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Il diritto minorile, che non è altro che "il diritto dei diritti del minore", nasce da un'esigenza d'attribuire al minorenne delle prime forme di partecipazione. Il minore viene così considerato non solo suddito ma anche cittadino. La Società delle Nazioni approvò, nel 1924, una Dichiarazione dei diritti del fanciullo che, per la prima volta, enunciava alcuni fondamentali diritti che impegnava le comunità nazionali a provvedere ad un adeguato sviluppo umano. Nel 1959, l'ONU elaborò una più puntuale nuova Dichiarazione dei diritti del fanciullo. Il 20 Novembre 1989 viene approvata in sede ONU la Convenzione sui diritti del fanciullo: delinea in modo organico e sufficientemente completo uno statuto dei diritti del minore, e consente anche che i principi e le norme della Convenzione divengano parte integrante del diritto interno e pienamente operanti nei vari paesi.
DIRITTO E GIUSTIZIA MINORILE è una rivista scientifica trimestrale, pubblicata in Napoli, dedicata all'approfondimento di questioni di diritto processuale penale e di diritto minorile. Professori, Magistrati e Avvocati apportano il loro contributo per la realizzazione della stessa al fine di garantire un'informazione professionale specializzata nel campo. L'accesso alla Rivista è gratuito ed il progetto editoriale è frutto di sinergia tra lo Studio Legale dell'Avvocato Mario Covelli di Napoli che ha ideato l'iniziativa, ne ha finanziato la realizzazione tecnica e ne è l'editore, la Camera Penale Minorile -Associazione Nazionale ed il Centro Studi Minorili "Paolo Giannino". La selezione dei materiali pubblicati su "Diritto e Giustizia Minorile -Rivista trimestrale" è affidata ad un Comitato scientifico composto da un gruppo di magistrati, di avvocati e di docenti di diritto e procedura penale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito. DIRITTO E GIUSTIZIA MINORILE coinvolge operatori del diritto che si contraddistinguono per passione e spiccata sensibilità nella tutela dei diritti delle persone minorenni e nella diffusione dei principi costituzionali e sovranazionali del Diritto e Procedura penale e del rito penale minorile disciplinato dal D.P.R. 448/1988. La varietà dei materiali e dei contributi inseriti nella Rivista è assicurata dall'ampia partecipazione di operatori del diritto, di gran parte del territorio nazionale. "Diritto e Giustizia Minorile", infatti, mette in rete ben tredici Tribunali per i Minorenni, su ventotto esistenti. Apportano il loro contributo, inoltre, docenti universitari, ricercatori, dirigenti dei Servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia. A tutti va il sentito riconoscimento di "Diritto e Giustizia Minorile" per aver assunto gratuitamente l'onere della collaborazione e la condivisione di un progetto scientifico, culturale e di impegno civile. Registrazione presso il Tribunale di Napoli, al n. 9 del 05 marzo 2012 ANNO 2014, CODICE ISSN 2280-4323 Inserita nell'archivio del CINECA: "DirGiusMinorile" n. E217312 Sede legale: Via Bernardo Cavallino, 6, 80128 Napoli www.dirittoegiustiziaminorile.it | [email protected] DIRITTO E GIUSTIZIA MINORILE Diritto e Giustizia Minorile | Rivista Trimestrale 1/2014 | 3 Mediazione -omologata dall'Autorità giurisdizionale -con gli offesi e con gli enti rappresentativi di interessi diffusi MARIANO MENNA SOMMARIO GLI ARTICOLI Tutela della personalità e giusto processo CLELIA IASEVOLI La competenza a decidere il giudizio abbreviato, instaurato a seguito di giudizio immediato, e il debutto in Cassazione del diritto all'educazione del minore CLELIA IASEVOLI Difensori d'ufficio nei procedimenti civili minorili davanti al Tribunale per i minorenni GUSTAVO SERGIO Il nuovo metodo di abbinamento coppia-bambino, nell'adozione nazionale presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste