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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019, recante le indicazioni per l'adozione delle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore. I soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale sono: - gli enti di Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, qualora abbiano ricavi o entrate superiori a un milione di euro annuo; - tutte le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, indipendentemente dalla dimensione economica. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a redigere il bilancio sociale in forma consolidata, cioè evidenziando gli esiti sociali di ciascun singolo ente, nonché del gruppo nel suo complesso; - i Centri di Servizio per il Volontariato, indipendentemente dalla loro dimensione economica. Le disposizioni di cui al Decreto del 4 luglio 2019 si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione.
Approfondimento di Carlo Mignone I fenomeni di social venture capital, dei fondi europei di investimento ad impatto sociale (EuSEF) e dei social impact bond preludono chiaramente al mutamento delle forme di finanziamento dell'attività d'impresa. Muta l'interesse dell'investitore, che cade non soltanto sul risultato finanziario ma anche, con differenti accenti, sul raggiungimento di «impatti sociali positivi misurabili » (art. 3, comma 1, lett. d, del Reg. UE n. 346 del 2013). La diffusione dell'impact investing nel mercato comune presuppone tuttavia il rinnovamento degli studi sul Terzo settore e la messa a fuoco delle ricadute, pressoché inedite, che si annidano nelle maglie del fenomeno, sia in termini di potenziale abuso in danno degli investitori che di frustrazione delle finalità "altruistiche" dell'ente finanziato. SOMMARIO: 1. Una finanza privata per il Terzo settore? -2. Scopo lucrativo vs. scopo ideale: il canto del cigno di una visione del Mondo in bianco e nero. -3. Dalla patrimonialità del surplus alle metriche di misurazione dell'impatto sociale: social venture capital, fondi di investimento «EuSEF» e SIB. -4. Il terzo volto della solidarietà e la leva egoistica come nuovo punto di partenza (struttura e funzione dei social impact bond). 2 Utente: GIUSTIZIA CIVILE UTENZA EDITOR giustiziacivile.com -n. 2/2014 1. Una finanza privata per il Terzo settore? Le regole del libro I del codice sono state concepite dal legislatore del 1942 in ragione di attività profondamente diverse da quelle esercitate oggi dagli enti non profit [1]. Di contro, il decreto sull'impresa sociale, se ha fornito spunti importanti sul piano teoricosistematico, ha soprattutto perso l'opportunità di fare chiarezza intorno alla natura degli strumenti di finanziamento interno ed esterno ed all'individuazione degli interessi che ne giustificano l'erogazione. Il risultato oggi è sotto gli occhi di tutti: un quadro frastagliato, difficile da governare, fatto di una messe di discipline speciali molte delle quali dettate con prevalente finalità di agevolazione sul piano fiscale. Gli esperimenti, sporadici e disorganici, volti ad istituire una sorta di finanza privata per il Terzo settore, tristemente imbrigliati entro la medesima logica, sono rimasti pressoché lettera morta: cosí è accaduto per i titoli di solidarietà [2] destinati al finanziamento delle ONLUS (art. 29 d.lgs. n. 460 del 1997), orfani dei necessari regolamenti attuativi; così è accaduto anche per le disposizioni contenute nel TUF e nei Regolamenti CONSOB relative a «prodotti e servizi qualificati come "etici" o "socialmente responsabili"» (art. 117-ter TUF, artt. 89-90 Reg. intermediari), prima carenti di un mercato di riferimento, poi definitivamente superati dalle novità introdotte dal legislatore comunitario in sede di istituzione e regolamentazione dei fondi «EuSEF» ed «EuVECA» (Reg. UE nn. 345 e 346 del 17 aprile 2013). Nel frattempo, infatti, il Mondo è cambiato ancora una volta. La finanziarizzazione dell'economia ha sclerotizzato una volta per tutte il conflitto tra ricchezza assente [3] e assenza di ricchezza [4]: finanziaria la prima; reale ma anche personale, culturale la seconda [5]. Ma prima ancora che nel tanto auspicato intervento del legislatore, i princípi di soluzione sembrano da ricercare nel superamento delle tradizionali barriere concettuali che in questa materia continuano a separare con ostinazione il "bianco" dal "nero": patrimoniale e non patrimoniale; lucrativo e ideale; egoistico e altruistico. Non è un caso che l'Unione europea, con il Single Market Act I, abbia individuato espressamente nelle politiche di sostegno al social entrepreneurship, e segnatamente in un quadro normativo che garantisca lo sviluppo dei fondi di investimento solidale, una delle dodici leve per uscire dalla crisi. E neppure è un caso che buona parte dei tentativi di elaborare autonomamente una via d'uscita dalla crisi della finanza pubblica -messi in atto tanto dal settore pubblico quanto da quello privato -facciano leva proprio su strumenti negoziali (finanziari) finalizzati a diversificare le fonti di finanziamento 3 Utente: GIUSTIZIA CIVILE UTENZA EDITOR giustiziacivile.com -n. 2/2014 Approfondimento di Carlo Mignone dell'innovazione sociale [6] attraverso fenomeni di investimento collettivo c.dd. ad impatto sociale [7]. Molti dei quali sono in attesa di opportuna regolazione per ciò che concerne i profili relativi alla gestione e alla responsabilità. 