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Link è una collana di studi politologici che si propone di ospitare contributi sui temi di maggior interesse della Scienza politica e delle Relazioni internazionali. Ha ispirato questa iniziativa editoriale la consapevolezza che, in un mondo in cui lo spazio politico va riconfigurandosi abbattendo il confine tra interno ed esterno, appare sempre più necessario studiare i fenomeni politici ponendo particolare attenzione al nesso tra la dimensione interna e quella internazionale della politica. Articolandosi in tre sezioni ("Saggi monografici", "Ricerche empiriche" e "Strumenti per la didattica"), la collana intende rispondere, con il massimo del rigore scientifico, alle esigenze di studenti, ricercatori e "addetti ai lavori", ma anche di quanti, non specialisti, siano interessati a conoscere e comprendere meglio le complesse dinamiche, domestiche e internazionali, della politica contemporanea.
BioLaw Journal, 2022
Il reato di tortura entra nell'ordinamento penale italiano solo di recente, con l'introduzione dell'art. 613-bis a opera della legge 14 luglio 2017, n. 110. Il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti commessi dai funzionari pubblici ai danni dei singoli è stabilito in tutte le principali Convenzioni internazionali. L'autore analizza la compatibilità della disposizione normativa italiana con il divieto di tortura così come disciplinato a livello internazionale. Uno speciale focus è sulle condizioni di detenzione e sul rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti; in carcere, infatti, gli individui sono particolarmente esposti al rischio di diventare vittima del reato di tortura a causa del disequilibrio dei rapporti di potere indotto dalla privazione della libertà personale. Torture is finally a crime, according to the new article nr. 613-bis of the Italian Criminal Code entered into force only in 2017. The prohibition of torture and cruel and inhuman treatment or punishment, as a matter of power, committed by agents of the State, is established in all international human rights conventions. In this light, the author questioned the compatibility of the Italian disposition to the concept of torture set at the international level. Special attention is paid to the detainees' conditions and the respect for their rights. In prisons, individuals are particularly exposed to the risk of being victims of torture or ill-treatment because of the imbalance of power induced by deprivation of liberty.
Diritto Pubblico Comparato Ed Europeo, 2015
di Corrado Caruso 1. -La «riscrittura della storia», la «fabbricazioni di immagini», la «manipolazione di massa dei fatti e delle opinioni» sono fenomeni figli della modernità novecentesca. Il "secolo breve" segna una mutazione della menzogna politica, intesa come negazione della corrispondenza tra i fatti rilevanti per la polis e la loro descrizione: se, infatti, «[l]a menzogna politica tradizionale, così rilevante nella storia della diplomazia e dell'arte di governo, riguardava (…) segreti -dati che non erano mai stati resi pubblici -o (...) intenzioni» di future condotte, le menzogne politiche moderne «si occupano efficacemente di cose che non sono affatto dei segreti, ma sono conosciute praticamente da tutti» 1 . La manipolazione della realtà è fenomeno che corre parallelo all'avvento della società di massa, ove la comunità politica tende a ridursi «a una grezza quantità di individui sottoposti passivamente ai mezzi di informazione», una "corte" che «[...] offre la possibilità di acclamazione di tipo plebiscitario» 2 . La crisi della sfera pubblica borghese, che nello stato liberale monoclasse svolgeva un fondamentale ruolo di 1 H. Arendt, Verità e politica, Torino 1995, 62. 2 Così, rispettivamente, J. Habermas, Storia e critica dell'opinione pubblica, Torino 2008, p. 232, C.W. Mills, La élite del potere, Milano 1966, 284. ISSN 2037-6677 DPCE online 2016-1 www.dpce.it 2 legittimazione delle istituzioni attraverso il consenso critico della ristretta classe egemone, ha portato ad una frattura tra le «minoranze di specialisti che discutono in modo non pubblico e la grande massa dei consumatori che recepiscono pubblicamente» 3 . Lo sviluppo dei mass-media e la diffusione reticolare del web accentua la diffusione, tra il grande pubblico, di false narrazioni, diffuse ad arte da soggetti politici o da gruppi di pressione per il perseguimento di fini settoriali o particolaristici. E', tuttavia, nella forma di stato totalitaria -che annulla il pluralismo sociale estremizzando le peculiarità della società di massa -che la menzogna diventa tratto identitario del regime politico: l'ideologia totalitaria fornisce gli elementi per la creazione di una narrazione del mondo, coerente con i fini ultimi del regime, alternativa a quella reale. La narrazione di Stato riflette un costruttivismo concettuale che mira a dare una spiegazione completa e organica della fattualità: la «coerenza dell'invenzione e il rigore organizzativo consentono (...) alla generalizzazione di sopravvivere allo smascheramento delle menzogne specifiche» 4 . Vi è un nesso molto stretto, dunque, tra negazione della realtà e ideologie, («ismi che per la soddisfazione dei loro aderenti possono