PAOLO SCEUSA Le misure cautelari per i minorenni NICOLA CICCARELLI Il trattamento penitenziario previsto per i minori NICOLA CICCARELLI Il "Coraggio di cambiare" SANDRO FORLANI E CARMELA PANICO 08 23 37 56 60 68 73 106 La responsabilità penale dei minori nella giurisdizione minorile spagnola MARTA MUÑOZ DE MORALES ROMERO 47 Diritto e Giustizia Minorile | Rivista Trimestrale 1/2014 | 4 Minori "a rischio" e delitto di associazione mafiosa: profili sostanziali e riverberi processuali ALDO CIMMINO I minori in stato di abbandono CARLO GENTILE SOMMARIO Il collocamento dei minori in luogo sicuro ex art. 403 c.c. CARLO GENTILE I minori stranieri non accompagnati CARLO GENTILE Sentenza di assoluzione in materia di obbligo ad esibire passaporto o altro documento di identificazione, immigrazione clandestina e falsa attestazione PAOLA BRUNESE Nota a sentenza: La Corte di Appello di Napoli -Sez. Minorenni statuisce sulla competenza a celebrare il giudizio abbreviato dopo il decreto di rito immediato ALDO CIMMINO I PROVVEDIMENTI Sentenza della Corte di Appello di Napoli -Sez. Minorenni di annullamento della sentenza del TpM perché emessa da G.U.P. funzionalmente incompetente a celebrare il giudizio abbreviato ALESSANDRO COCCHIARA Cassazione pen. Sez. II, Ord., (ud. 11-12-2013) 18-12-2013, n. 51141 di rimessione alle SS. UU. della questione inerente la competenza a celebrare il giudizio abbreviato dopo il decreto di rito immediato Eccezione di parziale incostituzionalità dell'art. 458 c.p.p. con riferimento alla specializzazione del giudice minorile sollevata dal Procuratore della Repubblica presso il TpM di Bologna UGO PASTORE Ordinanza del TpM di Bologna di accoglimento dell'eccezione di parziale incostituzionalità dell'art 458 c.p.p. e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale GIUSEPPE SPADARO 110 122 129 131 137 144 148 162 169
Da un punto di vista formale, il reato è un fatto vietato dalla legge penale la cui commissione comporta l'applicazione di una sanzione penale. Tale definizione è di tipo formale in quanto non fa riferimento alla natura dei fatti assunti ad oggetto della disciplina penale, ma, semplicemente, al modo con il quale l'ordinamento reagisce alla loro realizzazione. Poiché le pene principali nel codice vigente solo elencate tassativamente (ergastolo, reclusione e multa per i delitti, arresto e ammenda per le contravvenzioni), in una prospettiva formale non è difficile distinguere i reati dagli illeciti appartenenti ad altri settori dell'ordinamento: sarà infatti individuabile come reato il fatto lecito cui la legge reagisce con una delle pene tipiche sopra menzionate. Da un punto di vista sostanziale, muovendoci su un terreno giusnaturalistico, il reato è ciò che turba gravemente l'ordine etico, ciò che urta contro la moralità media di un popolo in un determinato momento storico, ciò che rende impossibile o pone in grave pericolo l'esistenza o la conservazione della società. Se invece ci troviamo in ambito di diritto positivo, potremmo considerare reato, da un punto di vista sostanziale, il comportamento umano che, a giudizio del legislatore, contrasta con i fini dello Stato ed esige come sanzione una pena criminale. O meglio, in una concezione più moderna, il reato potrebbe essere definito come l'illecito che offende i beni i quali, alla luce dei valori costituzionali, devono essere considerati di maggiore importanza e pertanto meritevoli di essere protetti sul terreno del diritto penale. Tuttavia, questa nozione non ha fatto breccia nella dottrina penalistica, la quale, in maggioranza, ha riconosciuto al legislatore una maggiore libertà: egli deve si ispirarsi alla Costituzione, ma resta libero di scegliere quali interessi costituzionali tutelare, quali non tutelare, e quali interessi privi di rilievo costituzionale tutelare comunque a livello penale.
