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Due cause di recesso da S.p.a.
Ulteriori cause del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, 2018
Sommario: 2.1 Le causali economiche incidenti sull'assetto produttivo/organizzativo dell'impresa e del suo regolare funzionamento 2.2 Impossibilità sopravvenuta e rapporto di lavoro 2.3 L'inidoneità del prestatore allo svolgimento della mansione dedotta nel contratto di lavoro 2.4 Eccessiva morbilità e superamento del periodo di comporto 2.5 Incompatibilità ambientale, scarso rendimento e proficuità della prestazione 2.6 Discriminazione e licenziamento "economico" 2.7 Provvedimenti giudiziari, tossicodipendenza, alcolismo e HIV 2.1 Le causali economiche incidenti sull'assetto produttivo/organizzativo dell'impresa e del suo regolare funzionamento Secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità, "nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo una effettiva necessità di riduzione dei costi" (v. fra le altre Tale principio consolidato (che non può che essere riaffermato anche nelle ipotesi di "esternalizzazione" o "terziarizzazione" di compiti o servizi, così come in quelle di "ridistribuzione" delle mansioni) va, poi, coordinato con il principio, parimenti costantemente affermato, secondo cui "il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri 1 Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche presso l'Università degli Studi di Salerno, Dottore magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Salerno, con voti 110/110 e lode, plauso della commissione e dignità di stampa e Tirocinante ammesso presso la Suprema Corte di Cassazione. 2 C. PISANI, Il nuovo regime di tutele per il licenziamento ingiustificato, in Aa. Vv., Jobs Act e licenziamento, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 45-46.
Contratto e impresa, 2016
redazione determinano la linea culturale della Rivista sia con l'apporto dei contributi dei propri membri, sia con la periodica predeterminazione delle aree di intervento. All'opera di preventiva revisione, con il metodo della peer review, degli scritti destinati alla pubblicazione provvede un apposito comitato di revisione, formato da professori italiani e stranieri.
Estratto da: Tra libri e carte. Studi in onore di Luciana Mosiici, a cura di T. De Robertis e G. Savino, Franco Cesati Editore, Firenze, 1998, pp. 337-349.
E' la nota - in corso di pubblicazione su Riv. dir. comm., 2020, II - alla sentenza della Cassazione, sez. I, 22 maggio 2019, n. 13845, la cui massima ufficiale è la seguente: "In tema di recesso dalla società di capitali, l’espressione “diritti di partecipazione” di cui all’art. 2437, lett. g), cod. civ., per quanto nell’ambito di un’interpretazione restrittiva della norma tesa a non incrementare a dismisura le cause legittimanti l’exit, comprende in ogni caso i diritti patrimoniali implicati dal diritto di partecipazione, e tra questi quello afferente la percentuale dell’utile distribuibile in base allo statuto; ne consegue che la modifica di una clausola statutaria direttamente attinente alla distribuzione dell’utile, che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci prevedendo l’abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione dell’utile di esercizio in considerazione dell’aumento della percentuale da destinare a riserva, giustifica il diritto di recesso dei soci di minoranza".
Riflessioni sulla causa della remissione del debito, 2012
La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i film, le fotocopie), nonchè la memorizzazione elettronica, sono riservate per tutti i Paesi.
L'utopia dell'unica soluzione per contrastare lo spopolamento del centro Sardegna confutata e contrastata con una serie non esaustiva di micro-provvedimenti capaci di "mitigare" il fenomeno!
DINO Giudice monocratico -L. A. (avv.ti Cincotti e Cossu) c. Banca di Credito Cooperativo di Cagliari (avv.ti Bottai e Gutierrez). Banca -Banca di credito cooperativo -Delibera assembleare -Diritto di recesso -Cause di recesso -Applicabilità delle norme in tema di s.p.a. (Cod. civ., artt. 2437, 2519, 2535).
