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CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UN., 12 dicembre 2014, n. 26242 -ROVELLI Presidente -TRAVAGLINO Relatore -Bettio Antonio, Schiano Adriana (avv. Porfilio e Olivares) c. Sandi Ferdinando, Piatti Paola (avv. Bonino e De Cristofaro). Cassa e decide nel merito, App. Brescia, 13 gennaio 2011. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UN., 12 dicembre 2014, n. 26243 -ROVELLI Presidente -TRAVAGLINO Relatore -Vanni Antonio (avv. Gonnella e Consolo) c. Melucci Massimo, Fascioli Licia (avv. Galgano e Pottino). Cassa con rinvio, App. Bologna, 3 luglio 2006.
All'alba dell'eternità, 2018
Polivocità del nulla in Aristotele e in Leopardi alla luce della Struttura originaria.
Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro, 2017
Since the Nineties of the last century, new cases of nullity of EU origin have been introduced into our system which, on the one hand, are different in comparison with those provided by the Civil Code and, on the other hand, have some common elements with the cancellation of the contract provided by the same Code. These are the so-called nullities of protection, conceived by the legislator with the aim of rebalancing the position of relative weakness concerning consumers in the first place. According to the civil law, such new nullities are in an intermediate area between the two classic forms of invalidity (nullity and voidability), since they often have common features with one (such as the ex officio detection of defects and the lack of the limitation period for an action) or the other (such as the legitimacy limited only the so-called 'weak' part). In this context, particularly important is the question of whether the relative nature of the nullity can prevail even in the absence of a derogation under art. 1421 of the Civil Code. That is, if the rule of relative legitimation is applicable, except for the hypotheses expressly provided for by law, whenever the contracting parties have an 'asymmetrical' position. Protective nullity, in this way, would extend its sphere of application beyond the act of consumption, including the civil and trade act.
Prospettiva Ponte e Genius Loci, 2020
In questo saggio argomento che esistono due modi di pensare i luoghi: l’uno accetta l’idea che alcuni di essi abbiano una dimensione trascendente, che per semplificare potremmo chiamare il Genius loci, ovvero il loro spirito, la loro anima; l’altro tende a svuotarli di significati che vanno al di là dell’esperienza sensibile. Chiamerò “religioso” e “profano” questi due modi di pensare: come si caratterizzano? E come definiscono l’idea di luogo? Soprattutto, quali sono le conseguenze dell’adozione dell’uno o dell’altro modo di pensare? Queste sono le domande che mi pongo in questo saggio. MIMESIS / ERMENEUTICA Il volume raccoglie i contributi di rifl essione proposti, in coerenza ciascuno con i propri profi li di riferimento, da studiosi appartenenti a vari ambiti disciplinari e che si sono riconosciuti nel comune interesse per il Genius Loci. La riflessione sviluppata da ciascun autore avviene all'interno delle macrotraiettorie di analisi del Genius Loci sinteticamente riconducibili da un lato alla visione tradizionale (di cui in particolare alla religione romana e-più in generale-alla speculazione filosofica); dall'altro, all'idea moderna / contemporanea del Genius Loci quale elemento connesso alla valorizzazione della specificità dei territori ricchi di storia e di identità culturale; dall'altro ancora, al Genius Loci come elemento primario di conoscenza e di azione per la prefi gurazione di scenari di innovazione e trasformazione degli attuali paradigmi di declinazione delle politiche del diritto e delle programmazioni attuative elaborate in ambito nazionale e comunitario.
2020
SOMMARIO: Prologo.-1. Nullo ed avvenuto? Da Betti a Spada nella cornice di una "dottrina" della Cassazione.-2. Esiste un significato "primo" della nullità di protezione o il concettualiz-zarlo ha lo stigma della formula magica?-3. Cass. 30555/2019, sull'esercizio abusivo della nul-lità di proteziome: luci ed ombre.-4. Pura nullità per una sopravvenuta estinzione del potere di impugnare?-5. La nullità di protezione nella dualità di atto e rapporto?-Postilla. ABSTRACT. Traendo spunto da alcune recenti statuizioni della Suprema Corte di Cassazione, ed in particolare dalla pronuncia n. 30555/2019 in tema di immobili da costruire, il presente saggio sol-leva dubbi circa la possibilità di considerare la nullità di protezione come una categoria rimediale assolutamente indistinta e pone l'attenzione, con riferimento al suo esercizio, sulla necessità di te-nere in primaria considerazione gli scopi finali che la legge, per il suo tramite, intende realizzare. Drawing inspiration from some recent Supreme Court of Cassation's rulings, and in particular from decision no. 30555/2019 relating to the guarantee provided for properties to be built, this essay raises doubts about the possibility of considering the nullity of protection as an absolutely indistinct remedial category and focuses, with reference to its exercise, on the need to take into primary consideration the final purposes that the legislative provisions intend to realize.
