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De Iustitia, 2024
Il lavoro indaga il problema del fondamento del divieto di analogia in materia penale. Dopo aver affrontato in chiave critica le principali teorie intervenute in materia, l’Autore prende posizione in favore dell’orientamento che individua il fondamento del divieto di analogia nel principio di frammentarietà.
SACCO, R. (Dir.), Digesto delle Discipline Penalistiche. Aggiornamento X, UTET, Torino, 2018, pp. 427-443. ISBN 978-88-598-1885-4, 2018
UTET GIURIDICA 1 è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.L.
Diritto comparato ed europeo Comparazione Il diritto costituzionale comparato studia le costituzione, anche con riferimento a ordinamenti dove non c'è o non c'era la disciplina accademica; a ordinamenti che non hanno costituzioni formalizzate, pur aderendo ai valori del costituzionalismo; a ordinamenti che hanno le costituzioni ma diverse nei contenuti delle ideologie liberali o liberal-democratici; a ordinamenti che non hanno né costituzione, né condivisione dei principi del costituzionalismo, attraverso il metodo comparato. Il diritto costituzionale comparato studia le dottrine politiche e spesso il contesto socio-economico. Quindi dopo aver analizzato gli oggetti dell'analisi, fa dei confronti, con tutte le premesse, le conseguenze, le implicazioni, i problemi e le scelte valutative che ciò comporta. Perché si compara? Si compara per implementare un fenomeno in termini quantizzativi di casi. Serve a capire; a legiferare meglio; interpretare meglio le norme. Comparando un maggior numero di casi si diventa più bravi ad osservare anche al primo soggetto. Ciò che caratterizza la macro-comparazione è l'esigenza di raggruppare ordinamenti/sistemi omologhi in classi contraddistinte proprio dalle differenze. La micro-comparazione ha per oggetto singoli istituti, atti, procedimenti, funzioni, enti, diritti, poteri, doveri, ecc., che operano in due o più ordinamenti diversi. Lo studio comparato ha dato luce alla teoria dei formanti, che indica i diversi insiemi di regole e proposizioni che contribuiscono a generare l'ordine giuridico del gruppo. Negli ordinamenti contemporanei, i formanti principali sono la legge, in senso largo; la dottrina; la giurisprudenza. Il metodo comparativo usa in modo strumentale scienze diverse da quella giuridica, infatti intersecano la filosofia, la linguistica, la storia, la storia delle dottrine politiche, la scienza politica, la sociologia, statistica, l'economia, geografia, psicologia ed ecc. L'utilità delle classificazioni risiede nel loro potenziale analitico, poiché accrescono la comprensione di fenomeni complessi, semplificando i dati del mondo reale mediante schemi concettuali, così da proporre ipotesi. Le categorie devono essere reciprocamente esclusive, cioè procedere alla classificazione in modo che nessun elemento rientri simultaneamente in più categorie. Le categorie devono essere inoltre congiuntamente esaustive e occorre trovare elementi pertinenti. L'indagine comparativa può essere condotta a diversi livelli: a) Una prima distinzione riguarda l'oggetto. b) Dal punto di vista temporale, le ricerche possono essere sincroniche (quando si mettono a confronto ordinamenti vicini nel tempo) o diacroniche (diritti lontani nel tempo, ma nell'ambito del medesimo ordinamento). c) Dal punto di vista della dimensione e delle finalità degli ordinamenti. La macro-comparazione ordina tutti gli ordinamenti/sistemi in classi contraddistinte dalle somiglianze, e dalle differenze, per dividere: per i privatisti, al centro si colloca il concetto di famiglia giuridica; per i costituzionalisti, quello di forma di stato. Le ricerche non macro-comparative possono poi essere oggetto di ulteriori sub-classificazioni: a) Possono svolgersi su ordinamenti sovrani distinti, ma anche su ordinamenti non sovrani, come gli Stati membri. b) Una ricerca micro può prendere in esame ordinamenti dello stesso livello, oppure di livello diverso. Ad esempio possono