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DIRITTO Capitolo I: Concetti fondamentali Il diritto è quell'insieme di norme, ovvero enunciati linguistici in forma prescrittiva, la cui osservanza è garantita da un apparato di stabili istituzioni in capo alle quali si concentra l'uso legittimo della forza fisica. Non tutti gli aggregati di norme costituiscono diritto: ad esempio la morale, la religione, il costume. La peculiare tipologia di conflitti che il diritto è chiamato a regolare è di tipo appropriativo, ovvero generati dalla scarsa disponibilità di beni materiali. Le fonti del diritto Vi sono alcune norme, le fonti del diritto, che stabiliscono i modi attraverso i quali è possibile dare vita a nuove norme. Queste norme costituiscono le fonti del diritto: secondo l'art 1 prel sono fonti del diritto le leggi, le norme corporative, i regolamenti, gli usi. Le fonti del diritto si dividono in:-fonti di cognizione: agevolano la conoscibilità della norma;-fonti di produzione → procedimenti tipizzati che determinano il nascere delle norme. Le fonti del diritto sono disposte gerarchicamente, ovvero le norme possiedono una diversa forza normativa a seconda della fonte del diritto a cui appartengono:-in caso di antinomia, ossia di norme che in merito allo stesso fatto statuiscono in modo diametralmente opposto, la norma di rango superiore prevarrà sulla norma di rango inferiore e la norma di rango inferiore non potrà mai abrogare (togliere efficacia) ad una norma di rango superiore;-in caso di due norme dello stesso rango, la norma posteriore prevale su quella anteriore, la norma speciale prevale sulla norma generale. La Costituzione L'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica (1948) ha determinato un totale stravolgimento nel sistema delle fonti:-dal punto di vista sostanziale ha un contenuto molto più ampio di quello delle classiche costituzioni ottocentesche, le quali si limitavano sostanzialmente a disciplinare i rapporti tra i poteri dello Stato e ad individuare diritti dei cittadini. Le costituzioni del '900 contengono invece anche una tavola di valori che vincola tutti i soggetti presenti nell'ordinamento giuridico, estendendo il loro raggio di azione anche nell'ambito dei rapporti tra privati;-sotto il profilo formale si caratterizza per la sua rigidità, che implica il ricorso a due tecniche di preservazione della Costituzione: un procedimento più complesso (aggravato) per le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali (art. 138 Cost.), sebbene non possa essere oggetto di revisione costituzionale la forma repubblicana dello Stato (art. 138 Cost.); inoltre la Corte costituzionale è l'organo che controlla se le varie norme giuridiche siano conformi alla Costituzione stessa: se così non fosse la norma verrà dichiarata incostituzionale e cancellata dal sistema giuridico. Le altre fonti del diritto Oltre alla Costituzione, le altre fonti del diritto sono:-Leggi costituzionali che hanno forza normativa pari a quella delle norme costituzionali originarie;-Leggi regionali: vi sono alcune materie la cui competenza legislativa appartiene comunque allo Stato, mentre altre per cui la legislazione regionale ha competenza legislativa sulla base sempre di una serie di principi fondamentali dello Stato;-Norme comunitarie: il giudice italiano, in caso di contrasto tra una norma comunitaria ed una interna, dovrà procedere alla disapplicazione dell'interna;-Leggi ordinarie: con la Costituzione del '48 perdono molta importanza rispetto a quella che avevano nell'Ottocento, ma rimangono comunque fonti del diritto;
