Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
…
4 pages
1 file
I beni comuni sono strumenti per lo sviluppo comunitario, la rigenerazione e la promozione territoriale. Sono risorse per la coesione sociale e ricchezze imprescindibili per stimolare e radicare fiducia, reciprocità e sussidiarietà anche in campo economico. i beni comuni e la sussidiarietà anche economica possono essere le parole chiave per una lettura tematica delle interessanti recenti modifiche del 2017 alla normativa nazionale di riforma del Codice del Terzo settore a regolamentazione anche dell’ampio e variegato ecosistema dell’imprenditoria sociale, che fa dei beni comuni un punto di riferimento irrinunciabile. ISSN: 2038-386X
Diritto e futuro dell’Europa, 2020
In questo saggio riflettiamo sul paradigma della sussidiarietà. Le politiche nel campodella rigenerazione urbana sono esemplari della sua importanza e ambivalenza.Per fare in modo che questo principio non si dimostri funzionale ad alimentarela frammentazione sociale attraverso la logica della concorrenza,dereposanbilizzando le istituzioni pubbliche, la strategia proposta è quella dellasua declinazione “necessaria” col concetto di solidarietà e con la grammatica deibeni comuni, che servono lo scopo di aprire spazi di cooperazione e incubatoridi massa critica tra soggettività differenti
L'incontro odierno inaugura un percorso formativo: una Scuola di Sussidiarietà. Il primo elemento che colpisce in questa scuola è che a sedersi sui banchi siano politici, amministratori di istituzioni pubbliche o non profit, coloro cioè che sono costantemente sollecitati a dare una risposta ai problemi che travagliano le nostre società. Ora, per acquistare il consenso ˗ perché su questo si misura il loro "valore" ˗ i politici devono dimostrare all'opinione pubblica «di occuparsi dei problemi reali della gente» e di «avere una risposta ad ogni problema». [lettera dei condannati a morte della resistenza europea] Ma, quando la politica pretende di avere l'ultima parola sulla realtà, e la ricerca del consenso diventa fine a se stessa, allora si corre il rischio di chi la spara più grossa. E in questi anni ne abbiamo sentite diverse: c'è stato chi prometteva di "organizzare la felicità degli italiani" e chi, più modestamente (si fa per dire) punta ad allungare la vita media degli italiani fino a 120 anni. Di questi giorni, la proposta di una legge anti-bamboccioni, avanzata da chi fino a 30 si faceva rifare il letto dalla madre. A questo si riduce un paese in cui, a 25 anni, Raffaello era chiamato a dipingere le stanze di papa Giulio II°. Al di là del merito, la proposta è emblematica di un modo di intendere la politica che rischia di perdere il contatto con il mondo reale. E allora si confida nel potere
Una versione ridotta del saggio è stata pubblicata su: "Politiche sociali e servizi", 2013, n. 1 Sull'auto-costituzionalizzazione del Terzo settore. Quale auto-regolazione per le professioni del "sociale"?
The book presents a series of contributions that analyse educational poverty in Italy, affecting children and adults and discusses social policies aimed at tackling the phenomenon. It describes the dynamics of intergenerational transmissibility, the links between educational poverty and other forms of poverty, programmes, schems, strategies and projects that have been implemented in the Third sector in recent years and the role of local social services.
Approfondimento di Carlo Mignone I fenomeni di social venture capital, dei fondi europei di investimento ad impatto sociale (EuSEF) e dei social impact bond preludono chiaramente al mutamento delle forme di finanziamento dell'attività d'impresa. Muta l'interesse dell'investitore, che cade non soltanto sul risultato finanziario ma anche, con differenti accenti, sul raggiungimento di «impatti sociali positivi misurabili » (art. 3, comma 1, lett. d, del Reg. UE n. 346 del 2013). La diffusione dell'impact investing nel mercato comune presuppone tuttavia il rinnovamento degli studi sul Terzo settore e la messa a fuoco delle ricadute, pressoché inedite, che si annidano nelle maglie del fenomeno, sia in termini di potenziale abuso in danno degli investitori che di frustrazione delle finalità "altruistiche" dell'ente finanziato. SOMMARIO: 1. Una finanza privata per il Terzo settore? -2. Scopo lucrativo vs. scopo ideale: il canto del cigno di una visione del Mondo in bianco e nero. -3. Dalla patrimonialità del surplus alle metriche di misurazione dell'impatto sociale: social venture capital, fondi di investimento «EuSEF» e SIB. -4. Il terzo volto della solidarietà e la leva egoistica come nuovo punto di partenza (struttura e funzione dei social impact bond). 