costituire oggetto di indagine i diritti individuali così come codificati nelle costituzioni di alcuni Stati sovrani; oppure si può comparare il diritto di associazione nell'ordinamento dell'Unione Europea e in quello degli Stati membri. Famiglie giuridiche o tradizioni giuridiche Grazie alla post-modernità e alla globalizzazione è cambiato il modo di fare diritto e questa apertura del mondo ha avuto delle conseguenze. Fino al 900, le tradizioni giuridiche non erano considerate dai giuristi, poiché avevano la common law e la civil law. Tuttavia questa visione cambia. Si tenta di prestare attenzione al sistema giuridico in senso ampio nel quale la costituzione è posta. Per famiglia giuridica si intende una " classe " omogenea entro cui raggruppare per finalità euristiche ordinamenti giuridici che presentano tratti comuni. Le classificazioni delle famiglie giuridiche sono distinte a seconda del tipo di parametro utilizzato: a) le classificazioni che assumono un parametro come assoluto e esclusivo, quindi in classi rigide; b) le classificazioni che introducono il parametro della relatività, ma che conservano come attributo del parametro stesso il carattere della esclusività; c) quelle che contemplano i criteri della prevalenza e della non esclusività, quindi si scelgono i tratti più significativi e se ne verifica la loro posizione. Adhémar Esmein nel 900 classificò
INDICE Il filo del discorso 9 Storie di aggiotaggi e mercati 15 Il signore degli aggiotaggi 131 Illecite operazioni su azioni o quote sociali 149 Cronaca di ordinaria corruzione 187 Viaggio nella pubblica amministrazione 213 Il caso don Abbondio 225 Il triceronte australiano 241 Legislatore cercasi 253 La ricchezza delle sanzioni 285 Abbreviazioni 311 STRAVAGANZE DEL DIRITTO PENALE * Ad Adindo Makful, da Suzi *È bello scrivere, quando si può ringraziare chi ci è stato vicino. Non lo si fa mai abbastanza, e mai abbastanza bene.
Editoriale Scientifica (Collana Opere Prime, DPCE), 2022
Un viaggio attraverso la storia moderna del diritto comparato e i suoi metodi. Come itinerario quello di centocinquant’anni di comparazione giuridica (1850-2000), ripercorsi consultando la letteratura metodologica, ma anche gli atti di alcune delle più note conferenze della disciplina, a partire dal Congresso “fondativo” di Parigi del 1900, nonché i verbali delle prime associazioni di comparatisti e le loro vivaci corrispondenze epistolari. Ne emerge un affresco sugli entusiasmi, le speranze, ma anche i dubbi e le molte frustrazioni di una disciplina nata nel segno della “sovversione” verso le altre (e ben più antiche) scienze giuridiche, e che sceglie il metodo come via per ottenere la sua emancipazione. Da allora, si assiste alla progressiva maturazione di una comunità di studiosi, inizialmente di origine europea, borghese, e declinata al maschile. Ma che, con il tempo, estende i propri confini al mondo non occidentale (beyond the West), facendo dell’esigenza di comprendere quella radicale diversità un poderoso stimolo per l’innovazione metodologica. La storia dei metodi del diritto comparato è qui ricostruita dunque, come la storia dei suoi protagonisti, non solo quelli occidentali, e delle rispettive biografie che si intrecciano con gli eventi politici, economici e sociali dell’epoca. Impossibile comprendere, ad esempio, l’irrequietezza metodologica di Raymond Saleilles (1855-1912), se non lo si colloca all’interno delle insicurezze della Terza Repubblica francese; la sensibilità di Ernst Rabel (1974-1955), se non si pensa alla Germania sconfitta della Prima guerra mondiale; la vitalità metodologica di Gino Gorla (1906-1992), se non in relazione all’afflato dell’Italia del secondo dopoguerra. Un approccio interdisciplinare che offre spunti non solo sulla genesi dei metodi della comparazione giuridica, ma anche sul modo in cui essi vengono tramandati alle generazioni successive, e spesso da queste sovvertiti, mostrando tutta la complessità del rapporto dei comparatisti con i loro maestri e “giganti” del passato.
