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2007, Bioetica. Rivista Interdisciplinare
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Secondo Giovanni Fornero ("Bioetica Cattolica e Bioetica Laica", Bruno Mondadori, Milano, 2005), esistono due accezioni del termine “laico” – la prima più debole, inclusiva e generale, la seconda più specifica, circoscritta e forte. Nell’articolo si sostiene che esista un solo tipo di laicità, e dunque una sola bioetica laica. Quel che rende laica la bioetica non è il contenuto, ma il metodo. La bioetica laica è una bioetica razionale: una bioetica dove è assegnata importanza soltanto alla razionalità, e a nessuna verità.
Il Rasoio di Occam - Micromega , 2014
Nel suo ultimo libro, Elogio della felicità possibile (Donzelli), Orlando Franceschelli raccoglie la sfida di rispondere alla domanda circa cosa può significare, per un non credente, approdare ad una visione del mondo e dell'uomo adulta, ma senza Dio. Ne viene fuori un ateismo maturo, capace di concentrarsi sul versante propositivo e costruttivo della propria visione del mondo.
2010
Le dimensioni ridotte, il tono pungente e lo stile di scrittura non paludato potrebbero spingere a considerare il libro di Michele Ainis, Chiesa padrona, l'ennesimo pamplhet polemico sul tema, oggi molto di moda in Italia, della laicità dello Stato.
1949
Adottare il metodo della lotta di classe e professare la teoria marxista significa porre tutte le tradizioni al di là della barricata, e con esse tutte le civiltà che di una tradizione dispongono. Per i marxisti se la civiltà ha un senso, essa è ancora da venire.
Questo mio lavoro tende a analizzare e sviluppare un argomento di grande attualità, in quanto, sempre più di frequente, trattando questioni etiche e morali, si tendono a contrapporre convincimenti di natura confessionale e religiosa a concetti etici di natura laica, rendendo di fatto impossibile, soprattutto oggi in Italia, ricercare una soluzione moderna e razionale ai molti problemi morali che si presentano alla nostra attenzione.
Edizioni ETS, 2011
Il presente volume è stato pubblicato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
2021
The principle of laicality of the State is, historically, a direct affirmation's consequence of liberal constitutionalism and is closely linked to a strong protection of freedom of religion, from which, however, must be conceptually distinct. It has taken different connotation, in France, in the United States, in Italy, in national and European law. Its root seems to be found in good Roman citizen's secular officium, according to the formula of Caecilius Statius, that "homo homini deus, si suum officium sciat".
"inSchibboleth", n. 12, 2008
Di recente, Jürgen Habermas ha affi dato all'espressione "società post-secolare" il compito di descrivere il carattere fondamentale delle società avanzate, per sottolineare la permanenza del fenomeno religioso ben al di là del solo ambito individuale e soggettivo nel quale si è creduto un tempo che si sarebbero progressivamente ritirate. L'espressione fa riferimento, in particolare, ad una trasformazione della coscienza pubblica che Habermas ha formulato nei seguenti termini: vi è innanzitutto il venir meno della certezza che la religione sia destinata a scomparire con l'avanzare della modernizzazione; v'è poi l'infl uente ruolo di «comunità d'interpretazione» che la religione continua ad esercitare su un gran numero di questioni; vi è infi ne l'impatto, dovuto all'ampiezza dei fenomeni migratori, con forme di vita diverse, in cui si rapprendono le differenze religiose, e che è quindi più diffi cile far convivere in condizioni di reciproco rispetto 1 . Da tutti questi fenomeni si sarebbe sollecitati a porre la domanda se e in qual misura il carattere laico e secolare dello stato moderno debba essere seriamente riconsiderato, per tenerne debitamente conto.
2017
Scopo del presente studio è individuare e declinare i possibili àmbiti di interazione tra diritto penale e laicità: tale analisi muoverà, innanzitutto, da una ricerca, a livello definitorio, circa la nozione di "laicità" e circa il (fisiologico) carattere di "vaghezza" che connota il concetto de quo, con la conseguente difficoltà di individuarne un significato, se non unitario, quantomeno condiviso (si ricorrerà, a tal fine, anche ad un'indagine in chiave comparata). Si procederà quindi ad esaminare il diritto positivo e giurisprudenziale-in primis attraverso la lettura delle sentenze della Corte costituzionale, e della relativa elaborazione della "laicità" in termini di "equidistanza" ed "imparzialità"-ed effettuando poi una ricognizione sulle fonti del diritto penale (dove si registrerà la "crisi" del legislatore penale e la crescente centralità del giudice e della giurisprudenza, anche alla luce dell'incidenza e dell'influenza esercitata, sul diritto interno, dalle fonti sovranazionali, in particolare dal diritto dell'Unione europea e dal diritto convenzionale della CEDU). Lo studio si concentrerà sul tentativo di individuare alcune declinazioni di "laicità" nel peculiare àmbito del diritto penale, interrogandosi al contempo sul relativo status della/delle "laicità", ossia la qualificazione come "carattere", ovvero come "principio". Si proporrà una lettura-valorizzando la necessaria (anzi, pretesa) autonomia delle regole che debbono connotarlo (le «regole proprie del diritto penale»), dalle influenze "distorsive" ad opera di agenti "esterni" al diritto penale o al diritto stesso-in termini di "laicità" anzitutto «come metodo», quale frutto di un procedimento dialogico, nella ricerca di (ri)affermare il «fatto» quale "centro gravitazionale" verso cui orientare la politica criminale e l'attività di interpretazione. Il concetto di "laicità" verrà poi accostato alle condizioni di legittimazione del diritto penale, laicità «come canone politico-criminale» orientato alla individuazione ed all'affermazione di un diritto penale che rigetti forme di-[II]-«paternalismo» e di «moralismo», ed alla concreta dimensione applicativa (interrogandosi sugli spazi della laicità «come ausilio interpretativo»), proponendosi infine un'analisi di istituti di parte generale e di fattispecie di parte speciale che si presentano (astrattamente e concretamente) idonee al penetrare di istanze "esterne" al diritto penale.
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Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2024
in «Storia Amministrazione Costituzione. Annale dell’Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica», Il Mulino, n. 17/2009, pp. 51-63, 2009
Questioni civiche: forme, simboli e confini della cittadinanza, edited by Ilario Belloni e Rosario Forlenza, 271-285, 2010
Rivista Di Diritto Romano, 2010
Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2011
A. Fuccillo, Diritto religioni culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica, Giappichelli, Torino, 2018