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2024
in Procedimento, processo e giustizia procedimentale nell'esercizio dell'autonomia privata, a cura di F. Ricci, Milano, 2024
In Italy, the Corte dei conti - the name of whitch, although lacking its equivalent in the English legal system, can be translated as “Court of Auditors for the protection of public finance” - is a body, contemplated by the Italian Constitution, to which consultancy, control and judicial functions are granted. Within the judicial functions vested in it, the Corte dei conti, in addition to adjudicating about liability for loss and damage to public finances, caused by civil servants (public officers), also adjudicates on disputes concerning those pensions that the State and other public bodies are responsible for payment of. Generally, the Corte dei conti’s jurisdiction about pension is based on Article 62 of the Act No 1214 Royal Decree 12 July 1934 and on a number of subsequent Act, including, amongst many, Act No 19 of 14 January 1994, Act No 639 of 20 December 1996 which, together with other changes, introduced the second instance trial in the pension procedure, and Act No 205 of 21 July 2000, which made innovations from the organisation and procedural aspects. Anyway, the court procedure relating to pensions has its operation rules in the Act No 1038 Royal Decree of 13 August 1038, which approved the procedural rules for the trials before the Corte dei conti, and in the Italian Civil Procedure Code, to which Article 26 of said Royal Decree expressly refers. Notwithstanding the evident social relevance of the public pensions’ subject, the related process has seldom been object of study from the public law scholars, in general, and of administrative law scholars in particular. There has been even less studying on the appeal procedure, as a remedy to challenge the first instance decisions about pensions. This book thus will seek to analyse the public pension appeal trial in a systematic and reconstructive perspective, describing its fundamental aspects, in light of the current judicial interpretation, and providing to the different categories of law users an useful aid, which is absolutely unique and original in its kind.
Libertà delle forme e termini perentori nello svolgimento del processo arbitrale, 2017
Libertà delle forme e termini perentori nello svolgimento del processo arbitrale ANDREA MENGALI 1. La libertà delle forme nel processo arbitrale: considerazioni introduttive. -Lo svolgimento del processo arbitrale è notoriamente caratterizzato dalla libertà delle forme.
La Rivista contribuisce a sostenere la ricerca giusprivatistica nell'Università di Padova DANIELA M. FRENDA La Cassazione torna sui suoi passi (ma fino ad un certo punto): l'ammissibilità della domanda risarcitoria e il limite dei fatti sopravvenuti CASS. CIV., sez. un., 11.4.2014, n. 8510 Conferma App. Trieste, 24.1.2012 Contratto in genere -Scioglimento del contratto -Risoluzione del contratto per inadempimento -Rapporti tra domanda di risoluzione e di adempimento -Facoltà di mutamento della domanda di adempimento in quella di risoluzione -Estensione alla domanda di risarcimento del danno da risoluzione formulata ex novo -Ammissibilità (cod. civ., art. 1453, comma 2 o ) La parte che, ai sensi dell'art. 1453, comma 2 o , cod. civ., chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l'adempimento, può domandare, contestualmente all'esercizio dello «ius variandi», oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale. dal testo:
Atlantico Quotidiano, 2022
'Ius civile europaeum'. Pena privata e risarcimento del danno, 2021
Il giusto processo civile, 2021
Sommario: 1. L'emersione del principio.-2. La "prova a contrario" dell'inadeguatezza del principio e la sua "astrazione" dal caso concreto.-3. La ragionevole durata del processo deve essere garantita dalla legge.
