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Estratto da: Tra libri e carte. Studi in onore di Luciana Mosiici, a cura di T. De Robertis e G. Savino, Franco Cesati Editore, Firenze, 1998, pp. 337-349.
In un mio precedente saggio 1 ho illustrato gli elementi emersi dai documenti relativi al patrimonio di Ferdinando II, quinto granduca di Toscana; dalla loro analisi, si scorge una decisa inversione di rotta, per quanto attiene alla ricchezza fondiaria, caratterizzata non più dall'accumulo di beni immobili, che distinse la gestione patrimoniale dei suoi antenati, quanto, al contrario, dalla dismissione di una quota importante di essa. Dal momento che «la terra era il bene avito e rispettabile che occorreva conservare e, se mai, accrescere» 2 , è da domandarsi perché Ferdinando II agisse in modo così insolito. Alla base delle sue scelte, dovevano esserci motivazioni gravi, tanto da spingerlo a disfarsi della risorsa principale degli Stati preindustriali. In queste pagine si cercherà di dare qualche risposta alla strategia patrimoniale di Ferdinando II, mettendo in relazione l'analisi globale dei dati raccolti con particolari aspetti del contesto entro cui il granduca si trovò ad operare.
Con i due motivi di impugnazione P. ha rispettivamente denunciato: 1) violazione degli artt. 46 l. fall., 170 c.c., per il fatto che i beni del fondo patrimoniale non sarebbero compresi nel fallimento, in quanto rappresentativi di un patrimonio separato destinato al soddisfacimento di specifici scopi, e la relativa acquisizione sarebbe preclusa dal disposto di cui all'art. 46, n. 3 l. fall.; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c., per la contraddittorietà della motivazione, estranea al thema decidendum. Accertato infatti che sui beni del fondo possono essere soddisfatti soltanto i crediti contratti per i bisogni della famiglia «non si comprenderebbe la ragione o quanto meno l'utilità dell'acquisizione dei beni del fondo patrimoniale all'attivo del fallimento». Osserva il Collegio che dalla interpretazione di quanto rappresentato (per vero non con assoluta chiarezza) con il ricorso si desume che sostanzialmente il ricorrente ha soffermato la sua attenzione non sui profili procedimentali dell'acquisizione (decreto del giudice delegato), ma sugli aspetti sostanziali della vicenda (sui quali soltanto ha incentrato la sua difesa il controricorrente), sostenendo in particolare che il dettato di cui all'art. 46. n. 3 l. fall., escluderebbe comunque la possibilità per il curatore di acquisire i beni facenti parte del fondo patrimoniale, salva la conoscenza, da parte del creditore, che i debiti erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.). In particolare il Tribunale di Potenza aveva ritenuto che non fossero ravvisabili validi motivi per escludere che i beni del fondo patrimoniale, quali beni del fallito, dovessero essere inclusi nel fallimento; che il soddisfacimento dell'esigenza posta a base della costituzione del fondo patrimoniale ben avrebbe potuto essere soddisfatta anche con l'acquisizione dei relativi beni da parte degli organi Fondo patrimoniale CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 22 gennaio 2010, n. 1112 -Pres. Proto -Rel. Piccininni -P.M. Leccisi (diff.) -P.G. (avv.ti Sansonetti, Masotti) c. Fall. P.G. (avv. C.M. Bianca) L'art , secondo cui non sono compresi nel fallimento i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto disposto dagli artt. 170 e 326 c.c., sebbene dettato per l'abrogato istituto del patrimonio familiare, si applica anche al nuovo istituto del fondo patrimoniale, ad esso succeduto, in quanto, pur non coincidendo le relative discipline, per l'attenuazione dei vincoli di inalienabilità ed inespropriabilità previsti in riferimento al fondo patrimoniale, risultano identici i fini perseguiti dai due istituti e lo strumento a tal fine predisposto, consistente nella previsione di un patrimonio separato costituito da un complesso di beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità ed espropriabilità.
Sistema penale, 2020
La portata della pandemia ha messo sotto grande pressione i professionisti sanitari: ha imposto loro scelte drammatiche, li ha costretti a lavorare interamente “off label”, secondo moduli organizzativi emergenziali e con scarse risorse a disposizione. Il breve saggio prende in considerazione possibili soluzioni su come limitare le responsabilità penali con riguardo ai temi della colpa professionale e della tragica scelta rispetto a quale paziente garantire l’accesso alle cure.