Diritto → mezzo di regolazione sociale che stabilisce quale interesse sia meritevole di tutela e debba quindi prevalere e quale,invece,debba soccombere Il diritto è un insieme di norme → chi le pone? Nella nostra società il consenso sociale Accanto alle norme del diritto troviamo: -regole della morale (ciò che è bene/ciò che è male) -regole del costume sociale (ciò che è corretto/ciò che non è corretto) -regole della religione A volte queste regole coincidono con il contenuto del diritto (ex. Uccidere è contro norme di diritto,regole della morale etc) e altre volte,invece,non c'è identità → per distinguere le
Consente di realizzare una successione in quanto un nuovo cred succede al vecchio.Mediante un contratto l'originario creditore,CEDENTE,cede i suoi diritti reali ad un nuovo creditore,CESSIONARIO.Per la valdità del contratto serve il CONSENSO di entrambi i cred,ma di regola non serve il consenso del debitore,CEDUTO,secondo il principio di libera cedibilità.Esistono delle eccezioni in cui è rischiesto il consenso del deb in partcolare se si tratta di CREDITI a carattere STRETTAMENTE PERSONALE,nei casi previsti dalla legge,e nel DIVIETO PATTIZIO DI CESSIONE se deb e cred si sono accordati sull'incedibilità del credito.Se,contro il divieto,il credito viene ugualmnte ceduto dal cred si distinguono due situazioni:se il cessionario è a conoscenza del patto di incidibilità,la cessione non ha effetto,se il cessionario ignora di buona fede l'estistenza del patto diventa titolare sul credito e la cessione ha efficacia,in questo caso il deb può chiedere al cedente il risarcimento del danno ma è comunque tenuto ad adempiere l'obbligazione verso il cessionario. La cessione del credito può avvenire a TITOLO GRATUITO se il creditore da e non vende il credito a terzi,a TITOLO ONEROSO se il cred vende il prorpio credito a terzi e SOLVENDI CAUSA nel caso in cui la cessione viene affettuata per estinguere un debito.Questa tipologia di cessione del credito integra gli istituti di prestazione in luogo dell'adempiemnto e cessione del credito;a seconda del momento in cui viene estinta l'obbligazione si può avere la CESSIONE PRO SOLVENDO, nel caso in cui il rapporto obbligatorio tra ceduto e cessionario si estingue quando il cessionario riceve il pagamento dal cedente, e la CESSIONE PRO SOLUTO ove il rapporto obbligatorio termina nel momento in cui viene ceduto il credito.Se le parti non dispongono diversamente la cessione è sempre pro solvendo.Per comincare al deb il cambiamento di creditore occorre una NOTIFICAZIONE e in seguito un'ACCETTAZIONE da parte del deb stesso del cambiamento altrimenti quest'ultimo non avrà effetto.Se il deb non viene messo a conoscenza della cessione e paga il creditore liberato,questo pagamento è valido solo se il deb è in uno stato di buona fede soggettiva.Può succedere che il creditore decide di cedere il credito a piu persone generando un CONFLITTO FRA PIU AVENTI CAUSA DA UN SOLO DANTE CAUSA e in questa situazione prevale chi notifica per primo al deb la cessione o chi per primo riceve l'accettazione del deb oppure, nel caso particolare ,se si tratta di beni mobili ,prevale chi per primo acquista il possesso ,se si tratta di beni immobili ,prevale chi per primo trascrive gli atti relativi .Per la cessione del credito sono previste due garanzie,LA GARANZIA DI ESISTENZA,il cedente deve garantire al cessionario l'esistenza del credito,e la GARANZIA DI SOLVENZA,il cedente garantisce il pagamento del ceduto verso il cessionario e questa garanzia opera soltanto se le parti l'hanno prevista;se il credito non esiste o è nullo ,l'obbligazione rimane comunque valida ma il cessionario nona acquista nulla e può chiedere il risarcimento dei danni ;se il ceduto non paga,pagherà il cedente DELEGAZIONE art1268 E' una modificazione dei soggetti nel lato passivo. Il debitore