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in "L'osservatore romano", 5.12.2015, p. 4.
Con un'importante pronuncia 1 del 1998 la Corte di Cassazione ha definito in modo analitico il c.d. diritto all'oblio. Tale è il diritto di un soggetto a non veder nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente divulgate, qualora sia trascorso un notevole lasso di tempo dal loro accadimento e sia venuta meno l'utilità sociale alla divulgazione dell'informazione.
Il “diritto all'oblio”, the right to be forgotten, è un argomento di cui recentemente sentiamo parlare spesso. Stefano Rodotà, giurista e politico, lo definisce come il diritto a «governare la propria memoria ed avere la possibilità di reinventarsi, di costruire personalità e identità affrancandosi dalla tirannia di gabbie nelle quali una memoria onnipresente e totale vuole rinchiudere tu tti ». Vedremo qual è stato il suo percorso, com'è nato, come si è trasformato nel tempo, facendo riferimento alle diverse regolamentazioni e sentenze in proposito, fino ad arrivare ai giorni nostri.
Consulta OnLine, 2020
The Court of Cassation returns to rule, with a monumental order, on the right to be forgotten on the web. The contribution highlights two critical profiles.
corriere giuridico, 2019
In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito-ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost.-ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (nella specie, un omicidio avvenuto ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva, reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Cfr. tra le più recenti sul tema Cass. 20 marzo 2018, n. 6919; Cass. 26 giugno 2013, n. 16111; Cass. pen. 22 giugno 2017 (3 agosto 2017), n. 38747. Per quanto riguarda il quadro europeo si v. Corte UE 13 maggio 2014, n. C-131/12 Google Spain La Corte (omissis). Ragioni della decisione (omissis) I motivi di ricorso. 1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell'art. 2 Cost. Dopo aver richiamato alcuni specifici passaggi della sen-tenza impugnata, il ricorrente osserva che essa avrebbe erroneamente finito per considerare il diritto di cronaca sempre prevalente sui diritti individuali previsti dall'art. 2 Cost., tra i quali il diritto all'oblio. Precisa il ricorrente di non aver mai affermato che le notizie pubblicate fossero di contenuto ingiurioso o diffamatorio ovvero prive di fon-damento. Il punto centrale risiederebbe, invece, nella necessità di stabilire se sia legittimo pubblicare, o meglio ripubblicare, dopo ventisette anni, la notizia di un tragico avvenimento con modalità tali da rendere facile e sicura l'individuazione dell'omicida. Il che, ad avviso del ricor-rente, è realmente avvenuto, con conseguente sua espo-sizione ad una rinnovata notorietà che gli aveva portato gravi danni. 2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell'art. 3 Cost. La doglianza si rivolge nei confronti della motivazione della sentenza impugnata là dove essa afferma che la pubblicazione di una notizia risalente nel tempo può fondarsi sulla necessità di un'informazione volta a con-correre con l'evoluzione sociale. Una simile interpreta-zione dell'art. 21 Cost., secondo il ricorrente, è in contrasto col principio costituzionale di uguaglianza. Il ricorrente ricorda di aver commesso il delitto ma di avere anche scontato la pena e di essersi reinserito nel contesto sociale, mentre la pubblicazione dell'articolo avrebbe compromesso tale reinserimento andando a colpire la sua dignità personale; e la sentenza impugnata avrebbe leso anche l'art. 27 Cost., perché la ripubblicazione nel 2009 di un articolo risalente al 1982 costituirebbe "una pena disumana per qualsiasi persona, per quanto colpevole di un grave delitto". 3. Col terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fonda-mentali dell'Unione europea sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000. Ricorda il ricorrente che l'art. 7 cit. impone che venga rispettato, per ciascun individuo, il diritto alla propria vita privata e familiare, mentre l'art. 8 cit. garantisce il diritto alla protezione dei dati che riguardano ciascun individuo. Ad avviso del ricorrente, considerare lecito, o addirittura doveroso, il mantenimento in vita del ricordo di un fatto tanto doloroso avvenuto molti anni prima violerebbe entrambe le norme sovranazionali ora richiamate. L'ordinanza interlocutoria. 4. L'ordinanza interlocutoria chiarisce, innanzitutto, che l'esame dei motivi di ricorso impone di affrontare il pro-blema del bilanciamento tra il diritto di cronaca, posto al servizio dell'interesse pubblico all'informazione, e il diritto all'oblio, finalizzato alla tutela della riservatezza della persona; ed aggiunge che, in considerazione della specifica concreta vicenda, non viene in esame il problema del diritto all'oblio connesso con la realizzazione di archivi di notizie digitalizzati e fruibili direttamente on line. Tanto premesso, l'ordinanza rammenta che il diritto di cronaca, per pacifica e risalente acquisizione della giuri-sprudenza sia civile che penale, è un diritto pubblico soggettivo fondato sulla previsione dell'art. 21 Cost., che sancisce il principio della libera manifestazione del Diritto civile Giurisprudenza il Corriere giuridico 10/2019 1189
Fin dall'antichità, si sono prodotte metafore e allegorie della memoria. Più recenti sono immagini simboliche riferite all'inconscio, dove la memoria individuale o collettiva ripesca non di rado i suoi ricordi. Qui si tratta per lo più di vere e proprie figure, da Mnemosine dea della reminiscenza a Gradiva, Musa del Surrealismo e ancor prima della psicoanalisi. Se esse si adattano alla memoria del passato, non coprono però tutta la complessità dell'inconscio. Ve ne sono altre, quali l'“Angelus” di Millet e di Dalí o l'“Angelus Novus” di Klee e di Benjamin, che meglio ne esprimono una componente fatta di annunciazione o di prefigurazione, ma anche di aspettative e di delusioni...
