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2016
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Culture, diritto, diritti approfondisce la questione, complessa e controversa, del rapporto tra diritti fondamentali e diversità culturale. Il volume muove da una ridefinizione antiessenzialista dei concetti di identità e di cultura, per poi mettere in evidenza tanto il carattere transculturale e interculturale delle pratiche dei diritti quanto l’attenzione per la diversità culturale che caratterizza il diritto (nazionale e) internazionale dei diritti fondamentali. A partire da queste premesse si articola l’analisi delle possibili forme di riconoscimento giuridico delle differenze culturali nei processi di interpretazione, produzione e applicazione giudiziale del diritto negli stati costituzionali. Nella convinzione che il diritto alla diversità culturale possa, e debba, essere protetto non tanto in deroga agli altri diritti fondamentali quanto, piuttosto, in piena attuazione della loro intrinseca vocazione pluralista e inclusiva.
Rassegna di diritto civile, 2023
Among the multiple aspects of the relationship between law and culture this paper focuses both on the theme of legal culture, produced by the work of jurists and judges, as well as by citizens in self-application of legal norms, and on the theme of the relationship of this culture with the society. The evolution of legal culture records the transition from the paradigm of separation, for which we try to isolate the legal phenomenon from its context, to the paradigm of connection, in which the context is also part of the nature of law. Only by paying attention to this complexity, we can understand the sense of law and its functions. This is the sign not only of a change in the understanding of law, but of a transformation of social life too.
Contributo in Bin et al., La "Società naturale" e i suoi "nemici". Sul paradigma eterosessuale del matrimonio. Atti del seminario - Ferrara, 26 febbraio 2010, Giappichelli, Torino, 2010
Aracne, 2012
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Una lezione di Enrico Moroni a Monteveglio, 2023
A lecture by Enrico Moroni held in Monteveglio] It is the text of a lecture on natural law held in 1994 by E. Moroni, professor of Philosophy of Law in Urbino, in the Abbey of Monteveglio (Bologna), introduced by a commentary of mine. The day before, in the same Abbey, Moroni moderated a famous debate on the reform of Constitution between Giuseppe Dossetti and Nilde Iotti-two former members of the Constituent Assembly. The introduction is a memory of Moroni and Dossetti, as well as of that very delicate moment of the Italian political and institutional history.
Aracne, 2018
La trasversalità del cosiddetto diritto al cibo offre l’occasione per una trattazione diffusa del diritto alimentare rispetto alla dicotomia diritto privato diritto pubblico e rispetto al triangolo della giustizia civile, amministrativa e penale; interessando per fonti e competenze, in particolare, il diritto internazionale e dell’Unione Europea, per contenuti il diritto agrario, commerciale, dell’economia e del lavoro, il tributario e il diritto delle religioni.
Vorrei iniziare queste brevissime considerazioni partendo dal dato che i comandamenti rivolti da Dio agli uomini, sono quelli che possono e devono considerarsi precetti totalizzanti in quanto non si fermano, o meglio, non si accontentano di ricevere risposte immediate e concrete alla volontà ivi espressa, ma vanno oltre, nel senso che auspicano, detti comandamenti, atteggiamenti positivi tesi ad abbracciare una incondizionata adesione da parte di tutto il genere umano, perché è ciò che il Sommo si aspetta venga compiuto 1 . Si è studiato che i comportamenti dei Cristiani, anticamente, erano divisi in due modi obbligazionari distinti, cioè due modi diversi di obbedienza: uno che potremmo definire di matrice pubblica o civica, rivolta verso il prìncipe ed il potere imperiale quand'anche costituito proprio per volontà di Dio ma con l'intento di assicurare in terra l'ordine civile ed amministrare la giustizia tra le genti; l'altro, il secondo, di tipo diremmo squisitamente religioso, con il quale si tende a rispettare ed osservare i precetti divini per assicurarsi, al tempo presente, la selvezza dei cieli 2 . Molto spesso si fa confusione e risulterà difficile comprendere quando si è oltrepassata la linea che separa e contraddistingue questi due modi obbligazionali. Sarà quindi importante stabilire, con una certa precisione, quando si viene formando il presupposto dogmatico dualista, intendendo con ciò catalogare modi di intervento del potere solo in campo terreno, ben distinto da quello esclusivamente spirituale, quand'anche quest'ultimo avesse ad eserciare una forte influenza su quello materiale (terreno) 3 . Infatti, tra i due ordini di rapporti, appena descritti, nei quali ognuno agisce nel proprio ambito di competenza, oltre ovviamente alle finalità al cui raggiungimento ognuna ambisce, né teologicamente, né giuridicamente e neppure praticamente è ammissibile un sistema di reciproca ignoranza e assoluta separazione. Certo, si tratterà poi di stabilire come nella materiale quotidianità i due sistemi dovranno interagire non tralasciando di ulteriormente considerare che, la superiorità del fine spirituale su quello temporale sarà d'aiuto alla autorità terrena nell'amministrazione della comunità e fine ultimo per il raggiungimento della salvezza celeste 4 . In questo nostro ragionare molto è lasciato al libero convincimento degli uomini i quali hanno, davanti a sé, una duplice espressione comportamentale: una di tipo intra-soggettiva, quando incide, meglio, intesa come rapporto assolutamente individuale che risponde solo alla propria coscienza dando origine ad una vera e propria obbligazione di coscienza 5 ; l'altra che qualificheremo inter-
Il diritto, proprio il nostro, puo' essere usato come strumento di mediazione culturale? E come? Propongo tre esempi, fra loro molto diversi, di approcci, percorsi e vissuti fantastici sulla cultura di appartenenza e quella di arrivo. Relazione al convegno annuale della Camera Nazionale Avvocati per la persona, per le relazioni familiari, per i minorenni.