originario,DELEGANTE,incarica un terzo,DELEGATO,di pagare o di obbligarsi nei confronti del creditore,DELEGATARIO.Il rapporto originale tra delegatario e delegante è detto RAPPORTO DI VALUTA,il rapporto tra delegante e delegato è detto RAPPORTO DI PROVVISTA.L'atto di delega è un CONTRATTO DI MANDATO per cui serve sempre il consenso del delegato e con il quale nasce un obligo del delegato nei confronti del delegatario.Questo atto è negoziale ma assume diversi istituti,se ha EFFETTO NOVATIVO occorrerà il consenso di tutte le parti che prendono parte all'obbligazione,se ha EFFETTO SUCCESSORIO LIBERATORIO serve il consenso del creditore e il delegato si obbliga solo tramite contratto con il creditore,se ha EFFETTO SUCCESSORIO CUMULATIVO,non serve il consenso del creditore e il delegato si obbliga tramite un atto unilaterale.Dal punto di vista del creditore,quando approva l'inserimento di un terzo soggetto(delegato) nel rapporto obbligatorio,deve chiedere l'adempimento dell'obbligazione prima al delegato e solo se il delegato non paga,il delegatario po' rivolgersi al delegante.Il creditore è libero di scegliere se rifiutare o accettare la delegazione e nel primo caso la delegazione sarà cumulativa,nel secondo caso il creditore ha tre alternative:-o stipula un nuovo contratto con il delagato estinguendo il vecchio rapp obbligatorio e costituendono uno nuovo mediante consenso di tutti e ottenendo una delegazione novativa;o,mantenendo lo stesso rapporto obbligatorio,stipula un contratto con il delegato,liberando il delegante e la delegazione sarà privativa;-oppure può decidere di non liberare il delegante ma deve comunque rispettare un beneficio d ordine a suo favore e la delegaz sarà cumulativa. La delegazione è PROMITTENDI se il delegante incarica il delegato di obbligarsiverso il creditore(delegatario),è SOLVENDI se il deb originario incarica il delegato di pagare il delegatario senza lcun contratto o atto unilaterale tra delegato e delegatario e con la sola prestazione del delegato. Il pegno è un diritto di garanzia che si costituisce con un contratto di pegno su cose mobili,universalità di cose mobili,su crediti,o su diritti aventi come oggetto beni mobili.La costituzione del pegno avviene quando si concretizza la consegna della cosa o del documento che ne conferisce la disponibilità.La cosa può essere tenuta sia dal debitore sia dal creditore,ma l'importante è che il debitore non ne possa disporre senza l'autorizzazione del creditore il quale a sua volta può solo custodirla a meno che non si tratti di una somma di denaro o di cose fungibili.
Persona e Mercato, 2019
SOMMARIO: 1. Introduzione.-2. Le figure sintomatiche nella dottrina e nella giurisprudenza.-3. Le figure sintomatiche nella legge.-4. Figure sintomatiche e fattispecie.-5. Conclusione. ABSTRACT_ ITA_Nel presente scritto, sulla base di una analisi della dottrina, della giurisprudenza e del-la legge, l'a. sostiene essere riscontrabile nel diritto privato un modello di ragionamento che pro-cede dal disegno di "figure sintomatiche" di violazione di doveri, e si interroga sul nesso che può instaurarsi nello studio del diritto privato tra questo modello e quello della fattispecie. ABSTRACT_ EN_In the present essay, on the basis of an analysis of legal literature, case law and statutes, the author argues that a reasoning model is widespread in private law, consisting in the design of "symp-tomatic figures" of breach of duties, and elaborates about the differences between this reasoning model and that consisting in the design of juridical facts to which certain legal effects are attached (fattispecie).
DIRITTO: insieme di comandi rivolti ai consociati per dare ordine alla loro convivenza e organizzare le loro attività.
