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The right to be forgotten in the “digital” information era The right to be forgotten, not expressively provided for neither at statutory level nor at constitutional level, has been described by the jurisprudence as a particular declension of the personal identity protection that consists in the autonomous right that the person himself be represented in a way to reflect the actual social and personal dimension or in the right to avoid being publically represented in a way not corresponding anymore to the past. The absence of a proper legal discipline and the legislative vacuum in the field, have rendered the question object of different jurisprudential tendencies followed by the Supreme Court of Italy, the European Court of Human Rights and the European Court of Justice. The issues connected to the right to be forgotten have been originated in the moment where the biggest daily newspapers started to digitalize their historic paper archives and convert them into on-line archives with the consequence that, old articles, in the past accessible by interested persons only in left behind archives, nowadays are completely at disposition of everyone and easily consultable in every moment. In the recent years have been notably increased cases of demands for removal or updating of articles through a direct intervention by the mean of the search engine providers in order to guarantee the respect of what is generally called a right to digital identity; nevertheless, on the issue there is not still any identity of opinions by the mean of national and international jurisprudence.
Il diritto all’oblio - da intendersi quale diritto dell’individuo ad essere dimenticato tutela il riserbo imposto dal tempo ad una notizia già resa di dominio pubblico. Il diritto all’oblio viene Inteso sia come manifestazione del diritto alla riservatezza che come manifestazione del diritto all’identità personale. The right to be forgotten protect the confidentiality imposed by the time to a news. The right to be forgotten include both the right to privacy that the personal identity.
"Il diritto all'oblio, tra indulgenza ed informazione", 2019
Quando si parla di diritti della personalità non possiamo non menzionare il comminato di due essenziali articoli: l’articolo 2 della Costituzione e l’articolo 2043 del Codice Civile. Immediatamente però sorge spontanea la domanda se l’art. 2 della Costituzione possa, o non, considerarsi come norma a fattispecie “aperta”, suscettibile cioè di apprestare una adeguata copertura costituzionale anche ai “diritti” di nuova emersione; non solo ma ci si chiede se ai nuovi “valori” emergenti, fondamentali allo sviluppo della persona umana, corrispondano altrettanti “nuovi diritti” ovvero solo nuove manifestazioni, nuove facoltà, di un diritto per definizione unitario, della personalità. Bisogna altresì valutare se sia opportuno considerare l’articolo 2 della Costituzione come un articolo dal contenuto meramente programmatico ovvero (e in che termini) immediatamente precettivo. Tale diritto all'oblio è stato affermato per la prima volta nel corso di un processo riguardante la pubblicazione, nell'ambito di un gioco a premi nel 1990 da parte del quotidiano romano “Il Messaggero” di una prima pagina del 1961 nella quale si riportava foto e nome di un individuo reo confesso di omicidio che nel frattempo aveva espiato la pena e si era reinserito nella società. Il Tribunale di Roma con la sentenza del 15 maggio 1995 affermò che la notizia pubblicata a distanza di circa 30 anni era del tutto inattuale non ravvisando alcun pubblico interesse. Il quotidiano aveva pesantemente interferito sulla vita privata del soggetto senza che vi fosse alcuna utilità sociale nell'informazione resa. Appare chiaro quindi come il diritto all’oblio si configuri come una forma estremamente garantistica ed in linea con i principi costituzionali di cui all’articolo 27 comma 3 della nostra Costituzione in cui si sancisce che “Le pene […] devono tendere alla rieducazione del condannato” (principio della funzione rieducativa della pena). Il diritto all'oblio favorirebbe, in questo senso, il reinserimento sociale dell'accusato, il suo ritorno alla società civile.
Con un'importante pronuncia 1 del 1998 la Corte di Cassazione ha definito in modo analitico il c.d. diritto all'oblio. Tale è il diritto di un soggetto a non veder nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente divulgate, qualora sia trascorso un notevole lasso di tempo dal loro accadimento e sia venuta meno l'utilità sociale alla divulgazione dell'informazione.