2. Scopo lucrativo vs. scopo ideale: il canto del cigno di una visione del Mondo in bianco e nero. Superficialmente, la tessitura ferrea dei codici civili ha ammantato di eternità un visione duale del Mondo che -assai più realisticamente -costituisce la vera eredità pesante trasmessaci, senza apparente possibilità di rinunce, dalla moderna «lotta tra personalità e società» cosí come ce la racconta Gino Gorla nelle impareggiabili pagine del Commento a Tocqueville [8]. È l'uomo senza qualità, il soggetto borghese, ad uscire vincitore da questa lotta. Il prezzo da pagare è presto detto: il «soggetto» finisce per incarnare un preciso modello di agente razionale, isolato dai legami sociali e fermamente egoista (homo oeconomicus). L'uomo lasciato solo è considerato -perciò soltanto -«libero» di attuare nel suo isolamento le «scelte» che massimizzano, in termini economici, il benessere personale proprio ed insieme quello della collettività [9]. Nel sistema dei moderni codici è la moneta a costituire la «regola del gioco» [10] che fonda la nuova concezione di libertà: per dirla con le parole di Simmel, essa permette di creare rapporti tra gli uomini lasciando gli uomini al di fuori di essi [11]. Il distacco dalle vecchie forme di controllo etico dell'azione, ed insieme la definizione di un modello di controllo normativo dell'agire «economico», si fondano, in definitiva, non sul mezzo in sé ma sull'istituzione monetaria [12]. Nel codice della proprietà e del patrimonio, l'astratto soggetto di diritti agisce, si impegna e si vincola, entro una molteplicità di relazioni astrattamente fungibili, proprio in quanto ha a sua disposizione un mezzo parimenti astratto, che gli permette di alienarsi dalle proprie prestazioni, oggettivandone l'utilità nell'interesse altrui [13]. La scena tutta restituisce, ora come allora, un'immagine della rilevanza dei fatti giuridici "in bianco e nero", espressiva della divaricazione quasi ontologica tra regole di funzionamento dell'economia e regole di tutela dell'esistenza umana. Su di una sponda la proprietà e le obbligazioni: fattispecie, appunto, «economiche» in quanto funzionalmente deputate a governare l'agire materiale strutturato in relazioni basate sull'equivalenza. Sull'altra sponda le situazioni familiari e alcune espressioni «qualificate» della personalità umana: i soli istituti nei quali contano il 4 Utente: GIUSTIZIA CIVILE UTENZA EDITOR giustiziacivile.com -n. 2/2014 Approfondimento di Carlo Mignone disciplina dei «soggetti» dell'attività, o per meglio dire, la disciplina delle modalità tecniche di organizzazione dei poteri dispositivi e di imputazione in funzione dell'esercizio dell'impresa [18]: enti lucrativi quindi, da una parte, ed enti con finalità ideale, dall'altra [19]. Un mondo in bianco e nero, dunque. Ma fino a che punto? E per quanto tempo ancora? Avverte Gorla che essendo «questo "Stato"» null'altro se non «una creazione dell'uomo moderno», questo, «nel difendersi dallo Stato, lotta contro se stesso» [20] 3. Dalla patrimonialità del surplus alle metriche di misurazione dell'impatto sociale: social venture capital, fondi di investimento «EuSEF» e SIB. Detto che la disciplina del finanziamento coglie l'essenza dell'organizzazione Utente: GIUSTIZIA CIVILE UTENZA EDITOR giustiziacivile.com -n. 2/2014 Approfondimento di Carlo Mignone troppo) entusiasticamente come all'unica via d'uscita dalla crisi, la migliore risposta al problema del finanziamento dei servizi sociali. Che si tratti del tanto atteso «nuovo punto di partenza» [55], capace di far funzione l'anello di congiunzione, «diremmo l'unico possibile, tra (quello che resta della) economia del capitalismo occidentale e società civile» [56], è di certo troppo presto per dirlo. Al fondo resta però la sensazione che prima di tornare ad auspicare la Panacea attraverso un intervento di riforma da parte del legislatore, sia indispensabile abituare gli occhi [57]. 12 Utente: GIUSTIZIA CIVILE UTENZA EDITOR giustiziacivile.com -n. 2/2014
2019
This WP is the result of a work that has been aimed at outlining the current scenario related to the increasingly relevant socio-economic aspects embedded in the culture of social impact assessment and, more specifically, to offer an innovative tool, still under a test phase, to measure the aptitude to generate social impact by Third Sector bodies. A comprehensive analysis is then presented, identifying the main references to social impact assessment, starting with the recent reform of the Third Sector in Italy. Further point of analysis is the open debate among scholars on the most suitable definition to describe what is to be understood as 'social impact' and what are currently the most widespread models and techniques for its measurement. In the final part, a questionnaire is introduced by the research team which is a tool to measure the degree of propensity to generate 'social impact' by Third Sector bodies, through a reconnaissance of the following categories: D...
