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Il diritto comunitario della sicurezza marittima é strettamente legato da un rapporto causale e diretto con gli ultimi naufragi, trattandosi quindi di un diritto di recente creazione 1 . La creazione di questo nuovo ordinamento determina la volontà politica comunitaria di richiedere una struttura legale più rigorosa delle esigenze internazionali dell'Organizzazione Marittima Internazionale (OMI) 2 . Tuttavia, l'Unione Europea (UE) è cosciente che i suoi lavori devono fare riferimento alle norme ed ai lavori dell'OMI.
Diritto@ storia, 2004
SOMMARIO: 1 La navigazione nel Trattato istitutivo. – 2. Riflessi dell’allargamento in campo marittimo. – 3. Allargamento e politica marittima.
2006
CAMARDA G.; MICCICHE' L.; FARACI E.; BEVILACQUA S.; MONTEBELLO C.; PISCHEDDA L.; DI BONA D.; ROMANA N.; MANCUSO G.; TELLARINI G.
Rivista Italiana Difesa, 2018
L'articolo, partendo dalla elaborazione da parte della Ue, della "Funzione Guardia Costiera" (ECGF) come elemento chiave per la protezione della sicurezza marittima, esamina il ruolo svolto in questo settore dalla nostra Marina cui la legge assegna specifici compiti Il concetto di ECGF formulato in sede comunitaria, nel superare l'originaria nozione ristretta di Guardia Costiera Europea, tiene conto del fatto che alla funzione guardia costiera contribuiscono anche le Marine militari. Un esempio paradigmatico in tal senso è difatti rappresentato dall’organizzazione italiana, dove la Marina Militare svolge - secondo i dettami del Codice dell’Ordinamento Militare- funzioni di guardia costiera per quanto concerne la sorveglianza marittima, la lotta ai traffici illeciti, il SAR, la protezione delle attività di pesca dei connazionali, la tutela dell'ambiente marino.
Bollettino di Studi Sardi 11/2018, 2018
Alla fine del Settecento anche il diritto marittimo, come altri settori del diritto, diventa oggetto di tentativi di riforma e di progetti legislativi in diversi Stati italiani. Ai progetti di Michele De Jorio per il Regno di Napoli, al Progetto del Codice per l'Austriaca Marina Mercantile, già ampiamente studiati, si aggiunge, e si ispira ad essi, un progetto del giurista Domenico Alberto Azuni. Il giurista sassarese ha modo di approfondire la conoscenza della materia quando il governo piemontese gli affida l'incarico di giudice del Consolato di Nizza; l'esperienza nel tribunale è fondamentale per le sue riflessioni sul diritto marittimo, confluite in alcune opere inedite, e sicuramente lo induce poi a pubblicare un'opera essenzialmente rivolta alla prassi, il Dizionario universale ragionato della giurisprudenza mercantile (1786-88). Nel 1789, lo stesso anno in cui viene nominato senatore del regno sabaudo, sottopone alla Corte torinese un Saggio di un progetto di un nuovo codice di leggi marittime, e mercantili per tutti gli Stati di S. M.
Rassegna della Giustizia Militare (nr. 5-2020), 2020
Abstract: The interaction between the right of States to protect their borders and the duty to safeguard human life at sea are a thorny and topical issue. Search-and-rescue operations carried out on an not-occasional basis in the Libyan SAR (Search and Rescue) area by NGOs (non-governmental organizations) vessels, is determining, as a further effect to the rescue operations, the demand, from some NGOs, to disembark in Italy castaways not having the necessary requisites for legitimate access to the national territory. This situation, also due to the health emergency related to COVID-19, is causing many difficulties to the Italian system for the reception of migrants. In this context, the first Government of the Prime Minister Conte has adopted an energetic policy of controlling maritime borders, in particular through the Decree Law of 14 June 2019, no. 53. Notably this piece of legislation assigned to the Minister of the Interior the power to limit or prohibit the entry, transit of ships in the territorial sea, for reasons of public order and safety, or to prevent the so-called prejudicial or not innocent passage, in accordance with the article 19 of the United Nations Convention on the Law of the Sea. Therefore, this article will analyzed the mentioned Decree-Law, together with the different litigations regarding the disembarkation of castaways, in particular, with reference to the vexed question of the applicability of the right of asylum on board of ships and the right to be disembarked in Italy following a rescue operation at sea. In addition, this article will touch also the application of the Dublin III Regulation in the context of a sea crossing that results in a search and rescue operation, which ends with the disembarkation of the castaways on the territory of a Member State of the European Union (EU). As a matter of fact, this last issue appears to be inherently connected to the "reluctance" of