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Capitolo VIII Fonti: nozioni generali pag. 99 Capitolo IX Le fonti dell'ordinamento italiano: stato pag. 110 Capitolo X Le fonti delle autonomie pag. 128 Capitolo XI Fonti comunitarie pag. 135 Capitolo XII Giustizia costituzionale pag. 144 Capitolo XIII Diritti e libertà pag. 155 6 58049@ kata mail.com crisi le tradizionali teorie sulla sovranità. Da una parte, la vigente Costituzione italiana afferma che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (art.1,2);
rrrrr, 2017
Riassunto-libro "Diritto pubblico" Bin-Pitruzzella Istituzioni di diritto pubblico (Sapienza-Università di Roma)
Il termine diritto viene impiegato, nel linguaggio tecnico dei giuristi, in almeno due significati diversi: in senso soggettivo, indica una pretesa (esempio: è un mio diritto !); invece, in senso oggettivo, diritto indica un insieme di norme giuridiche, ossia un ordinamento giuridico. Definire il diritto (in senso oggettivo) come un insieme di norme giuridiche non risolve affatto il problema, ma lo sposta sulla definizione di norma giuridica. Ogni comportamento umano è giudicato secondo regole. Oggi, il giurista non esiterebbe a dirci che ciò che chiamiamo diritto é l'insieme delle regole poste dallo Stato, e fornite della sua sanzione, la coercizione. Il diritto posto dalle altre istituzioni sociali (famiglia, associazioni, partiti) non c'appare fatto di "norme giuridiche". Esse sembrano piuttosto norme sociali, che saranno sì anch' esse sanzionate, ma con sanzioni sociali (esempio: l'espulsione dal gruppo). In sintesi da un lato sta il diritto "vero", quello dello Stato (o derivato dallo Stato), fatto di "vere" norme giuridiche, il cui rispetto è garantito dal ricorso alla "forza pubblica"; dall'altro stanno i fenomeni paragiuridici, regolati da norme sociali (es: se uno non cede il passo ad una signora al massimo farà la figura del cafone e verrà ignorato dalla società, ma non verrà sbattuto in galera). Altra distinzione è tra diritto pubblico, che tratta dei rapporti tra l'autorità pubblica ed i privati e diritto privato, che tratta dei rapporti tra soggetti privati, che stanno in posizione di parità.
Il termine diritto viene impiegato, nel linguaggio tecnico dei giuristi, in almeno due significati diversi: in senso soggettivo, indica una pretesa (esempio:è un mio diritto !); invece, in senso oggettivo, diritto indica un insieme di norme giuridiche, ossia un ordinamento giuridico. Definire il diritto (in senso oggettivo) come un insieme di norme giuridiche non risolve affatto il problema, ma lo sposta sulla definizione di norma giuridica. Ogni comportamento umano è giudicato secondo regole. Oggi, il giurista non esiterebbe a dirci che ciò che chiamiamo diritto é l'insieme delle regole poste dallo Stato, e fornite della sua sanzione, la coercizione. Il diritto posto dalle altre istituzioni sociali (famiglia, associazioni, partiti) non c'appare fatto di "norme giuridiche". Esse sembrano piuttosto norme sociali, che saranno sì anch' esse sanzionate, ma con sanzioni sociali(esempio: l'espulsione dal gruppo). In sintesi da un lato sta il diritto "vero", quello dello Stato(o derivato dallo Stato), fatto di "vere" norme giuridiche, il cui rispetto è garantito dal ricorso alla "forza pubblica"; dall'altro stanno i fenomeni paragiuridici, regolati da norme sociali (es: se uno non cede il passo ad una signora al massimo farà la figura del cafone e verrà ignorato dalla società, ma non verrà sbattuto in galera). Altra distinzione è tra diritto pubblico, che tratta dei rapporti tra l'autorità pubblica ed i privati e diritto privato, che tratta dei rapporti tra soggetti privati, che stanno in posizione di parità.
