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2018
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Il contrasto ai traffici marittimi illeciti rappresenta un settore vivo e problematico della sicurezza marittima italiana, europea e internazionale che richiede un confronto con strumenti giuridici complessi e di varia derivazione. Tali strumenti spesso si incrociano con esigenze di salvaguardia della vita umana in mare, nonché con dinamiche sociali e umanitarie che impongono la ricerca di un bilanciamento tra l'interesse alla sicurezza e la tutela di diritti a vario titolo riconosciuti all'individuo o a gruppi di individui. Su questo sfondo il volume raccoglie studi ed esperienze pratiche al fine di delineare e approfondire, con taglio scientifico e operativo, la cornice giuridica nella quale risiede, o dovrebbe risiedere, con il supporto di strumenti tecnologici in continua evoluzione, la risposta efficace ai principali traffici marittimi illeciti contemporanei. Con tali finalità, il volume si pone sulla scia dell'esperienza formativa offerta dallo Short Master organizzato in materia di safety e security marittime dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dalla Legione Allievi della Guardia di Finanza, il cui intento, rinnovato negli anni, è fornire conoscenza nel giusto equilibrio tra teoria e pratica.
2018
AMMINISTRAZIONE: BOLOGNA -VIA SANTO STEFANO 43 pag. 787 » 797 » 808 » 823 » 837 » 877 » 942 » 973 » 952 » 933 » 901 » 966 » 977 » 922 » 899 » 900 » 915 » 918 » 922 » 932 S o M M a r i o
Human traffickers frequently take advantage of operative protocols, that make them unpunishable pursuant the Italian Criminal Law, because, according to Art. 6 of the Italian Penal Code and International Convention on the High Sea, jurisdictional powers cannot be exercised when the conduct is committed on the High Sea. So, illustrating the territorial limitations of the efficacy of Criminal Law, the research focuses on the hermeneutical solution given by the Court of Cassation that, apparently with the intent of pursuing a more effectivity of the Criminal response, recurred to the controversial category of the indirect offender in order to sanction smuggling conducts that enjoy the rescue intervention of the Italian authorities to reach their criminal aims. In turn, in order to better identify the Italian jurisdiction in the crime of Art. 12 T.U. imm. I propose to correctly apply the concorso di persone (art. 110 c.p.) and the reato eventualmente permanente. The difficulties of a dogmatic framing, together with the trend towards a universalistic validity of the jurisdictional powers when human rights are involved, may recommend an interpretation of Art. 7 of the Italian Penal Code to cover a wider protection of human rights, according to interpretive solutions of § 6 of the German Penal Code.
2017
Ottavo Corso di Formazione interdottorale di Diritto e Procedura Penale Giuliano Vassalli "I traffici illeciti nel Mediterraneo. Prevenzione e repressione nel diritto interno, europeo ed internazionale" Noto, 23-25 Novembre 2017
2011
Nel1551, i1 viaggiatore Nicolo de Nicolai visito un certo numero di paesi del Mediterraneo) tenendo) come da tempo era diventata prassi 1 , un diario in cui descrisse i suoi viaggi. Malta fu uno dei paesi visitati da questa viaggiatore 2 , In termini di stotia locale, la pubblicazione di questa viaggi0 3 ha avuto una grande importanza per Malta perche d ha lasdato una descrizione dell'isola relativa ad un pedodo su cui abbiamo poche informazioni storiche, e pili precisamente della dtta di Birgu e dei dintorni di Mdina. Eppure, pochi si sono resi conto che i1 libro contiene altri riferimenti di particolare importanza per la storia del Mediterraneo, che vanno oltre la descrizione di Birgu 0 di Mdina. Nicolai si trovava a Malta in un momenta molto drammatico per la stotia dell'isola. 111551 e un anna di grande importanza per la stotia del Mediterraneo. Rappresenta un) altra tappa nell' espansione dell'Impero Ottomano, un impero che alia meta del Cinquecento era all'apice della sua gloria. Una'flotta composta di navi dcll'Impcro Ottomano e corsari musulmani provenienti dal Nord Africa, me-
Regolamento per prevenire gli abbordi in mare testo di legge
Testo di legge del Regolamento per prevenire gli abbordi in mare. L. 27 dicembre 1977, n.1085: ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20 0tttobre 1972.