Storia e diritti delle minoranze, in “Semestrale di studi e ricerche di Geografia”,, 2005
Quando l'Assemblea generale dell'ONU espresse la considerazione che "le Nazioni Unite non possono restare indifferenti alle sorti delle minoranze", ciò portò dritto al cuore di uno dei più complessi problemi nell'ambito delle relazioni internazionali. La questione delle minoranze ha, con tutte le sue implicazioni, turbato per secoli la pace mondiale ed ha costituito un motivo costante di frizione nelle relazioni tra i vari Paesi; è stato altresì strumento di oscuri disegni politici e ha determinato numerose aggressioni, giustificabili o meno, causa diretta o indiretta di guerre locali o estese a gran parte della comunità internazionale. "Il problema delle minoranze è in realtà una congerie di singoli e specifici problemi ognuno dei quali gravante su un complesso di fattori politici, etnici, economici, sociali e, non ultimo, storici"; così esordiva, all'inizio degli anni Cinquanta, T. H. Bagley, un rappresentante dell'Assemblea generale dell'ONU nel tentativo di esprimere la ragione dell'enorme difficoltà di definire in maniera univoca i problemi relativi alla moltitudine di gruppi di minoranze, nel desiderio di apprestare delle norme per la protezione dei loro diritti. Dopo cinquant'anni di conferenze multilaterali, trattati e risoluzioni delle organizzazioni internazionali, ancora oggi non esiste una definizione esaustiva del termine "minoranza". Tale difficoltà è legata alle diverse metodologie con cui esso viene disciplinato, sia nel senso del mero rapporto numerico tra il gruppo di minoranza ed il resto della popolazione, sia nella recisa opposizione a tale criterio, oppure ancora nell'assunzione di fattori soggettivi di identificazione al posto di quelli oggettivi come, ad esempio, i fenomeni relativi ai flussi migratori. Secondo quanto espresso da diversi sociologi sembra ci siano almeno tre tradizioni caratteristiche nello studio delle minoranze: a) una tradizione europea concentrata sulle tradizioni autoctone, contraddistinte dalla lingua, dai caratteri nazionali, dalle religioni, dai riordinamenti territoriali nazionali, legata metodologicamente ad un approccio storico, giuridico ed etnografico; b) una tradizione americana, concentrata su minoranze alloctone, risultato di processi socioeconomici come migrazione ed urbanizzazione, legata ad una metodologia socio-economica ed allo studio dei problemi razziali; c) una terza tendenza, che possiamo definire di tradizione sociale, diretta a classificare tra le minoranze tutti i poveri, i subordinati, gli emarginati ed i deviati della società.
Analizzando preliminarmente l'argomento da un punto di vista storico, emerge che il MINORE (termine in luogo del quale sarebbe preferibile discorrere di FANCIULLO, in quanto fenomenologicamente più positivo poiché si pone di fronte al suo sviluppo presupponendone un certa capacità di discernimento) non ha mai avuto un trattamento di favore: Infatti fino al XIX secolo nessun legislatore nazionale si è mai preoccupato di prevedere leggi " ad hoc " a tutela di suddetta categoria. Questa constatazione appare patologica a fronte del fatto che il livello di civiltà di una nazione si misura dall'interesse e dal trattamento che la stessa riserva non solo ai cittadini che hanno compiuto la maggiore età, ma anche e soprattutto ai minori. E' solo a seguito del processo di industrializzazione che in Europa si inizia a ritenere il minore meritevole di tutela; Ciò si traduce nella previsione di una serie di diritti, legati alla sua particolare età. Cominciano dunque ad emergere le prime leggi sull'infanzia relative alla tutela della salute del minore sul lavoro e non tanto quindi all'accesso allo stesso, che veniva inquadrato sotto una lente di assoluta normalità anche in tenera età. Tale prassi si registra altresì nel diritto internazionale, in cui il bambino viene considerato, originariamente, solo nelle vesti di piccolo lavoratore.