Questa nota tecnica fornisce indicazioni per la compilazione della cartella clinica dei Servizi Tossicodipendenze (SERT), così come sono organizzati nella Regione Lombardia. Quanto qui riportato non sempre può essere automaticamente esteso ad altre organizzazioni. Le figure del Direttore di Struttura Complessa o del Direttore Sanitario e del Dirigente dipendenti pubblici, infatti, non sono presenti nei Servizi Multidisciplinari Integrati a gestione privata e, a volte, nemmeno in alcuni Servizi Pubblici italiani. In altre regioni, inoltre, esistono SERT diretti da personale non medico (per esempio psicologi o sociologi) o che impiegano professionisti non dipendenti. Ciò apre una serie di quesiti che non possono essere affrontati in questa sede perché risolvibili solo dalla giurisprudenza. Questo lavoro verte, invece, sugli specifici problemi della compilazione di una cartella clinica o socio-sanitaria nelle équipes multidisciplinari facenti capo ad una struttura complessa con un direttore medico a cui possono afferire anche strutture semplici con responsabili non medici. Rispetto all’organizzazione ospedaliera, questa condizione comporta peculiari problemi clinici e medico-legali. Le considerazioni qui espresse, benché basate sull’esame della legislazione sanitaria, della giurisprudenza e della letteratura scientifica in materia, appresentano esclusivamente il punto di vista delle autrici. Poiché si tratta di materia di rilevanza anche penale suggeriamo pertanto, in caso di dubbi, di consultarsi con il proprio Ordine Professionale e/o con l’Ufficio Legale della propria azienda.
A. Lavazza, M. Marraffa,in (a cura di) La guerra dei mondi? Scienze e senso comune, , 2016
In questo lavoro tratterò quasi del tutto separatamente la causazione generica (type) e quella singolare (token), dato che i due tipi di causazione possono (anche se non necessariamente devono) essere indagati indipendentemente. Nella prima parte presenterò soprattutto le teorie della causazione generica, cercando di evidenziare somiglianze e differenze tra queste teorie e discuterò se il fatto che queste teorie vengono applicate alle scienze speciali comporta o meno l'assenza di ogni riferimento alla causalità in fisica. Nella seconda parte mi concentrerò sulla causazione singolare e sul metodo degli esperimenti mentali, che è uno dei tratti principali della discussione in questo campo. Anche in questo contesto discuterò se vi è una differenza radicale tra ragionamenti di senso comune e argomentazione scientifica. Le considerazioni che svolgerò mirano a rendere plausibile la tesi che relativamente all'uso di asserzioni e ragionamenti causali non sussistono drammatiche discontinuità tra la scienza e il ragionamento di senso comune. Iniziamo con la causazione generica, che lega tipi generali di eventi (ipernutrizione e sedentarietà favoriscono il diabete) o proprietà generali (l'obesità addominale promuove l'ipertensione). La causazione generica è predominante in ambito scientifico, proprio per l'ovvio carattere di generalità che è proprio della scienza. In ambito scientifico, tuttavia, nonostante gli enormi sforzi recentemente realizzati dai filosofi e da una parte degli scienziati per liberare la nozione di causa da fumosità metafisiche, le nozioni causali hanno apparentemente vita grama. Anche se gli ultimi decenni hanno visto la formulazione di teorie della causazione e del ragionamento causale improntate a un grande rigore matematicoformale, il dibattito corrente ha fatto riemergere con nuove argomentazioni la "vecchia" tesi che afferma che, sebbene parlare di cause sia più che legittimo nel discorso ordinario, in fondo non vi è veramente posto per la causazione nella scienza; oppure, secondo una formulazione più debole, è ammissibile parlare di cause nelle scienze speciali, ma la causazione non è comunque compatibile con quanto ci dicono del mondo le teorie fisiche fondamentali. Ripercorreremo nei due paragrafi seguenti sia queste posizioni sia quelle di chi attacca lo scetticismo causale cercando di mostrare come anche le teorie fondamentali della fisica lascino spazio alla causazione. Per introdurre la discussione ricorreremo a due citazioni, che ne delimitano, per così dire, il campo. La prima citazione è quella, ben nota, di Bertrand Russell, e segna il punto di partenza della nostra discussione: «La legge di causalità, come molto di ciò che viene raccolto dai filosofi,
Conferenza, 2017
Giornata del Ricordo 2017 - Si presenta, da un lato, la vicenda istriano-fiumano-dalmata negli estremi drammatici che l’hanno contraddistinta, dall'altro , alcuni approfondimenti tematici, che portano elementi di riflessività e di apertura di comprensione e di significato.
