Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
…
13 pages
1 file
I giuristi incominciarono ad interessarsi del diritto internazionale del mare nel momento della espansione coloniale verso i nuovi territori d'oltre mare all'incirca nel secolo XVII.
Il diritto internazionale del mare disciplina i rapporti tra Stati in ambito marittimo. Per molti secoli questa branca del diritto internazionale è stata caratterizzata da un regime di libertà e, quindi, dall'assenza di regole. Ciò era evidentemente funzionale agli interessi commerciali e strategici delle grandi Potenze marittime europee, soprattutto all'epoca della colonizzazione dei territori d'oltremare. Solo a partire dalla seconda metà del diciannovesimo secolo cominciò a manifestarsi il fenomeno, che dominerà il secolo successivo e che può dirsi tuttora operante, della progressiva estensione della giurisdizione dello Stato costiero sul mare. Ed è proprio su impulso degli Stati costieri che furono promosse tre principali conferenze volte a codificare le consuetudini esistenti in tema di diritto internazionale del mare. Le codificazioni più importanti furono quella del 1958 e del 1982, mentre quella intermedia del 1960 che si proponeva di determinare l'estensione del mare territoriale, non raggiunse il suo obiettivo. Dopo ben undici sessioni, il 10 dicembre 1982, fu adottata a Montego Bay (Giamaica) la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), un testo ambizioso che disciplina la quasi totalità delle questioni giuridiche relative agli spazi marini. Il 16 novembre 1994, dodici mesi dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica, l'UNCLOS è entrata in vigore. Allo stato, il suo testo risulta ratificato da centosessantasette Stati e dalla stessa Unione Europea. Ancora manca la firma degli Stati Uniti, mentre la ratifica dell'Italia è avvenuta con la L. 2.12.19942.12. , n. 689 (Treves 2011 Cataldi 2006, 3583). Definita giustamente la "Costituzione degli Oceani", tuttavia, a più di trent'anni dalla sua adozione e a più di venti dalla sua entrata in vigore, l'UNCLOS si mostra talvolta inadeguata rispetto alle nuove esigenze emerse nella prassi internazionale. Non si può pertanto prescindere dal confronto costante con i dati offerti dall'analisi della prassi più recente.
La nostra storia del diritto medioevale inizia prima del Medioevo, giacchè le strutture politiche dell'impero romano sopravviveranno a lungo e di contrario non si può dire che prima del 476 non ci siano prodromi di mentalità medioevale. Li troviamo già a cavallo fra il III e il IV sec. con Diocleziano e Costantino dove rinveniamo elementi che possiamo definire protomedioevali.
2019
Man has been sailing since ancient times, first on the great rivers of Mesopotamia and on the Nile, and subsequently venturing into the open sea. Particularly in the Mediterranean, history and navigation have developed together, allowing the latter to develop the majority of commercial exchanges, meanwhile war and cultural interrelations shaped history. We can well state that history has developed on the shores of the Mediterranean due to navigation and exchanges that encouraged and permitted history to develop itself, the population that lived on the shore, were able to develop and expend themselves faster than elsewhere. The intensification of commercial exchanges and naval traffic has, since the dawn of history, posed problems of legal nature connected essentially, but not exclusively, with the riskiness of shipments that have led the legislative authorities to codify those rules which were established spontaneously with the uses and customs of the navigators. Due to this particular genesis, modern Navigation Law therefore has as its backbone a solid and ancient structure based on the consolidated maritime customs of the populations of the Mediterranean. L’uomo naviga da tempi antichissimi, dapprima nei grandi fiumi della Mesopotamia e nel Nilo, e da qui avventurandosi nel mare aperto. In particolare nel Mediterraneo la Storia e la navigazione si sono sviluppate insieme consentendo quest’ultima la maggior parte delle interrelazioni commerciali, belliche e culturali che hanno formato la prima. Possiamo ben dire che la Storia si è sviluppata sulle sponde del Mediterraneo proprio perché, per mezzo della navigazione e degli scambi da essa propiziati e consentiti, i Popoli che vi affacciavano si sono potuti sviluppare più rapidamente che altrove. L’intensificarsi degli scambi commerciali e del traffico navale ha sin dagli albori della storia posto tuttavia dei problemi di natura giuridica connessi essenzialmente, ma non esclusivamente, con la rischiosità delle spedizioni navali che hanno spinto le autorità legislative a codificare nel tempo quelle norme e regole che si formavano spontaneamente con gli usi e le consuetudini della gente di mare. Per questa sua particolare genesi il Diritto della Navigazione moderno ha dunque come ossatura portante una solida e antichissima struttura basata sulle usanze marinare consolidate dei popoli del Mediterraneo.
