;-Leggi regionali: vi sono alcune materie la cui competenza legislativa appartiene comunque allo Stato, mentre altre per cui la legislazione regionale ha competenza legislativa sulla base sempre di una serie di principi fondamentali dello Stato;-Norme comunitarie: il giudice italiano, in caso di contrasto tra una norma comunitaria ed una interna, dovrà procedere alla disapplicazione dell'interna;-Leggi ordinarie: con la Costituzione del '48 perdono molta importanza rispetto a quella che avevano nell'Ottocento, ma rimangono comunque fonti del diritto;