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2004, Ann Ist Super Sanità
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Il progresso scientifico e tecnologico nell'ambito della biologia e della medicina e il relativo "studio del comportamento umano nell'ambito delle scienze della vita e della salute" -secondo la storica definizione di bioetica contenuta nell'Encyclopedia of Bioethics [1]ha portato l'attenzione del diritto sugli interventi relativi alla vita e alla corporeità umana (aborto chirurgico e chimico, procreazione artificiale, diagnosi prenatale, eutanasia, accanimento terapeutico, trapianti di organi e tessuti, sperimentazione sull'uomo, genoma umano) e sugli interventi relativi alla vita animale e vegetale e all'ambiente.
La rassegna fa il punto dell’attuale panorama giurisprudenziale italiano sulle problematiche legate al rifiuto delle cure e alla correlativa manifestazione di un valido consenso.
2016
Analysing the articles by Marta Tomasi and Simone Penasa, this contribution reflects on the role of the judiciary in the peculiar field of biolaw and, in particular, on its limits. The paper calls for a constitutionally and scientifically oriented biolaw, able to mediate between two extreme poles: the one of an almighty judge, on the one hand, and the one of an isolated decision maker, both left to their arbitrary adjudication of facts.
Le connessioni esistenti tra vita (riferendosi all'esperienza umana) e diritto (complesso di regole giuridiche, regolanti i rapporti tra soggetti di una medesima comunità) rappresentano una questione di particolare importanza e delicatezza. Possiamo in prima analisi rilevare che la vita preesiste al diritto e che la giuridicità è un fenomeno prettamente umano. Le connessioni possono riguardare le varie fasi della vita umana: inizio, svolgimento e fine; pur dovendosi sottolineare come il legislatore non abbia la facoltà di indicare inizio e fine della vita umana, ma semplicemente di regolamentarla, tenendo conto dei dati forniti dalla scienza, che a sua volta ricava questi dall'osservazione della natura. Lo stesso Codice Civile considera la vita umana distinta in tre momenti: nascita (art. 1, comma 1), evento naturale idoneo ad attribuire ad un soggetto capacità giuridica; vicende successive alla nascita (art. 5 c.c.); morte, quale atto conclusivo dell'intera esperienza umana (art. 456 c.c.). Tuttavia relativamente a tale quadro legislativo, vanno aggiunte altre importanti regolamentazione che profondamente vi influiscono: 1) legge 194/1978 sulla interruzione volontari di gravidanza; 2) legge 40/2004 sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita; 3) legge 91/1999 sul trapianto di organi. Siamo dunque innanzi ad un vero salto normativo, non limitandosi il legislatore a regolare ciò che naturalmente accade, ma anche ciò che è frutto di procedimenti artificiali. Ecco allora alcuni dei principali dubbi che si pongono al giurista: 1) Con riguardo alla nascita, può essere considerato tale quel diritto che andando oltre un naturale atto di amore e donazione, consenta la riproduzione tecnica della vita? Incidendo tra l'altro in questa considerazione la disciplina dell'interruzione volontaria di gravidanza, che sorta con l'intento di eliminare la piaga dell'aborto clandestino, ha finito col registrare un abnorme aumento del numero di aborti, quasi incentivando ed esaltando l'ideologia dell'aborto. 2) Con riguardo alla morte deve considerarsi che si tratta di evento sicuramente individuale e personale, ma anche sociale e pubblico. Possono dunque condividersi gli odierni orientamenti improntati all'eutanasia, al testamento biologico e dunque ad una sorta di manipolazione tecnica del regolare decorso della vita umana? La vita umana si trova dunque ad un bivio: il principio di libertà da un lato e il principio della dignità umana dall'altro, che non tollera interferenza nemmeno da parte della sfera di libertà di cui ogni uomo è dotato per natura. Non si tratta dunque di prendere posizione dinnanzi ad un problema prettamente morale o teologico, ma di concentrarsi sulla centralità della questione antropologia, sulla centralità dell'identità umana. I due termini bios e nomos, danno vita a delle parole nuove (composte), che fanno riferimento a particolari ambiti del rapporto tra vita e diritto: biodiritto, biopolitica, bioetica. Il termine biodiritto, indica quella particolare branca giuridica che si occupa del diritto della vita e delle regolamentazione delle principali vicende attinenti la vita umana. In questo periodo storico, specie al giorno d'oggi, il diritto della vita è sempre più contrastato dall'affermarsi di una inversa tendenza, il cosiddetto necrodiritto, un orientamento che si caratterizza come cultura promozionale della morte. Ed è in questa stessa logica che si inserisce la biopolitica, la politica della vita, che attraverso le moderne tecnologie si trasforma in politica sui corpi e sulle persone, accentuando la deriva eugenetica, che tramite aborti, infanticidi, diagnosi pre-impianto, finisce per
2019
After having recalled the different forms of legal innovation and the function that the doctrine plays in fostering such innovation, the essay will focus on the emergence, in Italy, of the “biodiritto” label, on its ordering function as a category and on the role of doctrine as an engine of its evolution.
