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2013
Diritto Internazionale = Diritto della comunità degli stati.
Ci sono due tipologie di diritto che hanno diverso significato:-Diritto nazionale-Diritto internazionale Quello di cui ci occuperemo in questo documento, così come si evince dal titolo, sarà il secondo. DIRITTO INTERNAZIONALE-Definizione è il diritto (e quindi l'insieme delle norme) della comunità degli Stati (intesi nel loro complesso; soggetti del diritto internazionale) che collaborano e cooperano tra loro. Regola la vita della comunità internazionale e i rapporti tra gli Stati stessi e interni alle comunità statali, e quindi la convivenza-vivere civile/forme di collaborazione tra i soggetti del diritto internazionale Non è interno agli Stati MA si forma al di sopra degli Stati Il D.I. non è sempre stato uguale. È un evoluzione del diritto DA… (cosiddetto diritto per diplomatici) DIPLOMATICI: rappresentanti delle potenze Sovrane che dovevano interagire tra di loro per regolare i rapporti tra Stati/Regni che rappresentavano. > regolare esclusivamente il rapporto tra potenze Diritto che regola i rapporti interstatali (regolando materie esterne come guerre, alleanze…) > come diritto per diplomatici, regolare esclusivamente il rapporto tra potenze. NON penetrava all'interno degli ordinamenti statali per regolare dei rapporti interni agli Stati A (oggi)… diritto che regola NON SOLO i rapporti tra Stati, MA ANCHE i rapporti interni a comunità statali e agli Stati stessi. Penetra sempre di più nei diritti statali e interni a comunità degli Stati. La penetrazione negli Stati da cosa dipende?? = Dall'applicazione del diritto internazionale stesso negli Stati passa dall'applicazione che ne fanno i giudici nazionali/operatori giuridici GRAZIE AL FATTO CHE è applicato (IL. DIR.INT.) dai giudici nazionali (internazionalismo) >> PENETRAZIONE IN STATO: Gli Stati devono tradurre le norme del diritto internazionale in norme interne > diritto int. Penetra negli ordinamenti degli Stati Regolare rapporti interni agli Stati = Lo Stato ha L'OBBLIGO DI TRADURRE le norme del diritto int. in norme interne. SOVRANISMI STATALI: Stati al giorno d'oggi che sono restii a cedere/limitare il loro potere/la loro sovranità statale >> il piegarsi dello Stato alle norme del diritto internazionale NON è NATURALE/AUTOMATICO. LA SANTA SEDE-CITTÀ DEL VATICANO (SI) Ente indipendente da Stati, perse dominio territoriale tra 1870 e 1929 ma conservando personalità internazionale (Anche in quel periodo continuava ad avere personalità internazionale, essere sulla scena mondiale). Conclude accordi internazionali (= Concordati) ed esercita governo in comunità territoriale nello Stato della Città del Vaticano. Ernesto Rossi: Uomo politico, giornalista e scrittore antifascista. È in Italia, il massimo promotore dell'Europeismo. Il Manifesto di Ventotene è il libro più importante del suo testamento morale. Altiero Spinelli: Politico e scrittore italiano. Fondatore nel 1943 del Movimento Federalista Europeo, membro della Commissione Europea, poi del primo Parlamento europeo PRINCIPALI FONDATORI (PRIMI PASSI DELL'UNIONE) Robert Schuman-Dichiarazione Schuman: 9 maggio 1950, il ministro francese Robert Schuman, consigliato dal politico francese Jean Monnet, decide di lanciare un'offerta di collaborazione allo Stato più ex nemico di tutti = la Germania> Konrad Adenauer (Germania dell'Ovest-Repubblica federale tedesca, una parte sotto il controllo occidentale e l'altra dell'est sotto l'unione sovietica). >>
Nell'ambito del diritto internazionale la dimensione del potere ha assunto tradizionalmente un significato centrale, sotto vari profili. Innanzitutto ci riferiamo all'identificazione dei soggetti dell'ordinamento: anche se si tende ad identificare come tali anche gli individui, è opinione condivisa che le norme internazionali si dirigono prevalentemente agli Stati. Lo Stato, dal punto di vista internazionale, è definibile come un'organizzazione politica che esercita effettivamente potere di governo su una comunità di individui stanziata su un certo territorio, in condizioni di indipendenza. In difetto di tali requisiti, si parla al massimo di soggettività giuridica sui generis. La configurazione degli Stati come enti dotati di sovranità "interna" ed "esterna", si è riflettuta su importanti aspetti dell'ordinamento internazionale, riguardanti il sistema delle fonti, i contenuti normativi, ed i meccanismi di accertamento ed attuazione coattiva delle sue norme. Alla luce di queste considerazioni, non deve dimenticarsi che il complessivo configurarsi dell'ordinamento internazionale come sistema giuridico privo di funzioni istituzionalizzate può essere considerato alla base di un'altra circostanza, considerata strutturalmente "ingiusta". Si tratta degli ampi spazi di manovra che un siffatto sistema lascia agli attori più "potenti". Tale circostanza appare agevolmente riscontrabile sia in relazione ad alcune norme internazionale, soprattutto in materia economica; sia nel quadro del sistema delle fonti. L'obiettivo del discorso è quello di sviscerare la dialettica tra potere e giustizia, in relazione a diversi aspetti: soggetti, fonti, contenuti, garanzie.