Nuovo diritto civile , 2020
Nel contributo è affrontato lo studio critico della clausola di recesso, della quale sono messi in risalto i principali problemi. Ad esempio, anche in presenza di una clausola di recesso ad nutum, il concreto esercizio del diritto di recedere non può avvenire senza tenere conto dell’interesse contrattuale della parte receduta. Nello studio si affronta anche il tema dell’interpretazione della clausola di recesso, che risulta essenziale al fine della corretta individuazione degli effetti che dipendono dal recesso medesimo
Elena Casetta & Valeria Giardino, Mettere a fuoco il mondo. Conversazioni sulla filosofia di Achille C. Varzi, Isonomia – Epistemologica, 2014
La nozione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Sommario: 1.1 La fattispecie "giustificato motivo oggettivo" di licenziamento e relativa nozione 1.2 Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: dalla ragione economica alla ragione organizzativa 1.3 Segue. Extrema ratio o "normale" licenziamento economico? 1.4 Giustificato motivo oggettivo di licenziamento e controllo giudiziario/insindacabilità nel merito delle scelte economico-organizzative 1.5 Il giustificato motivo oggettivo pretestuoso 1.5 Procedura preventiva obbligatoria di conciliazione 1.1 La fattispecie "giustificato motivo oggettivo" di licenziamento e relativa nozione Non da oggi il tema del giustificato motivo oggettivo è al centro di una disputa definitoria di non poco conto 2. Ai sensi dell'art. 3 della legge 604/1966, il licenziamento può essere intimato "per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa": si tratta del c.d. licenziamento per giustificato motivo oggettivo 3. Costituiscono, in particolare, giustificato motivo oggettivo la crisi dell'impresa, la cessazione dell'attività o anche solo il venir meno delle mansioni cui è assegnato il 1 Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche presso l'Università degli Studi di Salerno, Dottore magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Salerno, con voti 110/110 e lode, plauso della commissione e dignità di stampa e Tirocinante ammesso presso la Suprema Corte di Cassazione. 2 Per un'originale ricostruzione del gmo e del cosiddetto repechage nei termini della sua eccessiva onerosità sopravvenuta e per una critica alla trasposizione lavoristica della "impossibilità sopravvenuta" cfr. L. CALCATERRA, La giustificazione oggettiva del licenziamento. Tra impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità, Napoli, 2009, specie p. 55 ss, 139 ss., 313 ss.; P. ICHINO, Sulla nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in Riv. it. dir. lav., 2002, I, 472; L. LEVANTE, Il licenziamento per motivo oggettivo tra diritto ed economia, in Mass. Giur. Lav., 2016, p. 418; M. MARINELLI, I licenziamenti per motivi economici, Torino, 2005 e M. FERRARESI, Il giustificato motivo oggettivo. Dalla legge 604 del 1966 al contratto a tutele crescenti, Torino, 2016. 3 Cfr. G. PACCHIANA PARRAVICINI, Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in F. GALGANO, Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia, Cedam. Padova, 2005, pp. 143-144; C. PISANI, Il giustificato motivo di licenziamento e le incertezze della giurisprudenza, in Mass. Giur. Lav., 2016, p. 445 ss.
Il recesso negli enti collettivi , 2023
The research focuses on the legal concept of withdrawal in collective entities, as provided in the first book of the italian Civil Code (art. 24 c.c.), which also applies to Third Sector Entities. While withdrawal is structurally a unified and neutral act, it serves various functions depending on the involved interests, thereby impacting its regulation. This study identifies these interests, which can pertain to both the withdrawing party and the party from whom withdrawal occurs, encompassing both financial and moral aspects. Considering the type of interest at stake, the provisions outlined in art. 24 c.c. are not always subject to derogation. Similarly, a clause governing the right of withdrawal of an associate can be deemed invalid and ineffective if it violates inviolable rights. Lastly, depending on the nature of the interest involved, although withdrawal “ad nutum” is generally valid and effective, there may be cases where a justified and motivated withdrawal is necessary. This is essential to render an overly restrictive withdrawal clause ineffective or to prevent a claim for damages based on the violation of a personality rights in conjunction with the exercise of the right of withdrawal.
Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology and Practical Philosophy, 2013
This paper aims to analyze one of the highest achievements of humankind, the classical tragedy, via the application of the heuristic paradigm proposed by Aristotle in his Physics, the fourfold determination of the concept of cause. This scientific methodology – one of the most effective viatica for a comprehensive response to the question of the nature of an object – informs the inquiry into the universal nature of tragedy, its hypercomplexity and hence its ethical and human relevance. Firstly, the concept of tragedy is dissected into its four causes – material, formal, efficient and final; given that the object of research is at the same time tragedy in general and this specific tragedy (i.e. the category and its case), each cause is subdivided in two, a distal one (if referred to the type) and a proximal one (if referred to the empirical object). Then, the methodology of the four causes is applied to the formal cause alone, the tragic conflict, in an attempt to better understand t...
