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Recentemente la Corte di Giustizia Europea si è pronunziata sul tema spinoso che vede contrapposti due interessi fondamentali che fanno capo ai cittadini europei: il diritto di cronaca e il diritto all'oblio. In particolare un cittadino spagnolo chiedeva AEPD, l'authority spagnola che opera a tutela della privacy, la cancellazione di una notizia che lo riguardava e reperibile sul web grazie anche al famoso motore di ricerca Google (causa C-131/12).
2015
copyright per riproduzione, da parte di Google, degli snippet (miniature di immagini) di altro sito, ha ritenuto che la natura e la funzione dei servizi dei motori di ricerca, che dovrebbero aiutare gli utenti nel reperimento e nella selezione delle informazioni pubblicate in rete, sarebbe incompatibile con le finalità di violazione dei diritti di esclusiva del soggetto attore. 5 V.
2017
First, the article describes how the right to be forgotten has changed in the digital era: the increase of information storage, data analysis, and online activities, has determined a shift of paradigm. In the conflict between memory and forgetfulness the rule has become memory. In this new informational context the right to be forgotten is a fundamental right of the individual and her conflict against the freedom of speech is now crucial. The article turns to this conflict in the second part. In the third part, the article focuses on search engines and it underlines that the right to be forgotten is not just a binary decision between delete or not delete. There are, in fact, intermediate solutions and delisting can be used for reducing the visibility of an information without deleting it and it could be modulated. For example, it is fundamentally different if we were to delete an article from the results when the search is made with the data subject name or if we delete it from any possible query.
The right to be forgotten in the “digital” information era The right to be forgotten, not expressively provided for neither at statutory level nor at constitutional level, has been described by the jurisprudence as a particular declension of the personal identity protection that consists in the autonomous right that the person himself be represented in a way to reflect the actual social and personal dimension or in the right to avoid being publically represented in a way not corresponding anymore to the past. The absence of a proper legal discipline and the legislative vacuum in the field, have rendered the question object of different jurisprudential tendencies followed by the Supreme Court of Italy, the European Court of Human Rights and the European Court of Justice. The issues connected to the right to be forgotten have been originated in the moment where the biggest daily newspapers started to digitalize their historic paper archives and convert them into on-line archives with the consequence that, old articles, in the past accessible by interested persons only in left behind archives, nowadays are completely at disposition of everyone and easily consultable in every moment. In the recent years have been notably increased cases of demands for removal or updating of articles through a direct intervention by the mean of the search engine providers in order to guarantee the respect of what is generally called a right to digital identity; nevertheless, on the issue there is not still any identity of opinions by the mean of national and international jurisprudence.
Con un'importante pronuncia 1 del 1998 la Corte di Cassazione ha definito in modo analitico il c.d. diritto all'oblio. Tale è il diritto di un soggetto a non veder nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente divulgate, qualora sia trascorso un notevole lasso di tempo dal loro accadimento e sia venuta meno l'utilità sociale alla divulgazione dell'informazione.
