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Il lavoro, dopo aver fatto cenno dei problemi di ammissibilità del c.d. trust interno (e muovendo dall'ipotesi della sua possibilità), ne mette a confronto le giustificazioni funzionali con quelle degli atti di destinazione, ex art. 2645-ter c.c., illustrando i limiti che da quest'ultima disposizione è ragionevole ricavare sul piano sistematico.
Sommario: 1. La cessione del credito dopo la dichiarazione di fallimento nella disciplina precedente alla riforma 2006-2007. -2. (Segue) Questioni specifiche relative alla modificazione dello stato passivo a seguito del pagamento del coobbligato. -3. La rettificazione dello stato passivo in caso di cessione di un credito. -4. (Segue) La rettificazione dello stato passivo in caso di surrogazione del creditore. -5. L'impugnazione dello stato passivo rettificato.
L'ordinamento giuridico europeo è caratterizzato da una serie di principi finalizzati alla tutela dei soggetti. Tale tutela è piena ed effettiva anche quando si può mettere a rischio l' applicazione del diritto europeo negli stati membri. L'ordinamento comunitario si distingue da ogni altra organizzazione internazionale per il sistema giurisdizionale posto a tutela dei soggetti dell'ordinamento, in quanto nella seconda la tutela viene assicurata solo dagli Stati membri, Un sistema articolato su due piani, comunitario e nazionale, formalmente distinti ma coordinati fra loro. Nel piano europeo il sistema giurisdizionale è a doppio grado per alcune competenze (soprattutto nei ricorsi proposti dalle persone fisiche e giuridiche) mentre per altre di grande rilievo comunitario (come il rinvio pregiudiziale) sono concentrate esclusivamente nella Corte di Giustizia. Nel piano nazionale invece i giudici si considerano giudici europei di diritto comune quando giudicano casi di rilevanza comunitaria. Pur potendosi considerare una delle creazioni più riuscite del sistema comunitario, è comunque vero che la tutela assicurata ai diritti dei soggetti comunitari non è ancora adeguata alla quantità e alla qualità delle occasioni di contenzioso che si presentano.
La segnalazione certificata di inizio attività (detta s.c.i.a. e nata nel 2010 o, ancor prima, denuncia, d.i.a.), contemplata dall'articolo 19, legge n. 241/1990, rappresenta un travagliato istituto di c.d. semplificazione procedimentale: il fondamento dell'istituto consiste nel fatto che il privato può "sostituire" a tutta una serie di provvedimenti autorizzatori una segnalazione, corredata di autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di un'attività normalmente soggetta a regime autorizzatorio (ad eccezione dei settori di attività economiche in ragione della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti).
The most common distinction in moral philosophy is that between "consequentialism" and "deonto-logy". Although social experience indicates its falsity, the latter of these theories, beginning with Kant's critical philosophy, that separates moral value from any social consideration, has destroyed social morality, reducing morals to justice, as in Rawls theory. As indicated by some authors as Taylor, Sandel or Walzer, primacy of "doing right" over "being good" had produced the paradox (as in Habermas) of some ethics of tolerance, liberty and pluralism founded exclusively on law and on the power of the State.
Perelman nasce giurista, gran parte della sua carriera si sviluppa nell'ambito filosofico. Il problema che deve affrontare un filosofo è quello del fondamento razionale delle decisioni perché riguarda il campo dell'applicazione delle norme giuridiche, inoltre è difficile liberarsene in relazione alla storia europea ove nella rincorsa alla certezza del diritto si erano sviluppati i totalitarismi, senza che un'efficace interposizione del diritto come valore avesse potuto fermarli. Anche il processo di Norimberga aveva mostrato il trionfo dell'autorità sul diritto nella sua espressione più conosciuta quella positivistico-legalista. Le conseguenze del tentativo "CARTESIANO" di formalizzare la civilis sapientia del diritto furono perseguite sia da Hans Kelsen sul piano della validità normativa, sia tramite la riorganizzazione logicistica del neo-empirismo viennese ed anglossassone. Perelman aveva varie posizioni tra cui mediare:
Etica&Politica, 1, 2020 - http://www2.units.it/etica/ Based on Gianfrancesco Zanetti's book, this paper presents a reflection on the relationship between law and sensibility. Specifically, the essay is aimed at showing how "legal devices" actively operate in the construction of our five senses (sight, hearing, taste, smell and touch) according to complex mechanisms and strategies. Through several examples, this paper reflects upon the role that the law plays in determining our perceptions.