La Nuova Bussola Quotidiana , 2023
Sono trascorsi quindici anni dal fallimento della banca d’affari statunitense, Lehman Brothers, il 15 settembre del 2008, evento iconico della Grande Crisi Finanziaria (GCF) del 2008-09, che dagli Stati Uniti si diffuse rapidamente in tutto il mondo facendo paventare un’implosione del sistema finanziario globale, dalle banche alle assicurazioni alle società di gestione delle carte di credito, producendo gravi e durature ripercussioni sulle Borse e sull’economia reale della maggior parte dei Paesi del mondo. Oggi il sistema finanziario torna a tremare, profondamente scosso dal fallimento improvviso della grande banca statunitense Silicon Valley Bank, considerata una delle migliori del Paese e il secondo più grande fallimento bancario nella storia finanziaria americana, ceduta a First Citizens BancShares; a ruota è seguito poi il fallimento anche della più piccola banca commerciale Signature Bank. In Europa si è assistito quindi all’improvvisa crisi del colosso bancario elvetico Credit Suisse, una banca di rilevanza sistemica, tra le cosiddette too big to fail, così importante che la FINMA, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, la fa acquisire in fretta e furia dal gigante UBS, a mercati chiusi il 18-19 marzo, per evitarne la bancarotta. Gli azionisti di CS non vengono neppure interpellati e subiscono un crollo delle quotazioni del 56% dal venerdì alla riapertura dei mercati il lunedì seguente all’accordo; ancora peggio va agli obbligazionisti detentori di titoli subordinati (in gergo “AT1”), il cui valore viene totalmente annullato d’imperio, per un controvalore pari a 17 miliardi di dollari. Le autorità regolamentari elvetiche creano in un sol colpo due pericolosi precedenti: il primo, a danno dei creditori “subordinati” che in modo del tutto irrituale sono stati sacrificati prima degli azionisti, ancorché la decisione fosse tecnicamente giustificabile in base alle clausole contrattuali; il secondo, a danno degli azionisti stessi, che non sono stati neppure interpellati sull’accordo. Si tratta, a ben vedere, di una sostanziale violazione del diritto di proprietà e dei contratti, che non fa certamente buona pubblicità al sistema finanziario svizzero: per di più considerando che rispetto ai massimi precedenti alla GCF, il titolo CS ha perso circa il 99% del proprio valore. Il nervosismo sul comparto bancario si è presto esteso anche a Deutsche Bank, un’altra banca di rilevanza sistemica, tra le più grandi al mondo per attivo e fatturato. Il colosso tedesco, che non si era mai ripreso pienamente dopo la caduta subìta durante la GCF del 2008-2009, patisce un repentino tracollo in Borsa sul timore di insolvenza dei propri debiti, ben riflesso dall’esplosione di prezzo dei cosiddetti CDS, i Credit Default Swaps, strumenti acquistati a garanzia di possibili fallimenti del debitore, oltre che con finalità puramente speculative. Che cosa sta accedendo nel settore bancario? Quali sono le cause, prossime e remote, di questa nuova crisi?
Società Lo scioglimento della società per continuata inattività dell'assemblea TRIBUNALE DI BRESCIA, 24 giugno 2011, decr. -Pres. Rosa -Rel. Del Porto -Ricorso di G. T. (quale custode delle quote di A. L. M. s.r.l.)
www.federalismi.it
La sentenza 70/2010 della Corte costituzionale sulle pensioni sembra scordarsi come parametro il nuovo articolo 81 della Costituzione e presenta uno scarto tra motivazioni moderate e dispositivo più estremo
Piero Manni - collana Antifone, 2002
Questo studio affronta quel denso campo culturale che fu la Milano degli Scapigliati, attraverso tre decisivi snodi di una crisi provata da un pensiero che dové definirsi “dualistico” sulla scena del Profondo e del Moderno. L’emergere di un nuovo senso “interiore” dello spazio esterno, nello squilibrato espandersi della città; il precisarsi di un’antinomia intrinseca all’io non meno che al corpo sociale, nelle evoluzioni della tematica del “Doppio”; il definirsi di un’estetica totale, fondata sul principio dell’ “asimmetria”. Un lavoro che affonda nei giunti di quella mai risolta tensione, che nella cultura italiana appare come la prima irruzione di una dialettica dell’avanguardia, considerata nella prospettiva del suo ‘fronte interiore’. [quarta di copertina] ISBN 88-8176-281-1
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