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Tecniche argomentative e libertà di manifestazione del pensiero

in corso di pubblicazione in C. Valentini [a cura di], Costituzione e ragionamento giuridico) "(...) dubbio che si resti nell'ambito della libertà di pensiero" quando il rapporto tra pensiero e azione sia "esplicito, diretto ed immediato", tanto da tradursi in un vero e proprio "incitamento all'azione": in queste ipotesi, l'espressione è, infatti, "logicamente altro" rispetto alla "pura" manifestazione del pensiero 5 . A distanza di diversi anni, l'apporto determinante della giurisprudenza costituzionale impone una revisione di tali impostazioni. L'indagine, infatti, non può fondarsi esclusivamente su un'analisi formale del testo della Costituzione o viceversa, su una precomprensione statica della tavola assiologica incorporata dal testo costituzionale, ma deve essere arricchita alla luce di una sistemazione, casistica e problematica, delle pronunce adottate dal Giudice delle leggi. Come è stato da tempo messo in luce, la valutazione di ciò che rientra nel "figurino" 6 della libertà di espressione non può essere considerata valida in ogni tempo e in ogni luogo, ma deve essere effettuata "(…) caso per caso evitando "(…) giudizi pronunciati ex ante sulla base di un editto perpetuo" 7 . In questo senso, l'adozione di un nuovo metodo di analisi, concentrato sulla ricognizione degli argomenti del Giudice delle leggi, conduce a ipotizzare una teoria "debole" e "problematica" 8 , necessariamente orientata alla singola quaestio iuris affrontata dalla Corte e, quindi, alla sintesi motivazionale della "dialettica tra disposizioni costituzionali, disposizioni legislative [e] contesti" 9 . In effetti, pur senza assimilare la giurisprudenza costituzionale italiana al diritto vivente di altre esperienze che, proprio a partire dalla tutela della libertà di espressione, hanno progressivamente individuato peculiari livelli di scrutinio 10 , anche in Italia si può formulare, ormai, una ipotesi di sistemazione stabile dei protocolli di giudizio concernenti l'art. 21 della Costituzione. Questa ipotesi di ricerca incrocia il problema più generale della razionalità del discorso normativo, di cui le argomentazioni giudiziali sono parte 11 . Eppure, non è solo il postulato di razionalità che deve essere verificato, ma anche l'aspettativa di validità che il ragionamento normativo, species del ragionamento pratico generale, avanza rispetto alle premesse normative di un dato ordinamento 12 (che coincidono, in questa sede, con gli obblighi di astensione posti al legislatore ordinario dalle disposizioni costituzionali sui diritti di libertà 13 ). 5 S. Fois, cit. ult., pp. 112-113. 6 L'espressione è di R. Bin, Diritti e fraintendimenti. Il nodo della rappresentanza, in AA. VV., Studi in onore di Giorgio Berti, Napoli, Jovene, 2005, p. 349. 7 Così L. Paladin, Libertà di pensiero e libertà d'informazione: le problematiche attuali, in «Quad. cost.», p. 12, ma in senso affine A. Di Giovine, I confini della libertà di manifestazione del pensiero, Giuffrè, Milano, 1988, passim (spec. p. 112). Lungo la stessa direzione, ancorché da una prospettiva essenzialmente penalistica, si muove C. Visconti, Aspetti penalistici del discorso pubblico, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 243 e ss. 8 In questo senso G. Bognetti, La problematica della libertà costituzionale di espressione.(Per una storia autentica dell'art. 21 e della evoluzione dei suoi significati e per una teoria consapevolmente "politica" di quella liberta), in www.rivistaaic.it, p. 49. Una teoria debole della libertà di manifestazione del pensiero si appoggia "largamente a conoscenze di carattere empirico, dotate da un grado di certezza mai assoluto" che "posseggono sempre, nel miglior dei casi, una validità problematica. Ne consegue che, a rigore, la teoria della libertà dell'art. 21, (...), mentre potrà difendere il suo carattere di elaborazione teorica fondata in ogni suo aspetto su un impianto di natura razionale, scientificamente aperto a controllo, dovrà apertamente proporsi, a livello di presentazione dottrinale, solo come teoria problematica". 9 Così A. Morrone, Il custode della ragionevolezza, Milano, Giuffrè, 2001, p. 451. 10 La mente corre, inevitabilmente, alla lunga evoluzione della giurisprudenza della Corte suprema statunitense, su cui diffusamente C. Valentini, Le ragioni della costituzione. La Corte Suprema americana, i diritti e le regole della democrazia, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 278 e ss, nonché A. Vespaziani, Interpretazioni del bilanciamento dei diritti fondamentali, Padova, CEDAM, 2002, pp. 11 e ss. 11 Cfr., per un'indagine di diritto positivo condotta attraverso il prisma della teoria generale A. Tesauro, Il bilanciamento degli interessi tra le legislatore penale e Corte costituzionali: spunti per un'analisi metagiurisprudenziale, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2009, pp. 143 e ss, nonché, per un analisi meta-giurisprudenziale relativa alle tecniche argomentative dei giudici comuni, Id., Il reato di diffamazione come reato debole e incerto, Torino, Giappichelli 2005, pp. 25-81. 12 È la nota sonderfall these di R. Alexy. Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, 1978 (trad. it. Teoria dell'argomentazione giuridica, Milano, Giuffrè 1998. 170 e ss) ma sul punto v. anche L. Gianformaggio, Il gioco della giustificazione. Osservazioni in margine ad una teoria procedurale dell'argomentazione giuridica, in «Mat. st. cult. giur.», 1984, p. 476 secondo la quale il discorso giuridico incontra "(...) tutta una serie di condizioni limitative (il vincolo della legge [e della Costituzione, n.d.r], la considerazione dovuta ai precedenti, il collegamento con la dogmatica, nonché le limitazioni costituite dalle regole procedurali)". 13 L'incorporazione dei diritti di libertà in una Carta costituzionale rigida conduce, in primo luogo, all'introduzione di specifici agere posse di rango costituzionale da far valere nei confronti non solo dello Stato-amministrazione (secondo l'antica teorica dei diritti pubblici soggettivi), ma anche dello Stato-ordinamento. Eppure, la dimensione formale non esaurisce la morfologia dei diritti di Giappichelli, 1999, pp. 452-453 che considera il canone dissociativo uguale e contrario all'argomento analogico: mentre infatti in questa ipotesi l' "astrazione-generalizzatrice" compiuta dall'interprete prende le mosse dall'isolamento di determinare caratteristiche