2019
La Suprema Corte, con la sentenza n. 10812/2019 in esame, affronta il tema della responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria nei confronti dei soggetti terzi, affermando che anche nei loro confronti si estendono gli effetti protettivi del contratto. Il riferimento è ai prossimi congiunti ed in particolare al padre, anche qualora il contratto avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza sia stato stipulato tra una gestante ed una struttura sanitaria e/o un medico.
Gli studiosi hanno da tempo posto in rilievo come in età tardoantica prosegua e anzi si accentui la tendenza, già riscontrabile durante il Principato, a mitigare i poteri del pater familias 1 , di pari passo con l'affermarsi di una concezione sociale della famiglia che fa sempre più perno sulla parentela di sangue e in cui i rapporti potestativi endofamiliari si presentano sotto una nuova veste 2 . Occorre però osservare che i vari passaggi che contraddistinguono il rafforzarsi della menzionata tendenza sono ancora di incerta ricostruzione e la normativa imperiale si presenta spesso di non facile interpretazione e per certi versi anche contraddittoria 3 . Si può, in ogni caso, individuare grosso modo nella legislazione costantiniana un momento decisivo di trasformazione e anche di novità in tema di poteri del pater 4 . Costantino interviene infatti con misure che nell'insieme sembrano limitare o comunque regolamentare tali poteri: in particolare sia quanto all'istituto dello ius exponendi e del correlativo ius vendendi (nell'ottica sociale dell'età costantiniana di tutela dei nati in un periodo di forte crisi economica) 5 , sia, soprattutto, in relazione al tema 1 V., per tutti, M. KASER, Das römische Privatrecht, II. Die nachklassischen Entwicklungen, München 1975, 202 ss. (anche per bibliogr. precedente); nella manualistica v. per esempio, più di recente, M. TALA-MANCA, Istituzioni di diritto romano, Milano 1990, 120 ss.; M. MARRONE, Istituzioni di diritto romano, 2 a ed., Palermo 1994, 246 ss.; A. GUARINO, Diritto privato romano, 12 a ed., Napoli 2001, 532 ss. (ulteriore bibliogr. ivi, in nota); P. VOCI, La 'patria potestas' da Costantino a Giustiniano, in Studi di diritto romano, II, Padova 1985, 465 ss. (da cui citiamo) = SDHI, 51 (1985), 1 ss., dà un giudizio diverso dall'opinione comune, sostenendo che in età tardoantica «la patria potestas nei suoi aspetti personali non s'era affatto impicciolita, ed era diminuita solo, e in parte, nei suoi aspetti patrimoniali». 2 Sugli aspetti sociali, v., per es., G. S. NATHAN, The Family in Late Antiquity. The Rise of Christianity and the Endurance of Tradition, London-New York 2000 (in particolare sui rapporti tra padri e figli v., 143 ss.). 3 Accentua, forse non a torto, questi aspetti, P. VOCI, op. cit. 4 In merito, ancora utili le opere in certa misura pionieristiche di C. DUPONT, Les Constitutions de Constantin et le droit privé au début du IVe Siècle. Les Personnes, Lille 1937 (rist. anast. Roma 1968), 129 ss., e di M. SARGENTI, Il diritto privato nella legislazione di Costantino, Milano 1938, 85 ss. 5 V., per tutti, M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, Vendita ed esposizione degli infanti da Costantino a Giustiniano, in SDHI, 49 (1983), 179 ss.; da ultimo, C. LORENZI, 'Si quis a sanguine infantem...conparaverit'. Sul commercio dei figli nel tardo impero, Perugia 2003, con analisi delle fonti e ampi richiami bibliografici; P. VO-CI, op. cit., 499, insiste sulle motivazioni sociali che starebbero alla base della legislazione tardoantica e in particolare costantiniana in materia: «Lo scopo immediato, che si propongono tutte le costituzioni, è di dare una certa sicurezza al compratore: cioè di fare che il negozio non si risolva tutto a suo danno. Lo scopo mediato è di procurare, come possono, che la miseria non conduca alla morte per fame».
