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La Commissione d'Ornato di Vigevano (1807-1914)

2008

Abstract

G li studi intrapresi su specifiche realtà urbane hanno evidenziato l'importanza delle commissioni d'Ornato nell'ambito del generale rinnovamento edilizio delle città italiane nel XIX secolo (1). Le prime commissioni furono istituite a Milano e Venezia a partire dal 1807 in forza di un decreto napoleonico: i compiti di questi organismi consistevano nell'elaborare progetti intesi al miglioramento e al decoro degli spazi pubblici e nel vigilare sulle trasformazioni edilizie di iniziativa privata. A Pavia, dove in base al decreto era stata nominata una deputazione con analoghi scopi, è stato compiuto in anni recenti uno studio sistematico sull'argomento (2), che ha messo in evidenza una ricca documentazione sullo sviluppo e sul rinnovamento della città nel corso di un ampio arco cronologico, a partire dall'età giuseppina sino alla prima metà del XX secolo. La deputazione pavese ereditava le funzioni dell'antica magistratura dei Giudici delle Strade e, a seguito dei nuovi regolamenti postunitari, ampliava le proprie competenze sui piani regolatori, divenendo a tutti gli effetti l'antesignana delle odierne commissioni edilizie comunali. Per quanto concerne Vigevano è possibile ricostruire la storia della Commissione d'Ornato dalla prima metà dell'Ottocento sino alla vigilia del primo conflitto mondiale e vagliare le sue competenze, passando in rassegna le richieste dei privati e gli interventi urbanistici di maggior rilievo (3).

Key takeaways

  • Illustrissimo Signore, sebbene persuasa questa Commissione d'Ornato, che vostra signoria illustrissima conscia del disposto dell'articolo 15 del regolamento d'ornato per questa città approvato con regia patente 21 luglio 1840, sarà per far togliere d'un disegno approvato nell'ivi prefisso termine al Teatro che possiede in questa città ogni esteriore apparenza della prima destinazione ad uso di chiesa, ciò nulla per affetto di stima di lei determinava la prefata Commissione in sua seduta di ieri di porgere a V.S.
  • XVIII L'allineamento delle contrade della Città non potendo essere che parziale a cagione degli sghembi, angoli, e tortuosità che esse presentano, la Commissione d'Ornato proporrà in caso di ricostruzioni o di ristauramenti di case que' soli rettilinei parziali della loro fronte che valgano a togliere od a menomare ove più importi i su enunciati inconvenienti, combinando l'esterna euritmia col privato e pubblico vantaggio e colla modicità delle indennizzazioni a carico del civico erario.
  • XXI Sono vietati nelle contrade e piazze di prima classe gli anelli, gli uncini, le cornici, le mensole, i devanzali maggiori di centimetri dieci e simili sporgenti ad altezza non maggiore di metri tre dal suolo, equalmente che i gradini, i sedili, i paracarri, ed i così detti tavolati che a guisa di tettoie e sovrastano alle botteghe, salvo che la Commissione d'Ornato riconosca potersi in qualche luogo tollerare per ispeciali circostanze senza cagionare deformità o grave incommodo al pubblico.
  • Quelle attualmente esistenti nelle vie e piazze di prima classe non potranno essere ricostrutte a meno che consti alla Commissione d'Ornato l'impossibilità di poter altrimenti dar adito ai cessi, o di trasportarli senza una troppo grave spesa.
  • XL È proibito a chiunque di tenere o porre nelle contrade, piazze, piazzette, vicoli, viali, passeggiate od in loro vicinanza sul pubblico suolo legnami, sassi, mattoni, calce, cumuli di sabbia, rottami od altri oggetti di qualunque siasi natura senza averne ottenuto l'autorizzazione in iscritto dalla Commissione d'Ornato, la quale non l'accorderà che nei soli casi di necessità assoluta, e sotto l'osservanza di quelle condizioni che stimerà necessariamente per evitare ogni sinistro accidente.