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Vanoni sull'analogia giuridica 3. Intermezzo: definizione ed elementi dell'analogia giuridica 4. Aspetti problematici delle tesi di Vanoni sull'analogia (in generale e nel diritto tributario).
Diritto penale del XXI secolo, 2020
L’articolo intende dimostrare la tesi secondo la quale il problema metodologico non è stato ab- bastanza presente negli studi di diritto penale. Questa disattenzione si spiegherebbe con la ingiusti- ficata convinzione secondo cui tali aspetti si sottintendono nelle materie di fondo che questi studi trattano. Questo accade, ad esempio, allorquando senza una preliminare contestualizzazione si ri- manda al diritto comparato per sviluppare e giustificare una teoria potenzialmente applicabile al diritto (penale) cileno. Lo studio cercherà di descrivere gli ostacoli che la mancanza di siffatta con- testualizzazione comporta e dimostrare che non di rado ne soggiace una comprensione difettosa del diritto. Col proposito di raggiungere questo obiettivo, l’articolo offre un esempio in cui questa si- tuazione si apprezzerebbe con particolare chiarezza. Nella parte finale il lavoro condensa la tesi che sostiene che la ricerca giuridico-penale moderna, sia nella fase di creazione legislativa sia in quella d’interpretazione propriamente detta, non può che essere interdisciplinare. This paper proposes that methodological matters have not been entirely considered in Criminal law research. This neglect can be explained by the groundless conviction that the aforementioned aspects are intrinsic to the fundamental issues that are being investigated. For instance, this happens when, without prior analysis, Comparative law is relied upon to develop and justify a theory that could potentially be applied to Chilean (criminal) law. This study seeks to expand on the disadvantages that the absence of said analysis involves, while attempting to demonstrate that frequently a flawed understanding of Law underlies this logic. A scenario where this phenomenon can be fairly/reasonably appreciated will be presented so as to achieve the above-stated objective. Finally, this article supports that a multidisciplinary approach must be taken in contemporary Criminal law research when it comes to creating and interpreting law.
Del diritto penale come esperienza. Tre studi inattuali, 2013
Stumbling forward in our empirical fashion, blundering in to wisdom (“procedere a forza d'incespicare, alla nostra maniera empirica, andando a finire nella saggezza”). Con tale espressione Maitland rivendicò orgogliosamente quanto efficacemente quel primato dell’esperienza che nei secoli ha fatto grande il Common Law – risultato, mai “stabile”, di un lavorio secolare ed inesauribile su istituti, organi, procedure, disposizioni. E però, una prassi che ha saputo erigersi a sistema giuridico, e dei migliori, a ben vedere ognora ci interroga, in quanto giuristi “continentali”, sul significato che conferiamo a quella certezza del diritto che riteniamo irrinunciabile e distintiva dei nostri sistemi, nei quali l’esperienza avrebbe ben poca parte e la giurisprudenza dovrebbe limitarsi ad applicare un diritto essenzialmente già dato (e per ciò stesso detto “positivo”). In questo torno di pensieri, può allora risultare di estremo interesse cimentarsi con quella branca del diritto che – negli ordinamenti continentali – le surricordate ragioni inducono a tenere maggiormente al riparo dall’esperienza: il diritto penale.
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Cass. pen., n. 2/2006, pp. 694-735
Controfattuale e diritto, 2023
Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale, 2013
Itinerari della comparazione Scritti in onore di Giuseppe Franco Ferrari, 2023
Erga-Logoi, 2020
Revista de Investigações Constitucionais, 2015