BioLaw Journal/Rivista di BioDiritto, 2019
The paper starts from the assumption of recognising science as potential drving force of the evolution of biolaw. After having clarified the need for a functional connection between scientific and constitutional dimension, the propulsive function of science is analysed with regard to the effective protection of fundamental rights, the impact over the characteristics of the law-making process and constitutional justice.
Sommario: 1. La versione deontica della dignità. -2. La dignità come obbligo. I contratti disumanizzanti. -3. Gli esempi tedesco ed americano. -4. La dignità come libertà. -5. La dignità è un concetto giuridicamente utile ? La sfida della bioetica. La vita, la libertà e la difesa della dignità umana, (trad. it.), Lindau, 2007; Luban, Legal Ethics and Human Dignity, Cambridge University Press, 2007. Originale la prospettiva di Mathieu, Privacy e dignità dell'uomo. Una teoria della persona, Giappichelli, 2004, ma già Luhmann, I diritti fondamentali come istituzione, (trad. it.), Laterza, 2002. Da ultimo Resta, La dignità, nel Trattato di biodiritto, diretto da Rodotà e Zatti, Ambito e fonti del biodiritto, a cura di Rodotà e Tallacchini, Giuffrè, 2010, 259 ss.; Pasquino, Dignità della persona e diritti del malato, ivi, III, I diritti in medicina, a cura di Lenti-Palermo Fabris-Zatti, 543 e ss. ( 5 ) Kant, La dottrina della virtù, in La metafisica dei costumi, (trad.
2017
La materia oggetto del biodiritto 1 si presta a tendere, fino all'estenuazione, le principali cinghie di tenuta del sistema giuridico, facendo emergere, di questo, contraddizioni e fragilità. Si tratta, per lo più, di problematicità risalenti, forse strutturali, che, all'oggi, si caricano, però, di una tale "novità problematica" da rendere particolarmente ardua, per organi ed apparati (di livello statale, infra-statale ed ultra-statale), l'individuazione di soluzioni adeguate, in tempi coerenti con il rapido mutarsi degli eventi. Fatalmente, la velocità esponenziale del progredire di scienza e tecnologia rende improbabile il normare in tempo utile e rapida, invece, l'obsolescenza della regola che pure intervenisse senza ritardi. Il biodiritto viene a trovarsi, infatti, «di fronte ad una trasformazione dell'oggetto stesso dell'attività giuridica, la vita, forse addirittura ad un salto antropologico». Non, dunque, la «permanente tensione tra la regola giuridica e il mutamento sociale, economico, culturale» 2 , che pur legittima ed impone il costante rinnovarsi dell'ordinamento giuridico, bensì la radicale riformulazione dell'idea che l'umanità, in questo momento della sua storia evolutiva, intende assumere di sé e rimettere ai posteri. È per tale ragione -la cui "enormità" difficilmente può rendersi appieno con i termini propri del linguaggio giuridico ed, invero, di qualsiasi linguaggio disciplinare, poiché solo lo "stupore" è atto a rappresentarla -che il biodiritto diventa osservatorio privilegiato della metamorfosi che i sistemi giuridici vanno attraversando, nel compimento dell'opera
BioLaw Journal, special issue 2/19, 2019
Does a space for regional autonomy exist in the field of biolaw? The relationship between state and regions, in the Italian Constitution, is traditionally defined as asymmetric regionalism. The aim of the paper is to investigate the extent of regional autonomy in the field of biolaw. After having reconsidered the fundamental steps of Constitutional Court's interpretation of matters reserved to the exclusive competence of the state, the essay focuses on regional interventions, both on a legislative and on administrative levels. The results of the research show that, in the field of biolaw, the state holds a wide legislative power, which shall nevertheless be exercised in collaboration with regions. Moreover, the existence of a wide power of regions to organise their healthcare services has a relevant impact on the effectiveness of fundamental rights' protection in biolaw matters. Finally, the paper tackles the path towards the regional achievement of further differentiation as provided by Art. 116 of the Constitution , which is considered as a concrete opportunity not only for the Regions that are undertaking the agreement with the state to this end, but for the Republic as a whole. SOMMARIO: 1. Esiste un biodiritto regionale?