Diritto delle organizzazioni internazionali, 2024
La rilevanza del fenomeno dell’organizzazione internazionale nell’odierna comunità degli Stati è un dato ampiamente riconosciuto, testimoniato dell’ampia diffusione di forme istituzionalizzate di cooperazione internazionale. La diversificazione dei modelli giuridici e delle tipologie organizzative ha incrementato la complessità dell’analisi e della ricostruzione giuridica del fenomeno, e ha imposto il riferimento a una pluralità di tipologie associative anche atipiche, nel tentativo di ricondurre ad unità tale multiforme realtà. Da qui un approccio che superasse, ricomprendendolo, il modello classico di organizzazione internazionale elaborato dalla dottrina. In tale contesto, articolato e plurale, la chiave di lettura condivisa rimane il carattere strumentale dell’organizzazione, alla quale gli Stati affidano funzioni che non possono, per la loro natura, essere esercitate dal singolo Stato, ovvero che possono essere svolte meglio, o più adeguatamente, in comune. La dialettica fra la sovranità statuale e le funzioni attribuite all’organizzazione costituisce, quindi, lo strumento interpretativo privilegiato nel presente volume.
CAPITOLO 1 IL DIRITTO SOMMARIO: 1. Il diritto nell'esperienza umana -2. La funzione del diritto: interessi e conflitti -3. Diritto e fattori sociali: storicità e relatività del diritto -4. Le norme del diritto: regole, sanzioni, apparati -5. Diritto oggettivo e diritto soggettivo; l'ordinamento giuridico -6. Generalità e astrattezza delle norme giuridiche: la «fattispecie» -7. Norme speciali, eccezionali, singolari -8. 11 diritto e lo Stato -9. L'effettività del diritto: autorità e consenso-10. Diritto e giustizia; diritto positivo e diritto naturale -11. Diritto e fatto -12. Le norme non giuridiche.
SOMMARIO: 1. Osservazioni preliminari e di metodo. -2. I modelli di organizzazione internazionale. -3. Le attuali critiche alle organizzazioni internazionali: tra sovranismo e accountability. -4. Osservazioni conclusive.
