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Eutanasia e nuovi diritti nel costituzionalismo contemporaneo: alcuni problemi teorici
Mentre scrivo questa breve relazione, Eluana Englaro, ormai da più di diciassette anni, giace inerte ed incosciente nel letto di una clinica. Ed intanto, nel grande circo mediatico della carta stampata, della televisione e della rete internet, politici, giornalisti, uomini di chiesa, filosofi, medici, giuristi, nonché genitori di "altre Eluana" o semplici e comuni cittadini dibattono senza tregua e con gran disinvoltura di vita e di morte, di giustizia e di ingiustizia, di libertà e di repressione, tutti accomunati dal medesimo fine: tutelare Eluana, i suoi diritti e la sua dignità. I dubbi sono quelli di sempre, sono quelli che hanno diviso le coscienze di fronte all'esplicita richiesta di morte di Ramon Sampedro e di Piergiorgio Welby, sono quelli che hanno lacerato gli animi dinnanzi alle immagini di Terry Schiavo e del suo vuoto sorriso.
Si tratta, tuttavia, di verificare se le cose stanno davvero così.
Presentare le novità costituzionali nel pensiero di Machiavelli significa in qualche modo riassumere a grandi linee l'intera sua opera. L'«effetto Machiavelli» sulle pratiche e le teorie giuspubblicistiche fu, infatti, pressoché immediato e inarrestabile. Tenendo conto degli studi più recenti, ci si limiterà qui a proporre brevemente solo alcune questioni, ancora oggi particolarmente discusse nel dibattito storico-costituzionale, anche grazie al modo in cui Machiavelli le presentò. Tra queste spicca innanzitutto la questione dello «stato», nella sua duplice declinazione di principato e repubblica: per il primo, si considererà soprattutto il «principato civile», così come discusso nel Principe e per la seconda, si prenderà in esame la particolare idea di «costituzione mista», a cui si lega almeno in parte la fortuna machiavelliana. Per discutere questi aspetti, tuttavia, si inizierà dall'istituzione della milizia cittadina, che i Fiorentini considerarono come la riforma «costituzionale» più innovativa proposta da Machiavelli. In chiusura sarà presentato nei suoi contenuti essenziali quel progetto repubblicano elaborato tra il 1520-1521 e incluso nel Discursus florentinarum rerum, che è stato giustamente definito di recente come una vera e propria «scommessa di Machiavelli» (Zancarini 2017).
T. Noto, I diritti fondamentali nel fine vita. Riflessioni in chiave comparatistica alla luce della nuova legge spagnola sull’eutanasia, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 1-bis, 2022
Il presente contributo si occupa di analizzare l’emersione di “nuovi diritti” come frutto dell’avanzamento tecnologico che ha inevitabilmente reso incerto il confine tra la vita e la morte, consentendo di protrarre a tempo indefinito il processo di morte “organica” del soggetto. Sarà l’esperienza spagnola che prenderemo come «banco di prova» per esaminare le difficoltà di conciliare l’esercizio di questi nuovi diritti nel quadro di un sistema costituzionale di tipo pluralista, in particolare, attraverso l’analisi della regolamentazione dell’eutanasia nell’ordinamento spagnolo.
Persona e amministrazione. Ricerche giuridiche sull’amministrazione e l’economia, 2020
Indeterminacy is one of law’s main characteristics in contemporary constitutional States. It challenges the objectualist conceptions of law which reduce law to a system of norms or a set of facts and confirms those conceptions which regard law as an interpretative social practice. Legal systems’ constitutionalization increases legal flexibility at the expense of legal certainty; it imposes to legislators, judges and individuals the responsibility and the associated risks of individuating law. The ways in which the legislator, at different levels, faces the Covid-19 current pandemic offer an interesting perspective to analyze the positive and negative effects produced by the indeterminacy of contemporary law.