fff, 2019
Diritto:-complesso delle regole che vigono in un paese in un momento storico (diritto oggettivo)-qualificazione di un sistema di potere (e.g. Stato di diritto)-complesso delle forme di protezione del singolo di fronte a Stato e collettività (sistema di garanzie)-titolarità di poteri in capo a un singolo soggetto (diritto soggettivo)-regole che si è date una aggregazione conformità ad uno statuto. Diritto oggettivo: concezioni-concezione formalista: complesso di regole ordinate in forma piramidale; la regola giuridica è generale, astratta e coercitiva-concezione funzionalista: serve a risolvere problemi-concezione realista: complesso di regole immaginarie che la comunità crede di dover osservare perché indispensabili per conservazione e prosperità della comunità. Il termine diritto comprende tutto ciò che riguarda il diritto. Ordinamento giuridico: le regole giuridiche formano l'ordinamento giuridico. Santi Romano: pluralità degli ordinamenti giuridici, cioè nello stesso territorio e nello stesso tempo possono convivere diversi ordinamenti giuridici (dello Stato, della Regione). L'ordinamento comunitario si affianca a quello dello Stato (in caso di contrasto prevale il secondo sul primo). L'ordinamento giuridico si compone di diverse branche del diritto (pubblico, privato ecc). Uno Stato può esercitare la propria sovranità sul proprio territorio e non su altri; gli altri Stati non possono porre norme all'interno di quello Stato. Il territorio viene considerato secondo due concezioni:-concezione fisica-concezione giuridico-formale (e.g. mercati). Mercato Per rendere certi e immodificabili gli scambi commerciali, è necessario fondarli su regole giuridiche (può variare il come regolarli e il chi introduce le norme). La definizione giuridica di mercato implica che gli interessi espressi dal mercato possano raggiungere un equilibrio ottimale solo se essi sono posti in grado di combattere ad armi pari: dunque occorre l'intervento dello Stato, altrimenti gli interessi forti soffocherebbero quelli deboli. È necessario scomporre attori e interessi del mercato: lo Stato che opera come imprenditore opera come privato, ma persegue l'interesse pubblico. Attore del mercato è la forza lavoro grazie alla quale è possibile la produzione di beni e servizi e la loro distribuzione, così come i destinatari di beni e servizi, cioè i consumatori e i risparmiatori. Gli interessi tutelati nel mercato sono quelli della collettività, degli imprenditori, dei lavoratori, dei consumatori e dei risparmiatori; le regole sono fissate dalla collettività attraverso i rappresentanti politici, la legislazione, le forme di autodisciplina ecc. Libertà di mercato significa regoulation, cioè creazione di regole rivolte alla composizione degli interessi in gioco, secondo una logica democratica. Eguaglianze e diseguaglianze Secondo SEN (1933) non si può parlare di eguaglianza senza considerare da dove provenga lo status in cui si trovano gli individui, o di eguale opportunità senza chiedersi se ciascuno di essi abbia goduto della libertà di migliorare il proprio status o modificarlo ecc. Ruolo del giurista: ora il ruolo del giurista è quello di dominus delle istituzioni, di colui che conosce il modo in cui si svolgono le attività degli organi e degli uffici, delle istituzioni e dei gruppi di interesse. CAPITOLO II: IL DIRITTO PRIVATO Differenza fra diritto pubblico e diritto privato.
Distinzione fra diritto pubblico e privato. Il primo disciplina l'organizzazione dello stato e degli altri enti pubblici oltre a regolare la loro azione nei confronti nei confronti dei privati; ed impone a questi ultimi il comportamento che sono tenuti a rispettare per il perseguimento delle finalità considerate pubbliche. Il diritto privato disciplina le relazione interindividuali sia dei singoli che degli enti privati, lasciando alla iniziativa personale anche l'attuazione delle singole norme ( si opera su un piano di eguaglianza, non si è davanti a potere pubblico). Contropposizione fra pubblico e privato è variabile ed incerta! Le norme di diritto privato si differenziano in inderogabili (o cogenti) e in derogabili (o dispositive). Le prime si applicano perchè è un'imposizione dell'ordinamento, delle altre invece si puo evitare l'applicazione tramite un accordo fra i diretti interessati. Vi è una terza catwgoria le norme suppletive le quali si applicano solo quando i sogg privati non hanno provveduto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie, in relazione al quale sussiste una lacuna cui la legge sopperisce.
Con l'espressione "diritto internazionale privato" ci si riferisce in senso lato all'insieme delle norme che ciascuno Stato si dà per disciplinare situazioni e rapporti che, in ogni settore del proprio ordinamento, non sono totalmente interni all'ordinamento medesimo, nel senso che presentano qualche carattere di estraneità all'ordinamento statale in questione ovvero presentano connotati di internazionalità o transnazionalità. Le norme di d.i.pr. fanno dunque parte dell'ordinamento giuridico del singolo Stato e attengono ai vari rami del diritto, tra cui naturalmente il diritto privato; così si parla di diritto internazionale privato con riferimento ai profili sia processuali che sostanziali dei rapporti privatistici, ed è a questi ultimi che l'espressione si riferisce nella sua accezione più propria a ristretta. Il problema centrale della materia è la coesistenza di distinti e diversi sistemi normativi che aspirano o tacitamente si candidano a regolare ciascuno a modo suo un medesimo rapporto o situazione giuridica.