Le fonti delle nostre conoscenze sulle legis actiones tramandano alcune norme delle XII Tavole; la più grabde informazione ci è fornita dalle Istituzioni di Gaio, che comprendono un'organica esposizione sulle legis actiones. Gaio si sofferma sul significato di legis, che sarebbe stato usato o per mettere in evidenza che tale processo era stato introdotto da una legge o per indicare le situazioni giuridiche con esse tutelabili si fondavano sui precetti di una legge al punto tale che le parole di questa dovevano ripetersi nel formulario della legis actio. Entrambe le affermazioni sono sostanzialmente fondate, ma l'osservazione da fare è che l'espressione legis actio è recente. Infatti prima non si indicava la categoria (legis actio) ma le singole specie. L'aggiunta dell'ablativo lege o del genitivo legis deve aver risposto all'esigenza di distinguere questo tipo di tutela da quello che cominciò a formarsi per opera dei pretori a partire dalla metà dell III sec a.C. E che trovò il suo fondamento nell'imperium del pretore. Una caratteristica delle legis actiones è il formalismo, un'altra la tipicità. Le legis actiones erano modi di agire aventi ciascuno una data struttura formale, stabilito, prima delle XII Tavole, dai mores. Ciascun tipo, ciascuna actio tipica, di solito serviva a tutelare più di una situazione giuridica soggettiva. Solo le situazioni giuridiche così riconosciute erano tutelabili e solo in quanto ores, XII Tavole, interpretatio o legge indicassero la legis actio da esperirsi. Si aveva dunque una duplice tipicità (esterna e interna) che conferiva al sistema una forte rigidità. Nonstante questa rigidità il numero delle legis actiones mutò nel tempo. Le legis actiones più antiche (sacramento in rem e manus inectio) miravano a soddisfare subito l'interesse da loro riconosciuto, e per questo erano, come diremo oggi ''esecutive''. Tuttavia il soddisfacimento immediato di quell'interesse poteva essere impedito: nel caso della l.a. Sacramento in rem dalla contravindicatio dell'avversario, nel caso della manus inectio dall'intervento del vindex a difesa del soggetto passivo. In entrambi i casi diventava necessario giudicare chi avesse ragione e quandi la l.a. Sacramento in rem veniva ad assumere una natura che oggi diremo di cognizione, mentre un'analoga legge di cognizione (l.a. Sacramento in personam) poteva innestarsi sulla manus inectio. Concluso il giudizio poteva tranquillamente riprendere il processo di esecuzione. La pignoris capio, più che a soddisfare l'interesse dell'attore, serviva a costringere un altro soggetto a soddisfarlo e non era quindi nè esecutiva nè di cognizione. Poichè consisteva nel prendere, eventualmente anche con la forza, una cosa di un altro soggetto, la si suole sostanzialmente equiparare a un l.a. Esecutiva. Gli atti esecutivi o paraesecutivi, sia quelli con cui le legis actiones cominciavano sia quelli che potevano eventualmente essere ripresi dopo il giudizio, non solo dipendevano dall'iniziativa del privato, ma erano inoltre eseguiti, se necessario, con l'impiego della forza dello stesso soggetto e dei suoi familiari e clienti. La differenza rispetto ai puri e semplici atti di autotutela era costituita dal controllo di un organo della civitas e dalla loro eventuale subordinazione a un giudizio sulla sussistenza della situazione giuridica da tutelare. Un elemento comune, è da ravvisare nella difficoltà in cui soggetti poveri e poco potenti potevano venirsi a trovare nel tutelare le loro situazioni giuridiche soggettive quando il loro avversario era ricco e potente: ciò nonstante il controllo della collettività e l'aiuto che i patres preminenti potevano dare ai più deboli sulla base di rapporti intercorrenti tra loro. Gli atti in cui le legis actiones si concretizzavano venivano (eccetto la pignoris capio) alla presenza del rex o magistrato e dopo il 367 a. C., del praetor urbanus. Essi stabilivano se la situazione giuridica fosse realmente da tutelare, e nel caso ci fosse bisogno di un giudizio erano quelli che giudicavano. Prima, se era necessario un vero e proprio giudizio sulla situazione giuridica da tutelare si utilizzava il sacramentum, poi venne invece