Cassazione Penale, 2020
In recent years, there has been a perspective change of criminal trial, no longer focused only on the offender, but also on the victim role. The paper shows how neuroscientific studies can provide fundamental support not onlyfor understanding criminal law principles traditionally related to the person who committed the crime, but also for an innovative victim-centered approach. Starting from an overview of the different victim roles in criminal trial, the paper analyzes the evolution of the victim’s legal protection, with a specific focus on traditionally more vulnerable subjects as children.
Diritto → mezzo di regolazione sociale che stabilisce quale interesse sia meritevole di tutela e debba quindi prevalere e quale,invece,debba soccombere Il diritto è un insieme di norme → chi le pone? Nella nostra società il consenso sociale Accanto alle norme del diritto troviamo: -regole della morale (ciò che è bene/ciò che è male) -regole del costume sociale (ciò che è corretto/ciò che non è corretto) -regole della religione A volte queste regole coincidono con il contenuto del diritto (ex. Uccidere è contro norme di diritto,regole della morale etc) e altre volte,invece,non c'è identità → per distinguere le
Consente di realizzare una successione in quanto un nuovo cred succede al vecchio.Mediante un contratto l'originario creditore,CEDENTE,cede i suoi diritti reali ad un nuovo creditore,CESSIONARIO.Per la valdità del contratto serve il CONSENSO di entrambi i cred,ma di regola non serve il consenso del debitore,CEDUTO,secondo il principio di libera cedibilità.Esistono delle eccezioni in cui è rischiesto il consenso del deb in partcolare se si tratta di CREDITI a carattere STRETTAMENTE PERSONALE,nei casi previsti dalla legge,e nel DIVIETO PATTIZIO DI CESSIONE se deb e cred si sono accordati sull'incedibilità del credito.Se,contro il divieto,il credito viene ugualmnte ceduto dal cred si distinguono due situazioni:se il cessionario è a conoscenza del patto di incidibilità,la cessione non ha effetto,se il cessionario ignora di buona fede l'estistenza del patto diventa titolare sul credito e la cessione ha efficacia,in questo caso il deb può chiedere al cedente il risarcimento del danno ma è comunque tenuto ad adempiere l'obbligazione verso il cessionario. La cessione del credito può avvenire a TITOLO GRATUITO se il creditore da e non vende il credito a terzi,a TITOLO ONEROSO se il cred vende il prorpio credito a terzi e SOLVENDI CAUSA nel caso in cui la cessione viene affettuata per estinguere un debito.Questa tipologia di cessione del credito integra gli istituti di prestazione in luogo dell'adempiemnto e cessione del credito;a seconda del momento in cui viene estinta l'obbligazione si può avere la CESSIONE PRO SOLVENDO, nel caso in cui il rapporto obbligatorio tra ceduto e cessionario si estingue quando il cessionario riceve il pagamento dal cedente, e la CESSIONE PRO SOLUTO ove il rapporto obbligatorio termina nel momento in cui viene ceduto il credito.Se le parti non dispongono diversamente la cessione è sempre pro solvendo.Per comincare al deb il cambiamento di creditore occorre una NOTIFICAZIONE e in seguito un'ACCETTAZIONE da parte del deb stesso del cambiamento altrimenti quest'ultimo non avrà effetto.Se il deb non viene messo a conoscenza della cessione e paga il creditore liberato,questo pagamento è valido solo se il deb è in uno stato di buona fede soggettiva.Può succedere che il creditore decide di cedere il credito a piu persone generando un CONFLITTO FRA PIU AVENTI CAUSA DA UN SOLO DANTE CAUSA e in questa situazione prevale chi notifica per primo al deb la cessione o chi per primo riceve l'accettazione del