2 Utente: GIUSTIZIA CIVILE UTENZA EDITOR giustiziacivile.com -n. 2/2014 1. Una finanza privata per il Terzo settore? Le regole del libro I del codice sono state concepite dal legislatore del 1942 in ragione di attività profondamente diverse da quelle esercitate oggi dagli enti non profit [1]. Di contro, il decreto sull'impresa sociale, se ha fornito spunti importanti sul piano teoricosistematico, ha soprattutto perso l'opportunità di fare chiarezza intorno alla natura degli strumenti di finanziamento interno ed esterno ed all'individuazione degli interessi che ne giustificano l'erogazione. Il risultato oggi è sotto gli occhi di tutti: un quadro frastagliato, difficile da governare, fatto di una messe di discipline speciali molte delle quali dettate con prevalente finalità di agevolazione sul piano fiscale. Gli esperimenti, sporadici e disorganici, volti ad istituire una sorta di finanza privata per il Terzo settore, tristemente imbrigliati entro la medesima logica, sono rimasti pressoché lettera morta: cosí è accaduto per i titoli di solidarietà [2] destinati al finanziamento delle ONLUS (art. 29 d.lgs. n. 460 del 1997), orfani dei necessari regolamenti attuativi; così è accaduto anche per le disposizioni contenute nel TUF e nei Regolamenti CONSOB relative a «prodotti e servizi qualificati come "etici" o "socialmente responsabili"» (art. 117-ter TUF, artt. 89-90 Reg. intermediari), prima carenti di un mercato di riferimento, poi definitivamente superati dalle novità introdotte dal legislatore comunitario in sede di istituzione e regolamentazione dei fondi «EuSEF» ed «EuVECA» (Reg. UE nn. 345 e 346 del 17 aprile 2013). Nel frattempo, infatti, il Mondo è cambiato ancora una volta. La finanziarizzazione dell'economia ha sclerotizzato una volta per tutte il conflitto tra ricchezza assente [3] e assenza di ricchezza [4]: finanziaria la prima; reale ma anche personale, culturale la seconda [5]. Ma prima ancora che nel tanto auspicato intervento del legislatore, i princípi di soluzione sembrano da ricercare nel superamento delle tradizionali barriere concettuali che in questa materia continuano a separare con ostinazione il "bianco" dal "nero": patrimoniale e non patrimoniale; lucrativo e ideale; egoistico e altruistico. Non è un caso che l'Unione europea, con il Single Market Act I, abbia individuato espressamente nelle politiche di sostegno al social entrepreneurship, e segnatamente in un quadro normativo che garantisca lo sviluppo dei fondi di investimento solidale, una delle dodici leve per uscire dalla crisi. E neppure è un caso che buona parte dei tentativi di elaborare autonomamente una via d'uscita dalla crisi della finanza pubblica -messi in atto tanto dal settore pubblico quanto da quello privato -facciano leva proprio su strumenti negoziali (finanziari) finalizzati a diversificare le fonti di finanziamento 3 Utente: GIUSTIZIA CIVILE UTENZA EDITOR giustiziacivile.com -n. 2/2014 Approfondimento di Carlo Mignone dell'innovazione sociale [6] attraverso fenomeni di investimento collettivo c.dd. ad impatto sociale [7]. Molti dei quali sono in attesa di opportuna regolazione per ciò che concerne i profili relativi alla gestione e alla responsabilità. 2. Scopo lucrativo vs. scopo ideale: il canto del cigno di una visione del Mondo in bianco e nero. Superficialmente, la tessitura ferrea dei codici civili ha ammantato di eternità un visione duale del Mondo che -assai più realisticamente -costituisce la vera eredità pesante trasmessaci, senza apparente possibilità di rinunce, dalla moderna «lotta tra personalità e società» cosí come ce la racconta Gino Gorla nelle impareggiabili pagine del Commento a Tocqueville [8]. È l'uomo senza qualità, il soggetto borghese, ad uscire vincitore da questa lotta. Il prezzo da pagare è presto detto: il «soggetto» finisce per incarnare un preciso modello di agente razionale, isolato dai legami sociali e fermamente egoista (homo oeconomicus). L'uomo lasciato solo è considerato -perciò soltanto -«libero» di attuare nel suo isolamento le «scelte» che massimizzano, in termini economici, il benessere personale proprio ed insieme quello della collettività [9]. Nel sistema dei moderni codici è la moneta a costituire la «regola del gioco» [10] che fonda la nuova concezione di libertà: per dirla con le parole di Simmel, essa permette di creare rapporti tra gli uomini lasciando gli uomini al di fuori di essi [11]. Il distacco dalle vecchie forme di controllo etico dell'azione, ed insieme la definizione di un modello di controllo normativo dell'agire «economico», si fondano, in definitiva, non sul mezzo in sé ma sull'istituzione monetaria [12]. Nel codice della proprietà e del patrimonio, l'astratto soggetto di diritti agisce, si impegna e si vincola, entro una molteplicità di relazioni astrattamente fungibili, proprio in quanto ha a sua disposizione un mezzo parimenti astratto, che gli permette di alienarsi dalle proprie prestazioni, oggettivandone l'utilità nell'interesse altrui [13]. La scena tutta restituisce, ora come allora, un'immagine della