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SOMMARIO: 1. La genetica delle popolazioni. -2. Persone, materiali e informazioni dal punto di vista del diritto. -3. Tipologie di biobanche: presupposti scientifici e problemi giuridici. -4. Regolamentazione giuridica delle biobanche. -5. Un significativo caso presso la Corte Suprema islandese. -6. Il fallimento di deCODE Genetics. -7. Biobanche, privacy e il limite dell'interesse.
OGGETTO: AGGIORNAMENTO ED ERRATA CORRIGE nota circolare pr. 26377 del 1/10/14 "Malattia da Virus Ebola (MVE) -Protocollo centrale per la gestione dei casi e dei contatti sul territorio nazionale".
SOMMARIO: 1. Le biobanche: nascita e tipologie; 2. La genetica di popolazione; 3. La biobanca islandese; 4. La libertà di ricerca scientifica, il profitto e la proprietà; 4.1 Interessi pubblici e privati: esclusione reciproca o possibile "incontro"?; 4.2 A chi spetta la proprietà della ricerca e delle risultanze di essa?; 5. Il fallimento di deCODE Genetics; 6. Bilanciamento tramite i Comitati etici o totale esclusione di "ricadute commerciali" in seno alle biobanche di popolazione?; 7. Il superamento del modello proprietario nel caso delle biobanche di popolazione; 8. … e il futuro?.
The work examines the conceptual link between democracy and civil, political and social rights in Norberto Bobbio’s theory. The main objective is to highlight the historicist and phenomenological approach, which leads the author to identify a bilateral relational model between theoretical evolution and social reality
INES CIOLLI, 2021
The article focused on next generations and debt sustainability. The aim of solidarity, that is at the base on the fundamental principle of the Italian Constitutions, especially in the art. 2 and the sustainability. that is remarked in art. 81 of this must find a composition. The duty of the present generation could be a solution that put together solidarity and sustainability.
Sommario: 1. Il "testimone silenzioso", ovvero l'impiego del DNA in ambito criminale: DNA profiling and databasing; 2. La sentenza S. and Marper v. UK (Corte europea dei Diritti dell'Uomo); 2.1 La nozione di privacy; 2.2 Quando giustificare le interferenze alla privacy; 3. Gli effetti della sentenza S. and Marper v. UK sul diritto dell'Unione europea; 3.1 … sul piano della privacy; 3.2 … sul piano delle interferenze alla privacy per scopi investigativi; 4. Uno sguardo alla situazione italiana; 4.1 Il rapporto tra il sistema CEDU e gli Stati nazionali: il caso italiano; 4.2 La legge n. 85/2009 e l'impatto della sentenza S. and Marper; 5. Conclusioni. Exonerated by Science: case studies in the use of DNA evidence to establish innocence after trial, Research Report, 1996, p. 1. 3 Tale espressione, riferita al DNA e ai dati genetici, è stata elaborata da Edmond Locard, uno scienziato francese, che nell'ormai lontano 1911, in una fase peraltro in cui le immense potenzialità del DNA a scopo investigativo non erano state ancora scoperte, coniò il principio di interscambio, in base al quale: "In qualsiasi luogo egli [i.e. ogni persona] cammini, qualsiasi cosa tocchi o lasci, anche inconsciamente, servirà come testimone silenzioso [ndA: grassetto nostro] contro di lui" (cfr. E. LOCARD, Traité de criminalistique; les empreintes et les traces dans l'enquête criminelle, Desvigne, Lyon, 1931). Questo fondamentale principio, che guida tutte le azioni della polizia
MITOLOGIA GRECA - GENEALOGIE DI POPOLI, 2020
La comparsa dei continenti, delle terre e delle razze di uomini è descritta in modo velato dai vari miti. I continui rapimenti di belle fanciulle da parte di Zeus stanno a significare la creazione di nuove generazioni simboleggiate dai figli fatti nascere dal potere fecondatore. Secondo Pindaro, Adamas era il nome del Kabiro: uno dei sette tipi di progenitori del genere umano, l’archetipo di tutti i maschi, il tipo dell’uomo primitivo nato dalla terra. Del corpo di un gigante ritrovato a Lemno, Filostrato dice che “le ossa erano in ordine, le vertebre giacevano le une lontano dalle altre, a causa dei terremoti, credo, e le costole staccate dalle vertebre”.