Storia e diritti delle minoranze, in “Semestrale di studi e ricerche di Geografia”,, 2005
Quando l'Assemblea generale dell'ONU espresse la considerazione che "le Nazioni Unite non possono restare indifferenti alle sorti delle minoranze", ciò portò dritto al cuore di uno dei più complessi problemi nell'ambito delle relazioni internazionali. La questione delle minoranze ha, con tutte le sue implicazioni, turbato per secoli la pace mondiale ed ha costituito un motivo costante di frizione nelle relazioni tra i vari Paesi; è stato altresì strumento di oscuri disegni politici e ha determinato numerose aggressioni, giustificabili o meno, causa diretta o indiretta di guerre locali o estese a gran parte della comunità internazionale. "Il problema delle minoranze è in realtà una congerie di singoli e specifici problemi ognuno dei quali gravante su un complesso di fattori politici, etnici, economici, sociali e, non ultimo, storici"; così esordiva, all'inizio degli anni Cinquanta, T. H. Bagley, un rappresentante dell'Assemblea generale dell'ONU nel tentativo di esprimere la ragione dell'enorme difficoltà di definire in maniera univoca i problemi relativi alla moltitudine di gruppi di minoranze, nel desiderio di apprestare delle norme per la protezione dei loro diritti. Dopo cinquant'anni di conferenze multilaterali, trattati e risoluzioni delle organizzazioni internazionali, ancora oggi non esiste una definizione esaustiva del termine "minoranza". Tale difficoltà è legata alle diverse metodologie con cui esso viene disciplinato, sia nel senso del mero rapporto numerico tra il gruppo di minoranza ed il resto della popolazione, sia nella recisa opposizione a tale criterio, oppure ancora nell'assunzione di fattori soggettivi di identificazione al posto di quelli oggettivi come, ad esempio, i fenomeni relativi ai flussi migratori. Secondo quanto espresso da diversi sociologi sembra ci siano almeno tre tradizioni caratteristiche nello studio delle minoranze: a) una tradizione europea concentrata sulle tradizioni autoctone, contraddistinte dalla lingua, dai caratteri nazionali, dalle religioni, dai riordinamenti territoriali nazionali, legata metodologicamente ad un approccio storico, giuridico ed etnografico; b) una tradizione americana, concentrata su minoranze alloctone, risultato di processi socioeconomici come migrazione ed urbanizzazione, legata ad una metodologia socio-economica ed allo studio dei problemi razziali; c) una terza tendenza, che possiamo definire di tradizione sociale, diretta a classificare tra le minoranze tutti i poveri, i subordinati, gli emarginati ed i deviati della società.
Irpinia, Ariano Itpino, Vitale storia famiglie illustri
Rivista del diritto della navigazione, 2021
THE «LIVING LAW» AND THE AUTONOMY OF THE LAW OF NAVIGATION. SOME QUESTIONS AT THE DAWN OF THE THIRD MILLENNIUM The paper deals with the reference to «living law» as basis to claim of autonomy of navigation law by Antonio Scialoja, founder of the Neapolitan school of navigation law. Scialoja himself had recognized that the formula was inspired by the one developed by the sociologist of law Eugen Ehrlich. However, the use of that formula did not imply adherence to theories by Ehrlich (in fact not all of them were compatible with the approach which then led to the codification of navigation law in 1942). It was used in opposition to the theory of the particularism (and immutability) of maritime law. The author affirms the need for a dialogue with scholars of other areas of law, and in particular with those of civil law. On the other hand, he maintains that the unitary conception of the transport law (in Gustavo Romanelli’s formulation) constitutes a coherent development of the theories of the Neapolitan School of law of navigation. He finally investigates the current boundaries of that branch of law (in which he also includes aerospace law), affirming its scientific and didactic autonomy (and re-dimensioning the affirmation of normative autonomy). * * * Lo scritto si confronta con il richiamo al «diritto vivente» che ha caratterizzato la rivendicazione dell’autonomia del diritto della navigazione di Antonio Scialoja, Fondatore della scuola napoletana del diritto della navigazione. Lo stesso Scialoja aveva riconosciuto che la formula era ispirata a quella elaborata dal sociologo del diritto Eugen Ehrlich. Tuttavia l’impiego di tale formula non era accompagnata dalla volontà di adesione alle teorie di quell’Autore (in effetti non tutte compatibili con l’impostazione che poi condusse alla codificazione del diritto della navigazione del 1942). Essa era utilizzata in contrapposizione alla teoria del particolarismo (e dell’immutabilità) del diritto marittimo. L’Autore afferma l’esigenza di un confronto con gli studiosi degli altri rami del diritto, ed in particolare del diritto civile. Inoltre, sostiene che la costruzione unitaria del diritto dei trasporti (nella formulazione di Gustavo Romanelli) costituisca uno sviluppo coerente delle teorie della scuola napoletana del diritto della navigazione. Infine, si interroga sui confini attuali della materia (in cui include anche il diritto aerospaziale), affermandone l’autonomia scientifica e didattica (e ridimensionando il rilievo dell’affermazione dell’autonomia normativa).
in Governo e gestione delle concessioni demaniali marittime. Principi costituzionali, beni pubblici e concorrenza tra ordinamento europeo e ordinamento interno, Vol. II, Collana Quaderni della Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 8, Napoli, 2023
A partire da una ricostruzione del “diritto al mare” come parte del fondamentale e più ampio diritto di fruizione e godimento del paesaggio (ex art. 9 Cost.), nel contributo si analizzano le modalità per garantirne l’effettività. Ripercorsa, dunque, un’“evoluzione/ involuzione” della normativa in materia di gestione dei beni demaniali marittimi tutta tesa, nella sostanza, alla conservazione delle rendite di posizione degli operatori del settore, si evidenzia l’esigenza di una sua profonda riforma che si basi sulla differenziazione tra le spiagge che, per la loro conformazione, consentono la realizzazione di una dinamica concorrenziale – cui dovrebbe prender parte anche la stessa amministrazione proprietaria – e quelle che, invece, costituendo ‘monopoli naturali’, richiedono necessariamente un intervento pubblico più incisivo.
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.
Tesi Di Stefano, 1996
Latinitas s.n. 2, 2014, 13-18
Gazzettino Quelli del Cordusio n.9, 2022
CATALOGO Pubblicazioni del Centro Studi SEA (2002-2018) , 2018
Giacinto Mascia, 2020
Panorama Numismatico, 2019