agenzia per le ONLUS Sommario • Presentazione del Prof. Adriano Propersi 5 • Nota introduttiva 7 agenzia per le ONLUS
Le Società, 2018
La SICAF, veicolo di investimento societario e non contrattuale come lo sono i fondi di investimento, è un fenomeno nuovo per l’ordinamento, ancora poco studiato e poco impiegato. Le sue molteplici configurazioni, monocomparto e pluricomparto, ovvero autogestita o eterogestita, in regine di delega da una società di gestione del risparmio, offrono varie possibilità e pongono problemi nuovi per operatori e interpreti, a partire dal fatto che lo stesso soggetto societario si può “dividere” in patrimoni separati e le vicende di ciascun patrimonio sono impermeabili a quelle degli altri, per giungere alle criticità nella redazione del bilancio di un soggetto che può al contempo essere il gestore e il gestito.
di diritto dell'impresa subordina la pubblicazione di ogni scritto a una procedura di referaggio che garantisce l'anonimato dell'Autore e dei singoli revisori (c.d. double blind peer-review), nonché l'obiettività e la ponderatezza del giudizio. A tal fine la Direzione potrà avvalersi di uno o piú Responsabili della valutazione, i quali disgiuntamente sottopongono il contributo ad almeno due referee esterni scelti tra i Professori ordinari di prima fascia, italiani e stranieri, in ragione della loro autorevolezza, della competenza specifica richiesta e dell'eventuale natura interdisciplinare del contributo. I referee ricevono l'elaborato da valutare senza l'indicazione dell'Autore; all'Autore non viene comunicata l'identità dei referee. Il giudizio motivato potrà essere positivo (pubblicabilità); positivo con riserva, ossia con l'indicazione della necessità di apportare modifiche o aggiunte (pubblicabilità condizionata); negativo (non pubblicabilità). Esso sarà trasmesso alla Direzione che, direttamente o tramite un Responsabile della valutazione, provvederà a comunicarlo all'Autore, sempre garantendo l'anonimato dei referee. I contributi giudicati meritevoli possono essere oggetto di pubblicazione nella Rivista in base all'insindacabile valutazione della Direzione. Qualora i referee esprimano un giudizio positivo con riserva, la Direzione, con la supervisione dei Responsabili della valutazione, autorizza la pubblicazione soltanto a seguito dell'adeguamento del contributo, assumendosi la responsabilità della verifica. Nell'ipotesi di valutazioni contrastanti dei referee sarà la Direzione a decidere circa la pubblicazione del contributo, anche affidando l'ulteriore valutazione a terzi. La Direzione può assumere la responsabilità delle pubblicazioni di studi provenienti da autori, stranieri o italiani, di consolidata esperienza e prestigio tali che la presenza del loro contributo si possa reputare di per sé ragione di lustro per la Rivista. L'accettazione di un lavoro ai fini della pubblicazione implica il vincolo per l'Autore a non pubblicarlo altrove o a non pubblicare parti di esso in altra rivista senza il consenso scritto dell'Editore secondo le modalità concordate con l'Editore stesso. Tutti i contributi sono pubblicati nel fascicolo secondo i criteri ANVUR. Le medesime regole valgono anche per i Quaderni della Rivista di diritto dell'impresa.
I beni comuni sono strumenti per lo sviluppo comunitario, la rigenerazione e la promozione territoriale. Sono risorse per la coesione sociale e ricchezze imprescindibili per stimolare e radicare fiducia, reciprocità e sussidiarietà anche in campo economico. i beni comuni e la sussidiarietà anche economica possono essere le parole chiave per una lettura tematica delle interessanti recenti modifiche del 2017 alla normativa nazionale di riforma del Codice del Terzo settore a regolamentazione anche dell’ampio e variegato ecosistema dell’imprenditoria sociale, che fa dei beni comuni un punto di riferimento irrinunciabile. ISSN: 2038-386X
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2017 il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che attua la delega per la riforma del Terzo settore contenuta nella legge 6 giugno 2016, n. 106. Il Decreto Legislativo 117/2017 disciplina gli enti del terzo settore in generale (Titolo II), il volontariato e la relativa attività (Titolo III), associazioni e fondazioni del Terzo settore (Titolo IV), fino alle particolari categorie di enti quali le associazioni di promozione sociale e gli enti filantropici. Il Decreto istituisce il registro unico nazionale del terzo settore (Titolo VI) quale nuovo obbligo amministrativo per gli enti, nonché regolamenta gli aspetti tributari e fiscali (ad esempio per la contabilità è istituito un nuovo regime forfettario riservato agli enti del terzo settore non commerciali e vengono definite nuove regole per la redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale) e, infine, vengono inserite nuove disposizioni e procedure in tema di controlli (Titolo XI).
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Art. 24 Cost., 2017
D. Bosioc (a cura di) Opal 2/2013 - Polis WP 203/2013, 2013
ENTI RELIGIOSI E RIFORMA DEL TERZO SETTORE a cura di Anna Gianfreda e Miriam Abu Salem, 2018