Il volume si occupa di tre tipi di diseguaglianze scontate dalle donne in ambito lavorativo: diseguaglianze salariali, di carriera e di capacità professionali. La riflessione teorica è accompagnata da 3 studi di caso.
Così Italo Calvino commentava ironicamente i mali derivanti dal lavoro intellettuale, inserendoli in una tranquillizzante prospettiva evoluzionistica:
2015
Il Protocollo di Nagoya, nato sotto l’egida della Convenzione sulla biodiversità, ha lo scopo di donare una disciplina organica alle modalità con cui è possibile accedere alle risorse genetiche e con cui successivamente i benefici derivanti dal loro utilizzo dovranno essere ripartiti tra i soggetti detentori delle risorse e/o lo Stato e i soggetti utilizzatori in seguito alla commercializzazione e/o brevettazione di prodotti da esse derivanti. Il Protocollo ha quindi la finalità di realizzare il terzo obiettivo della Convenzione sulla Biodiversità, fornendo una base per una solida certezza giuridica e trasparenza sia per gli utilizzatori che per i fornitori, questi ultimi spesso Paesi in via di sviluppo. Queste norme, se applicate in modo efficiente, comportano due benefici principali: un rilevante progresso nella ricerca scientifica con la prospettiva di innovazioni e scoperte e una effettiva ripartizione dei benefici con i fornitori, benefici che comporterebbero un avanzamento scientifico, sociale ed economico a Stati e popolazioni che nella maggior parte dei casi appartengono hanno un economia emergente o in fase di transizione. Fondamentale e di grande interesse è la previsione del Protocollo che riguarda l’accesso alle conoscenze tradizionali possedute dalle comunità indigene e locali che siano collegate all’uso delle risorse genetiche; un’effettiva ripartizione dei benefici con queste comunità detentrici di antiche conoscenze potrà rafforzare la capacità di queste comunità di fruire del loro sapere, portando innovazioni a pratiche che spesso hanno origine millenaria. L’Unione Europea è stata tra le prime a ratificare il Protocollo di Nagoya ma, non essendo uno Stato, la sua ratifica non ha avuto valore al fine del raggiungimento del quorum necessario per l’entrata in vigore del Protocollo. Al fine di introdurre una disciplina europea che fosse obbligatoria per gli Stati membri, il Consiglio Europeo ha emanato il regolamento 511 del 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori di risorse genetiche risultanti dal Protocollo di Nagoya. Essendo i Paesi dell’Unione Europea in larga parte solo utilizzatori, l’Unione Europea e gli stessi Stati hanno deciso di disciplinare solo le regole per l’accesso alle risorse; tra questi non si conta però l’Italia, Paese “Megadiverso” dell’Unione Europea. L’Italia ancora non ha ratificato il Protocollo ma, come ampiamente spiegato in una breve intervista dall’Architetto A. Maggiore, responsabile del National Focal Point per il Protocollo di Nagoya presso il Ministero dell’Ambiente, si sta preparando per introdurre un d.d.l. per l’applicazione del Protocollo a livello nazionale, anche se già dallo scorso anno il tema della biodiversità è entrato nei lavori parlamentari con il d.d.l. n. 1728, “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare”.
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La Magistratura, 2018
Laboratorio dell'ISPF, 2016
giustiziacivile.com, 2017
LAURA GIOVINE, 2023
Diritto&Questioni pubbliche, 2017
Rivista di Diritto Civile, 2022
Rivista AIC , 2016
Il Politico, 2021