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Un’analisi degli effetti fiscali derivanti dall’adozione dei nuovi principi contabili nazionali per aiutare i professionisti a calcolare il complesso tax rate dei soggetti OIC adopter alla luce del mutato contesto normativo. Questo il filo conduttore della quarta versione del documento “La fiscalità delle imprese OIC Adopter” pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti per risolvere i principali dubbi sorti tra i professionisti e gli operatori sulla disciplina in data 9 agosto 2019. Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, ha innovato, in modo significativo, le disposizioni recate dal Codice civile relative alla redazione del bilancio e alla comunicazione finanziaria, con effetti dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Ne è conseguito l’adeguamento dei principi contabili nazionali redatti dall’Organismo Italiano di Contabilità. Il coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con le nuove disposizioni civilistiche relative alla redazione del bilancio ed i nuovi principi contabili nazionali è stato effettuato con l’art. 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 agosto 2017 sono state infine emanate le disposizioni di attuazione della disciplina relativa alle ricadute fiscali delle nuove norme in materia di bilancio e dei nuovi principi OIC. Nel documento, dopo una sintesi delle principali novità in ambito civilistico, sono analizzate le casistiche che possono manifestarsi con maggiore frequenza in sede di passaggio alle nuove disposizioni e che hanno riflessi nella determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, sono trattati i seguenti temi: principio di derivazione rafforzata; eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;fatti intervenuti tra la fine dell’esercizio e la data di approvazione del bilancio; obbligazioni convertibili e finanziamenti infruttiferi da parte di soci; azioni proprie; strumenti finanziari derivati;regime fiscale delle commesse e degli interessi passivi; errori contabili; effetti ai fini dell’agevolazione dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE); regime transitorio.
Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, in attuazione della direttiva 2013/34/UE, ha innovato, in modo significativo, le disposizioni recate dal codice civile relative alla redazione del bilancio e alla comunicazione finanziaria, con effetti dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Ne è conseguito, l’adeguamento dei principi contabili nazionali redatti dall’Organismo Italiano di Contabilità. Il coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con le nuove disposizioni civilistiche relative alla redazione del bilancio ed i nuovi principi contabili nazionali è stato effettuato con l’art. 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 agosto 2017 sono state infine emanate le disposizioni di attuazione della disciplina relativa alle ricadute fiscali delle nuove norme in materia di bilancio e dei nuovi principi OIC. La complessità del richiamato quadro normativo ha spinto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a predisporre una prima analisi degli effetti fiscali derivanti dall’adozione dei nuovi principi contabili nazionali.
Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, in attuazione della direttiva 2013/34/UE, ha innovato, in modo significativo, le disposizioni recate dal Codice civile relative alla redazione del bilancio e alla comunicazione finanziaria, con effetti dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Ne è conseguito, l'adeguamento dei principi contabili nazionali redatti dall'Organismo Italiano di Contabilità. Il coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con le nuove disposizioni civilistiche relative alla redazione del bilancio ed i nuovi principi contabili nazionali è stato effettuato con l'art. 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017 sono state infine emanate le disposizioni di attuazione della disciplina relativa alle ricadute fiscali delle nuove norme in materia di bilancio e dei nuovi principi OIC. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha predisposto un'analisi degli effetti fiscali derivanti dall'adozione dei nuovi principi contabili nazionali, che riprende, approfondendole, le precedenti versioni del documento emanate il 7 agosto e il 30 ottobre del 2017 (per facilitare la lettura, le parti inserite o aggiornate in quest'ultima edizione sono segnalate dallo sfondo azzurro). Nel documento, dopo una sintesi delle principali novità in ambito civilistico, sono analizzate le casistiche che possono manifestarsi con maggiore frequenza in sede di passaggio alle nuove disposizioni e che hanno riflessi nella determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, sono trattati i seguenti temi: - principio di derivazione rafforzata; - eliminazione della sezione straordinaria del conto economico; - fatti intervenuti tra la fine dell'esercizio e la data di approvazione del bilancio; - obbligazioni convertibili e finanziamenti infruttiferi da parte di soci; - azioni proprie; - strumenti finanziari derivati; - regime fiscale delle commesse e degli interessi passivi; - errori contabili; - effetti ai fini dell'agevolazione dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE); - regime transitorio.
Un processo è una qualsivoglia area di un'azienda che riceve alcuni input e li converte in output che abbiano per l'azienda un valore maggiore degli input originari.
Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, in attuazione della direttiva 2013/34/UE, ha innovato, in modo significativo, le disposizioni recate dal Codice civile relative alla redazione del bilancio e alla comunicazione finanziaria, con effetti dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Ne è conseguito, l'adeguamento dei principi contabili nazionali redatti dall'Organismo Italiano di Contabilità. Il coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con le nuove disposizioni civilistiche relative alla redazione del bilancio ed i nuovi principi contabili nazionali è stato effettuato con l'art. 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017 sono state infine emanate le disposizioni di attuazione della disciplina relativa alle ricadute fiscali delle nuove norme in materia di bilancio e dei nuovi principi OIC. La complessità del richiamato quadro normativo ha spinto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a predisporre, con il presente documento, un'analisi degli effetti fiscali derivanti dall'adozione dei nuovi principi contabili nazionali, che riprende, approfondendolo, il precedente documento del 7 agosto 2017. L'elaborato costituisce uno strumento di ausilio per i professionisti chiamati al non semplice compito di calcolare il tax rate dei soggetti OIC adopter alla luce del mutato contesto normativo. Nel documento, dopo una sintesi delle principali novità in ambito civilistico, sono analizzate le casistiche che possono manifestarsi con maggiore frequenza in sede di passaggio alle nuove disposizioni e che hanno riflessi nella determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44 ha modificato in più punti la normativa fiscale sui proventi degli OICR italiani ed esteri. L'obiettivo era quello di rendere omogenea la disciplina fiscale a prescindere dalla tipologia di prodotto e dallo Stato o territorio di origine dell'OICR. Permangono alcune differenze di regime fiscale, soprattutto nel comparto degli OICR non immobiliari, che richiedono interventi correttivi. Inoltre è necessario un intervento di riordino della fiscalità dei proventi degli OICR che, da un lato, non penalizzi gli enti pubblici che dismettono il patrimonio e partecipano ad OICR e, dall'altro, stimoli la partecipazione degli investitori istituzionali (soprattutto le casse di previdenza dei professionisti) ai processi di privatizzazione.
Il territorio della Basilicata è stato spesso interessato da "spedizioni" entomologiche, allestite allo scopo di caratterizzare la fauna di questa piccola, ma diversificata regione. Le attenzioni maggiori sono state dedicate all'artropodofauna delle zone appenniniche e, lungo la costa, alla qualificazione del bosco di Policoro . L'importanza ecologica degli insetti in ambienti litoranei è ben nota, in quanto questi organismi contribuiscono all'avvio di molte catene alimentari, sia di pascolo che di detrito, a carico di piante pioniere garantendo il progressivo miglioramento delle condizioni ambientali e l'infeudarsi di nuove specie. Nella fauna della duna e della retroduna si registra una notevole diversificazione sia nell'ambito di specie detritivore e saprofaghe che fitofaghe. In queste aree diversi fattori quali rarità, piccole dimensioni delle popolazioni, elevata specializzazione trofica, bassa capacità di dispersione e frammentazione degli habitat hanno prodotto con una certa frequenza elementi endemici ad areale ristretto o frammentato . Il litorale sabbioso in Italia è stato, nell'ultimo mezzo secolo, fra gli ambienti naturali più compromessi dall'impatto umano con notevoli perdite della propria biodiversità. Ciò è da ascriversi sia ad interventi di tipo diretto (insediamenti turistici, portuali, ecc.) che indiretto (incremento del traffico lungo le vie costiere). Anche nel litorale ionico lucano si sono verificate molteplici ed estese modifiche di questo ambiente seppure meno ampie che altrove vista l'assenza di una strada di grande comunicazione prospiciente il mare. Pertanto sono ancora presenti lungo la costa ampi tratti di litorale pressoché integri o poco disturbati, che permettono la sopravvivenza di flora e fauna di estremo interesse (cfr. Tessari et al., in questo volume). Nel litorale sabbioso in oggetto si individuano, sulla base delle caratteristiche fisiche, morfologiche e floristiche, 3 zone molto differenti tra loro e che ospitano una fauna e flora specifica: battigia, duna e retro duna. La battigia nella nostra zona è generalmente profonda 2-10 metri ed è
Giurisprudenza Italiana , 2018
Premessa. La decisione esprime un'evoluzione del pensiero giurisprudenziale circa l'ampiezza del diritto all'oblio con particolare riferimento al diritto delle persone fisiche di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei loro dati personali, nel peculiare contesto della pubblicità legale delle informazioni relative alle società, ed afferma pertanto, sulla scia di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nel rinvio pregiudiziale, un nuovo principio di diritto. Il diritto alla cancellazione dei dati personali contenuti, per obbligo di legge, nel registro delle imprese soggiace ai preminenti interessi di sicurezza pubblica e dei traffici commerciali che informano uno stato democratico.