Sicurezza della navigazione, diritto internazionale e legislazione penale comparata: gli strumenti di contrasto alla pirateria marittima in Europa, Africa ed Asia (Riv. Coop. Giur. Int. 52/2016), 2016
L'Istituto ha lo scopo di: a) Studiare e dibattere, collaborando anche con altri Enti ed Istituti Internazionali, la soluzione dei problemi che interessano la legislazione di tutti i popoli, in un piano mondiale, attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze e manifestazioni culturali al fine superiore della elaborazione dei principi fondamentali comuni. Tale attività si esplica anche a mezzo di pubblicazioni, di raccolte bibliografiche e di informazioni. b) Favorire gli studi di diritto comparato, facilitando le relazioni e gli scambi fra gli studiosi di diritto del mondo intero, docenti universitari, magistrati e avvocati. c) Realizzare programmi e corsi di formazione, autonomamente o d'intesa con altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private. d) Effettuare ricerche e studi sulla cooperazione giuridica europea ed internazionale. e) Curare la pubblicazione della Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale. f) Pubblicare i risultati di ricerche ed attività svolte dall'Istituto in singoli volumi o periodici similari. Sommario: 1. Introduzione.-2. Il potenziamento della normativa di contrasto alla pirateria nell'Unione Europea: il Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo e le attività del Consiglio dell'Unione Europea.-3. Il sistema italiano antipirateria alla luce delle recenti sentenze della Cassazione nel caso Montecristo: verso un pieno riconoscimento della complessità dell'actus reus?-4. Il processo di adattamento della disciplina francese antipirateria al diritto internazionale.-4.1. Segue. Gli illeciti penali «lesivi della libertà delle persone» sui mezzi di trasporto: profili di comparazione del Code pénal français con la disciplina italiana.-4.2. Segue. L'adozione di uno strumento normativo specifico per la lotta alla pirateria: loi n. 2011-13 du 5 janvier 2011.-5. La tutela della navigazione marittima nell'ordinamento tedesco: l'elemento psicologico della leichtfertigkeit nei casi di attacco in mare aggravato dall'omicidio.-6. Il sistema normativo spagnolo di contrasto alla pirateria alla luce della Ley Orgánica 5/2010: la pirateria marittima come «delito complejo».-7. Il contrasto alla pirateria nei sistemi africani: dall'influenza del diritto coloniale all'effettività della disciplina internazionale.-7.1. Segue. La disciplina somala antipirateria tra diritto coloniale italiano e principi della Sharī'a.-7.2. Segue. La realizzazione della disciplina antipirateria internazionale in materia concorsuale nel Somaliland.-7.3. Segue. La repressione della pirateria in Kenya: dall'esperienza coloniale britannica all'attuazione della politica onu.-8. La pirateria marittima nei sistemi asiatici: il ruolo centrale degli ordinamenti statali nella Strait of Malacca Formula.-8.1. Segue. Le problematiche del ricorso alla pena corporale ed alla death penalty per gli atti di pirateria nell'ordinamento di Singapore.-8.2. Segue. La tripartizione della pirateria in base al locus commissi delicti nel codice penale indonesiano. La nuova petro-piracy nel sud-est asiatico: le oil/fuel siphoning operations.-9. Conclusioni.
Il diritto comunitario della sicurezza marittima é strettamente legato da un rapporto causale e diretto con gli ultimi naufragi, trattandosi quindi di un diritto di recente creazione 1 . La creazione di questo nuovo ordinamento determina la volontà politica comunitaria di richiedere una struttura legale più rigorosa delle esigenze internazionali dell'Organizzazione Marittima Internazionale (OMI) 2 . Tuttavia, l'Unione Europea (UE) è cosciente che i suoi lavori devono fare riferimento alle norme ed ai lavori dell'OMI.