corriere giuridico, 2019
In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito-ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost.-ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (nella specie, un omicidio avvenuto ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva, reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Cfr. tra le più recenti sul tema Cass. 20 marzo 2018, n. 6919; Cass. 26 giugno 2013, n. 16111; Cass. pen. 22 giugno 2017 (3 agosto 2017), n. 38747. Per quanto riguarda il quadro europeo si v. Corte UE 13 maggio 2014, n. C-131/12 Google Spain La Corte (omissis). Ragioni della decisione (omissis) I motivi di ricorso. 1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell'art. 2 Cost. Dopo aver richiamato alcuni specifici passaggi della sen-tenza impugnata, il ricorrente osserva che essa avrebbe erroneamente finito per considerare il diritto di cronaca sempre prevalente sui diritti individuali previsti dall'art. 2 Cost., tra i quali il diritto all'oblio. Precisa il ricorrente di non aver mai affermato che le notizie pubblicate fossero di contenuto ingiurioso o diffamatorio ovvero prive di fon-damento. Il punto centrale risiederebbe, invece, nella necessità di stabilire se sia legittimo pubblicare, o meglio ripubblicare, dopo ventisette anni, la notizia di un tragico avvenimento con modalità tali da rendere facile e sicura l'individuazione dell'omicida. Il che, ad avviso del ricor-rente, è realmente avvenuto, con conseguente sua espo-sizione ad una rinnovata notorietà che gli aveva portato gravi danni. 2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell'art. 3 Cost. La doglianza si rivolge nei confronti della motivazione della sentenza impugnata là dove essa afferma che la pubblicazione di una notizia risalente nel tempo può fondarsi sulla necessità di un'informazione volta a con-correre con l'evoluzione sociale. Una simile interpreta-zione dell'art. 21 Cost., secondo il ricorrente, è in contrasto col principio costituzionale di uguaglianza. Il ricorrente ricorda di aver commesso il delitto ma di avere anche scontato la pena e di essersi reinserito nel contesto sociale, mentre la pubblicazione dell'articolo avrebbe compromesso tale reinserimento andando a colpire la sua dignità personale; e la sentenza impugnata avrebbe leso anche l'art. 27 Cost., perché la ripubblicazione nel 2009 di un articolo risalente al 1982 costituirebbe "una pena disumana per qualsiasi persona, per quanto colpevole di un grave delitto". 3. Col terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fonda-mentali dell'Unione europea sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000. Ricorda il ricorrente che l'art. 7 cit. impone che venga rispettato, per ciascun individuo, il diritto alla propria vita privata e familiare, mentre l'art. 8 cit. garantisce il diritto alla protezione dei dati che riguardano ciascun individuo. Ad avviso del ricorrente, considerare lecito, o addirittura doveroso, il mantenimento in vita del ricordo di un fatto tanto doloroso avvenuto molti anni prima violerebbe entrambe le norme sovranazionali ora richiamate. L'ordinanza interlocutoria. 4. L'ordinanza interlocutoria chiarisce, innanzitutto, che l'esame dei motivi di ricorso impone di affrontare il pro-blema del bilanciamento tra il diritto di cronaca, posto al servizio dell'interesse pubblico all'informazione, e il diritto all'oblio, finalizzato alla tutela della riservatezza della persona; ed aggiunge che, in considerazione della specifica concreta vicenda, non viene in esame il problema del diritto all'oblio connesso con la realizzazione di archivi di notizie digitalizzati e fruibili direttamente on line. Tanto premesso, l'ordinanza rammenta che il diritto di cronaca, per pacifica e risalente acquisizione della giuri-sprudenza sia civile che penale, è un diritto pubblico soggettivo fondato sulla previsione dell'art. 21 Cost., che sancisce il principio della libera manifestazione del Diritto civile Giurisprudenza il Corriere giuridico 10/2019 1189
Il diritto all’oblio - da intendersi quale diritto dell’individuo ad essere dimenticato tutela il riserbo imposto dal tempo ad una notizia già resa di dominio pubblico. Il diritto all’oblio viene Inteso sia come manifestazione del diritto alla riservatezza che come manifestazione del diritto all’identità personale. The right to be forgotten protect the confidentiality imposed by the time to a news. The right to be forgotten include both the right to privacy that the personal identity.
Consulta OnLine, 2020
The Court of Cassation returns to rule, with a monumental order, on the right to be forgotten on the web. The contribution highlights two critical profiles.
Il “diritto all'oblio”, the right to be forgotten, è un argomento di cui recentemente sentiamo parlare spesso. Stefano Rodotà, giurista e politico, lo definisce come il diritto a «governare la propria memoria ed avere la possibilità di reinventarsi, di costruire personalità e identità affrancandosi dalla tirannia di gabbie nelle quali una memoria onnipresente e totale vuole rinchiudere tu tti ». Vedremo qual è stato il suo percorso, com'è nato, come si è trasformato nel tempo, facendo riferimento alle diverse regolamentazioni e sentenze in proposito, fino ad arrivare ai giorni nostri.
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"Il diritto all'oblio, tra indulgenza ed informazione", 2019
Giurisprudenza Italiana, UTET Giuridica, 2014
Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2020
Diritto di Internet, Digital Copyright e Data Protection
JLIS.it, 2014
TD- tecnologie Didattiche, 1996
Plagio, diritto d’autore e rivoluzioni tecnologiche = Plagiarism, copyright and technological revolutions. Trento Law and Technology Research Group. Research Papers Series; 10 . Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-408-1, 2012