Abstract L’eutanasia è un fenomeno multiproblematico ed, infatti, per la definizione delle sue diverse sfaccettature si rendono utili le discipline medico-legali che hanno la peculiarità di costituire un tramite tra la biologia e qualsiasi altra regola di comportamento appartenente al contesto sociale e giuridico della società moderna. Quindi, la particolare duttilità di questa materia permette di esaminare la tematica in questione sotto diversi punti di vista tra i quali si è preferito scegliere quello medico e giuridico, in quanto è proprio in questi due ambiti che l’eutanasia accende le maggiori discussioni. Infatti, non essendo disciplinata in molti degli ordinamenti giuridici ed internazionali e trovando la sua unica regolamentazione in atti di comitati etici, nella soluzione di casi giurisprudenziali e nella deontologia medica, crea non poche difficoltà al comportamento dei medici e delle corti nella valutazione dei casi concreti. Andando alla ricerca delle soluzioni che sono state assunte per risolvere la questione “eutanasia”, sono stati esaminati casi giurisprudenziali, leggi interne e deontologia medica, sia in ambito comunitario che in quello internazionale. Per quanto riguarda la posizione degli organi comunitari, quali il Consiglio d’Europa e il Parlamento europeo, non sembra che ci sia una volontà di prendere una posizione definitiva sull’eutanasia in quanto la considerano un argomento medico/sanitario di competenza dei singoli Stati. Questo è quanto è stato espresso anche attraverso l’approvazione nel 1997 della Convenzione di Oviedo che ha permesso all’ Olanda e al Belgio di raggiungere nel 2002 una regolamentazione legislativa sull’eutanasia attiva: nel primo caso attraverso l’emanazione della legge sulle “Procedure di controllo sull’interruzione della vita su richiesta e sul suicidio assistito”; nel secondo attraverso il “Progetto di legge relativo all’eutanasia”. La Corte europea dei Diritti dell’ Uomo invece è stata più chiara: nella sentenza Diane Pretty v. Regno Unito ha negato la legittimità dell’eutanasia attiva ma ha affermato la liceità dell’eutanasia passiva volontaria. La scelta olandese e belga non è stata seguita da tutti gli altri stati europei ed anglo-americani che tendono a muoversi verso il riconoscimento dell’eutanasia passiva volontaria e non volontaria. Le procedure seguite sono differenti: in Svizzera la legittimità dell’eutanasia passiva è riconosciuta direttamente dal codice deontologico della Federazione dei Medici Svizzeri e i procedimenti d’attuazione vengono disciplinati dall’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche; nei Paesi di common law si è partiti da una giurisprudenza favorevole a queste pratiche (casi Bland, Miss B, e Cruzan) e si è arrivati all’emanazione di leggi che le rendono legittime (ad esempio il Mental Capacity Act del Regno Unito). Ormai, quindi, tutte le legislazioni di civil law e common law garantiscono a pazienti capaci ed incapaci d’intendere e di volere il diritto al rifiuto delle cure, anche se salva vita. Anche le organizzazioni mediche, che si oppongono totalmente all’eutanasia attiva, rimanendo fedeli al principio ippocratico del “non nocere”, affermano che il prolungamento dei trattamenti medici contro la volontà del paziente violi il suo diritto all’autodeterminazione e sia contrario ad ogni etica medica. Inoltre, prevedono la possibilità di esprimere il rifiuto alle cure attraverso la redazione di direttive anticipate o la nomina di un rappresentante legale che faccia le veci del paziente divenuto incapace a causa di una malattia degenerativa. In Italia, dopo anni di torpore, qualcosa si sta muovendo. Il diritto al rifiuto delle cure mediche è garantito sia dal codice di deontologia medica, sia dalla Costituzione Italiana, ma questo non avviene nel caso in ci cui si trovi di fronte a trattamenti salva vita. Questo diritto è stato riconosciuto dalle ultime pronunce dei tribunali del 2007 sui casi Welby ed Englaro: nel primo caso per soggetto capace, nel secondo per soggetto incapace nel rispetto di determinate condizioni. Intanto nel 2006, proprio sotto la spinta di questi due casi giurisprudenziali, c’è stata la riforma del codice deontologico medico, nel quale si specifica che nel caso di rifiuto espresso da un paziente competente e contenuto in documento scritto, questo dovrà essere rispettato dal medico, mentre in caso di paziente in fase terminale ed incosciente, la sua vita potrà essere artificialmente sostenuta fino a che venga meno definitivamente ogni possibilità di recupero e le decisioni da adottare a riguardo dovranno essere discusse con un genitore, tutore o amministratore di sostegno.
2019
Partendo dai principi fondamentali dell'ordinamento sanciti dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali, il lavoro affronta il delicato tema del diritto all'autodeterminazione terapeutica dei pazienti affetti da patologie terminali e si interroga sugli spazi di liceità dell'eutanasia e del suicidio medicalmente assistito
LO STATO RIVISTA SEMESTRALE DI SCIENZA COSTITUZIONALE E TEORIA DEL DIRITTO, 2018
2020
This paper presents and critically discusses some profiles that connected the issues of euthanasia and organ donation in recent international debate. The contexts in which new forms of donation, linked to euthanasia, are being discussed, are in particular those in which there is already legislation allowing the practice of euthanasia. However, since these are interesting topics, a critical analysis is proposed, also referring to a possible scenario, which could also concern, in the future, the Italian reality.
2019
The concept of human dignity is nowadays challenged by new problems and questions stemming from the bioethical debate. After the formal inclusion of this principle in the post-WWII Constitutions, the need to re-open the discussion on both the meaning and the limits of human dignity has been urged by the scientific and medical progress. The article underlines the development of “human dignity”, from its Christian origins to its philosophical and historical studies. Starting from this unavoidable premise and through the looking glass offered by some leading cases concerning embryos’ rights, this paper aims at analyzing the new challenges that the Constitutionalism and the concept of human dignity are increasingly called to tackle.
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G. RAZZANO, La proposta di legge sulle «Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita»: una valutazione nella prospettiva costituzionale anche alla luce della sent. n. 50/2022, in Federalismi n. 9/2022, pp. 53-69, 23 marzo 2022., 2022
Nomos. Le attualità nel diritto, n. 3/2014, pp. 70-78. , 2014
Giovanna Razzano, Le incognite del referendum c.d. «sull'eutanasia», fra denominazione del quesito, contenuto costituzionalmente vincolato e contesto storico, in Consulta online, 3/2021, 973-983, 2021
Osservatorio AIC, 2019
QUESTIONE GIUSTIZIA, 2013
2016
in: "Verifiche", XXVII, nn. 3-4, pp. 339-348., 1998
M. Angelini, M. Oliviero (ed.), Le immunità nel diritto interno e comparato, 2014