Servizi culturali e inclusione sociale: il ruolo delle biblioteche Antonella Agnoli Musei, accessibilità e welfare culturale Antonio Lampis L'art. 9 della Costituzione settant'anni dopo: tre immagini Lorenzo Casini La partecipazione culturale in Italia: dati per le politiche Annalisa Cicerchia INDICe 3 5 7 13 18 22 25 30
Estratto da: M. Ruotolo, S. Talini (a cura di), I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2017. ABSTRACT L’istruzione e la cultura in ambito penitenziario hanno trovato una specifica disciplina a partire dal Regolamento penitenziario del 1891. La disciplina post-unitaria ha trovato, poi, conferma nell’ordinamento penitenziario fascista, nel quale, però, ha assunto lo specifico ruolo di strumento di indottrinamento della popolazione carceraria. Lasciando al testo che segue l’analisi delle specifiche differenziazioni tra i due ordinamenti, ciò che rileva è che fin dalla fine del XIX secolo l’istruzione è stata concepita come elemento fondamentale del trattamento penitenziario ed è stata sempre accompagnata dalla predisposizione di biblioteche e da una specifica regolamentazione dell’acquisto e della fruizione di libri. Questo apicale ruolo della scuola e della cultura non è stato, poi, abbandonato con l’avvento della Costituzione, tanto che sia nei progetti di riforma non approvati sia nella definitiva legge del 1975 si trova testualmente affermato che il trattamento penitenziario si svolge principalmente avvalendosi dell’istruzione. È chiaro, però, che la configurazione costituzionale della pena, del diritto allo studio quale diritto sociale, nonché l’affermazione di cui all’art. 9 Cost., hanno contribuito ad attribuire al ruolo della scuola e della cultura in ambito penitenziario una conformazione distante da quella precedente. Se fino alla metà degli anni ’70 si era, infatti, ancorati all’idea per cui l’ignoranza e l’analfabetismo fossero alcune delle cause della criminalità, da ciò derivando l’obbligo dei detenuti di frequentare i corsi scolastici, la nuova struttura del diritto allo studio in combinato disposto con le nuove funzioni della pena hanno determinato, da una parte, l’insorgere dell’obbligo dello Stato di garantire tutti i corsi scolastici e, dall’altra, l’abbandono dell’obbligatorietà nei confronti dei ristretti - fatta salva la scuola dell’obbligo. Come si vedrà di seguito, però, la normativa in materia non sembra del tutto conforme ai principi costituzionali. La principale disposizione relativa all’istruzione in carcere (art. 19 O.P.) utilizza, infatti, una terminologia che, anche volendola interpretare in senso conforme a Costituzione, non permette di individuare un reale obbligo in capo all’Amministrazione penitenziaria e al legislatore statale e regionale, prescrivendo solamente “cura”, “favore”, “agevolazione” , e “possibilità di istituzione dei corsi”. Alla poco chiara e generica terminologia utilizzata, poi, si affianca una realtà carceraria che, seppur con risultati sempre maggiori, non sembra possa attualmente farci ritenere che i principi costituzionali in materia di istruzione siano stati concretamente attuati. Oltre a quanto appena esposto, l’ulteriore criticità dell’impianto normativo consiste nella perdurante configurazione dell’istruzione e della cultura come elementi del trattamento penitenziario. I dettami costituzionali e le risultanze sociologiche moderne inducono a ritenere se non necessario quantomeno auspicabile un superamento di questa impostazione, scindendo definitivamente il trattamento penitenziario e la finalità rieducativa della pena dall’utilità dell’istruzione e della cultura, che, invece, dovrebbero essere concepite come strumenti autonomi volti ad un consapevole e volontario sviluppo della personalità degli individui. In nessuna di queste direzioni muove, però, la legge delega 23 giugno 2017, n. 103, che fa riferimento ad un rafforzamento dell’istruzione soltanto in riferimento ai detenuti minorenni, prevedendo solo la possibilità di estendere l’eventuale nuova disciplina “quantomeno” ai cc.dd. giovani-adulti. Inoltre, anche accogliendo con favore l’intento del legislatore delegante, non si è affatto abbandonata l’inclusione dell’istruzione tra gli elementi del trattamento penitenziario, definendola, anzi, elemento “centrale”. Non sembra, dunque, che all’orizzonte si intravedano rilevanti sviluppi in merito.
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Questioni di confine Diritti umani, interculturalità e migrazioni, tra filosofia, antropologia e diritto, 2010
Nomos le attualità del Diritto, 2021
Dereito: revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, 2020
Archeologia e Calcolatori, 2018
Studia Universitatis Babeş-Bolyai Iurisprudentia