spiegare ogni avvenimento facendoli derivare da una singola premessa» 5 ), legame ancor più saldo quando queste ispirano i fini politici fondamentali di un determinato regime. L'osservazione vale, a maggior ragione, per coloro che negano l'esistenza di genocidi e di crimini contro l'umanità: non è un caso, infatti, che "negazionismo" sia un neologismo coniato proprio a partire dal tentativo, compiuto da un gruppo di sedicenti studiosi 6 , di 3 J. Habermas, Storia e critica, cit., p. 202, ma sui processi sociali di trasformazione della sfera, così rilevante per una precomprensione teorica della libertà di espressione negli ordinamenti contemporanei, sia consentito rinviare a C. Caruso, La libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico, Bologna, 2013, pp. 124 e ss. 4 Così si esprime l'Autrice che forse più tra tutti ha offerto una compiuta descrizione della forma di stato totalitaria: cfr. H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Torino 2009, p. 500. 5 H. Arendt, Le origini, cit., p. 641. 6 L'amalgama di quello è un vero e proprio movimento transnazionale, radicatosi attorno alla francese Vielle Taupe (storica libreria e casa editrice originariamente di tendenze anarco-marxiste) e al californiano Institute for Historical Review, è «l'immaginario antisemitico» (così C. Vercelli, Il negazionsimo. Storia di una menzogna, Roma-Bari 2013, p. 9), che agglutina una certa tradizione antigiudaica cristiana, il materialismo complottista di ascendenza marxista (che considera la democrazia la traduzione politica del dominio capitalistico imposto dalla finanza ebraica) e, ovviamente, il razzismo biologico di matrice nazista. Sul unto cfr. gli studi di C. Vercelli, cit. ult., pp. 24-121, P. Vidal-Naquet, Gli assassini della memoria. Saggi sul revisionismo e la shoah, Roma 2008, pp. 129-151, D. Bifulco, Negare l'evidenza. Diritto e storia di fronte alla "menzogna di Auschwitz", Milano 2012, pp. 51-87.
Rivista Di Studi Politici Internazionali, 2006
Rivista di filosofia del diritto, 2015
By suggesting two complementary lines of reasoning, this paper (written in Italian) argues against torture and its legalization. The first argument is focused on incompatibility of torture with penal guarantees and with the publicity of procedures and trials. The second is focused on the utilitarian dilemma of the Ticking Bomb and it shows that consequentialism, when it feeds moral legitimization from political consequences, can be rebutted because of a factual and a hypothetical error.
estratto da M. Ruotolo, S. Talini (a cura di), "I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale", Editoriale Scientifica, Roma, 2017
Sin dal diritto romano era previsto l’istituto della tortura giudiziaria, che conobbe il suo maggior sviluppo durante l’età del diritto comune. A seguito della lotta illuministica per l’abolizione del “rigoroso esame” e della scomparsa dello stesso in tutti gli Stati europei, il concetto di “tortura” in ambito giuridico ha subito una rapida evoluzione, che ha portato alla definizione “omnicomprensiva” fornita dall’ONU all’art. 1 della CAT. La tortura, ormai, non è più considerata in quanto istituto processuale, bensì quale trattamento disumano e degradante particolarmente grave, anti-democratico e contrario ai principî del garantismo giudiziario. Il divieto di tortura è stato recepito dal Costituente principalmente con il quarto comma dell’art. 13 Cost., che implica l’obbligo di punizione di qualunque violenza fisica e morale su persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Analogo obbligo è imposto dalla CAT, ratificata dall’Italia. Il legislatore ha ritenuto di dare seguito – tardivamente e dopo alcune condanne da parte della Corte EDU – a tali obblighi con la l. n. 110/2017, che ha introdotto nell’ordinamento italiano uno specifico reato di tortura. La legge, approvata col dichiarato scopo di mettere l’Italia in regola con gli obblighi internazionali, presenta numerosi problemi che rischiano di renderla inadeguata a raggiungere il fine cui sarebbe preposta. In primo luogo, il reato è di tipo comune, e non proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio. In secondo luogo, esso non è imprescrittibile. In terzo luogo, viene richiesto che esso si realizzi mediante più «violenze o minacce» e «più condotte», e che si traduca in un «verificabile trauma psichico», lasciando così “scoperte” numerose ipotesi di vessazione rientranti nella definizione internazionale di tortura. Come si tenta di dimostrare nel saggio, tali problematiche comportano non solo la permanenza della situazione di inadempienza dell’Italia rispetto agli obblighi internazionali, ma anche la perdurante inattuazione del quarto comma dell’art. 13 Cost. Sulla base di quanto esposto, sarebbe auspicabile un intervento correttivo del legislatore per rimediare alle imperfezioni della normativa esaminata la quale, per altro verso, ha almeno l’utilità di aver reso possibile un’eventuale pronuncia manipolativa da parte della Corte costituzionale. In conclusione si osserva come, in assenza di interventi da parte del Parlamento e del Giudice delle leggi, l’unica alternativa resti, nei limiti del possibile, quella di una interpretazione adeguatrice da parte del giudice ordinario.