Giustizia predittiva: alcune considerazioni preliminari, 2022
T , Stefano (a cura di) Diritto privato e nuove tecnologie Ri essioni incrociate tra esperienze giuridiche a confronto
Con il presente lavoro intendiamo mettere a confronto il filosofo platonico non cristiano Plotino (III sec. d. C.) e l'autore cristiano della Confutazione di tutte le eresie, d'ora in poi Elenchos (II-III sec. d. C.), in passato generalmente identificato con il presbitero e martire Ippolito di Roma 1 .
Persona e mercato, 2021
Il lavoro ripercorre l'attuale quadro giuridico dell'acquisto di un edificio in costruzione, concentrandosi sulle protezioni a favore dell'acquirente in relazione ai rischi in particolare, il fallimento del costruttore che possono verificarsi fino alla firma del definitivo. Nella seconda parte, l'articolo esamina l'obbligo del venditore di rilasciare una fideiussione bancaria sui fondi versati o da versare fino al perfezionamento dell'acquisto, così come viene inteso dalla Cassazione in casi recenti.
pensi al caso della domanda proposta contro l'incapace o il falsus procurator. Qui non serve dare un termine al convenuto perché si costituisca la persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, secondo la tecnica adottata dall'art. 182, comma 2, c.p.c.: il convenuto non ha, normalmente, alcun interesse a eliminare il difetto e a permettere l'emanazione di una sentenza di merito. Occorre, invece, un meccanismo il cui funzionamento non sia subordinato alla collaborazione del convenuto, cosicché il ricorso all'art. 162 c.p.c. appare senz'altro adeguato 1 .
in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1/2013, pp. 7-15
L'effetto di propagazione, sull'intero contratto preliminare, della nullità della clausola contenente l'impegno delle parti di indicare nel definitivo, in violazione della disciplina dell'imposta di registro, un prezzo inferiore a quello realmente pattuito, non può derivare dal semplice rafforzamento dell'atteso comportamento contra legem mediante la previsione negoziale di un diritto alla risoluzione attivabile dalla parte rimasta fedele alla clausola (previsione anch'essa colpita da nullità), occorrendo, altresì, la prova, a cura della parte colpita dallo squilibrio indotto dalla nullità parziale e che invochi il contagio all'intero contratto, che il mantenimento di esso dopo la «depurazione» non sia più giustificato dal senso originario dell'operazione, e ciò per essere la clausola di occultamento in tale rapporto di interdipendenza e di inscindibilità con le altre pattuizioni che queste non possano sussistere in modo autonomo. dal testo: Cass., 11.7.2012, n. 11749 Contratto in genere NGCC 2013 -Parte prima 1 c piuttosto, che si dimostri che quella variazione di prezzo alteri l'equilibrio contrattuale in modo tale da far considerare la vendita fuori degli standard di mercato correnti in un certo momento, tenuto conto che, quanto alle condotte degli altri operatori economici, si deve presumere la generale applicazione della legge, e non l'evasione fiscale. Il venditore deve dimostrare non solo il fatto, ovvio, di realizzare un minor guadagno, ma che, a quel prezzo, non avrebbe venduto affatto, poiché il valore dell'immobile era nettamente diverso, secondo parametri ragionevolmente obiettivi. Nel caso di specie -ha proseguito la Corte d'appellola Fra.Pe Immobiliare si è limitata a prospettare soltanto lo svantaggio economico dell'applicazione corretta delle norme fiscali. La Corte di Milano ha poi osservato, ai fini del secondo comma dell'art. 1419 cod. civ., che la disciplina, ratione temporis applicabile, dettata dal d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), è suscettibile, con le previsioni di cui agli artt. 43, sull'individuazione della base imponibile dell'imposta di registro, e 52, sull'obbligo di rettifica a carico degli uffici, di sostituirsi imperativamente alla pattuizione nulla. 5. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello la Fra.Pe ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 luglio 2006, sulla base di quattro motivi.
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“Nullità della notifica e costituzione sanante”, in Libro dell’anno del diritto 2019, Treccani, pp. 652-659 (ISBN 9788812007448) [con M.A. Sandulli]., 2019
Saggi di diritto pubblico, 2020
Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche, a cura di M. Confortini, 2017
La realtà del sistema dualistico in Italia e l'ignavia del legislatore (*) , 2022
Persona e mercato, 2019
Euroconference LEGAL, 2021
Nuova giurisprudenza civile commentata, 2018