Sava -Via Abruzzo nr.11 tel/fax 099/9727858 SITO WEB: http://www.studioformat.it 1/34 I PATTI PARASOCIALI NELLE SOCIETÀ QUOTATE PREMESSA Il sistema economico italiano, negli ultimi anni, ha subito un forte processo d'internazionalizzazione, che sta portando il nostro Paese verso uno stato d'avanzato capitalismo. Le società italiane sono sempre più caratterizzate dalla presenza di una forte concorrenza e dalla necessità di impostare programmi che, devono essere a lungo termine, ma, al tempo stesso, adeguatamente flessibili, in funzione dell'evolversi delle condizioni ambientali e di mercato. Per ovviare ad un'eccessiva rigidità dei modelli legali, inderogabilmente prescritti per le società di capitali, alle Sava -Via Abruzzo nr.11 tel/fax 099/9727858 SITO WEB: http://www.studioformat.it 2/34 difficoltà di controllo delle società e di gestione delle stesse, si sono da tempo diffusi i patti parasociali. Tali patti rappresentano lo strumento per dare un indirizzo all'organizzazione e alla gestione delle società, per assicurare la stabilità degli assetti proprietari e l'incidenza sulla contendibilità del controllo societario. Proprio l'inflessibilità del modello legale, cui lo statuto e il contratto sociale erano vincolati, ha favorito la nascita dei patti parasociali. DEFINIZIONE DI PATTO PARASOCIALE I patti parasociali sono accordi fra i soci, intervenuti fuori dall'atto costitutivo, con i quali gli stessi dispongono di propri diritti sociali (es. diritto di voto) vincolandosi reciprocamente Sava -Via Abruzzo nr.11 tel/fax 099/9727858 SITO WEB: http://www.studioformat.it 3/34 ad esercitarli in un modo predeterminato, per perseguire delle scelte imprenditoriali comuni. Questi accordi sono conosciuti da molto tempo nella prassi societaria la cui validità, prima contestata, è ormai riconosciuta dalla giurisprudenza e dal legislatore. La forma del patto parasociale è assolutamente libera, ed infatti, per ragioni di riservatezza e di segretezza, molti patti vengono stipulati oralmente. La forma scritta, e quindi anche la forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, è richiesta solo se l'accordo si sostanzia in un negozio che la richieda ad substantiam, o per adempiere agli obblighi di comunicazione e pubblicità eventualmente previsti dalla legge. Sava -Via Abruzzo nr.11 tel/fax 099/9727858 SITO WEB: http://www.studioformat.it 4/34 Se viene utilizzata la forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, il notaio deve comunque applicare la legge notarile che lo obbliga a non ricevere atti contra legem o contrari all'ordine pubblico o al buon costume. DISCIPLINA DEI PATTI PARASOCIALI La disciplina dei patti parasociali viene introdotta per la prima volta nel codice civile in seguito alla riforma del diritto societario con l'inserimento della sezione III bis artt. 2341-bis e 2341-ter. Viene così data piena attuazione all'art. 4 comma 7 lettera c) della legge delega n. 366/2001, con lo scopo di integrare la materia della pubblicità degli accordi delle società quotate, contenuta negli artt. 122-124 del T.U.F, approvato con D.lgs Sava -Via Abruzzo nr.11 tel/fax 099/9727858 SITO WEB: http://www.studioformat.it 5/34 58/1998, per garantire una maggiore trasparenza e conoscenza dei patti parasociali in generale. Successivamente all'entrata in vigore della riforma, la disciplina dei patti parasociali si applica rispettivamente a tutte e tre le tipologie di S.p.a. e, in particolare:
"…la saggezza verte sulle cose mutevoli…" Aristotele -Grande Etica " "Perché?" …chiede il bambino…"perché?"…. non smette di chiedersi l'uomo…"
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Diritto penale e processo, n. 12/1998, pp. 1559-1566., 1998
''Gli impedimenta matrimonii secondo il Patriarca nestoriano Timoteo I'', Rendiconti della Reale Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche V, 29, 261-272. , 1920
Rivista penale, 2021
cassazione penale, 2021
www.ilcaso.it, 2021
Giurisprudenza penale (web), fascicolo 1, 2019
Gin Gioia, 2019
3° Convegno nazionale Medicina narrativa e malattie rare , 2011
In corso di stampa negli Atti del XIII Congresso dell'Associazione per la Storia della Lingua Italiana