Sulla rotta per la Sicilia: L'Epiro, Corcira e l'Occidente
Volume pubblicato con i fondi del PRIN 2007 (MIUR 20072KYY8C_004) * Ringrazio G. De Sensi per l'invito a offrire un contributo su problematiche da approfondire ulteriormente e D. Castrizio e E. Santagati (Univ. di Messina) per avermi messo a conoscenza di alcuni loro più recenti studi. Nel testo sono usate le sigle AU = oro; AR = argento; AE = rame; T = testa.
In attuazione della legge delega del 2014 è stato emanato l’art.10 bis dello statuto dei diritti del contribuente che disciplina in modo generalizzato per tutti i tributi l’abuso del diritto e l’elusione d’imposta sia in termini sostanziali che procedimentali. Tale disciplina trae origine dalle precedenti formule normative e arresti giurisprudenziali (interni e comunitari), ma si caratterizza rispetto ad essi per tratti innovativi circa la residualità della nozione di abuso/elusione e l’affermazione di garanzie del contribuente sia sul piano sostanziale (affidamento e certezza degli effetti giuridici rispetto alle scelte operative legittimamente effettuate), sia sul piano procedimentale (pena la nullità degli atti amministrativi emanati in maniera difforme). La nuova disciplina rende necessaria un’attenta riflessione sulle nozioni di vantaggio fiscale indebito (il cui onere della prova ricade sull’Ufficio fiscale) e di valida ragione extrafiscale (il cui onere della prova ricade sul contribuente). La valenza generale e unificante della riforma della disciplina dell’abuso/elusione, dettata innanzitutto dall’obiettivo della certezza del diritto, deve condurre all’applicazione della medesima disciplina anche relativamente all’imposta di registro (sia avuto riguardo agli atti d’impresa, che gli atti posti in essere al di fuori di essa). Ciò anche al fine di relegare le contestazioni fondate sull’art.20 del testo unico dell’imposta di registro solo a quelle che attengono a un’errata interpretazione dell’atto o della disposizione negoziale (senza che possa assumere autonomo rilievo il collegamento negoziale volontario) e facendo confluire nell’ambito dell’art.10 bis ogni altra eventuale eccezione che consideri un’operazione abusiva/elusiva in ragione della strumentalità delle forme giuridiche o dei titoli cui i contribuenti abbiano fatto ricorso. Tale interpretazione, avversata dalla recente giurisprudenza di legittimità, consente tra l’altro di confermare la necessaria natura complementare dell’imposta richiesta in forza di una contestazione fondata sulle ragioni dell’abuso/elusione alla base del potere degli uffici di operare una “riqualificazione” degli effetti dell’operazione.
IL LIMITE DELL'INDEBITAMENTO: R.O.T.A. VS MOLTIPLICATORE FISCALE, 2020
La produzione scientifica dominante è concorde nel sostenere che il merito creditizio degli Stati sia esclusivamente verificabile dal rapporto Debito/PIL. Sostenere semplicemente che un maggior indebitamento sia deleterio può essere vero ma non sufficiente, questo perché, genericamente, tutti siamo consapevoli che questo sistema prevede l'indebitamento per la crescita del PIL. Gli Stati, tutti, hanno necessità di investire gli impieghi acquisiti dalle fonti per realizzare i propri piani di spesa; tradotto, tutti gli Stati, nessuno escluso, hanno necessità di fare debito, tramite l'emissione di TDS, per ottenere i mezzi finanziari da impiegare affinché si dia seguito alle politiche fiscali intraprese. Dire semplicemente che solo un maggior debito pubblico sia causa, e non anche concausa, del rallentamento crea gli spread in quanto induce tutti a rivolgere l'attenzione sul debito e non sulla potenziale profittabilità ottenuta grazie a quell'indebitamento. Ma qual è il limite massimo dell'indebitamento?
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Annuario Osservatorio AIR, 2021
Rivista di Diritto Tributario Internazionale, 2006
ArteIN n.8 giugno/luglio , 2022