the southern States of the Union to grant their ports for the disembarkation of migrants rescued at sea and, therefore, its analysis appears essential for a more complete understanding of the topic under discussion. Abstract: L’interazione tra il diritto degli Stati a tutelare i propri confini ed il dovere di salvaguardare la vita umana in mare costituiscono una questione spinosa e di stretta attualità. L’attività “non occasionale” di ricerca e soccorso in mare praticata, nella zona SAR (Search and Rescue) libica da navi appartenenti a ONG (organizzazioni non governative), sta determinando, quale effetto ulteriore al salvataggio in mare, la pretesa, da parte di alcune ONG, di sbarcare in Italia individui privi dei necessari requisiti per il legittimo accesso al territorio nazionale. Tale situazione, anche in ragione dell’emergenza sanitaria connessa al COVID-19, sta determinando non poche difficoltà al sistema italiano per l’accoglienza dei migranti. In tale contesto, il Governo Conte I ha adottato una politica energica di controllo dei confini marittimi, in particolare attraverso il Decreto Legge 14 giugno 2019, n. 53. Tale provvedimento legislativo, in particolare, ha assegnato al Ministro dell’interno il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, ovvero quando, in un’ottica di prevenzione, ritenga necessario impedire il cosiddetto “passaggio pregiudizievole” o “non inoffensivo” ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Nell’ambito del presente articolo, dunque, oltre al citato Decreto-Legge, verranno analizzati i diversi contenziosi in materia di sbarco dei naufraghi salvati in mare, in particolare, con riferimento all’annosa questione dell’applicabilità del diritto d’asilo a bordo delle navi e del diritto ad essere sbarcati in Italia a seguito di un’operazione di soccorso in mare. In aggiunta, il presente articolo tratterà la tematica dell’applicazione del regolamento di Dublino III nel contesto di una traversata via mare che da luogo ad un intervento di ricerca e soccorso che si conclude con lo sbarco dei naufraghi sul territorio di uno Stato membro dell’Unione europea. Tale tematica infatti appare intimamente connessa con la “ritrosia” degli Stati del sud dell’Unione a concedere i propri porti per procedere allo sbarco dei migranti salvati in mare e, pertanto, la sua analisi appare indispensabile ai fini di una più compiuta comprensione delle vicende in esame.
in Governo e gestione delle concessioni demaniali marittime. Principi costituzionali, beni pubblici e concorrenza tra ordinamento europeo e ordinamento interno, Vol. II, Collana Quaderni della Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 8, Napoli, 2023
A partire da una ricostruzione del “diritto al mare” come parte del fondamentale e più ampio diritto di fruizione e godimento del paesaggio (ex art. 9 Cost.), nel contributo si analizzano le modalità per garantirne l’effettività. Ripercorsa, dunque, un’“evoluzione/ involuzione” della normativa in materia di gestione dei beni demaniali marittimi tutta tesa, nella sostanza, alla conservazione delle rendite di posizione degli operatori del settore, si evidenzia l’esigenza di una sua profonda riforma che si basi sulla differenziazione tra le spiagge che, per la loro conformazione, consentono la realizzazione di una dinamica concorrenziale – cui dovrebbe prender parte anche la stessa amministrazione proprietaria – e quelle che, invece, costituendo ‘monopoli naturali’, richiedono necessariamente un intervento pubblico più incisivo.
ERRATA CORRIGE: pag 18, in luogo di "noleggiatore a nudo scafo" leggasi "conduttore a scafo nudo"
2018
Il contrasto ai traffici marittimi illeciti rappresenta un settore vivo e problematico della sicurezza marittima italiana, europea e internazionale che richiede un confronto con strumenti giuridici complessi e di varia derivazione. Tali strumenti spesso si incrociano con esigenze di salvaguardia della vita umana in mare, nonché con dinamiche sociali e umanitarie che impongono la ricerca di un bilanciamento tra l'interesse alla sicurezza e la tutela di diritti a vario titolo riconosciuti all'individuo o a gruppi di individui. Su questo sfondo il volume raccoglie studi ed esperienze pratiche al fine di delineare e approfondire, con taglio scientifico e operativo, la cornice giuridica nella quale risiede, o dovrebbe risiedere, con il supporto di strumenti tecnologici in continua evoluzione, la risposta efficace ai principali traffici marittimi illeciti contemporanei. Con tali finalità, il volume si pone sulla scia dell'esperienza formativa offerta dallo Short Master organizzato in materia di safety e security marittime dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dalla Legione Allievi della Guardia di Finanza, il cui intento, rinnovato negli anni, è fornire conoscenza nel giusto equilibrio tra teoria e pratica.