Il lavoro si propone di analizzare la rilevanza del diritto all'oblio e le possibili forme di tutela di tale situazione giuridica soggettiva in un'era, quella della Rete, che sta progressivamente cambiando la percezione che l'uomo ha di sé come individuo e come membro di una comunità. Favorendo l'abolizione dei confini spazio-temporali ed il potenziamento della capacità di memorizzazione, le nuove tecnologie si stanno infatti imponendo come indispensabile strumento di archiviazione dei dati, arrivando a modificare la stessa percezione collettiva del passato. Le conseguenze di tale cambiamento risultano evidenti in particolar modo nell'ambito dell'attività di informazione dove oggi si pone il problema dell'impossibilità di "dimenticare", di consentire ancora che il tempo, come sempre, faccia il suo corso cancellando il ricordo relativo ad un avvenimento, un protagonista (talvolta involontario) o una vicenda, dal momento che la notizia risulta molto spesso imprigionata in una rete non più fisica, ma virtuale. Da qui l'accentuarsi dell'esigenza collettiva di una rilettura e valorizzazione del diritto all'oblio come esigenza di tutela della propria sfera privata, basata sul diritto a non veder distorta la propria immagine attuale a causa di un'ingiustificata reiterazione di notizie relative a vicende o affermazioni che in passato lo hanno visto protagonista, ma che non corrispondono più a quella che è l'attuale proiezione dell'identità di un individuo all'interno della società. Occorre tuttavia bilanciare la tutela del diritto all'oblio con la libertà di informazione, ricercando un punto di equilibrio tra il diritto di narrare gli avvenimenti e di informare i consociati ed il fondamentale diritto del singolo a non veder minata la naturale evoluzione della propria personalità con una nuova diffusione di notizie che ripropongono un'identità cristallizzata, mai evolutasi nel tempo e, quindi, spesso non corrispondente all'attuale ruolo dell'individuo nella società. Il lavoro di bilanciamento è stato svolto in passato essenzialmente dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in assenza di un intervento legislativo volto a riconoscere il diritto all'oblio come diritto soggettivo costituzionalmente garantito. Successivamente, l'introduzione della normativa sul diritto alla tutela dei propri dati personali ha consentito di porre alcuni punti fermi nell'attività di interpretazione, ma restano oggi ancora alcuni nodi insoluti legati proprio all'avvento delle nuove tecnologie e all'uso crescente di queste ultime a scopo informativo. Un disegno di legge è attualmente in discussione in Parlamento, ma elementi di utile approfondimento vengono anche dall'esperienza comparata, con particolare riferimento ad un progetto di legge francese. In entrambi i testi in discussione, nei quali non mancano luci ed ombre, appare presente la volontà di riconoscere il diritto all'oblio quale diritto meritevole di tutela autonoma e distinta dai pur fondamentali diritti alla riservatezza e all'identità personale, nel pieno rispetto dei rispettivi dettati costituzionali. Se, infatti, obiettivo comune delle carte costituzionali è quello di garantire i diritti inviolabili ed indispensabili per un adeguato e corretto sviluppo della personalità di un individuo nella società anche e soprattutto in linea con l'evoluzione che inevitabilmente la contraddistingue, il diritto all'oblio si pone come ulteriore strumento di tale adempimento, legittimato dalle nuove esigenze che proprio quel progresso inarrestabile ha portato alla luce.
DIMT, 2017
La rivista è stata fondata nel 2009 da Alberto M. Gambino ed è oggi pubblicata dall'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC) sotto gli auspici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Direzione generale biblioteche e istituti culturali (DGBIC) e dell'Università Europea di Roma con il Centro di Ricerca di Eccellenza del Diritto d'Autore (CREDA). Tutti i diritti sono dell'IAIC.
Recentemente la Corte di Giustizia Europea si è pronunziata sul tema spinoso che vede contrapposti due interessi fondamentali che fanno capo ai cittadini europei: il diritto di cronaca e il diritto all'oblio. In particolare un cittadino spagnolo chiedeva AEPD, l'authority spagnola che opera a tutela della privacy, la cancellazione di una notizia che lo riguardava e reperibile sul web grazie anche al famoso motore di ricerca Google (causa C-131/12).