Il disgorgement è lo strumento giuridico rimediale tipico di reazione alle ipotesi di arricchimento derivante da fatto illecito che conferisce alla vittima dell'illecito l'opportunità di ottenere un risarcimento basato, non già sulla perdita subita, ma sui profitti realizzati dalla controparte in virtù del compimento dell'atto contra legem Esso presenta, quindi, una duplice finalità:
DIRITTO: insieme di comandi rivolti ai consociati per dare ordine alla loro convivenza e organizzare le loro attività. Atto costitutivo e statuto Le associazioni si costituiscono con un accordo tra un gruppo di persone, che saranno i primi associati. Per costituire un'associazione non riconosciuta non sono necessarie formalità particolari. É sufficiente l'accordo, comunque manifestato, sugli elementi essenziali per l'esistenza dell'associazione. Se l'associazione aspira ad ottenere il riconoscimento, l'atto costitutivo dovrà essere redatto in forma pubblica (artt. 14, 2699 c.c.) e dovrà indicare anche la denominazione, il patrimonio e la sede. Gli organi dell'associazione L'assemblea degli associati delibera in base al principio maggioritario. Le deliberazioni dell'assemblea possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria. Il controllo giudiziario è necessario a tutela dei singoli associati, dell'ente stesso e di interessi generali. Esso, però, non deve ledere l'autonomia dell'associazione, e perciò non può portarsi sull'opportunità delle scelte operate dall'assemblea, ma solo sulla loro conformità alla legge, all'atto costitutivo e allo statuto. (art. 23 c.c.); si dice che il controllo è di legalità, non di merito. L'assemblea degli associati nomina gi amministratori. Federazioni di associazioni e associazioni parallele Le grandi associazioni presentano problemi organizzativi che vanno risolti attraverso il decentramento. Una soluzione è quella di costituire numerose associazioni minori, di carattere settoriale o locale, e riunirle in una federazione: quest'ultima non è altro che un'associazione, i cui membri sono altre associazioni anziché persone fisiche. Altra struttura possibile è quella delle associazioni parallele: gli iscritti partecipano tanto alle sezioni locali o settoriali, quanto all'associazione di vertice, con due rapporti paralleli e inscindibili. Ammissione e recesso degli associati Le associazioni, nella loro struttura tipica, sono aperte all'adesione di nuovi membri. Gli statuti determina i requisiti necessari per l'ammissione. Il rifiuto dell'ammissione non può venire sindacato dall'autorità giudiziaria, perché ciò contrasterebbe con la libertà di associazione. L'associato può sempre recedere dall'associazione,se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato (art. 24 c.c.). L'impegno di partecipare all'associazione per tutta la vita è nullo, per la tutela della libertà del singolo. Anche quando l'impegno di restare nell'associazione sia valido, sarà sempre possibile recedere anticipatamente e con effetto immediato per giusta causa.
Il diritto internazionale privato costituisce una specifica branca della legislazione e un'autonoma disciplina giuridica, il cui scopo è la regolamentazione delle fattispecie di natura privatistica che presentano elementi: di estraneità rispetto al territorio e/o alla popolazione dello Stato del foro, o comunque dello Stato dal cui punto di vista ci si pone per esaminare il caso; di collegamento con il territorio e/o la popolazione di altri Stati. Gli elementi di estraneità hanno carattere relativo, nel senso che dipendono dalla prospettiva da cui si pone l'operatore chiamato ad applicare le norme di diritto internazionale privato (giudice o altro pubblico ufficiale, ma anche privato cittadino). La ragione d'essere di questa disciplina è costituita dal carattere di naturale mobilità delle relazioni umane, che, storicamente, si sono sempre sviluppate trasversalmente al territorio e alle popolazioni delle varie organizzazioni politiche territoriali. Fino ad un recente passato, facevano parte del diritto internazionale privato solo le norme sul diritto applicabile (che, prima della riforma del 1995, salvo alcune disposizioni contenute in leggi speciali, erano contenute negli artt.17-31 delle disposizioni preliminari al c.c.), mentre quelle sulla giurisdizione e quelle sul riconoscimento degli atti e dei provvedimenti stranieri (fatte salve alcune