Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
…
23 pages
1 file
Dworkin distingue tra un "convenzionalismo rigido" ed un "convenzionalismo flessibile". In questa sede non è necessario soffermarsi su questa distinzione. 5 Cfr. eventualmente A. SCHIAVELLO, Diritto come integrità: incubo o nobile sogno? Saggio su Ronald Dworkin, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 153-160. 6 Parla per la prima volta di "svolta convenzionalista", sia pure in termini critici, L. GREEN, Positivism and Conventionalism, cit.
G. FAMIGLIETTI, M. NISTICÒ e N. PIGNATELLI, Codice ragionato dei beni culturali e del paesaggio, (ISBN 978-88-3270-264-4), 2018
in G. Perlingieri e A. Fachechi (a cura di), L’operatività dei principi di ragionevolezza e proporzionalità in dottrina e giurisprudenza, Napoli, 2017, p. 473-492., 2017
Sommario: 1. Lo strano caso del diritto di proprietà. – 2. Razionalità discreta vs. razionalità dialettico-conformativa nel trattamento sintomatico dei nuovi modelli. – 3. Ricominciamo da tre casi. – 4. Beni comuni e gioco del- l’imitazione tra diritto di proprietà e sharing economy.
This is a paper (in Italian) about the different perspectives about collective intentionality as applied to legal ontology
Assumendo la concezione generica del naturalismo come volto ad identificare la conoscenza umana con quella delle scienze naturali, ci si chiede se esso sia adeguato per la comprensione del diritto in quanto tale. Dopo aver accennato al ruolo della scienza giuridica e ad una concezione naturalistica del diritto qual è quella del realismo giuridico scandinavo, si esaminano alcuni temi che costituiscono un banco di prova cruciale per il naturalismo: i diritti umani, la soggettività e i valori morali e giuridici. Si conclude con alcuni esempi di interazione fra natura e diritto, che possono aprire una terza via.
Dirittifondamentali.it, 2021
Le convenzioni costituzionali sono oggetto di attenzione per la loro capacità di spiegare il medesimo funzionamento del sistema politico. Ogni ordinamento presuppone in fondo l’esistenza di accordi tra i soggetti titolari di cariche politiche. L’articolo prende le mosse dal cd patto di Salerno tra la monarchia ed i partiti antifascisti nell’aprile 1944 e ne evidenzia il riflesso sulle vicende politiche italiane, sino ad arrivare ai governi tecnici o di larghe intese i quali per taluni aspetti possono considerarsi tardi eredi di quell’esperienza. La dimensione negoziale che rimane sempre sottesa al fenomeno delle convenzioni costituzionali potrebbe portare alla loro giustiziabilità anche presso sedi diverse dal giudice costituzionale.
Da una prospettiva giusfilosofica, le tesi più interessanti del c.d. neocostituzionalismo sono quelle che sfidano il positivismo giuridico metodologico. Come approach al diritto, il positivismo giuridico presuppone la possibilità di distinguere tra il diritto qual è ed il diritto quale dovrebbe essere, tra diritto ideale e diritto reale, e, sulla base di tale distinzione, individua l'oggetto della scienza giuridica nel diritto positivo. L'attacco del neocostituzionalismo a questo modo di intendere la conoscenza del diritto ruota intorno a tre argomenti: a) l'argomento della pretesa di correttezza b) l'argomento legato alla impossibilità di distinguere nettamente l'osservatore dal partecipante e c) l'argomento della svolta interpretativa della scienza giuridica. Il mio obiettivo in questa sede è quello di mostrare che il giuspositivismo metodologico non è in grado di replicare in modo convincente ad una critica fondata su questi argomenti. Altra questione, che non affronto direttamente, è quella di stabilire se, a partire da queste critiche, sia possibile configurare una prospettiva giusfilosofica alternativa tanto al giusnaturalismo quanto al giuspositivismo. Per un verso, ritengo che si tratti di una questione leziosa, che rischia di arenarsi in dispute sterili il cui esito è pre-determinato dalle definizioni stipulative di partenza. Per altro verso, ritengo possibile e opportuno ricostruire, a livello concettuale, giupositivismo e giusnaturalismo come prospettive mutuamente esclusive. In questo caso, gli autori c.d. neocostituzionalisti potranno essere ricondotti ora all'una ora all'altra concezione del diritto, a seconda che le critiche al giuspositivismo metodologico siano accompagnate da una prospettiva meta-etica oggettivista e cognitivista o, viceversa, soggettivista e non-cognitivista. Nel primo caso, ci troveremmo di fronte a concezioni del diritto anti-giuspositiviste (e, dunque, giusnaturaliste); nel secondo, di fronte a concezioni post-positiviste del diritto che, pur rinunciando alla purezza della scienza giuridica, mantengono fede alla massima auctoritas non veritas facit legem. In questo modo, si recupererebbe anche l'intuizione di giuspositivisti come Hans Kelsen ed Alf Ross che considerano il non-cognitivismo etico un elemento essenziale del positivismo giuridico. From a legal philosophical point of view, the most interesting theses of so-called neo-constitutionalism are those that challenge methodological legal positivism. As an approach to law, legal positivism presupposes the possibility of distinguishing between " law as it is " and " law as it should be " , between ideal law and real law, and, on the basis of this distinction, it identifies the object of legal science in positive law. The attack of neo-constitutionalism on this way of seeing legal knowledge revolves around three arguments: a) the argument of the correctness claim b) the argument relating to the impossibility of clearly distinguishing the observer from the participant, and c) the argument of the interpretive turn in legal science. My goal here is to show that methodological legal positivism is unable to reply convincingly to a critique based on these arguments. Another issue, which I do not deal with directly, is to determine whether, from these criticisms, it is possible to configure a legal philosophical perspective that is an alternative to both natural law doctrine and legal positivism. On the one hand, I feel that this is a futile issue, which is likely to run aground in sterile disputes whose outcome is predetermined by the starting stipulative definitions. On the other hand, I think it is possible and appropriate, at a conceptual level, to reconstruct legal positivism and natural law as mutually exclusive perspectives. In this case, the so-called neo-constitutionalist authors can be linked to the one or the other conception of law, depending on whether criticisms of methodological legal positivism are accompanied by an objectivist and cognitivist meta-ethical perspective or, conversely, by a subjectivist and non-cognitivist one. In the first case, we would be looking at anti-positive-law ideas of law (and, therefore, at natural law ones); in the second, at post-positivist conceptions of law that, despite foregoing the purity of legal science, remain faithful to the maxim auctoritas non veritas facit legem. In this way we would also recover the intuition of legal positivists like Hans Kelsen and Alf Ross, who consider ethical non-cognitivism an essential element of legal positivism. KEYWORDS Neocostituzionalismo, positivismo giuridico, giusnaturalismo, diritto e morale, epistemologia giuridica Neo-constitutionalism, legal positivism, natural law doctrine, law and morals, legal epistemology
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.
Diritti comparati, 2022
Obbligazioni e Contratti, 2007
Pactum - Rivista di diritto dei contratti, 2022
Diacronie, 2014
Archivio Penale, 2018
Convenzioni & Convenzionalismi , 2015
Genova University Press, 2019
QUESTIONE GIUSTIZIA Trimestrale fondato da Giuseppe Borrè, 2019
Diritto&Questioni pubbliche, 2017
Giovanni XXII. Cultura e politica di un papa avignonese. Atti del LVI Convegno storico internazionale del Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo-Accademia Tudertina, Todi 13-15 ottobre 2019, Spoleto, Cisam, 2020