nominato dal magistrato un giudice vero e proprio. Questo è senza dubbio il caso il caso della iudicis postulatio o dell'arbitri postulatio istituite dalle XII Tavole. Il giudice e l'arbitro della iudici e arbitri postulatio erano scelti dal magistrato caso per caso. Prima della fine del periodo antico vennero poi istituiti particolari organi giudicanti costituiti da un collegio di dieci e da uno di cento giudici nominati in modo permanente ogni anno e sottratto quindi alla scelta caso per caso da parte del magitrato: i decemviri stilitibus iudicandis, secondo alcuni esistevano già verso la metà dl V secolo a.C e che risultano competenti a giudicare nelle controversie sullo status di libero o schiavo; i centumviri che venivano chiamati a giudicare in materia di successione ereditiera. Linee generali dello svolgimento delle legis actiones. L'iniziativa di ciascuna l.a era di regola assunta da chi si affermava titolare della situazione giuridica fatta valere (attore) e nei confronti di chi egli affermava titolare dell'eventuale situazione giuridica soggettiva contrapposta (convenuto): entrambi di necessità liberi, cittadini romani, sui iuris. L'infans, l'impubero, la donna e successivamente il prodigo interdetto erano sempre sostituiti da tutor o curator. Nel secondo sottoperiodo antico tutte le legis actiones (a parte la pignoris capio) iniziavano con la in ius vocatio ossia con l'intimidazione dell'attore al convenuto a venire nel luogo in cui il mgistrato esercitava la iurisdictio. La XII Tavole ammettevano per l'altro l'intervento di un vindex, che, liberando momentaneamente il convenuto, ne garantiva la comparizione in un dato giorno, e, in mancanza, rispodesse in sua vece. Compita la iuris vocatio, si svolgeva nelle l.a di cognizione un dibattimento formale in iure (davanti al rex o magistrato) e poi una seconda fase dinanzi all'organo giudicante. La seconda fase del processo era regolata in qualche punto essenziale dalla XII Tavole. Essa cominciava con la intimidazione (denuntatio) dell'una o dell'altra parte a comparire dinanzi all'ordine giudicante nel comperendinus dies, ossia il dopodomani del giorno dell'intimidazione. Si faceva poi un'esposizione sintetica della lite (causae coniectio) a cui seguiva la peroratio. A questa si avveniva solo se erano presenti entrambe le parti. Se ne era presente una sola si aspettava fino a mezzogiorno affinchè l'altra intervenisse. Se non interveniva, il giudice dava ragione alla parte presente, senza arrivare alla peroratio. Se invece entrambe le parti erano presenti esse esponevano verbalmente le ragioni e gli argomenti a favore del loro assunto (peroratio) e insieme presentavano le prove, costituite soprattutto da testimoni. Il tutto si concludeva con la sentenza, la quale poteva dare adito alla manus iniectio. La pronunzia impediva una nuova legis actio.
Riassunto 2 CAPITOLO 1: ORIGINI,EVOLUZIONE E CARATTERI DELL' INTEGRAZIONE EUROPEA I PRIMI MOVIMENTI EUROPEISTI Uno dei primi promotori del progetto di unire gli Stati europei fu il conte Richard Coundenhove -Kalergi, il quale fondò nel 1924 un'associazione denominata Unione paneuropea ,avente lo scopo di preservare l'Europa, da una parte, dalla minaccia sovietica e dall'altra dalla dominazione economica degli Stati Uniti. Fondamentalmente furono 3 le concezioni che ispirarono tale progetto: 1. visione di tipo confederale, avanzata da Aristide Briand, il cui progetto prevedeva la creazione di una organizzazione politica tra gli Stati partecipanti, che abbia obbiettivi comuni a tutti ma che non metteva in discussione la sovranità di ognunoPERMANENZA DEI NAZIONALISMI 2. visione di tipo federalista, visione che accomunava tre autori: SPINELLI, ROSSI E COLORNI. Secondo tale impostazione, espressa nel Manifesto di Ventotene, l'obiettivo immediato era un unione politica europea secondo cui i Paesi europei, al fine di assicurare la pace, avrebbero dovuto rinunciare alla propria sovranità, e secondo cui si sarebbe dovuti giungere ad una nuova entità, la Federazione europea, dotata di un proprio esercito, di una propria moneta, di proprie istituzioni e di una propria politica estera.(NO NAZIONALISMI)