La crociata dello scomunicato. Note dei cronisti arabi.
2008
Casa Il camminatore è uno che va in giro per campi e paesi perché crede nell'accoglienza del mondo. È uscito nell'aperto perché là, nella luce che schiude lo spazio, conta di incontrare le cose e di non venirne respinto come straniero. Non sempre la sua fiducia verrà premiata, ma talvolta troverà spazi non ostili, dilatazioni della sua percezione, curvature ospitali della superficie che percorre. Dopo la registrazione del disordine se non dell'infezione del mondo, sul suo taccuino il camminatore Gianni Celati ritroverà annotazioni acquietate, depositi di raccoglimento: "Qui voglio parlare di Pomponesco […]. Là in fondo l'aperto si presenta dietro un orizzonte, facendo sentire l'indistinta lontananza che dà un senso alla nostra collocazione spaziale. Piazza quasi sempre vuota, dove il vuoto si riconosce come l'accogliente, e noi accolti potevamo accorgerci degli altri accolti di passaggio, senza la solita sensazione di fastidio" 1 . Se la città è un'estensione della casa, poiché essa chiude l'uomo due volte (entro le pareti della casa ed entro le mura della città), la piazza equivale al vano del focolare come centro del luogo chiuso 2 . Ma qui la piazza resta dis-chiusa, include 1 Gianni Celati, Verso la foce, Feltrinelli, Milano 1989, p. 46. 2 Oppure, se si vuole, l'agorà/forum al centro della città corrisponde all'atrium della casa greco-romana, luogo aperto verso l'alto al centro della casa. Cfr. Hajo Eickhoff, Casa, in
Orthotes, 2020
Capitolo del volume Divano. Il dispositivo della psicoanalisi, a cura di Federico Leoni e Riccardo Panattoni
2022
Il diritto all'oblio va oggi inteso come diritto di ottenere la rettifica, la contestualizzazione, l'aggiornamento e addirittura la deindicizzazione o la cancellazione dei propri dati personali presenti online, al fine di assicurare una rappresentazione corretta e attuale della propria identità personale. Questo scritto esamina il percorso argomentativo seguito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dalla Corte di Cassazione per definire, nel corso di circa un decennio, i contorni di un diritto (o di uno strumento?) dalle molteplici sfaccettature e per questo assai sfuggente, che si trova in costante rapporto dialettico con il diritto collettivo a ricercare e ricevere informazioni. Fra incongruenze, ripensamenti e contraddizioni, la giurisprudenza sembra ultimamente aver trovato almeno alcuni elementi di convergenza nel bilanciamento fra pretese di tutela dei diritti della personalità e libertà di stampa.
In: Mario Capasso (a cura di), Quattro incontri sulla Cultura Classica. Dal bimillenario della morte di Augusto all’insegnamento delle lingue classiche, Lecce, Pensa Multimedia, 2019, 469-484
The topic of my paper is memory and oblivion in the literary field, as it appears in the work of Quintilian and, in particular, in the tenth book of his Institutio oratoria. After some general considerations, I focus on the comparison between the Roman writer and his Greek predecessor, Dionysius of Halicarnassus, about the construction of a shared literary memory in order thereby to identify what are the motivations and the discursive strategies Quintilian uses in the devel- opment of this dynamic process between memory and oblivion.
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Diritto di Internet, Digital Copyright e Data Protection
"Il diritto all'oblio, tra indulgenza ed informazione", 2019
Andrea Battistini DALL’INIBIZIONE ALLA LIBERAZIONE DELL’IO. IL GENERE AUTOBIOGRAFICO NEL TOURNANT DES LUMIÈRES Lezioni Sapegno 2019 Con interventi di Franco D’Intino e Bartolo Anglani, 2020
Le disobbedienti. Storie di streghe, 2020
‘Uyūn al-Akhbār (Studi sul mondo islamico) 3.Conflitti e dissensi nell’Islām, 2009