Il saggio è volto a fornire un quadro generale relativo all’introduzione del reato di tortura nei principali ordinamenti europei. L’Autore ha posto una particolare attenzione nell’analisi del caso italiano, anche nel tentativo di mettere a fuoco le criticità che emergono dal d.d.l. n. S. 10.
Il diritto ad una riparazione e a un risarcimento equo per le vittime di tortura e trattamenti inumani e degradanti è riconosciuto dall’art. 14 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. Tale disposizione ha suscitato un ampio dibattito dottrinale circa la sua idoneità a porre obblighi in capo agli Stati anche in relazione agli atti di tortura commessi fuori dalla propria giurisdizione. Tale questione, focalizzatasi sull’eventuale riconoscimento di un principio di giurisdizione civile universale, ha lasciato in secondo piano la riabilitazione: questa forma di riparazione mira a ripristinare l’autonomia e le capacità fisiche, mentali, sociali e professionali della persona vittima di atti di tortura, al fine di garantirne un pieno reinserimento all’interno della società. Partendo dall’analisi di alcune significative pronunce del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura (General Comment n° 3 (2012), AN v. Switzerland e Adam Harun v. Switzerland) e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (MP c. Secretary of State for the Home Department, C-353/16), questo scritto ha l’obiettivo di evidenziare che la riabilitazione presenta alcune specificità rispetto alle altre forme di riparazione e, per sua natura, deve essere garantita dagli Stati anche in relazione agli atti di tortura commessi al di fuori della propria giurisdizione. Questa specificità della riabilitazione può avere alcune ricadute significative nell’ordinamento italiano, dopo l’abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari da parte del d.l. 113/2018
This paper reconstructs parliamentary attention to the theme of torture in Italy in the last thirty years, its limited successes and its repeated failures. From the examination of the arguments that prevented the Italian legal system from adapting to the UN Convention against Torture, the paper comes to identify the causes in constituent elements of the Italian political system and institutions
Già, appena venuto al mondo mi aspettava sulla soglia una donna cui avevo appena provocato un dolore potente e che pure contraccambiava con tenerezza amorevole, rendendo bene per male, porgendomi un seno. Quanto al sesso maschile, per contro, quello mi aspettava al varco con in mano il coltello del circoncisore». Amos oz, Una storia di amore e di tenebra INTrODuZIONE comunità, perditA, vulnerAbilità Pensando alle vittime, ai carnefici, e al prossimo futuro, ho provato dolore per la specie, poi vergogna per la specie, poi paura della specie. mArtin Amis, Il secondo aereo, 18 settembre 2001 Abbiamo smesso di piangere i nostri morti. GeorGe W. bush, 21 settembre 2001
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Tortura e migrazioni. Torture and Migration (a cura di F. Perocco), 2019
Annali - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, 2009
Archivio Penale, 2018
Revista da Faculdade de Direito da UFMG
Revista Brasileira de Direito Processual Penal, 2021
Filosofia, 2023
RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE, 2023
La forza del Logos. Gorgia a 2500 dalla nascita, a cura di L.R. Cardullo e F. Coniglione, 2019
Studi sulla questione criminale, 2018