disposizioni presenti in leggi speciali) erano contenute nel codice di procedura civile. Con la riforma del 1995, l'ambito del sistema del diritto internazionale privato è stato esteso fino a ricomprendere tutte le norme, di diversa natura, che regolano situazioni con elementi di estraneità, e cioè: disposizioni (processuali) sulla competenza giurisdizionale; disposizioni (sostanziali) sul diritto applicabile; disposizioni (a seconda dei casi, processuali o sostanziali) sul riconoscimento degli atti e dei provvedimenti stranieri. Tutte queste disposizioni formano il diritto internazionale privato in senso ampio; il diritto internazionale privato in senso stretto comprende solo le disposizioni sul diritto applicabile. Questo diritto è detto " privato " perché regola situazioni che ricadono nell'ambito del diritto privato, e vengono identificate per mezzo di istituti privatistici (successioni, obbligazioni contrattuali, diritti reali, divorzio…); " internazionale " perché la disciplina ha ad oggetto fattispecie collegate con più ordinamenti giuridici (più precisamente, queste fattispecie vengono dette transnazionali, perché non riguardano relazioni tra Stati [internazionali] ma tra individui che scelgono di operare a contatto con ordinamenti giuridici diversi). N.B. Non si devono confondere le norme di diritto internazionale privato con quelle di diritto internazionale pubblico, che regolano i rapporti non tra privati, bensì tra i soggetti della comunità internazionale. Le norme di diritto internazionale privato appartengono al diritto interno di ogni Stato, e quindi variano da paese a paese, anche se un certo grado di uniformità è garantito dal fatto che alcune di queste norme sono contenute in trattati internazionali e in atti di diritto comunitario. L'espressione diritto internazionale privato del foro designa il sistema di diritto internazionale privato vigente nello Stato del giudice che dovrà decidere la controversia (o dall'ordinamento dal cui punto di vista ci si pone per esaminare il caso. La possibilità di applicare il diritto straniero è limitata al settore privatistico; il diritto pubblico invece ha carattere territoriale, perché si applica a tutte le vicende, ma limitatamente al territorio dello Stato di provenienza. Ciò non toglie che se un determinato istituto privatistico, poiché presenta profili di interferenza anche con interessi di carattere generale, è disciplinato nell'ordinamento straniero con norme di diritto pubblico (in tutto o in parte), le relative norme, ove richiamate dalla norma di conflitto del foro, possono essere applicate anche dal giudice italiano, in conformità al principio dell'applicazione globale del diritto straniero (es. legge svizzera di diritto internazionale privato). 2. Il trattamento dello straniero Il diritto internazionale privato ha ragion d'essere a condizione che l'ordinamento del foro riconosca la possibilità per gli stranieri di esercitare diritti e azioni. Nel nostro ordinamento, le questioni relative alla cittadinanza e al trattamento degli stranieri sono regolate (al di fuori del diritto internazionale privato) dal leggi speciali e dall'art.16 disp. prel. c.c., il quale stabilisce il cd. principio di reciprocità: lo straniero (a cui per il 2° comma sono equiparate le persone giuridiche) è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino, a condizione che analoghi diritti siano previsti dal suo ordinamento di appartenenza a favore del
Saratov 2016 2 Uno degli articoli del professore scientifico italiano del diritto solleva le questioni che sono state attuali in epoca della Perestroika. Come si può fare la conoscenza delle norme giuridiche che regolamentano la modalità della costituzione, l'attività e la liquidazione delle società miste? In quale modo si può ricevere questi documenti velocemente e nella loro piena completezza? Come fare la loro traduzione esatta nelle altre lingue che corrisponderebbe alla situazione reale in epoca delle modificazioni radicali e del dinamismo inaudito del diritto sovietico? Queste questioni sorgono sempre più spesso durante i seminari numerosi dedicati alle società miste nell'URSS e durante le trattative con i partner sovietici potenziali. 1
PARTE TERZA GLI ESCLUSI MARIA GIULIA BERNARDINI Soggetti forti vs. soggetti deboli? Sulla persistente (in)attualità di una fortunata distinzione concettuale .