rilevanza dei fatti giuridici "in bianco e nero", espressiva della divaricazione quasi ontologica tra regole di funzionamento dell'economia e regole di tutela dell'esistenza umana. Su di una sponda la proprietà e le obbligazioni: fattispecie, appunto, «economiche» in quanto funzionalmente deputate a governare l'agire materiale strutturato in relazioni basate sull'equivalenza. Sull'altra sponda le situazioni familiari e alcune espressioni «qualificate» della personalità umana: i soli istituti nei quali contano il 4 Utente: GIUSTIZIA CIVILE UTENZA EDITOR giustiziacivile.com -n. 2/2014 Approfondimento di Carlo Mignone disciplina dei «soggetti» dell'attività, o per meglio dire, la disciplina delle modalità tecniche di organizzazione dei poteri dispositivi e di imputazione in funzione dell'esercizio dell'impresa [18]: enti lucrativi quindi, da una parte, ed enti con finalità ideale, dall'altra [19]. Un mondo in bianco e nero, dunque. Ma fino a che punto? E per quanto tempo ancora? Avverte Gorla che essendo «questo "Stato"» null'altro se non «una creazione dell'uomo moderno», questo, «nel difendersi dallo Stato, lotta contro se stesso» [20] 3. Dalla patrimonialità del surplus alle metriche di misurazione dell'impatto sociale: social venture capital, fondi di investimento «EuSEF» e SIB. Detto che la disciplina del finanziamento coglie l'essenza dell'organizzazione Utente: GIUSTIZIA CIVILE UTENZA EDITOR giustiziacivile.com -n. 2/2014 Approfondimento di Carlo Mignone troppo) entusiasticamente come all'unica via d'uscita dalla crisi, la migliore risposta al problema del finanziamento dei servizi sociali. Che si tratti del tanto atteso «nuovo punto di partenza» [55], capace di far funzione l'anello di congiunzione, «diremmo l'unico possibile, tra (quello che resta della) economia del capitalismo occidentale e società civile» [56], è di certo troppo presto per dirlo. Al fondo resta però la sensazione che prima di tornare ad auspicare la Panacea attraverso un intervento di riforma da parte del legislatore, sia indispensabile abituare gli occhi [57]. 12 Utente: GIUSTIZIA CIVILE UTENZA EDITOR giustiziacivile.com -n. 2/2014
Diritto Amministrativo, 2022
L’articolo ha ad oggetto l’individuazione delle attività di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore ai sensi del d. lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore). Delineato l’inquadramento istituzionale del terzo settore nell’ambito dell’ordinamento generale, l’autore evidenzia le caratteristiche delle attività di interesse generale e la distinzione rispetto alle funzioni amministrative e ai servizi pubblici. Approfondito il concetto di interesse generale in rapporto all’interesse pubblico, l’autore sostiene, inoltre, la natura esemplificativa dell’elenco di attività contenuto nell’art. 5 del Codice, alla luce del radicamento del terzo settore nell’autonomia privata e dei principi di sussidiarietà e libertà sociale.
Aggiornamenti Sociali, 2017
La Legge delega di riforma del Terzo settore e il relativo per- corso di attuazione costituiscono un’occasione importante per ridare slancio a una realtà che attraversa un momento di stan- chezza. Quali sono le novità introdotte? Che impatto potranno avere sugli attuali nodi critici? Quali aspetti meritano di essere dibattuti in questa fase di elaborazione dei decreti attuativi?
SOMMARIO: 1. Codice e soggetti del Terzo settore.-2. Struttura e amministrazione delle associazioni di promozione sociale.-3. Operatività e risorse delle associazioni di promozione sociale.-4. Gli enti filantropici: identità e funzioni.-5. Gestione e trasparenza dell'attività erogativa.-6. Considerazioni conclusive. 503 1 Si fa riferimento alla l. 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) e al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore). In tema, cfr.
Aedon, 2006
Ente di afferenza: () Copyright c by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati. Per altre informazioni si veda https://www.rivisteweb.it Licenza d'uso L'articoloè messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb,è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati. [43] Che, purtroppo, non è una autorità amministrativa indipendente: cfr. A. Fici, La legge delega sull'impresa sociale e i futuri scenari per il terzo settore (con particolare riguardo alle cooperative sociali), cit., 25.
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.
ENTI RELIGIOSI E RIFORMA DEL TERZO SETTORE a cura di Anna Gianfreda e Miriam Abu Salem, 2018
Autonomie Locali e Servizi Sociali, 2022
Cahiers di Scienze Sociali, 2020
Italian Journal of Social Policy- Rivista delle politiche sociali, 2019
Vdossier, 2017
"Voci dalla scuola" a cura di G. Cerini e M. Spinosi, 2004
Pubblicazione AICCON, Forlì, 2006
Istituzioni Del Federalismo Rivista Di Studi Giuridici E Politici, 2009
Aedon, 2023
Il lavoro autonomo e il terzo settore, 2021