corriere giuridico, 2019
In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito-ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost.-ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (nella specie, un omicidio avvenuto ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva, reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Cfr. tra le più recenti sul tema Cass. 20 marzo 2018, n. 6919; Cass. 26 giugno 2013, n. 16111; Cass. pen. 22 giugno 2017 (3 agosto 2017), n. 38747. Per quanto riguarda il quadro europeo si v. Corte UE 13 maggio 2014, n. C-131/12 Google Spain La Corte (omissis). Ragioni della decisione (omissis) I motivi di ricorso. 1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell'art. 2 Cost. Dopo aver richiamato alcuni specifici passaggi della sen-tenza impugnata, il ricorrente osserva che essa avrebbe erroneamente finito per considerare il diritto di cronaca sempre prevalente sui diritti individuali previsti dall'art. 2 Cost., tra i quali il diritto all'oblio. Precisa il ricorrente di non aver mai affermato che le notizie pubblicate fossero di contenuto ingiurioso o diffamatorio ovvero prive di fon-damento. Il punto centrale risiederebbe, invece, nella necessità di stabilire se sia legittimo pubblicare, o meglio ripubblicare, dopo ventisette anni, la notizia di un tragico avvenimento con modalità tali da rendere facile e sicura l'individuazione dell'omicida. Il che, ad avviso del ricor-rente, è realmente avvenuto, con conseguente sua espo-sizione ad una rinnovata notorietà che gli aveva portato gravi danni. 2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell'art. 3 Cost. La doglianza si rivolge nei confronti della motivazione della sentenza impugnata là dove essa afferma che la pubblicazione di una notizia risalente nel tempo può fondarsi sulla necessità di un'informazione volta a con-correre con l'evoluzione sociale. Una simile interpreta-zione dell'art. 21 Cost., secondo il ricorrente, è in contrasto col principio costituzionale di uguaglianza. Il ricorrente ricorda di aver commesso il delitto ma di avere anche scontato la pena e di essersi reinserito nel contesto sociale, mentre la pubblicazione dell'articolo avrebbe compromesso tale reinserimento andando a colpire la sua dignità personale; e la sentenza impugnata avrebbe leso anche l'art. 27 Cost., perché la ripubblicazione nel 2009 di un articolo risalente al 1982 costituirebbe "una pena disumana per qualsiasi persona, per quanto colpevole di un grave delitto". 3. Col terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fonda-mentali dell'Unione europea sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000. Ricorda il ricorrente che l'art. 7 cit. impone che venga rispettato, per ciascun individuo, il diritto alla propria vita privata e familiare, mentre l'art. 8 cit. garantisce il diritto alla protezione dei dati che riguardano ciascun individuo. Ad avviso del ricorrente, considerare lecito, o addirittura doveroso, il mantenimento in vita del ricordo di un fatto tanto doloroso avvenuto molti anni prima violerebbe entrambe le norme sovranazionali ora richiamate. L'ordinanza interlocutoria. 4. L'ordinanza interlocutoria chiarisce, innanzitutto, che l'esame dei motivi di ricorso impone di affrontare il pro-blema del bilanciamento tra il diritto di cronaca, posto al servizio dell'interesse pubblico all'informazione, e il diritto all'oblio, finalizzato alla tutela della riservatezza della persona; ed aggiunge che, in considerazione della specifica concreta vicenda, non viene in esame il problema del diritto all'oblio connesso con la realizzazione di archivi di notizie digitalizzati e fruibili direttamente on line. Tanto premesso, l'ordinanza rammenta che il diritto di cronaca, per pacifica e risalente acquisizione della giuri-sprudenza sia civile che penale, è un diritto pubblico soggettivo fondato sulla previsione dell'art. 21 Cost., che sancisce il principio della libera manifestazione del Diritto civile Giurisprudenza il Corriere giuridico 10/2019 1189
Il “diritto all'oblio”, the right to be forgotten, è un argomento di cui recentemente sentiamo parlare spesso. Stefano Rodotà, giurista e politico, lo definisce come il diritto a «governare la propria memoria ed avere la possibilità di reinventarsi, di costruire personalità e identità affrancandosi dalla tirannia di gabbie nelle quali una memoria onnipresente e totale vuole rinchiudere tu tti ». Vedremo qual è stato il suo percorso, com'è nato, come si è trasformato nel tempo, facendo riferimento alle diverse regolamentazioni e sentenze in proposito, fino ad arrivare ai giorni nostri.
Consulta OnLine, 2020
The Court of Cassation returns to rule, with a monumental order, on the right to be forgotten on the web. The contribution highlights two critical profiles.
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JLIS.it, 2014
Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2020
Diritto di Internet, Digital Copyright e Data Protection
Diritto all’esistenza digitale, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 3, pp. 91-113 (ISSN 2284-4503), 2019
in Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2014, 891