2006
SOMMARIO: 1. Le origini della giustizia costituzionale. -2. Lo sviluppo della giustizia costituzionale nel ventesimo secolo. -3. I prototipi: modello statunitense e modello austriaco. -4. Il modello europeo: giudizio concreto e «privilegio del legislatore». -5. La legittimazione della giustizia costituzionale. 1. Le origini della giustizia costituzionale La nascita della giustizia costituzionale -intesa come tecnica di difesa giurisdizionale della costituzione nei confronti di atti e comportamenti dei poteri pubblici, compresa la legge del parlamento [G. ZAGREBELSKY (IV.3), p.11 ss.] -si fa tradizionalmente risalire alla sentenza Marbury v. Madison (1803), con la quale il controllo di costituzionalità delle leggi è stato per la prima volta realizzato da un giudice, negli Stati Uniti, nella forma del judicial review of legislation. Con tale, celebre decisione, la corte suprema rilevò che, in presenza di una costituzione rigida, rientra nei poteri interpretativi dei giudici la soluzione delle antinomie che, eventualmente, sorgano tra leggi ordinarie e norme costituzionali, attraverso la disapplicazione delle leggi contrarie alla costituzione. Come ebbe ad affermare il Chief Justice Marshall, «o la costituzione controlla ogni atto legislativo contrario ad essa, o il legislativo può alterare a propria discrezione la costituzione con una legge ordinaria. Tra queste alternative, non c'è via di mezzo [...]. Se la prima ipotesi è quella vera, allora un atto legislativo contrario alla costituzione non è legge; se è vera la seconda, allora le costituzioni scritte sono tentativi assurdi, da parte del popolo, per limitare un potere per sua natura illimitabile. In realtà tutti coloro che hanno elaborato costituzioni scritte guardano ad esse come ad una legge suprema e fondamentale e, di conseguenza, principio fondamentale di questi governi sarà necessariamente quello di considerare nullo un atto legislativo contrario alla costituzione». Nel corso del diciannovesimo secolo questo tipo di impostazione, che ebbe un certo successo in America latina (diffondendosi ad esempio in Repubblica dominicana 1844; Messico 1847; Venezuela 1858; Argentina 1860; Brasile 1891), non riuscì invece ad affermarsi in Europa, con poche eccezioni, quali alcuni isolati casi di disapplicazione di leggi incostituzionali rintracciabili in Grecia (1847), Norvegia (1866), Portogallo. Tradizionalmente si fa risalire l'origine della giustizia costituzionale in Europa alla costituzione austriaca del 1920, e al suo ispiratore, Hans Kelsen. Più in generale, occorre riferirsi agli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale: in tale epoca, infatti, vedono la luce anche altre esperienze di giustizia costituzionale, come quella cecoslovacca (addirittura precedente alla austriaca, dato che il relativo tribunale costituzionale iniziò a operare il 29 febbraio del 1920, mentre quello austriaco soltanto il successivo 1° ottobre) o quella della Germania di Weimar (ove, dal 1925, in assenza di un esplicito divieto costituzionale, la magistratura si riconobbe il potere di sindacare le leggi del Reich). Già nel corso dell'ottocento, tuttavia, nelle organizzazioni statali di tipo federale, come Svizzera, Impero austroungarico, Impero tedesco, aveva iniziato ad affermarsi un particolare «tipo» di giustizia costituzionale, la Staatsgerichtsbarkeit, che mira all'ordinata convivenza tra i diversi livelli di potere politico all'interno dello Stato [per la distinzione tra Verfassungsgerichtsbarkeit e Staatsgerichtsbarkeit v. A.PIZZORUSSO (III.2), p. 27 ss]: infatti alcuni tribunali federali avevano il compito di difendere le norme costituzionali sul riparto di competenze tra federazione e Stati membri, attraverso la risoluzione di conflitti di attribuzione. Quello che invece, fino al ventesimo secolo, non fu possibile realizzare, nonostante vari tentativi e proposte in questo senso (a partire dal jury constitutionnaire di Siéyès del 1795 fino ad arrivare al «Verfassungsgerichtshof für Österreich» di Jellinek del 1885) è il tipo di giustizia costituzionale che mira alla garanzia di diritti, individuali e sociali, capacità di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti. BIBLIOGRAFIA
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Nota di commento a sentenza, 2018
Profili di interconnessione tra principi di analisi economica del diritto e (abuso del) processo amministrativo (Interconnection profiles between principles of economic analysis of law and (abuse of) administrative process), 2020
La Lex Aquilia e il Damnum iniuria datum, 2018
Giustizia predittiva: alcune considerazioni preliminari, 2022
TORTURA GIUDIZIARIA: ETÀ DEL DIRITTO COMUNE E REALTÀ VALDOSTANA NEL 1449, 2019
RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO TRIBUTARIO, 2018