Il diritto è un complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa collettività in un dato momento storico. Le regole di condotta si riferiscono alle norme giuridiche. I termini fenomeno giuridico e fenomeno sociale sono accomunati: non esiste ovvero un diritto senza società, per cui infatti esso presuppone di regolamentare una determinata società e determinati fenomeni sociali. Perciò, il fenomeno giuridico e il fenomeno sociale si interrelano fra di loro. Fenomeno giuridico: complesso di regole che applicano all'interno di un aggregato sociale entro una sfera territoriale, attraverso un'organizzazione dotata di un minimo di stabilità; assai vari possono essere i fini e i contenuti delle norme che quelle regole contengono. Le regole giuridiche sono gli strumenti attraverso cui si raggiungono quegli obiettivi per cui l'ordinamento giuridico si è costituito. Per questo motivo, il diritto non può esistere senza una società. Le regole giuridiche:-Possono essere contenute in particolari atti (diritto scritto) Manifestazione di una volontà-Possono nascere spontaneamente dal comportamento consuetudinario di coloro che appartengono ad una certa società (diritto non scritto o consuetudinario) Manifestazione di comportamenti mantenuti nel tempo La norma giuridica si definisce come una regola di comportamento che si distingue da altre regole di condotta umana per le seguenti caratteristiche: 1-Generalità-astrattezza: la generalità ha come destinatari una collettività o una classe indeterminata di persone. L'astrattezza si riferisce all'azione o al comportamento regolati dalla norma. Ad esempio, l'articolo 21 sancisce la libertà di manifestazione del pensiero, e afferma che tutti hanno diritto a manifestare il proprio pensiero in qualunque modo si voglia; intravediamo il carattere di generalità perché si riferisce a tutti, e di astrattezza perché si può esprimere in qualsiasi forma. 2-Esteriorità: la norma giuridica si occupa solo di disciplinare il dover essere, richiedendo un adeguatamento ad essa dei comportamenti esteriori degli uomini; prescrive cioè un determinato comportamento. 3-Inter-subbiettività: la norma giuridica riguarda comportamenti umani nei rapporti con altri soggetti dell'ordinamento, in contesti relazionali produttivi di effetti giuridici. Cioè ha un dovere corrisponde un diritto, e ad un diritto corrisponde un dovere. 4-Novità: è intesa che ogni norma giuridica può apportare un'innovazione nel quadro normativo, sia che introduca una norma prima inesistente o sostituisca, modifichi o integri una regola preesistente sia che ripeta una regola già esistente, mutandone la fonte e, per ciò stesso, rinnovandola. Innova la disciplina di una determinata materia in ragione del fatto che c'è un'evoluzione del fenomeno sociale. 5-Imperatività-coercibilità: l'imperatività è il configurarsi della norma come prescrizione o divieto di un determinato comportamento, rivolto ai destinatari. La coercibilità si riferisce alla previsione dell'irrogazione di una sanzione a coloro che contravvengano alla prescrizione o al divieto contenuto nella norma. Se il comportamento non viene rispettato, coercitivamente si impone, attraverso una sanzione.
DIRITTO: insieme di comandi rivolti ai consociati per dare ordine alla loro convivenza e organizzare le loro attività.
riassunto del libro per il corso specialistico in scienze dell'Amministrazione pubblica e privata (Fondazione Colocci; UNIMC)
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO, 2021
The book is a complete exposition of italian private law
2022
Liber Amicorum per Giuseppe Vettori
12 Entrata in vigore della legge Per l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi si richiede oltre all'approvazione da parte delle due Camere: a) la promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione (Art.73 Cost.); b) la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (Art.73.3 Cost.); c) il decorso di un periodo di tempo, detto vacatio legis, che va dalla pubblicazione all'entrata in vigore della legge, e che di regola è di 15 gg. Con la pubblicazione la legge si reputa conosciuta e diventa obbligatoria per tutti, anche per chi, in realtà, non ne abbia conoscenza. Vale, infatti, il principio per cui ignorantia iuris non excusat, cosicchè nessuno può invocare a propria scusa, per evitare una sanzione, di aver ignorato l'esistenza di una disposizione di legge. La Corte costituzionale ha tuttavia stabilito che l'ignoranza della legge è scusabile quando l'errore di un soggetto in ordine all'esistenza o al significato di una legge penale sia stato inevitabile.
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