Non c'è un codice del diritto internazionale perché la sua disciplina non è organica. Manca nell'ordinamento una struttura gerarchica, un apparato accentrato sia di accertamento del diritto che di garanzia della sua sostanza. Laddove gli apparati vi siano hanno una fonte patrizia, sono istituito a mezzo di accordi nazionali, vincolano solamente gli stati aderenti. Non costituiscono fonti di diritto internazionale. Questo è il grosso limite di questa materia. Le peculiarità si rivolgono ai soggetti del diritto internazionale. Vi sono diverse categorie; i primari sono gli stati. Gli stati creano il diritto internazionale, con la prassi e con gli accordi conclusi tra loro (c.d. trattati internazionali). Gli stati un tempo erano i soli creatori del diritto internazionale, strada facendo si sono affiancati altri soggetti come le organizzazioni internazionali, divise in due categorie:
A. Bardusco, M. Cartabia, M. Frulli, G.E. Vigevani (ed.), Immunità costituzionali e crimini internazionali, Giuffrè, Milano, 2008
Università di Milano Bicocca, 8-9 febbraio 2007 Sommario: 1. Il Trattato del 1998 sulla Corte penale internazionale e la sua attuazione: revisione costituzionale o adattamento ordinario? Il problema delle immunità. 2. Immunità e garanzie costituzionali. 3. Le prerogative immunitarie e la loro diversa operatività. Atti funzionali ed attività "extrafunzionali". 4. La "riserva" costituzionale in materia di immunità. 5. La giustizia penale internazionale e le immunità previste dalla Costituzione italiana, tra universalità della giurisdizione statale e "globalizzazione" della giustizia. Il ruolo degli artt. 10 e 11 Cost. 1 Per un commento alle disposizioni del Trattato, si veda A. Cassese, P. Gaeta, J.R.W.D. Jones (a cura di), The Rome Statute and International Criminal Court. A Commentary, Oxford University Press, 2002; nonché, da ultimo, G. Lattanzi, V. Monetti (a cura di), La Corte penale internazionale. Organi, competenza, reati, processo, Milano, 2006. 2 Cfr. l'art. 227 del Trattato di Pace di Versailles: "Le Potenze alleate e associate mettono in accusa pubblica Guglielmo II di Hoenzollern, ex imperatore di Germania, per offesa suprema contro la morale internazionale e l'autorità sacra dei trattati. Un Tribunale speciale sarà costituito per giudicare l'accusato, assicurandogli le garanzie essenziali del diritto di difesa. Esso sarà composto da cinque giudici, nominati da ciascuna delle cinque Potenze seguenti e cioè: Stati Uniti d'America, Gran Bretagna, Francia, Italia e Giappone. Il Tribunale giudicherà su motivi ispirati dai principi più elevati della politica fra le nazioni con la cura di garantire il rispetto delle obbligazioni solenni e degli impegni internazionali, nonché della morale internazionale". Sull'intera vicenda, conclusasi con un nulla di fatto per il rifiuto dell'Olanda di consegnare Guglielmo II ai vincitori, si veda V.E. Orlando, Il processo del Kaiser, ora in Scritti varii di diritto pubblico e scienza politica, Milano, 1940, pag. 95 ss., secondo il quale l'art. 227 costituiva "giuridicamente un'aberrazione" frutto di "sentimenti primitivi". Significativa, in questo senso, anche l'opinione di F.S. Nitti, secondo il quale tale "mostruosa" disposizione risultava ispirata "a odio, piuttosto che a giustizia" (cfr. il suo intervento nella seduta antimeridiana del 28 novembre 1947, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, V, Roma, 1970, pag. 4205). Entrambi, come noto, avevano seguito le vicende connesse, rispettivamente, alla gestione e alla attuazione della Conferenza di pace di Parigi del 1919 in qualità di Presidenti del Consiglio. 