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2002
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2000
L'indagine prende in esame il costrutto italiano fare+infinito e ne fornisce un'indagine diacronica a partire dalle origini fino all'italiano contemporaneo con riferimenti ai modelli teorici generativo e relazionale
La voce esamina questa nozione nell'ambito della responsabilità civile. Particolare attenzione è data alle teorie in materia di accertamento del nesso eziologico elaborate da dottrina e giurisprudenza a partire dalle scarse coordinate legislative. Viene esaminato anche il tema della causalità omissiva, delle concause e dei fatti interruttivi del nesso eziologico.
L'espressione della causalità nella scrittura degli apprendenti L1 di scuola media del Canton Ticino 1. Introduzione Con presente contributo si intende proporre una prima analisi dell'espressione della causalità, comprendendo in questa anche quella del motivo, negli scritti di apprendenti L1 del quarto anno di scuola media del Canton Ticino 1 .
La scienza giuridica sembra aver preso consapevolezza dell’inevitabile crisi del concetto stesso di causalità inteso come possibilità dell’essere umano di avere una conoscenza certa dei rapporti che legano gli eventi tra loro e ciò ha comportato una maggior attenzione dell’interprete giuridico alle acquisizioni proprie delle altre scienze che possono essere utili per orientare il suo giudizio, nonché l’affidarsi più o meno ampiamente alla categoria della probabilità come necessario veicolo per formulare corretti ragionamenti probatorio-processuali. Tali cambiamenti epocali hanno avuto la conseguenza di emancipare finalmente il settore civile da quello penale in materia di nesso di causalità e di pervenire a due paradigmi epistemologici diversi e di pari dignità.
Anatolia antica Studi in memoria di F. Imparati. Eothen 11. Firenze 2002
co 277 Hita I,'l'unda, HtlnHI + Nella lingua ittita l'espressione della causa, cioè del motivo che 111',giac(; alla base eli eventi, azioni o stati, è individuabile in testi originali di ('!:\ MJ l e NH, nonché in quelli di argomento mitologico, per cui una 11I11I~i()ne certa non sempre è possibile, mentre nella documentazione originalc antica non ci sono note espressioni che possano con certezza sere interpretate come tali. l Nel presente studio proporremo alcuni esempi tratti da testi MH e N Il () di argomento mitologico in cui tale nozione è presente. 1'(;1" l'espressione della causa la lingua ittita può ricorrere ai soli casi d('lla declinazione o a sintagmi posposizionali; i casi della declinazione nurrcssati sono il dat.loc., l'ablat. e lo strum., le posposizioni peran 2 e .~c'l: I I diversi modi di espressione sono da ricondursi ad una altrettanto .livcrsa valutazione della causa alla base del fatto o dell'evento da parte .k-llo scrivente ittita e che noi cercheremo eli ricostruire .
Anuario Filosófico
There is no contradiction between Kant's statement that the proposition, "every alteration has its cause," is of no interest to the Critique of Pure Reason because of its dependence on empirical contents (KrV, B 3) and his use of the same proposition as an example of pure a priori knowledge (KrV, B 5). There is only the arduousness and sometimes also the ambiguity of a passage in which Kant attempts to establish a new basis for the validity of the principle of causality.
Tesserae Iuris , 2022
Il tema intrapreso da Ernst tocca indirettamente molti mali della dottrina civilistica contemporanea, il che permetterebbe all'autore di entrare nella discussione sulla formazione dei principi della responsabilità per danni, e di riflesso sulla scelta del concetto di causalità e sulla giustificazione dei suoi numerosi tipi. Tuttavia, il più ampio contesto del diritto contemporaneo appare nella riflessione di Ernst solo di sfuggita. A mio avviso, un'analisi dell'opinione di Giuliano potrebbe ricevere molto beneficio se si prendesse in considerazione sia la discussione contemporanea sulla coincidenza effettiva delle cause, chiamata causalità concorrente (cumulativa), sia la giustificazione contemporanea della responsabilità solidale degli autori del danno che hanno agito in maniera indipendente: ciò sarebbe utile non per applicare il diritto romano, ma per cogliere i confini concettuali dell'argomentazione giuridica e per spiegare la somiglianza delle soluzioni adottate in tempi e ordinamenti giuridici diversi. A mio parere, Giuliano può ancora dirci molto, e l'attribuzione della responsabilità per i danni è ancora oggi una questione di interpretazione giuridica più che di individuazione della causalità.
RIFD, 2023
La forza euristica della legge causale è nella costanza. Funzione intellettiva di coesistenza tra termini; com-presi, e posti in nesso di concettuale dipendenza. Superando la pura singolarità dell’accidente, irrelato e perciò casuale e inspiegabile, la categoria eziologica si svela alla radice del conoscere. Attraverso l’a priori del nesso, essa ordina in forma sillogistica fenomeni significati norme. Dovremmo per questa via separare causalità fenomenologica e causalità logica. Quella applicata nella temporalità; questa, senza temporalità. L’essenza che le unisce parrebbe darsi nella superiore sintesi della necessità, come funzione di esistenza. Gli elementi sono presi e com-presi nella unità dell’intelletto, entro cui finiscono risolti e spiegati . Non è l’interpretazione a collocarsi entro la categoria del dover essere; ma è la norma (giuridica) a svelarsi un modo dell’essere. Il giuridico esibisce essenza linguistica . La proposizione normativa (Rechtssatz kelseniana) è risolta in combinazione di fattispecie; ossia di significati. Allo stesso tempo oggetto e mezzo di conoscenza. Oggetto, quale significato da dimostrare; mezzo, quale schema con cui predicare la giuridicità di fatti e di cose. Fino a rovesciare il concetto del normativo: che si svela luogo, non già del dovere ma del sapere. Il diritto non prescrive ma descrive. Il normativo è sistema di senso che si offre allo scrutinio cognitivo del giurista-giudice, stretto entro il vincolo metodologico del conoscere
Sommario: 1. Premessa. -2. La teoria CRE. -3. Un esame della teoria CRE. -4. L'errore della teoria CRE. -5. Conseguenze giurisprudenziali. -6. Considerazioni conclusive. * Il presente contributo è stato revisionato e presentato da un Componente del Comitato Scientifico.
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Quaestio II, 2002, pp. 57-75., 2002
In "Studies on Aristotle and the Aristotelian Tradition . Proceedings of the International Conference" (Padua, 11, 12, 13 dicembre 2006), a cura di C. Rossitto, Edizioni di Storia della Tradizione Aristotelica, Lecce, pp. 81 - 101, 2011
Lene Schøsler et Juhani Härmä (en collaboration avec Jan Lindschouw) (éd.) Actes du XXIXe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romane (Copenhague, 1-6 juillet 2019) Strasbourg, 2021
Diritto penale e processo, n. 12/1998, pp. 1559-1566., 1998
In "KAΛΛOΣ KAI AΡΕΤΗ. Bellezza e virtù. Studi in onore di Maria Barbanti", a cura di R.L. Cardullo e D. Iozzia, pp. 253-262 , 2014
Archivio Storico Siracusano, 1999