deb oppure, nel caso particolare ,se si tratta di beni mobili ,prevale chi per primo acquista il possesso ,se si tratta di beni immobili ,prevale chi per primo trascrive gli atti relativi .Per la cessione del credito sono previste due garanzie,LA GARANZIA DI ESISTENZA,il cedente deve garantire al cessionario l'esistenza del credito,e la GARANZIA DI SOLVENZA,il cedente garantisce il pagamento del ceduto verso il cessionario e questa garanzia opera soltanto se le parti l'hanno prevista;se il credito non esiste o è nullo ,l'obbligazione rimane comunque valida ma il cessionario nona acquista nulla e può chiedere il risarcimento dei danni ;se il ceduto non paga,pagherà il cedente DELEGAZIONE art1268 E' una modificazione dei soggetti nel lato passivo. Il debitore originario,DELEGANTE,incarica un terzo,DELEGATO,di pagare o di obbligarsi nei confronti del creditore,DELEGATARIO.Il rapporto originale tra delegatario e delegante è detto RAPPORTO DI VALUTA,il rapporto tra delegante e delegato è detto RAPPORTO DI PROVVISTA.L'atto di delega è un CONTRATTO DI MANDATO per cui serve sempre il consenso del delegato e con il quale nasce un obligo del delegato nei confronti del delegatario.Questo atto è negoziale ma assume diversi istituti,se ha EFFETTO NOVATIVO occorrerà il consenso di tutte le parti che prendono parte all'obbligazione,se ha EFFETTO SUCCESSORIO LIBERATORIO serve il consenso del creditore e il delegato si obbliga solo tramite contratto con il creditore,se ha EFFETTO SUCCESSORIO CUMULATIVO,non serve il consenso del creditore e il delegato si obbliga tramite un atto unilaterale.Dal punto di vista del creditore,quando approva l'inserimento di un terzo soggetto(delegato) nel rapporto obbligatorio,deve chiedere l'adempimento dell'obbligazione prima al delegato e solo se il delegato non paga,il delegatario po' rivolgersi al delegante.Il creditore è libero di scegliere se rifiutare o accettare la delegazione e nel primo caso la delegazione sarà cumulativa,nel secondo caso il creditore ha tre alternative:-o stipula un nuovo contratto con il delagato estinguendo il vecchio rapp obbligatorio e costituendono uno nuovo mediante consenso di tutti e ottenendo una delegazione novativa;o,mantenendo lo stesso rapporto obbligatorio,stipula un contratto con il delegato,liberando il delegante e la delegazione sarà privativa;-oppure può decidere di non liberare il delegante ma deve comunque rispettare un beneficio d ordine a suo favore e la delegaz sarà cumulativa. La delegazione è PROMITTENDI se il delegante incarica il delegato di obbligarsiverso il creditore(delegatario),è SOLVENDI se il deb originario incarica il delegato di pagare il delegatario senza lcun contratto o atto unilaterale tra delegato e delegatario e con la sola prestazione del delegato. Il pegno è un diritto di garanzia che si costituisce con un contratto di pegno su cose mobili,universalità di cose mobili,su crediti,o su diritti aventi come oggetto beni mobili.La costituzione del pegno avviene quando si concretizza la consegna della cosa o del documento che ne conferisce la disponibilità.La cosa può essere tenuta sia dal debitore sia dal creditore,ma l'importante è che il debitore non ne possa disporre senza l'autorizzazione del creditore il quale a sua volta può solo custodirla a meno che non si tratti di una somma di denaro o di cose fungibili.
Per svolgere le sue funzioni, un ente pubblico deve contare su una disponibilità finanziaria che può derivare dal proprio patrimonio o da mezzi forniti dai soggetti con cui l'ente si relaziona. Nella normalità dei casi il patrimonio dell'ente non è capiente
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Democrazia e diritti sociali, 2022