3 Non a caso, il ruolo del diritto internazionale è stato definito una delle "nuove frontiere del costituzionalismo", soprattutto in relazione alla rilevanza via via assunta dalle carte internazionali dei diritti, le quali "superano la tradizionale concezione del diritto internazionale come diritto che riguarda esclusivamente i rapporti fra Stati e tendono invece a fare emergere la soggettività dei cittadini e dei popoli", aiutando a superare "il tabù del divieto di ingerenza negli affari interni dei singoli Stati" (così A. Barbera, Le basi filosofiche del costituzionalismo in A. Barbera (a cura di), Le basi filosofiche del costituzionalismo, Roma-Bari, 1998, pag. 37 ss.). Sul rilievo delle carte internazionali dei diritti nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, si veda D. Tega, Le Carte dei diritti nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in A. Pace (a cura di), Corte costituzionale e processo costituzionale nell'esperienza della rivista Giurisprudenza costituzionale, Milano, 2006, pag. 953 ss. 4 Per una ricostruzione dell'evoluzione e dell'attuale ruolo della giustizia penale internazionale, cfr. A. Cassese, Lineamenti di diritto penale internazionale. II. Diritto processuale, Bologna, 2006, pag. 11 ss.; S. Zappalà, La giustizia penale internazionale, Bologna, 2005, pag. 48 ss.; G. Calvetti, T. Scovazzi (a cura di), Dal Tribunale per la ex Yugoslavia alla Corte penale internazionale, Milano, 2004; nonché M. Cherif Bassiouni, Indagini e procedimenti penali internazionali: da Versailles a Roma, in Leg. pen., 2002, pag. 817 ss. Da ultimo, si segnala la tendenza alla previsione diveri e propri Tribunali misti o c.d. internazionalizzati (come, ad es., la Corte speciale per la Sierra Leone, le Sezioni specializzate per i crimini internazionali previste in Kosovo e a Timor Est o le Camere straordinarie per la Cambogia), composte sia da gudici internazionali, sia da giudici interni, e competenti a valutare sia le responsabilità per il compimento di crimini internazionali, sia quelle relative a fattispecie di diritto interno. 5 Sul punto, più ampiamente, si rimanda a A. Cassese, Lineamenti di diritto internazionale penale. I. Diritto sostanziale, Bologna, 2005, in particolare pag. 53 ss. 6 Cfr. A. Cassese, Diritto internazionale, Bologna, 2006, pag. 101 ss. Sul punto, si vedano anche i contributi di L. Sbolci, Immunità giurisdizionale degli Stati stranieri, in Dig. disc. pubbl., VIII, Torino, 1993, pag. 118 ss.; P. De Sena, Diritto internazionale e immunità funzionale degli organi statali, Giuffrè, 1996; e di A. Tanzi, L'immunità dalla giurisdizione degli agenti diplomatici, Padova, 1991. 7 Cfr. F. De Vittor, Immunità degli stati dalla giurisdizione e tutela dei diritti umani fondamentali, in Riv. dir. int., 2002, pag. 573 ss.; B.I. Bonafè, Imputazione all'individuo di crimini internazionali e immunità dell 'organo, in Riv. dir. int., 2004, 393 ss. 8 Da ultimo, per quanto riguarda l'ordinamento italiano, si ricorda la decisione delle SS.UU. civili della Cassazione n. 5044 del 2004 (Ferrini c. Repubblica federale di Germania), con la quale è stata negata l'immunità dalla giurisdizione di uno stato straniero per atti jure imperii di fronte a gravi violazioni di jus
2021
Appunti sul diritto internazionale con approfondimenti dell'anno 2021
Altro ente del tutto indipendente dagli Stati, ed attivo nell'ambito della comunità internazionale, è la Santa Sede. Ad essa, anche nel periodo tra il 1870 e il 1929, periodo in cui venne meno ogni suo dominio territoriale, la personalità internazionale è stata sempre per tradizione riconosciuta. Tale personalità si concreta non solo nel potere di concludere accordi internazionali ma, data l'esistenza dello Stato della Città del Vaticano, anche in tutte le situazioni che presuppongono il governo di una comunità territoriale.
Rinvio pregiudiziale-Controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese-Regolamento (CE) n. 139/2004-Articolo 7, paragrafo 1-Realizzazione di una concentrazione prima della notifica alla Commissione europea e della dichiarazione di compatibilità con il mercato comune-Divieto-Portata-Nozione di "concentrazione"-Recesso da un accordo di cooperazione con un terzo da parte di una delle imprese partecipanti alla concentrazione.
2012
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [email protected] e sito web www.clearedi.org. Pagine iniziali_Crisi della legittimità 30/10/12 14:41 Pagina 4 CRISI DELLA LEGITTIMITÀ E ORDINE INTERNAZIONALE Lo scontro sui principi costitutivi della società internazionale a cura di Alessandro Colombo Pagine iniziali_Crisi della legittimità 30/10/12 14:41 Pagina 5
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