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Il controllo giudiziario delle società (2008)

2008

Abstract

L’autore illustra la procedura volta a sottoporre al controllo del tribunale le società per le quali siano denunciate gravi irregolarità nella gestione. # In particolare, l’a. analizza quello che sinora è stato lo strumento cardine per il controllo giudiziario delle società di capitali e cioè l’art. 2409 c.c., sulla denunzia al tribunale se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori. # L’istituto ha avuto un notevole successo pratico ed ha svolto positivamente una utile funzione di chiusura del sistema societario di amministrazione e controllo. Ma il d.lgs. n. 6/2003, sulla riforma del diritto societario, ha fortemente inciso, indebolendone l’efficacia, sulla disciplina. # Il legislatore del 2003 ha infatti tentato di ridimensionare l’importanza dell’istituto agendo su più fronti: contraendo i poteri del pubblico ministero e, contemporaneamente, mantenendo sostanzialmente inalterati i gravosi quorum a cui la precedente legislazione ricollegava la possibilità dei soci di minoranza di ricorrere al tribunale; escludendo dall’ambito di applicazione della norma le società a responsabilità limitata; restringendo, almeno in apparenza, l’area delle irregolarità denunciabili; ammettendo il reclamo contro l’ordine di ispezione; consentendo all’assemblea di impedire le ispezioni sull’amministrazione, di sospendere il procedimento di denuncia e di rinunziare alle azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci promosse dall’amministratore giudiziario. Né si può dire che tale ridimensionamento sia stato compensato dall’attribuzione ai soci delle società a responsabilità limitata da alcuni maggiori poteri di diretto controllo nonché di possibilità di adire l’autorità giudiziaria # Non è dunque possibile – a parere dell’a. – dare un giudizio positivo della riforma, che è andata in direzione contraria rispetto alla tendenza a rafforzare i controlli giudiziari, disattendendo la tendenza che si era in precedenza delineata nell’ambito della riforma delle società quotate in borsa, dove, secondo quanto disposto dall’art. 152 t.u.f., il controllo era stato rafforzato, estendendo al collegio sindacale la legittimazione al ricorso ex art. 2409 c.c. [CAPITOLO DI LIBRO IN S. CHIARLONI (DIRETTO DA), IL NUOVO PROCESSO SOCIETARIO, ZANICHELLI, BOLOGNA, 2008, VOL. II, PAG. 1491-1607]