Studi in onore di Augusto Sinagra, 2013
Il «blocco delle coste» è un istituto giuridico dello ius in bello di origine consuetudinaria che, secondo una condivisa terminologia, riguarda in primo luogo i rapporti di guerra tra almeno due parti belligeranti «nemiche» di un conflitto armato internazionale. Ma, soprattutto, e questo è forse un elemento di grande rilievo, pur essendo esclusivamente un atto di guerra coinvolgente le Parti belligeranti, esso mira a definire ed incidere anche sui rapporti giuridici e le relazioni tra gli Stati coinvolti nel conflitto armato e gli Stati terzi, i c.d. «Stati neutrali». Con tale atto di guerra, la parte bloccante investe dalla parte del mare le coste o anche un solo porto del nemico, o occupato da esso, con l’intenzione di bloccare le sue comunicazioni, di qualsiasi tipo esse siano, con gli Stati neutrali, negando l’entrata e l’uscita delle navi di questi ultimi nei e dai porti del bloccato. Lo scopo ultimo del blocco è quello di mettere in gravi difficoltà lo Stato le cui coste o porti vengono sottoposti al blocco in modo da poter incidere seriamente sull’esito della guerra. Da qui la differenza tra la rottura del blocco ed il contrabbando di guerra. In regime di blocco navale, il commercio con la piazza bloccata è assolutamente vietato, mentre in caso di (divieto di) contrabbando di guerra, si «limita» a livello internazionale la libertà dei neutrali; in altri termini, nel divieto di contrabbando ciò che si proibisce è il trasporto per mezzo di navi neutrali di approvvigionamenti essenziali alle forze armate del nemico, debitamente inseriti in una lista di merci di contrabbando, resa pubblica dal belligerante. Inoltre, va distinto il blocco (bellico) delle coste dal cosiddetto «blocco pacifico», altrimenti detto anche «blocco fuori la guerra». Quest’ultimo non pregiudica i diritti degli Stati terzi poiché non è considerato un atto di guerra, con la conseguenza che il commercio con la piazza bloccata «pacificamente» non può essere impedito e che ogni eventuale cattura di navi neutrali per rottura di blocco è da considerare illecita. Il blocco delle coste differisce anche dalla «quarantena marittima»: una misura implicante l’interdizione di tutti i traffici marittimi coinvolgenti l’area interessata dalla quarantena. Pur essendo equiparata al blocco navale, la «quarantena marittima» differisce notevolmente in quanto essa rappresenta un’azione di polizia intrapresa in tempo di pace per il ripristino «pacifico» di situazioni di pericolo per la pace e la sicurezza; il che significa che non presuppone (od implica) necessariamente uno stato di guerra tra le parti coinvolte. Con l’embargo navale, invece, si intende «l’applicazione di misure di controllo e imposizione coattiva di sanzioni economiche decise dalle Nazioni Unite, sulla base del Capo VII della Carta del 1945 (art. 43), nei confronti di Paesi che abbiano commesso gravi violazioni della pace e della legalità internazionale. Le operazioni di embargo non comportano il blocco navale delle coste del Paese nei cui confronti sono attuate. Esse legittimano, invece, l’esercizio erga omnes di misure coercitive da parte delle navi da guerra dei Paesi partecipanti all’operazione verso il naviglio mercantile di qualsiasi bandiera che si presuma coinvolto in traffici marittimi commerciali con lo Stato sottoposto ad embargo» . Nella maggior parte dei casi, l’embargo navale è stato disposto in assenza di un conflitto armato fra due o più Stati; questo mezzo di interdizione marittima, sistematicamente autorizzato dal Consiglio di Sicurezza ha trovato attuazione generalmente in situazioni di conflitti interni e/o guerre civili tali da rappresentare un pericolo evidente per la pace e la sicurezza internazionale.
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Rivista Diritto navigazione , 2023
Club Atlantico Napoili, " La Diplomazia Navale: funzione strategica al servizio della politica estera", 2024
Rivista Marittima, 2021
Diritto pubblico, 2019
Rivista del diritto della navigazione, 2020
Sicurezza della navigazione, diritto internazionale e legislazione penale comparata: gli strumenti di contrasto alla pirateria marittima in Europa, Africa ed Asia (Riv. Coop. Giur. Int. 52/2016), 2016
Diritto dei trasporti, 2020
Diritti umani e diritto internazionale, 2019
Rivista Marittima, 2020
Rivista del diritto della navigazione, 2021
Fogli di Lavoro di Diritto Internazionale, 2021
Ancora sull'omicidio nautico. L'incidenza delle norme , 2024
Luca Scotto, 2020
Forum di Quaderni Costituzionali, 2021