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Avvio di una indagine conoscitiva finalizzata ad analizzare l'impatto dell'introduzione di modalità innovative di esercizio dei treni sul mercato retail dei servizi di trasporto passeggeri rientranti nel segmento di mercato c.d. " Open Access Premium " .
Legge del 31 dicembre 2009, n. 196 (1). Legge di contabilità e finanza pubblica. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Titolo I PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI Art. 1 Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento In vigore dal 29 aprile 2012 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. (2) 2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. (4) (5) 3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. (3) (6) 4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. 5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
Sentenza Tribunale Napoli, 2016
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI Presidente (NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) SANTAGATA DE CASTRO Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) MINCATO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore MAIMERI FABRIZIO Nella seduta del 14/06/2016 dopo aver esaminato:-il ricorso e la documentazione allegata-le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione-la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso protocollo il 30 novembre 2015, il ricorrente espone che, "a seguito di un controllo scaturito dalla necessità di stipulare un contratto di finanziamento, apprendeva di risultare iscritto presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia" e che l'iscrizione era stata effettuata in data 4 febbraio 2015 dall'odierna parte resistente. Al riguardo, precisa che, "non avendo mai intrattenuto alcun rapporto con il predetto [intermediario], cercava di capire la motivazione della segnalazione e scopriva di essere debitore di tale [intermediario] per il presunto mancato pagamento di un contratto di finanziamento (n. 000005795199) di € 16.133,27", stipulato con un diverso intermediario, "il cui credito sarebbe stato ceduto prima alla Società (…)" e successivamente all'odierna parte convenuta. In realtà, "non avendo mai stipulato alcun contratto con la Società (…), in data 27 aprile 2015 proponeva, per il tramite di un'associazione di consumatori, formale reclamo con il quale disconosceva la firma del contratto, dichiarava di non aver mai sottoscritto alcuna richiesta di finanziamento e di non aver mai ricevuto erogazione di finanziamenti; negava altresì il presunto debito e chiedeva la cancellazione immediata del suo nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia perché avvenuta in maniera illegittima". Al riguardo, il ricorrente evidenzia "la palese difformità tra la firma apposta sul Decisione N. 8713 del 05 ottobre 2016
Un giorno Fenici vennero, navigatori famosi, furfanti, cianfrusaglie infi nite sulla nave nera portando1.
SOMMARIO. 1. Il contratto d'opera intellettuale al tempo delle riforme. -2. I tratti descrittivi (e distintivi) del contratto d'opera intellettuale nella riflessione odierna. -3. Segue. Il barocco sistema delle fonti del contratto. -4. Pluralità di statuti professionali e disciplina generale del contratto d'opera intellettuale. -5. Compenso professionale e decoro. -6. Il necessario ripudio di opposti estremismi. * Il contributo costituisce la rielaborazione della relazione presentata al convegno "Le professioni intellettuali nel tempo delle riforme", organizzato in data 13 febbraio 2015 dall'Università di Catania in occasione del XXIV Incontro di Coordinamento dei dottorati di ricerca in diritto privato. 1 Il tema è stato trattato, di recente, da F.M. BANDIERA E A.P. UGAS, Commento all'art. 2230, in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, Dell'impresa e del lavoro a cura di O. Cagnasso e A. Vallebona, IV, Milanofiori Assago, 2014, p. 492 ss. e da M. RABITTI, Il contratto d'opera intellettuale, in I contratti di collaborazione, a cura di P. Sirena, Trattato dei contratti Rescigno-Gabrielli, Milanofiori Assago, 2011, p. 764 ss. Tra le trattazioni di respiro monografico: R. SALOMONE, Le libere professioni intellettuali, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia diretto da Galgano, Padova, 2010; G. MUSOLINO, Contratto d'opera professionale, in Il Codice Civile. Commentario Schlesinger diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2009.
Patto di famiglia: un nuovo strumento per la trasmissione dei beni d'impresa di COSIMO DI BITONTO L'ordinamento giuridico italiano, con l'introduzione nel codice civile della nuova figura contrattuale del Patto di famiglia, mette finalmente a disposizione degli operatori economici uno strumento che, pur nella non limpidezza ed esaustività della disciplina normativa, dovrebbe consentire, vivente ancora l'imprenditore, di pianificare e realizzare un trapasso generazionale dei suoi beni d'impresa, munito dei caratteri, sia della stabilità e definitività, sia della compartecipazione di tutti quanti i soggetti coinvolti nella futura successione.
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Atlante della letteratura italiana, S. Luzzatto et G. Pedullà (ed.), vol. II, Einaudi, Torino, 2011, p. 249-255., 2011
Sicilia occidentale. Studi, rassegne, ricerche, Atti VII Giornate Internazionali di Studi sull'area elima (12-15 ottobre 2009), II, Pisa 2012, pp. 37-48, 2012
Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2023