2012
12 Giova qui ricordare come non tutte le norme del codice della navigazione siano "disposizioni di diritto della navigazione", nonostante la collocazione in un codice precipuamente ad esso dedicato possa trarre in inganno: norme di diritto internazionale privato, ed ancor più penali e processuali devono venire escluse da tale ambito. Il comune denominatore di questo nucleo di disposizioni in materia di navigazione va ricercato nell"esercizio di una nave o di un aeromobile, o in ciò che ne è strumentale o presupposto. Il contratto di trasporto aereo di persone «rientra invero nel più tipico ambito della navigazione, trattandosi di un istituto di diritto sostanziale strettamente attinente all"esercizio dell"aeromobile»: ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, Cedam, Padova, 1959, pag. 140. 13 La Corte di Cassazione ebbe chiaramente a rilevare come «l"art. 1 c.nav. configuri un sistema di fonti del diritto tale da conferire alla disciplina della navigazione marittima, interna ed aerea, la caratteristiche di un corpus in larga misura autonomo (principio di specialità) rispetto al diritto civile. Detto articolo prevede, infatti, al comma 1, l"applicazione in materia di navigazione, anzitutto delle norme dello stesso codice della navigazione, e quindi delle leggi, dei regolamenti, delle norme corporative e degli usi attinenti alla stessa materia. Il carattere di tendenziale compiutezza e di specialità della disciplina è accentuato, poi, dal comma 2 dello stesso articolo, il quale impone il ricorso all"analogia (generalmente intesa, in tale contesto, come analogia legis), ove
IL CASO - Il procedimento a quo ha per oggetto il ricorso di uno dei partecipanti ad una procedura di aggiudicazione pubblica – relativa alla fornitura di un sistema ospedaliero informatico integrato sia per i settori amministrativi (grigio) che per i medici (bianco) –, avverso la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice di affidare l'appalto ad una partecipante che aveva fornito le informazioni inerenti al requisito soggettivo, sulle esecuzioni di precedenti appalti, solo nella fase di integrazione dei documenti e avvalendosi, però, di precedenti commesse effettuate da un altro soggetto. Il ricorrente Esaprojekt sp. z o.o (breviter Esaprojekt) ha contestato alla Konsultant Komputer (breviter K K) di non aver dimostrato il possesso del suddetto requisito. In particolare, nel bando di gara, veniva richiesto di aver eseguito almeno due appalti che comprendessero, ciascuno di essi, la fornitura, installazione e l'implementazione di un sistema operativo ospedaliero integrato (HIS), nei settori bianco e grigio, per un istituto di assistenza sanitario con un numero minimo di 200 letti, per un valore non inferiore a 450.000 zloti polacchi (PLN). Le forniture indicate dall'aggiudicatario in sede di pubblica gara – due contratti di fornitura, installazione, configurazione ed implementazione di un sistema ospedaliero integrato nella parte bianca e grigia di istituti di assistenza sanitaria di 500 e 600 posti letto – sono state ritenute dalla Commissione nazionale di ricorso polacco, nel pronunciarsi su un primo ricorso della Esaprojeckt, non ricomprendenti entrambi i settori bianco e grigio, così come richiesto dal sottopunto 6.1.2 del capitolato d'oneri. Dopo aver annullato l'aggiudicazione la stazione appaltante, in esecuzione della sentenza della Commissione nazionale di ricorso, ha invitato la K K a fornire chiarimenti riguardo ai documenti attestanti il soddisfacimento della condizione per la partecipazione alla procedura. L'operatore economico ha chiarito che una delle referenze indicate, in sede di offerta, riguardava l'esecuzione di due appalti, oggetto di contratti separati, uno dei quali non includeva la parte bianca e l'altro la parte grigia. Ritenuto non soddisfatto il requisito necessario per la partecipazione, il quale prevedeva per ogni appalto, ai sensi della lex specialis, sia la parte bianca che la grigia, l'amministrazione invitava l'impresa ad integrare i documenti ovvero a fornire i documenti comprovanti il requisito di partecipazione. In sede di soccorso istruttorio, la KK ha fornito un nuovo elenco di forniture nel quale si faceva riferimento all'esperienza di un altro soggetto (Medinet Systemy Informaryczne), di cui però non era stata fatta menzione nella dichiarazione di partecipazione, producendo altresì l'impegno di tale soggetto a mettere a disposizione le risorse necessarie per l'esecuzione dell'appalto. Alla luce di tale integrazione, ritenuta sufficiente, l'amministrazione aggiudicatrice ha nuovamente affidato l'appalto alla K K. La Esaprojeckt ha proposto nuovamente ricorso da cui è sorta la controversia di cui al procedimento principale.
Rivista del diritto della navigazione, 2018
ABSTRACT The author focuses on the legal regime applicable to the limitation of liability for maritime claims of the shipowner of ships of 300 gross tonnage or more. The author points out that Italy has not deposited the instrument of accession of the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims concluded in London on 19 November 1976 as amended by Protocol of 2 May 1996. The author also points out that Legislative Decree No. 111 of 20 June 2012 has amended article 275 of the Navigation Code which now governs the limitation of liability for maritime claims of the shipowners of ships of «less than 300 gross tonnage». A brief review is also made of the insurance regime and the debt limitation of the shipowner of pleasure craft.
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Contratto e impresa , 2015
RIVISTA DIRITTO CIVILE , 2016
Consulta, 2023
Rivista Giuridica Sarda, 2018
Procedimento, processo e giustizia procedurale nell'esercizio dell'autonomia privata, 2022
Studi Urbinati, A - Scienze giuridiche, politiche ed economiche, 2020
Trattato di diritto comparato, 1997
Diritto@Storia, 2007
Rivista del diritto commerciale, 2020
Archivio Penale, 2023