giuridiche sono caratterizzate da generalità (in quanto sono riferibili a tutti gli individui, uguali di fronte alla legge), astrattezza (perché prendono in considerazione casi astratti, a cui dovranno poi ricondursi tutti i casi concreti), coercibilità (essendo garantita la loro osservanza dalla previsione di una sanzione). Si distingue, la norma giuridica, da tutte le altre norme, essendo caratterizzata dal precetto (ovvero il comando con cui si impone un determinato comportamento) e la sanzione (ovvero la reazione dell'ordinamento all'inosservanza del precetto). In linea generale è possibile distinguere da un lato il diritto "vero", quello dello Stato, fatto di "vere" norme giuridiche, il cui rispetto è garantito dal ricorso alla "forza pubblica"; dall'altro, stanno i fenomeni pre o paragiuridici, costituiti da norme non propriamente giuridiche ma sociali, come squisitamente sociali sono le reazioni che si producono quando sono violate (è questo il "diritto naturale", che per certi versi può considerarsi sovraordinato rispetto al "diritto positivo" di cui sopra). Le norme giuridiche prendono in considerazione alcuni eventi della vita di relazione umana. Tali eventi, i fatti giuridici, possono distinguersi in naturali (che derivano da cause naturali, come ad esempio un terremoto o un'alluvione) e umani (provocati invece dall'azione dell'uomo, che sia volontaria o meno). In quest'ultimo caso si parlerà di atti giuridici. Come detto, l'insieme delle norme giuridiche concorre a formare l'ordinamento giuridico (o diritto oggettivo) della società. Gli uomini danno vita ad una pluralità di ordinamenti, che possono essere legati all'ambiente sportivo, culturale, religioso. La più importante distinzione che si può operare tra gli ordinamenti è quella che prende in considerazione gli scopi perseguiti. È possibile distinguere quindi: -ordinamenti politici, il cui obiettivo prioritario è quello dello sviluppo e della conservazione della società. Tipici ordinamenti politici sono quelli statali, regionali, sovranazionali; -ordinamenti non politici, che si propongono la soddisfazione di interessi determinati e delimitati. Un ordinamento giuridico si dice originario quando la sua organizzazione non è soggetta ad un controllo di validità da parte di un'altra organizzazione (come nel caso dei singoli Stati, della Chiesa cattolica, della Comunità europea). Una grande divisione, in campo giuridico, viene tracciata tra due famiglie di "diritti", ossia tra due sottoinsiemi di norme: il "diritto pubblico" e "il diritto privato". Il "diritto pubblico" è generalmente indicato come il complesso di norme che disciplina la formazione, l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i rapporti che questi intrattengono con i privati nel caso in cui siano in una posizione di superiorità derivante dal loro agire in veste di pubblica autorità. Dal ceppo del diritto pubblico derivano il diritto costituzionale, amministrativo, ecclesiastico, tributario, penale, ecc. Il "diritto privato" è quella branca del diritto che regola i rapporti tra soggetti privati, che stanno in posizione di parità. Da questo derivano il diritto civile, commerciale, del lavoro, industriale, di famiglia, ecc. L'oggetto specifico dell'insegnamento del diritto pubblico si articola in diverse aree: La terza circostanza è relativa alla nascita delle organizzazioni internazionali. Nel corso del XX secolo, e in particolare dopo i due conflitti mondiali, la nascita delle organizzazioni internazionali ha provocato una limitazione della sovranità e dell'indipendenza degli Stati. La finalità principale della limitazione alla sovranità esterna dello Stato è il perseguimento della pace mondiale. Un momento decisivo in questo senso è rappresentato dal Trattato di S. Francisco del 26 giugno 1945, istitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell 'uomo (del 1948). L'ONU nasce con l'obiettivo di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, promuovendo la soluzione delle controversie internazionali e risolvendo pacificamente le situazioni che potrebbero portare ad una rottura della pace. Costituisce quindi un crocevia importante delle relazioni internazionali, in quanto "Parlamento mondiale" nel quale si discutono problemi cruciali dei rapporti fra le nazioni. Nel continente europeo, si sono concretizzate limitazioni più estese della sovranità degli Stati con la nascita delle Organizzazioni sovranazionali e, in particolare, con lo sviluppo del processo d'integrazione comunitaria. Gli Stati membri hanno trasferito a tali organizzazioni poteri rilevanti, attribuendo loro sia la competenza a produrre, in determinati ambiti, norme giuridiche, sia il potere di adottare, in certi campi, decisioni prima riservate agli Stati.
!"#$$%&'"()"(*"+"'',()"(-,.&&/(0#1#2"3+3(Introduzione Il termine diritto viene impiegato, nel linguaggio tecnico dei giuristi, in almeno due significati diversi: in senso soggettivo, indica una pretesa (esempio:è un mio diritto !); invece, in senso oggettivo, diritto indica un insieme di norme giuridiche, ossia un ordinamento giuridico. Definire il diritto (in senso oggettivo) come un insieme di norme giuridiche non risolve affatto il problema, ma lo sposta sulla definizione di norma giuridica. Ogni comportamento umano è giudicato secondo regole. Oggi, il giurista non esiterebbe a dirci che ciò che chiamiamo diritto é l'insieme delle regole poste dallo Stato, e fornite della sua sanzione, la coercizione. Il diritto posto dalle altre istituzioni sociali (famiglia, associazioni, partiti) non c'appare fatto di "norme giuridiche". Esse sembrano piuttosto norme sociali, che saranno sì anch' esse sanzionate, ma con sanzioni sociali(esempio: l'espulsione dal gruppo). In sintesi da un lato sta il diritto "vero", quello dello Stato(o derivato dallo Stato), fatto di "vere" norme giuridiche, il cui rispetto è garantito dal ricorso alla "forza pubblica"; dall'altro stanno i fenomeni paragiuridici, regolati da norme sociali (es: se uno non cede il passo ad una signora al massimo farà la figura del cafone e verrà ignorato dalla società, ma non verrà sbattuto in galera). Altra distinzione è tra diritto pubblico, che tratta dei rapporti tra l'autorità pubblica ed i privati e diritto privato, che tratta dei rapporti tra soggetti privati, che stanno in posizione di parità. !"