Rivista Italiana Difesa, 2018
L'articolo, partendo dalla elaborazione da parte della Ue, della "Funzione Guardia Costiera" (ECGF) come elemento chiave per la protezione della sicurezza marittima, esamina il ruolo svolto in questo settore dalla nostra Marina cui la legge assegna specifici compiti Il concetto di ECGF formulato in sede comunitaria, nel superare l'originaria nozione ristretta di Guardia Costiera Europea, tiene conto del fatto che alla funzione guardia costiera contribuiscono anche le Marine militari. Un esempio paradigmatico in tal senso è difatti rappresentato dall’organizzazione italiana, dove la Marina Militare svolge - secondo i dettami del Codice dell’Ordinamento Militare- funzioni di guardia costiera per quanto concerne la sorveglianza marittima, la lotta ai traffici illeciti, il SAR, la protezione delle attività di pesca dei connazionali, la tutela dell'ambiente marino.
2019
scopo, a differenza del Protocollo contro lo smuggling che, come visto, contempla solamente l'azione e lo scopo. Per quanto riguarda l'azione, essa può concretizzarsi nel reclutamento, trasporto, trasferimento, nell'ospitare o ricevere persone. Il mezzo è rappresentato da: minaccia o uso della forza o altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di potere o abuso di una posizione di vulnerabilità, o il dare o ricevere pagamenti o altri beni per ottenere il consenso di una persona che eserciti il controllo su un'altra (caso frequente di genitori o parenti che "vendono" i propri familiari, soprattutto se minorenni, ai trafficanti 42). Lo scopo è invece lo sfruttamento delle vittime di tratta 43 : questo concetto è definito in maniera tale da includere, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione, altre forme di sfruttamento sessuale, lavoro o servizi forzati, schiavitù o pratiche assimilabili alla stessa, servitù o traffico di organi. Tale definizione include inoltre una previsione che intende specificare l'irrilevanza del consenso della vittima allo sfruttamento, qualora esso sia ottenuto con uno dei mezzi elencati sopra 44. È bene specificare, inoltre, che, nel caso in cui il crimine sia commesso a danno di minori, anche il mezzo con il quale è ottenuto lo sfruttamento diventa irrilevante, e gli elementi della condotta criminosa si riducono ad azione e scopo 45. Mettendo ora a confronto gli obiettivi che i due Protocolli si prefiggono, ricordiamo che il Protocollo contro il traffico di migranti, nell'ordine, intende prevenire e combattere il traffico di migranti, promuovere la cooperazione tra gli Stati parte, nonché "tutelare, al contempo, i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino". Anche il Protocollo tratta pone come fini principali la prevenzione, il contrasto alla tratta e la cooperazione tra gli Stati parte per il raggiungimento di tale scopo, ma inserisce anche la specifica disposizione (art. 2(b)) di "tutelare e assistere le vittime di 42 Sul tema si veda SAVE THE CHILDREN, Piccoli Schiavi Invisibili, dossier di luglio 2017, reperibile su www.savethechildren.it. 43 Art. 3(a) del Protocollo tratta: "«Trafficking in persons» shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs (...)"; 44 Art. 3(b) del Protocollo tratta. Si legge inoltre nella a pag. 270 della Guida legislativa che "once it is established that deception, force or other prohibited means were used, consent is irrelevant and cannot be used as a defence". 45 Art. 3(c) del Protocollo tratta. Tale definizione deriva dai risultati di uno studio sulle legislazioni degli Stati membri delle Nazioni Unite, contenuto in Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational
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La Legislazione Penale, 2021
Bollettino di Studi Sardi 11/2018, 2018
Rivista Studi Politica Internazionale, 2017
Diritti Umani e Diritto Internazionale, 2021
Il Diritto Marittimo, 2021
Il regolamento delle controversie nel diritto del mare: rapporti tra procedimenti, 2008
Rivista Marittima, 2021
Forum di Quaderni Costituzionali, 2021
Intervento tenuto durante il Convegno del Gruppo Italiano della ISML (Anagni, 17 maggio 2024)., 2024
Diritto@ storia, 2004
Fogli di Lavoro di Diritto Internazionale, 2021