-2. Le ineludibili esigenze di uniformità nazionale e la garanzia del principio di eguaglianza-2.1. I riflessi del riparto delle competenze sulla disciplina del biodiritto-2.2. La defini-zione in concreto delle inderogabili esigenze di eguaglianza-3. Decentramento e asimmetria dei diritti, tra rischi e opportunità-3.1. L'espressione dell'autonomia regionale per mezzo della leale collaborazione-3.2. Le oppor-tunità di un biodiritto regionale organizzativo e propulsivo-3.3. Le problematiche di un biodiritto regionale simbolico-4. Quali opportunità per un biodiritto regionale, nella prospettiva del regionalismo differenziato?
2019
This paper starts from the assumption that biolaw is naturally a constitutional topic because it implies choices strongly intertwined with the set of fundamental values, protected against political majorities, that define the underlying “core” of our constitutional system. In this frame, the analysis of constitutional case-law about bio-juridical issues is organized around three main jurisprudential figures: those of “cognitive relationality,” “interpretative relationality,” and “institutional relationality.” The analysis of the selected case-law shows that the tension between constitutional principles and bio-juridical issues remains unavoidable and, indeed, the tension itself is the real engine of the development of biolaw in the system; therefore, rather than aiming to draw boundaries in the relations between law, science, constitutional principles and culture, the Constitutional Court seems to be looking for a point of dynamic equilibrium, one that could be defined as a “relatio...
L'evoluzione della documentazione e comunicazione scientifi ca esplicita alcuni tratti fondamentali dell'interazione tra scienza e società. Il percorso lineare che vedeva in sequenza ricerca di base, innovazione tecnologica, sviluppo economico, ancora ritenuto valido fi no alla seconda metà del '900, è stato da più parti messo in discussione e con esso è stato travolto il rapporto di causa-effetto tra scienza e tecnologia. Se un tempo quindi documentazione e comunicazione scientifi ca, nel supporto all'attività di ricerca, potevano vantare un ruolo indiscutibile di sostegno allo sviluppo dei popoli, oggi questa centralità va ricercata e verifi cata sia in prospettiva storica che nel farsi delle teorie e pratiche documentarie e comunicative. Molteplici sono le dimensioni della scienza, che perde la sua caratteristica di universalità non solo in una prospettiva temporale, ma anche spaziale; parimenti, esempi della poliedricità di documentazione e comunicazione scientifi ca sono rinvenibili sia nell'evoluzione storica -con l'alternanza dei due opposti indirizzi: trasmissione di informazione vs accesso alle conoscenze -che nelle teorie e pratiche dirette a cogliere e a supportare, di volta in volta, il continuum del lavoro scientifi co, l'interazione con le ICT, le relazioni tra scienza e società.
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BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto, 2018
Rivista Di Estetica, 2012
DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals), 2015
BioLaw Journal, 2018
Studia et Documenta. Rivista dell'Istituto Storico San Josemaría Escrivá, vol. 10, pp. 7-15, 2016
Biodiritto, 2012-2, pp. 97-126, 2012
Istituto di Studi Atellani, Frattamaggiore, Naples, 2003
AIB studi: Rivista di biblioteconomia e scienze dell'informazione, 2013
Didimo Calcentero fra Alessandria e Roma, 2024