#$%&'&()(*((+,(-./.,*(0,+).)!/(1(2)3)..,(1.1 Definizioni. Il potere politico è quella specie di potere sociale che si basa sulla possibilità di imporre la propria volontà ricorrendo alla forza legittima. Il potere sociale è la capacità di influenzare il comportamento di altri individui.Ciò che assume rilievo per distinguere un tipo di potere sociale dall'altro è il mezzo attraverso cui si esercita questa azione di influenza sul comportamento altrui. A seconda del tipo di mezzo o risorsa impiegata per esercitare tale azione di influenza sono stati distinti tre tipi diversi di potere sociale:-Potere economico: è quello che si avvale del possesso di certi beni, necessari o percepiti come tali in una situazione di scarsità, per indurre coloro che non li posseggono a seguire una determinata condotta.-Potere ideologico: è quello che si avvale del possesso di certe forme di sapere, di conoscenze, di dottrine filosofiche o religiose per esercitare un'azione di influenza sui membri di un gruppo inducendoli a compiere o all'astenersi dal compiere certe azioni.-Potere politico: è quello che per imporre la propria volontà può ricorrere alla forza. Lo stato, che nell'esperienza attuale incarna la figura tipica di potere politico, per far rispettare le sue leggi può ricorrere ai suoi apparati repressivi. Per esempio può imporre l'esecuzione di un'ordinanza di sgombero di un edificio. 1.2 La legittimazione. Il potere politico non si basa solamente sulla forza ma ha anche un principio di giustificazione dello stesso, che si chiama legittimazione. Il sociologo tedesco Weber ha individuato tre differenti tipi di potere legittimo:-il potere tradizionale: che si bassa sulla credenza nel carattere sacro delle tradizioni-il potere carismatico: che poggia sulla dedizione straordinaria al valore-il potere legale-razionale: che poggia sulla credenza nel diritto di comando di coloro che ottengono la titolarità del potere sulla base di procedure legali Nella nostra cultura il potere politico deve porsi il problema della legittimità. Ad esso è riservato il monopolio della forza perchè serve ad evitare le prevaricazioni dei soggetti più forti a danno dell'autonomia degli altri individui. Il costituzionalismo ha avuto la funzione di evitare questo problema mediante la sottoposizione dello stesso potere politico a limiti giuridici
L. Bin, Il bene giuridico offeso dalla resistenza a pubblico ufficiale, in Archivio penale – Rivista web, fasc. 1, 2019, pp. 1-22, 2019
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1. La forma di governo italiana: evoluzione e caratteri generali La forma di governo italiana è delineata dalla Costituzione, ed è parlamentare a debole razionalizzazione. L'art 94 Cost introduce la spiegazione della debole razionalizzazione, che è volta a stabilizzare il Governo e pone dei vincoli procedurali che rendono difficili la mozione di sfiducia, ovvero l'atto con il quale il Parlamento interrompe il rapporto di fiducia con il Governo. La mozione deve essere:
Definizione di Diritto : 1) in senso soggettivo è una pretesa; 2) in senso oggettivo è un insieme di norme giuridiche ovvero un ordinamento giuridico.-Sono due concetti e due aspetti interconnessi in quanto non potrei pretendere un "diritto" se ciò non fosse esplicitamente contemplato da una norma giuridica che lo tuteli e lo disciplini.-Lo Stato è l'unico che può prevedere come sanzione alla violazione del proprio diritto, l'uso della coercizione fisica come l'arresto e il carcere. In ciò lo Stato detiene il monopolio.-Le norme giuridiche rappresentano il "vero" diritto in quanto stabilite dallo Stato e garantite solo ed esclusivamente da esso con sanzioni coercitive e dal ricorso alla c.d. forza pubblica. Tutte le altre fattispecie sono considerate norma sociali.-Fanno parte integrante del diritto: la cosiddetta Giurisprudenza ovvero l'insieme delle interpretazioni date alle norme dai Giudici chiamati ad applicarle e la cosiddetta Dottrina ovvero lo studio del diritto alla luce coerente della Giurisprudenza.-Il Diritto genericamente si suddivide in:
History of constitutional reforms in Italy (1948-2015)
SOMMARIO: 1. Premessa. -2. La situazione giuridica facente capo al legittimario prima dell'apertura della successione: aspettativa di fatto o aspettativa di diritto? -3. Sulla possibilità per i terzi creditori del legittimario di impugnare le disposizioni testamentarie che eludano in qualche maniera il diritto alla quota di riserva. Prospettazione del problema. -4. Prevalenza della libertà del testatore e della esigenza di tutela dell'interesse della famiglia rispetto agli interessi dei creditori dei legittimari.
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Rivista di diritti comparati, 2018
Rivista italiana per le scienze giuridiche, 2022
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Rivista di Diritto Civile, 2022
Attacco al borghese. Il caso de "La distruzione dell'uomo" di Luigi Pirandello, 2023